Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. V – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale delle Imprese di Milano. (di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer.  )


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
21 luglio 2016 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore

RG n. 25611/2013

Società di capitali – Scissione non proporzionale – Credito discendente da meccanismo di conguaglio – Prescrizione breve – Non applicabilità

(Artt. 2506-bis, 2949 c.c.)

La prescrizione breve ex art. 2949 c.c. si applica alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società, o da situazioni determinate da relazioni sociali (nel caso di specie la prescrizione breve è stata ritenuta non applicabile al diritto di credito originato da un meccanismo di conguaglio previsto nel progetto di scissione non proporzionale). (pfm)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
21 giugno 2016 – Perozziello, Presidente relatore

RG n. 49761/2014

Società di capitali – Società per azioni – Responsabilità degli amministratori – Azione del singolo terzo – Danno diretto – Fallimento – Legittimazione del creditore – Sussistenza

Il terzo creditore che chieda la condanna dell’amministratore unico al risarcimento di un danno diretto al proprio patrimonio è legittimato ad agire anche in caso di fallimento della società, potendo la sua legittimazione ex art. 2395 c.c. coesistere con quella del curatore fallimentare che agisce nell’interesse della società e della massa dei creditori. (mm)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
2 maggio 2016 – Riva Crugnola, Presidente relatore

RG n. 40028/2014

Società cooperative – Clausola statutaria di esclusione del socio – Nullità per genericità – Annullabilità della conseguente delibera del cda

(Artt. 1346, 1418, 2527 e 2533 c.c.)

La clausola statutaria che si limiti a prevedere genericamente l’esclusione del socio che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali – senza alcuna tipizzazione preventiva delle situazioni di inadeguatezza del socio ex ante considerate rilevanti quanto ad ambito e gravità – risulta affetta da genericità tale da renderla nulla secondo i principi generali ex artt. 1346 e 1418 c.c.; ne consegue l’annullabilità della deliberazione del cda che sia espressamente fondata su tale clausola statutaria. (mb)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
ord. 28 aprile 2016 – Perozziello, Presidente Ricci, Estensore

RG 9386/2016

Società per azioni – Ricostituzione del capitale sociale – Diritto di opzione – Delibera assembleare invalida

(Artt. 2378 e 2441 c.c.)

L’operazione di ricostituzione del capitale sociale interamente perduto secondo fasi distinte di preventiva copertura integrale delle perdite (a carico di ciascun socio interessato a partecipare all’operazione nella esatta misura della propria partecipazione sociale) e successiva limitazione del diritto di opzione (sempre in misura “necessariamente” corrispondente alla precedente partecipazione) in favore dei soli soci che avessero partecipato alla fase precedente secondo le modalità evidenziate integra una compressione del diritto di opzione dei soci rispetto alla effettiva estensione riconosciuta dalle norme di riferimento, che è illegittima se non giustificata da uno specifico interesse della società secondo l’espressa previsione di cui al comma quinto dell’art. 2441 c.c.

Società per azioni – Delibera assembleare invalida interamente eseguita – Sospensione cautelare – Ammissibilità

(Artt. 2378 c.c. e 669-terdecies c.p.c.)

Il provvedimento di sospensione cautelare ex art. 2378, terzo comma c.c. può pronunciarsi anche quando la delibera assembleare impugnata, pur essendo materialmente eseguita senza necessità di ulteriori atti di esecuzione, risulti suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale. (mb)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
ord. 22 aprile 2016 – Ricci, Giudice monocratico

R.G. n. 814/2016

Società a responsabilità limitata – Revoca cautelare dell’amministratore unico

La domanda cautelare di revoca di un amministratore proposta ante causam ex art. 700 c.p.c., per “gravi irregolarità” gestorie potenzialmente dannose per la società, non richiede la contestuale proposizione di un’azione di responsabilità, potendo essere strumentale ed anticipatoria, invece, rispetto ad un’azione volta ad ottenere una sentenza di revoca. (av)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
ord. 15 marzo 2016 – Riva Crugnola, Presidente relatore

RG n. 9022/2016

Esclusione cautelare del socio accomandatario – Onere della prova – Allegazione degli inadempimenti – Mancata costituzione del convenuto.

Poiché nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria – che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento, mentre incombe all’obbligato l’o­nere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un’eccezione di inadempimento; nel caso concreto in cui un socio accomandante alleghi, quali inadempimenti perpetrati dal socio accomandatario, la mancata consegna della documentazione utile agli adempimenti contabili e tributari nonché l’omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali della società, e l’accomandatario non si costituisca per resistere in giudizio, devono ritenersi integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per l’emissione di un provvedimento cautelare di esclusione dell’accomandatario. (av)