Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. III – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di a cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
13 marzo 2015 – Galioto, Giudice monocratico

R.G. n. 19222/2012

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),

12 marzo 2015 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore

R.G. 10980/2010

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
5 marzo 2015 – Peroziello, Presidente – Dal Moro, Estensore

R.G. 80486/2013

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
3 marzo 2015 – Galioto, Presidente estensore.

R.G. 80442/2010

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
6 febbraio 2015 – Galioto, estensore

R.G. 7027/2013

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
28 gennaio 2015 – Galioto, Presidente estensore

R.G. 63417/2010

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),

10 novembre 2014 – Perozziello, Presidente Dal Moro, estensore

R.G. 7027/2013

SOMMARIO:

13 marzo 2015 – Galioto, Giudice monocratico R.G. n. 19222/2012 - 12 marzo 2015 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore R.G. 10980/2010 - 5 marzo 2015 – Peroziello, Presidente – Dal Moro, Estensore R.G. 80486/2013 - 3 marzo 2015 – Galioto, Presidente estensore. R.G. 80442/2010 - 6 febbraio 2015 – Galioto, estensore R.G. 7027/2013 - 28 gennaio 2015 – Galioto, Presidente estensore R.G. 63417/2010 - 10 novembre 2014 – Perozziello, Presidente Dal Moro, estensore R.G. 7027/2013


13 marzo 2015 – Galioto, Giudice monocratico R.G. n. 19222/2012

Società per azioni – Clausola simul stabunt simul cadent – Rapporto con la revoca dell’amministratore dall’incarico (Artt. 2386, 2383 c.c.) La clausola c.d. simul stabunt simul cadent, se applicata senza fini abusivi, non equivale a una revoca dall’incarico e pertanto, se legittimamente applicata, non fa sorgere nessun diritto in capo all’amministratore decaduto, il quale, accettando l’iniziale conferimento dell’incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali e i relativi poteri; adesione, questa, che implica l’accettazione del­l’even­tualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di amministratore nel caso di applicazione della predetta clausola, e in ogni caso senza risarcimento del danno. Mandato amministrativo – Revoca – Nozione (Art .2383 c.c.) Rispetto alla peculiarità della funzione amministrativa, si giustifica una concezione della giusta causa di revoca di tipo misto, comprendente fatti ed eventi obiettivi eventualmente anche estranei in senso stretto alla responsabilità personale del­l’amministratore revocato, ma tali in ogni caso da fare giustificatamente venire meno il rapporto fiduciario con la società, e da non consentire la continuazione dell’amministrazione. Un siffatto legame di fiducia e di collaborazione viene meno, infatti, non solo quando la figura personale dell’amministratore sia coinvolta in eventi che ne determinino un grave discredito, ma anche nei casi in cui l’apporto effettivo che il socio può concretamente attendersi dall’amministratore non corrisponda più ai presupposti e alle aspettative iniziali, sicché possa fondatamente temersi che siano venuti meno nell’amministratore quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l’amministratore di una società di capitali. Sono, invece, estranee al concetto di giusta causa le ragioni che non riguardano la persona dell’amministratore, ma rispondono a pure scelte di convenienza gestionale ed economica della società, come avviene ad esempio quando la revoca sia stata disposta per fini di semplice razionalizzazione della struttura sociale che non attengano alla natura fiduciaria del rapporto personale instaurato [continua ..]


12 marzo 2015 – Riva Crugnola, Presidente e Relatore R.G. 10980/2010

S.r.l. – Riduzione del capitale sociale – Opposizione dei creditori – Pericolo di pregiudizio per i creditori (Art. 2482 c.c.) Ai fini della valutazione del pericolo di pregiudizio per i creditori prevista nel giudizio di opposizione alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482, co. 3 c.c., non rileva la difesa della società convenuta circa la destinazione, in concreto, a riserva statutaria (anziché ad immediato rimborso dei soci) delle risorse liberate dalla riduzione del capitale sociale, atteso che si tratta di riserva disponibile e, come tale, distribuibile ai soci sulla base di successive delibere assembleari. S.r.l. – Riduzione del capitale sociale – Opposizione dei creditori – Legittimazione attiva (Art. 2482 c.c.)  La legittimazione del creditore sociale a proporre l’opposizione ex art. 2482 c.c. non richiede il carattere incontestato del credito a tutela del quale l’azione viene proposta, essendo sufficiente che tale credito non risulti pretestuoso e sia fondato su rapporti sorti anteriormente alla delibera opposta. (mb)


5 marzo 2015 – Peroziello, Presidente – Dal Moro, Estensore R.G. 80486/2013

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Consiglio di amministrazione – Deliberazioni – Art. 2388 c.c. – Applicabilità (Artt. 2388 e 2475 ss. c.c.) L’art. 2388 c.c., che disciplina per le s.p.a. i casi di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, deve ritenersi applicabile in via analogica anche alle s.r.l., in applicazione di un principio generale di sindacabilità – su iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui interessi siano stati direttamente incisi – delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge o allo statuto. Società di capitali – Gruppi di società – Attività di direzione e coordinamento – decisioni influenzate – Motivazione per relationem – Accessibilità del documento richiamato – Ammissibilità (Art. 2497-ter c.c.) L’art. 2497-ter c.c., nella parte in cui impone agli amministratori di società eterodirette di motivare analiticamente le decisioni influenzate dall’appartenenza al gruppo societario, non è violato ove la delibera consiliare sia motivata – in tutto o in parte – per relationem, purché il documento richiamato sia accessibile agli stessi soggetti che partecipano alla decisione (nella specie, si è ritenuto legittimo il rinnovo di un finanziamento motivato tramite rinvio a precedenti verbali consiliari). (mm)


3 marzo 2015 – Galioto, Presidente estensore. R.G. 80442/2010

False comunicazioni diffuse sul mercato – Danno diretto agli investitori – Configurabilità (Artt. 2395, 2043 c.c.) Il pregiudizio subito dall’investitore che, a causa di false comunicazioni diffuse sul mercato dalla società partecipata, abbia acquistato e conservato dei warrant a prezzo maggiore rispetto al valore reale del titolo, va qualificato come danno diretto, poiché esso incide sul patrimonio del singolo che non agisce in qualità di socio, ma di terzo estraneo alla società. Responsabilità degli amministratori di società per azioni – Obbligo di agire in modo informato – Presupposti del dovere di vigilanza e dell’obbligo di intervento (Artt. 2381, 2392 c.c.) Mentre, nel precedente sistema normativo, la vigilanza sull’andamento della gestione implicava un costante monitoraggio da parte del consiglio di amministrazione sul­l’attività dei consiglieri delegati, nell’attuale sistema della responsabilità degli amministratori, la posizione di garanzia e l’obbligo di intervento dei deleganti postulano la conoscibilità dell’evento nella sua portata pregiudizievole per la società e la responsabilità viene integrata dall’inerzia rispetto ad iniziative volte ad impedirlo. La rappresentazione eventuale dell’evento o la conoscibilità di esso secondo le specifiche competenze devono emergere, al di là ed anche in contrasto con le informazioni date dall’am­ministratore operante, da segnali perspicui, peculiari nonché anomali. In ragione del profilo individualizzante che oggi connota la responsabilità dell’organo gesto­rio, tali principi valgono non solo nell’ambito dei rapporti tra deleganti e delegati, ma anche riguardo al rapporto tra l’amministra­tore che ha direttamente compiuto le operazioni vietate e gli altri amministratori pure componenti del comitato esecutivo. (av)


6 febbraio 2015 – Galioto, estensore R.G. 7027/2013

Finanziamenti dei soci – Postergazione – Cessione della partecipazione del socio finanziatore – Irrilevanza (Art. 2467 c.c.)   Considerato che la postergazione si atteggia come “qualità intrinseca” dei crediti dei consociati, non può fondatamente sostenersi che l’uscita dalla compagine sociale del socio finanziatore possa comportare l’automatica esclusione dalla disciplina ex art. 2467 c.c. delle somme da questo erogate alla società, atteso che la disciplina in esame è posta a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio, e su questa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l’inutilità dell’istituto, che si presterebbe a facili elusioni in danno di creditori e terzi. (pfm)


28 gennaio 2015 – Galioto, Presidente estensore R.G. 63417/2010

False comunicazioni sociali – Acquisto azioni di una banca a prezzo sopravvalutato – Responsabilità extracontrattuale della banca emittente – Criteri di quantificazione del danno risarcibile (Art. 2043 c.c., art. 41 Cost.) In caso di acquisto di azioni di una banca ad un prezzo eccedente il valore effettivo del titolo a causa delle false comunicazioni sociali provenienti dall’istituto di credito emittente, l’investitore che abbia acquistato a prezzo sopravvalutato consegue sin da subito una lesione patrimoniale – corrispondente quanto meno all’incidenza del rischio inconsapevolmente assunto di un successivo deprezzamento del titolo per cause diverse da quelle inerenti all’ordinaria evoluzione del mercato – e può quindi chiedere immediatamente il risarcimento di tale danno diretto, fatta salva la distinta questione del rilievo da attribuire, in fatto, al successivo mantenimento o meno del titolo in portafoglio per quanto concerne l’eventuale incidenza di vicende ulteriori e successive sulla concretizzazione della rilevata lesione. L’entità del danno risarcibile può pertanto essere astrattamente individuata nella differenza tra il prezzo pagato ab origine dall’investitore e la quotazione ipotetica che quel medesimo titolo avrebbe presumibilmente raggiunto sul mercato, ove depurato dell’influenza di informazioni riconosciute come false. Siffatto scarto ingiusto tra prezzo pagato dall’investitore e quotazione ipotetica non coincide necessariamente ed in modo automatico con la differenza tra prezzo pagato dall’investitore e quotazione attribuita dal mercato al titolo a seguito della scoperta della falsità delle comunicazioni sociali, in particolar modo quando intercorra un prolungato arco di tempo tra i due momenti in rilievo durante il quale si amplia la possibilità di incidenza di fattori diversi. (mb)


10 novembre 2014 – Perozziello, Presidente Dal Moro, estensore R.G. 7027/2013