Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. II – Osservatorio su informazione societaria e contabilità (di Massimo Bianca, Alfredo Pascolin)


SOMMARIO:

La funzione informativa del bilancio e le osservazioni e proposte del collegio sindacale in ordine al suo contenuto ed alla sua approvazione: verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.? - 1. Introduzione. - 2. Il giudizio del revisore legale sul bilancio di esercizio. - 3. Le proposte del collegio sindacale ex art. 2429 c.c. sull’approvazione del bilancio. - 4. Verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.? - 5. Conclusioni. - NOTE


La funzione informativa del bilancio e le osservazioni e proposte del collegio sindacale in ordine al suo contenuto ed alla sua approvazione: verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.?

1. Introduzione.

Nella riforma societaria del 2003 era evidente l’intento di distinguere il controllo contabile da quello sulla gestione. Fermo restando per il collegio sindacale il previgente obbligo di «fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione», l’art. 2429 c.c. era stato adattato al mutato sistema dei controlli societari ed alla prevista separazione del controllo contabile dalla vigilanza sull’amministrazione [1]. Così, il precedente obbligo di riferire all’assemblea sulla «tenuta della contabilità» era stato sostituito da un’informazione «sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri». Coerentemente a tale impostazione, l’art. 2429 c.c. aveva previsto che, accanto a quella del collegio sindacale, «analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile»: quest’ultima doveva quindi avere i contenuti indicati dall’art. 2409-ter c.c. [2] ed essere depositata nella sede della società nei quindici giorni precedenti l’assemblea [3]. Com’è noto, il d.lgs. n. 39/2010, che ha attuato la direttiva 2006/43/CE, ha introdotto importanti modifiche al sistema del controllo contabile [4] ed oggi l’art. 2429 c.c. non prevede più «un’analoga» relazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. I contenuti di tale relazione sono ora compiutamente indicati dall’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, del quale si parlerà diffusamente nel successivo paragrafo. Tuttavia, è bene ricordare da subito che il suo 3° comma impone al revisore di completare tale attività esprimendo un giudizio sul bilancio, offrendogli quattro diverse opzioni, compresa quella risolventesi nella cosiddetta “impossibilità” di espressione del giudizio. Come meglio si dirà appresso, la facoltà del revisore di modulare il proprio giudizio ha il pregio di consentirgli di fornire un’accurata informativa, che tenga conto non solo della rispondenza del bilancio alle scritture contabili, ma anche della situazione concreta in cui versa la società, delle azioni in essere e del corretto processo di formazione del bilancio. Ciò potrebbe tornare utile, ad esempio, in presenza di incertezze sulla “continuità aziendale” che [continua ..]


2. Il giudizio del revisore legale sul bilancio di esercizio.

Come si sa, il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (d’ora in avanti anche solo “decreto”), introdotto in attuazione della direttiva 2006/43/CE [5], costituisce, fatte salve alcune rare eccezioni ancora previste dalla legislazione speciale, una sorta di testo unico delle norme di diritto comune disciplinanti la revisione legale [6]. Questa è un’attività continuativa che non si esplica solo in concomitanza della redazione ed approvazione del bilancio: il giudizio sul bilancio è infatti solo il momento conclusivo di un controllo contabile che si estende per tutto l’esercizio, precedendo l’espressione del medesimo giudizio [7]. Del resto, il già ricordato art. 14 del decreto prevede che il revisore legale debba verificare «nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili» e varie disposizioni codicistiche stabiliscono che questi debba dare pareri o attestazioni per operazioni cui la società potrebbe dare corso durante l’esercizio (si vedano gli artt. 2441, 4° comma; 2433-bis, 5° comma; 2437-ter, 2° comma; 2501-sexies; 2506-ter; 2501-bis, 5° comma; 2503 c.c.). La lettera dell’art. 14 non prevede più, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2409-ter c.c., il controllo del bilancio, ed in particolare la corrispondenza dello stesso alle risultanze delle scritture contabili. Si è peraltro giustamente osservato che ciò non vuol dire che il revisore non ne debba comunque verificare la correttezza [8]. L’art. 11 del decreto prevede che la revisione legale debba essere svolta in conformità, e secondo gli standard, dei «principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE»: non essendosi ad oggi ancora concluso il procedimento di adozione dei principi di revisione internazionali (Isa) [9], «la revisione è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionale e dalla Consob». Si tratta di quelli richiamati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel Principio di revisione PR02 del 6 aprile 2011 [10]. Il revisore legale, sempre ai sensi dell’art. 14 del decreto, deve poi esprimere [continua ..]


3. Le proposte del collegio sindacale ex art. 2429 c.c. sull’approvazione del bilancio.

Come si diceva, l’attuale formulazione dell’art. 2429, 2° comma, c.c., prevede che il collegio sindacale «deve riferire all’assemblea sui risultati dell’eser­cizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, quarto comma». Con la relazione, la quale costituisce un allegato al bilancio [28], i sindaci informano sull’attività di vigilanza svolta, delle omissioni e dei fatti censurabili eventualmente rilevati e sulle proprie valutazioni in merito ai risultati d’esercizio. Possono inoltre formulare osservazioni su ogni profilo ritenuto meritevole di segnalazione ed illustrazione. I destinatari principali dell’informativa sono i soci e i terzi che, grazie ad essa, possono acquisire maggiori elementi per giudicare l’azione dell’organo amministrativo [29]. A tale ultimo proposito si è osservato in dottrina [30] che il collegio sindacale deve necessariamente fare delle osservazioni e proposte e manifestare il proprio consenso, o dissenso, in ordine all’approvazione del progetto di bilancio, oppure a proporre osservazioni, ed eventuali modificazioni ad esso. È appena il caso di ribadire che, come si diceva, tale dovere non sembrerebbe invece sussistere nelle società quotate; ciò in quanto l’art. 153, 2° comma del d.lgs. n. 58/1998 si esprime in termini di mera possibilità [31]. La questione riguardante l’obbligatorietà della proposta assume rilievo non solo nell’ottica della valutazione dell’operato del collegio sindacale, ma anche in considerazione degli importanti riflessi che ne deriverebbero sul piano della stessa “impugnabilità” del bilancio [32]. Appare chiaro, infatti, che potrebbe essere invocata una carenza informativa [33]. qualora la relazione ex art. 2429 c.c. si concludesse senza le proposte in ordine all’approvazione o meno del bilancio. La obbligatorietà di un parere in termini di approvazione/non approvazione sembra confermata anche dai principi di comportamento emanati dagli Ordini Professionali. La Norma 7.1 delle Norme di comportamento del collegio sindacale, approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori [continua ..]


4. Verso una rimodulazione dell’art. 2429 c.c.?

Le anzidette riflessioni inducono a considerare la possibilità di proporre una diversa lettura dell’art. 2429 c.c. che consenta anche al collegio sindacale di concludere la propria relazione fruendo del medesimo ventaglio di “proposte” (alias “giudizi”) sul bilancio consentite al revisore legale. È evidente che, al di là di ogni facile equiparazione, è necessario indagare quale sia l’effettiva funzione che il legislatore ha assegnato alle proposte del collegio sindacale, ricordando che il vero obiettivo del bilancio, indicato dall’art. 2423 c.c., è quello di rappresentare con veridicità e correttezza la situazione patrimoniale e finanziaria della società [40]. Quindi, se ne può tutto sommato ricavare che in linea di principio ogni soluzione sia praticabile, a condizione che l’informativa non ne sia pregiudicata (tanto meglio, poi, se ne uscisse rafforzata). In questa sede si intende peraltro affrontare la questione da una prospettiva che, vestendo i panni dei tanti collegi sindacali, tenga debito conto anche delle Norme di comportamento dettate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili [41]. A tal proposito è bene rammentare che i rapporti fra l’organo di controllo e il revisore legale sono regolati dalla Norma 5.3 delle Norme di comportamento del collegio sindacale, approvate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel settembre 2015. Questa prevede che «il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con l’incaricato della revisore legale, se nominato, per l’espletamento dei rispettivi compiti», aggiungendosi nel commento che «in particolare, nell’espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, a proporre la nomina e a formulare il parere in merito alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 d.lgs. n. 39/2010, dall’altro ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l’espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 2409-septies c.c.)» [42]. La stessa Norma 5.3 stabilisce che, pur in assenza di una espressa previsione di legge, la relazione del soggetto incaricato della revisione legale sul bilancio d’eser­cizio debba precedere quella del collegio sindacale il quale [continua ..]


5. Conclusioni.

In linea di massima, come si è cercato di dimostrare, non vi è probabilmente ragione per la quale il collegio sindacale “debba” e non solo “possa” esprimere una proposta sull’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Ragionevolmente era questa la strada intrapresa prevedendo una diversa configurazione dei controlli del collegio sindacale, avvicinandoli al tipo di attività già per questo prevista dal t.u.f. nelle società quotate. Sembra di poter dire che la prescrizione letterale dell’art. 2429 c.c. di un obbligo del collegio sindacale di esprimersi sull’approvazione del bilancio sia sopravvissuta, forse per un difetto di coordinamento, all’attuale separazione fra controllo di legalità e revisione legale [51]. Essa appare infatti frutto della vischiosità delle soluzioni previste dal precedente sistema, quando le proposte sull’approvazione derivavano, di fatto, dalla verifica della correttezza del bilancio stesso prevista dal previgente art. 2403 c.c. Si è altresì visto come la facoltà del revisore di modulare il proprio giudizio abbia il pregio di consentire un’accurata informativa che tenga conto non solo della rispondenza del bilancio alle scritture contabili, ma anche della situazione concreta in cui versa la società, delle azioni in essere e del corretto processo di formazione del bilancio stesso. In pratica, ciò potrebbe tornare utile soprattutto in presenza di incertezza sulla cosiddetta “continuità aziendale” che potrebbe richiedere l’elabora­zione da parte degli amministratori di piani di risanamento. Ecco allora che, nell’ottica del perseguimento di una corretta informazione, in vigenza dell’attuale formulazione dell’art. 2429 c.c., si dovrebbero almeno ammettere proposte del collegio sindacale sul bilancio più articolate rispetto alla semplice dicotomia approvazione/non approvazione. Nel caso ad esempio in cui la relazione del revisore si concludesse con una «impossibilità ad esprimere un giudizio» sul bilancio per le significative incertezze relative alla continuità aziendale, legate al­l’esito di un piano di risanamento già presentato dagli amministratori agli istituti di credito e di cui si è in attesa di risposta, è logicamente difficile attendersi una proposta [continua ..]


NOTE