Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. IV – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di a cura di Ignazio Cerasa, Luciano Santone e Daniele Stanzione)


TRIBUNALE DI ROMA, 1 ottobre 2013 – Scerrato, Giudice unico

R.G. 60526/10

TRIBUNALE DI ROMA, 6 settembre 2013 – Scerrato, Giudice unico

R.G. 74698/10

TRIBUNALE DI ROMA, 11 gennaio 2013 – Cardinali, Presidente – Dell’Orfano, Relatore

R.G. 22987/10

TRIBUNALE DI ROMA, 19 luglio 2012 – Raganelli, Presidente – Libri, Relatore

R.G. 57478/2011

TRIBUNALE DI ROMA, 26 giugno 2012 – Raganelli, Presidente – Dell’Orfano, Relatore

R.G. 85642/09

SOMMARIO:

1 ottobre 2013 – Scerrato, Giudice unico R.G. 60526/10 - 6 settembre 2013 – Scerrato, Giudice unico R.G. 74698/10 - 11 gennaio 2013 – Cardinali, Presidente – Dell’Orfano, Relatore R.G. 22987/10 - 19 luglio 2012 – Raganelli, Presidente – Libri, Relatore R.G. 57478/2011 - 26 giugno 2012 – Raganelli, Presidente – Dell’Orfano, Relatore R.G. 85642/09


1 ottobre 2013 – Scerrato, Giudice unico R.G. 60526/10

Società di persone – Società in nome collettivo – Cessione quote sociali – Acquisto qualità di socio – Mancato pagamento del prezzo – Irrilevanza (Art. 2469 c.c.) La qualità di socio in capo al cessionario di quota societaria si acquista con il contratto di cessione, a prescindere dal mancato pagamento del prezzo. Anche per la cessione delle quote, infatti, vige il principio consensualistico per il quale il pagamento del corrispettivo non rileva nella fase genetica del contratto, bensì soltanto in quella esecutiva. Società di persone – Società in nome collettivo – Contratto di cessione di quote sociali – Modifica patti statutari – Ammissibilità (Art. 2469 c.c.) È consentita la modifica dei patti sociali in sede di contratto di cessione delle partecipazioni. Società di persone – Società in nome collettivo – Due soci – Decesso socio – Soci superstiti – Messa in liquidazione della società – Ammissibilità (Artt. 2284 e 2272 n.4 c.c.) Nel caso di decesso di uno dei due soci di società in nome collettivo, la società sopravvive per sei mesi, trascorsi i quali si scioglie con effetto ex nunc. Nel termine suddetto il socio superstite può discrezionalmente proporre il subentro agli eredi del socio defunto, così ricostituendo la pluralità dei soci, ovvero mettere in liquidazione la società. Si tratta di un diritto potestativo la cui ratio è quella di non costringere il socio superstite a subire l’ingresso in società di terzi estranei. Di contro, gli eredi del socio defunto, fino alla decisione del socio superstite, hanno il solo diritto al controvalore al denaro delle quote di partecipazione (ic).


6 settembre 2013 – Scerrato, Giudice unico R.G. 74698/10

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Cessione di quote sociali – Azione di adempimento – Società – Litisconsorzio – Esclusione (Art. 2469 c.c.) Nel giudizio per adempimento di un contratto di cessione di partecipazioni sociali la società non riveste la qualità di litisconsorte, non essendo stata parte del contratto. Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Cessione di quote sociali – Patto di non concorrenza – Ammissibilità (Artt. 2469 e 2257 c.c.) È consentito che le parti di un contratto di cessione di quote societarie estendano a tale contratto la disciplina dettata in tema di cessione di azienda per ciò che concerne il patto di non concorrenza (ic).


11 gennaio 2013 – Cardinali, Presidente – Dell’Orfano, Relatore R.G. 22987/10

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Riduzione del capitale sociale – Opposizione dei creditori – Ammissibilità dell’opposizione del creditore che vanti una pretesa litigiosa ragionevolmente fondata (Art. 2445 c.c.) Ai fini dell’accoglimento dell’opposizione alla riduzione del capitale sociale non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale; pertanto, deve ritenersi legittimato a tale opposizione anche il creditore che vanti una pretesa litigiosa ragionevolmente fondata. Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Riduzione del capitale sociale esuberante – Opposizione dei creditori – Pregiudizio coincidente con l’aspettativa di un puntuale pagamento del debito (Art. 2445 c.c.) L’opposizione dei creditori alla delibera di riduzione del capitale sociale esuberante, non potendo avere ad oggetto il merito della delibera medesima, ossia la valutazione stessa di esuberanza, può riguardare soltanto il pregiudizio ad essi derivante da una riduzione del capitale rispetto all’aspettativa di un puntuale pagamento del debito. Il pregiudizio, invero, può sussistere indipendentemente dal fatto che il capitale sia o meno esuberante, posto che il capitale potrebbe essere esuberante per la società mentre il patrimonio residuato dopo la riduzione potrebbe risultare insufficiente per garantire la regolare soddisfazione dei creditori; diversamente, se il patrimonio residuo è sufficiente a pagare i debiti, la questione dell’esu­beranza non rileva per i debitori. Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Riduzione del capitale sociale esuberante – Opposizione dei creditori – Pregiudizio individuale coincidente con l’aspet­tativa di un puntuale pagamento del debito – Accertamento del pregiudizio (Art. 2445 c.c.) Il pregiudizio rilevante ai fini dell’opposizione alla delibera di riduzione del capitale esuberante è quello del singolo creditore opponente, poiché il creditore che propone l’opposizione agisce a tutela del proprio interesse al regolare pagamento del suo credito alla scadenza e non a tutela dell’interesse collettivo dei creditori. L’esistenza del [continua ..]


19 luglio 2012 – Raganelli, Presidente – Libri, Relatore R.G. 57478/2011

Società di capitali – Società per azioni – Deliberazione assembleare – Non corretta computazione delle maggioranze occorrenti ai fini del quorum deliberativo – Annullabilità (Art. 2377 c.c.) La deliberazione assembleare di una società per azioni adottata in base ad una non corretta modalità di computo delle maggioranze all’uopo occorrenti ai fini del quorum deliberativo costituisce atto annullabile. Società di capitali – Società per azioni – Deliberazione assembleare – Azioni proprie – Computabilità ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea – Ammissibilità nella sola ipotesi in cui determinati quorum costitutivi ovvero deliberativi siano specificamente indicati al fine della valida formazione della volontà assembleare (Artt. 2357-ter, 2368, 3° comma, e 2369, 3° comma, c.c.) Nell’ipotesi in cui la società sia proprietaria di azioni proprie, nonostante la titolare sia priva di legittimazione all’esercizio del diritto di voto, le stesse sono da computare nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La regola sopra enunciata, tuttavia, trova applicazione soltanto laddove determinati quorum costitutivi ovvero deliberativi siano specificamente previsti al fine della valida formazione della volontà assembleare: ciò non avviene, ad esempio, nell’ipotesi contemplata dall’art. 2369, 3° comma, c.c. caratterizzata dalla indeterminatezza della quantità del capitale sociale da assumere quale quorum costitutivo dell’assemblea ordinaria in seconda convocazione (ds).


26 giugno 2012 – Raganelli, Presidente – Dell’Orfano, Relatore R.G. 85642/09