Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Contabilità come accountability: contabilità è rendere conto (di traduzione a cura di Peter Agstner)


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SOMMARIO:

I. Introduzione - II. Il problema - III. Conclusione.


I. Introduzione

I. Introduzione. – Da tanti anni, prima con la IV e la VII Direttiva UE, e poi con gli IAS/IFRS, le questioni bilancistiche e contabili sono state al centro della discussione aziendale e giuridica, e il nostro caro amico Giovanni Colombo ha fornito in materia un contributo determinante. Al riguardo, le questioni concernevano la tutela dei creditori o l’informazione del­l’in­vestitore: ci si chiedeva, infatti, se il bilancio, secondo la migliore tradizione continentale-europea, dovesse seguire criteri di redazione di tipo conservativo e considerare le variazioni positive del valore patrimoniale dei beni solo dopo l’avvenuta cessione, secondo il detto: on ne paye pas des espérances mais des écus, o se, invece, si dovesse rinunciare a simili riserve latenti o occulte, e passare ad una valutazione al fair value, e così rilevare oggi grandi ricchezze che potevano non più esistere già domani, come ci ha dimostrato la crisi degli ultimi anni. Si tratta di assicurare l’informazione dell’investitore e del pubblico, la tutela dei creditori o l’autocontrollo e la possibilità di valutare l’operato del management? Sapete bene che in ciò consiste la differenza tra la IV Direttiva e gli IAS/IFRS, e che oggi entrambi i sistemi trovano applicazione, il primo per il bilancio d’esercizio, il secondo per il bilancio consolidato, ovvero, come diciamo noi in Germania, il bilancio di gruppo.


II. Il problema

  Il problema.– Parlando, però, di informazione e di distribuzione, un altro aspetto è passato in secondo piano: il primo compito del bilancio d’esercizio consiste nell’obbligo imposto al management di dare conto in che modo il patrimonio ad esso affidato sia stato gestito nell’anno passato, e se si è avuto un incremento o una diminuzione di valore di tale patrimonio. In tutti gli ordinamenti giuridici, e così anche in Italia (artt. 1713, 1714 c.c.) e in Germania (§ 666 BGB), il mandatario deve rendere conto al mandante sulla gestione del patrimonio ad esso affidato; ciò vale anche per i consigli di amministrazione e gli amministratori di una s.p.a. e di una s.r.l. nei confronti dei loro soci e azionisti. Per tale motivo, esiste in Germania l’an­nuale liberazione dalla responsabilità, la décharge, a mezzo della quale il titolare del patrimonio sociale, l’azionista e il socio di una s.r.l. esprimono la loro soddisfazione per il lavoro svolto dal management o, al contrario, il loro malcontento. Se si considera questa, anche storica, funzione del bilancio d’esercizio, una serie di domande meritano di essere analizzate differentemente da come avviene normalmente.   1.Costo di acquisto o fair value È evidente che in un momento di sviluppo stabile e positivo, gli immobili nel centro di Milano costeranno nel tempo sempre di più. E il prezzo di un quadro di Picasso aumenta di asta in asta. Ma ciò non è certo merito del management: il prezzo salirà anche se i managers avranno dormito per tutto l’anno o l’avranno passato in vacanza. Dal punto di vista dell’accountability, la valutazione al fair value in detti casi è certamente sbagliata, e solo sostenibile se le relative differenze di valore siano state precisamente riportate nella nota integrativa con una spiegazione del tipo: la realizzazione di detto plusvalore è puramente casuale e non, invece, merito del lavoro svolto dal management.   1.Ammortamento speciale di tipo fiscale La politica economica viene gestita nelle nostre nazioni in grande misura con l’aiuto della politica fiscale. Sul punto, gli ammortamenti speciali giocano un ruolo decisamente centrale. Se l’industria dell’auto o il settore edile zoppicano, il legislatore fiscale [continua ..]


III. Conclusione.