Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Il conflitto di interessi degli amministratori tra diritto comune e diritto delle società (di persone e di capitali) (nota a Tribunale di Latina, sent. n. 2111/2017, 10 ottobre 2017) (di Federico Raffaele, Marco Coluzzi)


La valutazione giudiziale dei presupposti per l’annullamento dell’atto negoziale posto in essere dal­l’amministratore che versi in una situazione astrattamente confliggente con l’interesse della società deve articolarsi in due momenti, coincidenti: (i) con la verifica dell’esistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi, da condursi necessariamente ex ante, ovvero ponendosi al momento della conclusione del negozio; (ii) con la valutazione ex post della concreta incidenza della potenziale situazione di conflitto sul contenuto dispositivo dell’operazione negoziale ed in particolare del verificarsi di un sacrificio, di carattere patrimoniale o non patrimoniale e, quindi, di un’effettiva lesione dell’interesse della società rappresentata. (1)

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

 

1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 20.11.2012 la L. s.r.l. esponeva che, a seguito di trasformazione societaria, avvenuta in data 8.8.2012 per atto del notaio (omissis) di (omissis) rep. (omissis), racc. (omissis), dell’originaria L. s.n.c., costituita dai fratelli M., L. e G. T. il 31.3.2000, aveva assunto la forma di società a responsabilità limitata; che, in data 28.3.2001, aveva acquistato l’unità immobiliare sita in (omissis) in via (omissis), distinta in catasto al f. (omissis), part. (omissis), sub (omissis), oltre ai diritto sull’annesso terreno destinato a parcheggio condominiale; che detto immobile, con contratto del 4.2.2002, era stato concesso in locazione per la durata di sei anni, rinnovabile per altri sei anni, alla T.R. s.r.l., società costituita dai medesimi germani T., la quale esercitava all’interno del locale l’attività di bar e ricevitoria SISAL sotto l’insegna del “(omissis)”; che con contratto concluso il 13.3.2010 e registrato il 1°.4.2010, M.T., ex amministratore della L. s.n.c., agendo in conflitto di interessi, aveva inteso sottrarlo alla disponibilità della società per favorire interessi propri e della propria famiglia a scapito della società e degli altri due fratelli soci; che il contratto di locazione era stato stipulato con durata sino al 12.3.2022 e per il canone mensile di euro 1.140,00 oltre iva, ovvero per un corrispettivo di gran lunga inferiore al reale valore di mercato che, per immobili consimili, si aggirava ad euro 2.500,00 al mese; che il contratto era stato stipulato in conflitto di interessi posto che i germani T., oltre ad essere soci ed amministratori della L. s.n.c., oggi L. s.r.l., avevano costituito, per atto del notaio (omissis) del 6.12.2001, la T.R. s.r.l., la quale esercitava l’attività di bar e ricevitoria SISAL all’interno dei locali in proprietà della società attrice; che in seguito ai dissidi sorti tra i soci in ordine alla scorretta gestione societaria da parte di M.T., la T.R. s.r.l. veniva messa in liquidazione dal Tribunale di Latina su ricorso depositato il 14.10.2010 dallo stesso M.T.; che que­st’ultimo, nella qualità di legale rappresentante della T.R. s.r.l., aveva concesso in affitto alla S.O. s.r.l., società facente capo a L.C., coniuge convivente dello stesso T., avente oggetto sociale identico a quello della T.R. s.r.l.; che in pari data M.T., quale legale rappresentante della L. s.r.l., dopo aver risolto il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile sito in (omissis) in via (omissis) sottoscritto con la T.R. s.r.l., in conflitto di interessi concludeva un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile con la S.O. s.r.l., alla quale, in data 21.9.2010, senza informare gli altri soci, aveva ceduto l’intera azienda della T.R. s.r.l. anteriormente concessale in affitto. Assumeva la società ricorrente che il contratto di locazione sottoscritto da M.T. quale legale rappresentante della L. s.r.l. con la S.O. s.r.l. era stato concluso in conflitto di interessi al solo scopo di favorire la S.O. s.r.l. e con essa il proprio nucleo famigliare; che, pertanto, doveva trovare applicazione l’art. 1394 c.c., ovvero l’art. 2475 ter c.c., dettato in materia di rapporti societari, a mente del quale i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo; che, nel caso di specie, si ravvisava sia la posizione conflittuale del socio ed amministratore M.T., sia il pregiudizio per la società L. s.r.l., la quale si era vista sottrarre la disponibilità del bene che era stato locato ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato. Sulla scorta di tali deduzioni la L. s.r.l. chiedeva annullarsi il contratto di locazione concluso il 13.3.2010 tra la L. s.r.l. e la S.O. s.r.l. e condannarsi tale ultima società al rilascio dell’immobile di via (omissis) in (omissis); accertarsi la responsabilità di M.T. e condannarsi lo stesso al risarcimento del danno; in via graduata accertarsi la collusione tra la S.O. s.r.l. e M.T. e condannarsi gli stessi in via solidale al risarcimento del danno nella misura da accertarsi con riferimento alla differenza tra il canone locativo pagato dalla S.O. s.r.l. e quello di mercato dalla data della stipula del contratto all’effettivo rilascio dell’immobile. Si sono costituiti in giudizio M.T. e la S.O. s.r.l., svolgendo analitiche controdeduzioni ed instando per il rigetto delle domande attrici. La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., è stata rimessa al collegio all’udienza del 7.3.2017, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2. Assume, dunque, la L. s.r.l. che il contratto di locazione avente ad oggetto il locale di via (omissis) in (omissis), concluso il 13.12010 tra M.T., quale amministratore della allora L. s.n.c., e la S.O. s.r.l. è annullabile ai sensi dell’art. 2475 ter c.c. perché concluso in conflitto di interessi e comportante un pregiudizio economico per la società ricorrente, coincidente sia con la sottrazione alla stessa della disponibilità dell’immobile, sia con la perdita patrimoniale derivante del­l’es­sere lo stesso stato locato per un corrispettivo inferiore rispetto a quello di mercato.

2.1. Secondo un orientamento largamente condiviso in dottrina, il conflitto di interessi integra un’ipotesi di abusivo esercizio del potere rappresentativo in vista di uno scopo estraneo a quello per il quale è stata conferita la rappresentanza.

L’atto dispositivo posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi lascia, infatti, inalterato il potere rappresentativo nel suo contenuto esteriore, mantenendosi l’atto formalmente entro i confini prestabiliti per l’esercizio della rappresentanza, ma dà luogo ad una deviazione dalla sua funzione tipica e dalla sua naturale destinazione alla cura dell’interesse del rappresentato.

Con riferimento ai presupposti per la configurabilità del conflitto di interessi, un primo orientamento sostiene che non assume rilevanza ai fini dell’annullamento del contratto se l’interesse del rappresentante sia in concreto convergente o comunque compatibile con quello del rappresentato.

Allo stesso modo si è autorevolmente sostenuto che non vale ad integrare la fattispecie ex art. 1394 c.c. e, quindi, quella ex art. 2475 ter c.c., rilevante nel caso di specie, la mera concorrenza tra l’interesse del rappresentante e quello del rappresentato, la quale non implica un contrasto attuale, rivelando, semmai, il reciproco orientamento degli interessi verso un obiettivo comune che solo eventualmente può sfociare in contrasto.

Secondo tali impostazioni il conflitto di interessi rilevante ai fini dell’azione di annullamento è, dunque, quello coincidente con l’incom­pa­tibilità assoluta, che ricorre quando gli interessi del rappresentante e del rappresentato siano orientati in direzioni diametralmente opposte.

2.2. La dottrina risulta divisa anche con riferimento alla questione, avente portata dirimente nella fattispecie oggetto di causa, del ruolo da attribuirsi al concreto risultato dell’attività gestoria e, quindi, alla sussistenza o meno di un pregiudizio per il rappresentato.

Una parte degli Autori ritiene che la semplice non convergenza di interessi sia in grado ex se ed aprioristicamente di rendere annullabile il contratto concluso dal rappresentante.

Tale teoria è fondata sull’assunto per il quale il soggetto che si trovi a perseguire nell’interesse altrui un obiettivo divergente dal proprio non sia in grado di svolgere correttamente un compito affidatogli.

Ne deriva, secondo tale impostazione, che i presupposti ex art. 1394 c.c. vanno valutati secondo un giudizio aprioristico e anche svincolato dall’effettiva realtà dei fatti, cosi da prevenire ab origine ogni eventuale ed anche solo potenziale comportamento dannoso per il rappresentato.

In altre parole il danno, secondo tale concezione, è in re ipsa.

A tale opinione si contrappone la tesi secondo la quale il conflitto di interessi rileva solo se e quando il rappresentante effettivamente agisca in conflitto, anche se a prescindere dal risultato ottenuto. Ai fini dell’esperimento dell’azione di annullamento, il conflitto deve essere presente al momento dell’attività gestoria in nome e per conto del rappresentato, ancorché non abbia in concreto influito sul contratto concluso.

Il potere di chiedere l’annullamento del contratto prescinde anche in questo caso dall’effet­tivo verificarsi di uno svantaggio per il rappresentato, costituendo un rimedio contro l’azione stessa del soggetto agente, considerato inadempiente all’obbligo di agire nell’esclusivo interesse del rappresentato.

Altra tesi dottrinale attribuisce, invece, rilievo preminente alla concreta condotta del rappresentante e reputa elemento costituivo della fattispecie il verificarsi di un danno, sul presupposto che ciò che rileva nei rapporti tra i consociati è, appunto, il risultato delle azioni, senza che una situazione potenzialmente conflittuale possa impedire l’attività negoziale del rappresentante perché solo ipoteticamente dannosa.

2.3. Anche in giurisprudenza si è registrato un contrasto sulla portata della nozione di conflitto di interessi rilevante ai fini dell’annullamento del contratto stipulato dal rappresentante.

Secondo un primo indirizzo, la fattispecie astratta dell’art. 1394 c.c., di cui l’art. 2475 ter c.c. costituisce una riproduzione in materia di rappresentanza delle società a responsabilità limitata, si riferisce ad un’ipotesi di contrasto tra l’interesse del rappresentante e l’interesse del rappresentato derivante dall’essere il primo portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, cosicché la salvaguardia dei detti interessi gli impedisce di tutelare adeguatamente l’interesse del dominus. Ne discende che non assume rilevanza, di per sé, che l’atto compiuto, oggettivamente considerato, sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato, con l’ulteriore conseguenza che non è necessario, perché questi possa domandare o eccepire l’annullabilità del negozio, provare di aver subito un concreto pregiudizio (Cass., sez. lav., n. 15981/2007; Cass., n. 4257/1992 Cass., n. 1498/1994; Cass., n. 3630/1996; Cass., n. 7698/2000; Cass., sez. lav., n. 16708/2002).

Per altro più recente indirizzo, il conflitto di interessi idoneo a produrre, ai sensi dell’art. 1394 c.c. e dell’art. 2475 ter c.c., l’annullabilità del contratto richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante da dimostrare non in modo astratto ed ipotetico, ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro (Cass., n. 2529/2017; Cass., n 23300/2007; Cass., n. 14481/2008; Cass., n. 8879/2000).

È stato, inoltre, evidenziato che ai fini del­l’e­spe­ribilità dell’azione di annullamento ex art. 2475 ter c.c., il conflitto non può consistere nel solo fatto che il contratto stipulato dal legale rappresentante di una società si sia risolto in un danno della stessa e in un vantaggio per un terzo, essendo necessario dimostrare che il vantaggio conseguito dal terzo coincida esattamente con quello del rappresentante (Cass., n. 271/2017).

2.4. Il Collegio, pur prendendo atto dell’esi­stenza di indirizzi interpretativi contrapposti, ritiene di dare continuità alla tesi che propone un accertamento ex post ed in concreto del contrasto, da intendersi come incompatibilità totale o parziale tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato e che valorizza di conseguenza la dannosità, anche solo potenziale, del­l’operazione negoziale concretamente posta in essere.

L’attenzione dell’interprete deve, dunque, spo­starsi dal momento genetico della formazione della volontà del rappresentante a quello della sua attuazione.

Solo se da tale attuazione derivi un sacrificio per il rappresentato può ritenersi effettivamente sussistente la lesione dell’interesse, da intendersi nella corretta accezione giuridica di tensione al perseguimento di un vantaggio.

Tale soluzione ermeneutica pare, inoltre, sorretta da un riscontro positivo, posto che l’art. 2391 c.c., come riformulato dal d.lgs. 6/2003, in materia di rappresentanza delle società per azioni, condiziona espressamente l’annullamento della delibera assunta dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi all’accertamento della sua dannosità potenziale per l’interesse sociale, cosi privilegiando l’ottica della verifica delle concrete conseguenze dell’esistenza di un interesse del rappresentante in potenziale conflitto con quello dell’ente rappresentato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la valutazione giudiziale dei presupposti per l’annullamento dell’atto negoziale posto in essere dall’amministratore di società che versi in una situazione astrattamente confliggente con l’interesse della società debba articolarsi in due momenti, coincidenti: a) con la verifica ­ di una situazione di potenziale conflitto di interessi, da condursi necessariamente ex ante, ovvero ponendosi al momento della conclusione del negozio; b) con la valutazione ex post della concreta incidenza della potenziale situazione di conflitto sul contenuto dispositivo dell’operazione negoziale ed in particolare del verificarsi di un sacrificio, di carattere patrimoniale o non patrimoniale e, quindi, di un’effettiva lesione dell’interesse della società rappresentata.

3. Alla luce di tale criterio, sì osserva che, al momento della stipula del contratto di locazione oggetto di impugnazione, M.T., quale amministratore con legittimazione disgiuntiva della L. s.n.c., si trovava senza dubbio in situazione di possibile conflitto di interessi con la società rappresentata, per essere la contraente S.O. s.r.l. una società facente capo al coniuge L.C. (socio unico ed amministratore).

Il legame coniugale sussistente tra il rappresentante e il terzo non vale, tuttavia, di per sé solo, ad integrare il conflitto di interessi nell’acce­zione, proposta dalla migliore dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di incompatibilità assoluta tra gli obiettivi del rappresentante e quelli del rappresentato, posto che la concessione in godimento di un bene, come quello che viene in rilievo nel caso di specie, avente vocazione commerciale, ben potrebbe convergere con l’interesse sociale; a prescindere dalla presumibile condivisione, da parte dell’ammi­ni­stratore, dell’interesse del terzo contraente.

Si rileva, invero, che, per un verso, la società attrice non ha allegato, né provato, che tale impiego fruttifero dell’immobile collidesse con gli scopi imprenditoriali perseguiti dalla società e, comunque, con il precedente utilizzo dello stesso, e, per altro verso, risulta dagli atti che sin dall’anno successivo al suo acquisito, avvenuto il 28.3.2001 (omissis), il locale è stato concesso in locazione a terzi (cfr. il contratto di locazione stipulato il 4.2.2002 con la T.R. s.r.l. (omissis) ed i bilanci 2009-2012 prodotti da parte convenuta T. (omissis) da cui risulta, tra i ricavi della L. s.n.c., anche la percezione del canone di locazione).

Va, in ogni, caso evidenziato come non abbia avuto riscontro l’assunto attoreo per il quale il contratto di locazione in oggetto abbia comportato un pregiudizio per la società perché concluso per un corrispettivo significativamente inferiore rispetto a quello corrente sul mercato.

Il canone pattuito con il contratto del 13.3.2010, pari ad euro 1.140,00, oltre IVA, non solo risulta pressoché coincidente con quello di euro 1.136,20, oltre IVA, pattuito nel precedente contratto di locazione stipulato tra la L. s.n.c. e la T.R. s.r.l. il 4.2.2002, ma, all’esito della disposta c.t.u., è risultato del tutto in linea con il canone di locazione medio ritraibile da immobili consimili corrente sul mercato al momento della stipula.

Il c.t.u. Arch. F.C., all’esito di accurata e documentata indagine, i cui risultati non sono stati convincentemente contrastati dalle parti (omissis), ha, infatti, stimato in euro 1.300,00 mensili il valore locativo del locale nell’anno 2010 (omissis).

Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisandosi i presupposti di una concreta ed effettiva incompatibilità del contratto di locazione impugnato con l’interesse della società e non essendo, in ogni caso, stato allegato, né provato il verificarsi di un sacrificio economico quale conseguenza immediata e diretta del prospettato conflitto di interessi, la domanda di annullamento ex art. 2475 ter c.c., non può trovare accoglimento, cosi come devono essere respinte le richieste attoree di risarcimento del danno ad essa connesse.

4. Dovendo trovare applicazione l’art. 92 c.p.c. nella versione anteriore all’entrata in vigore del d.m. n. 132/2014, il carattere controverso della questione di diritto sottesa alla decisione giustifica la compensazione in ragione di un mezzo delle spese di lite che, per la restante parte, liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14, vanno poste a carico, insieme alle spese di c.t.u., della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, cosi provvede: respinge le domande proposte dalla L. s.r.l.; compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna la L. s.r.l. alla rifusione della restante parte, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per compensi in favore di ciascuno dei convenuti; pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u.

(Omissis).

 

(1) Il conflitto di interessi degli amministratori tra diritto comune e diritto delle società (di persone e di capitali) *

(1) Directors’ conflict of interest between contract and company law

Il conflitto di interessi è un tema trasversale poiché assume rilievo in numerosissimi ambiti dell’ordinamento. Nel caso di specie, l’elaborato mira a ricostruire il nucleo assiologico fondamentale della relativa disciplina e a declinarlo nei diversi contesti del diritto comune e del diritto delle società, in quest’ultimo caso secondo un approccio trans-tipologico. In tale prospettiva, si analizza la pronuncia del Tribunale in commento il quale, nel giungere alla conclusione della insussistenza dei presupposti per ottenere l’annulla­mento di un contratto concluso dall’amministratore in (asserito) conflitto di interessi, adotta una sequenza argomentativa non appagante, che sfocia in un duplice equivoco. In primo luogo, il Tribunale assume aprioristicamente la ricorrenza del conflitto di interessi, fondando tale giudizio esclusivamente sull’applicazione astratta di una massima d’esperienza (id quod plerumque accidit) piuttosto che sull’effettiva verifica della sussistenza in concreto di un’incompatibilità degli interessi; in secondo luogo, statuisce l’assenza del conflitto derivandola dall’inesistenza di un pregiudizio per la società, trasformando l’assenza del danno nella prova dell’assenza di conflitto.

 

This paper aims at analyzing the directors’ conflict of interest between contract and company law. In this perspective, the Court, deciding not to declare the contract concluded by the director as void because no conflict was deemed to be present, made a twofold error: first, it assumed the ex-ante occurrence of the conflict, basing its judgment exclusively on the abstract application of the id quod plerumque accidit rule of experience, rather than on the actual assessment of the incompatibility of the interests; secondly, it ruled for the absence of the conflict, on the basis of the absence of damages for the company, therefore transforming the absence of damages into the proof of the absence of the conflict.

SOMMARIO:

1. Il caso. La vicenda storica - 2. Il conflitto di interessi ex artt. 1394 e 2475-ter c.c. - 3. La nozione di conflitto di interessi - 4. Considerazioni nel diritto societario - 5. Conclusioni. Il commento - NOTE


1. Il caso. La vicenda storica

Il provvedimento in commento trae origine dalla domanda di annullamento per conflitto di interessi di un contratto concluso da un amministratore di una società in nome collettivo (tipo sociale successivamente trasformato in società a responsabilità limitata al momento della proposizione, da parte di tale ultima società, del ricorso oggetto della sentenza qui annotata). Più specificamente, l’amministratore in questione (il sig. M.T.), insieme ai suoi due fratelli (i sigg. L.T. e G.T.), aveva costituito (il 31 marzo 2000) la società in nome collettivo in parola (L. s.n.c.) e, sempre insieme a detti fratelli, ne aveva assunto anche la gestione, in regime di amministrazione disgiuntiva. Per quanto di interesse ai nostri fini, la società in nome collettivo aveva acquistato (il 28 marzo 2001) un’unità immobiliare sita in Latina, concessa poi (il 4 febbraio 2002) in locazione – per la durata di sei anni, rinnovabili per altri sei, e per un corrispettivo mensile pari ad Euro 1.136,20 – ad una società a responsabilità limitata (T.R. s.r.l.) che ivi esercitava l’attività di bar e ricevitoria SISAL. La peculiarità del caso è rappresentata dal fatto che la T.R. s.r.l. presentava la medesima compagine sociale della L. s.n.c.: in altri termini, i fratelli M.T, L.T. e G.T. avevano costituito (il 6 dicembre 2001) ed erano altresì soci anche della T.R. s.r.l. (oltre che della L. s.n.c.), ma in quest’ultima M.T. era il legale rappresentante [1]. Di qui in avanti, la sequenza dei fatti – per la verità confusamente giustapposti nella sentenza – diventa essenziale ai fini della comprensione dei termini della questione. In particolare, il 13 marzo 2010, dopo aver risolto il contratto di locazione in essere tra la L. s.n.c. e la T.R. s.r.l., M.T. [2], in qualità di amministratore della L. s.n.c., concedeva in locazione l’immobile in questione – fino al 12 marzo 2022 e per un corrispettivo mensile pari ad Euro 1.140,00 [3] – ad una società a responsabilità limitata (S.O. s.r.l.) facente capo a L.C., coniuge convivente dello stesso M.T., ed avente oggetto sociale identico alla T.R. s.r.l. [4]. Successivamente, in data 21 settembre 2010, M.T. – “senza informare gli altri soci” della T.R. s.r.l. – cedeva alla S.O. s.r.l. l’intera azienda [continua ..]


2. Il conflitto di interessi ex artt. 1394 e 2475-ter c.c.

Prima di addentrarsi nella suddetta analisi, merita sottolineare che, nel caso in esame, l’attore ha proposto la propria domanda assumendo che “dove[sse] trovare applicazione [al caso di specie] l’art. 1394 c.c. ovvero l’art. 2475-ter c.c. dettato in materia di rapporti societari”. Fatto salvo quanto si dirà più avanti riguardo all’applicazione dell’art. 1394 c.c. alle società (e, in particolare, alle s.n.c., perché tale era la L. s.n.c. all’epoca dei fatti), nulla quaestio in merito al riferimento a tale disposizione, la quale enuclea il principio, di portata generale, secondo cui «[i]l contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo»: tale articolo sancisce una norma rimediale rispetto alla situazione patologica in cui il rappresentante persegua interessi suoi propri (o altrui) incompatibili, come tali, con quelli del rappresentato, interessi questi ultimi che, invece, è istituzionalmente chiamato a perseguire. Molto meno comprensibile appare, al contrario, la decisione del Tribunale di Latina di assecondare l’attore nell’applica­zione, al caso di specie, dell’art. 2475-ter c.c. in materia di contratti conclusi dall’am­ministratore in conflitto di interessi. Infatti, come già anticipato, al tempo della conclusione del contratto oggetto di impugnativa, la L. s.n.c. era, appunto, una società in nome collettivo e, solo successivamente, al momento della proposizione della do­manda giudiziale, si era trasformata in società a responsabilità limitata. Tale decisione produce, peraltro, la conseguenza di con­durre i giudici a sovrapporre i piani ermeneutici, tanto che, nella parte finale del prov­vedi­mento, la domanda viene qualificata come proposta (unicamente) ai sensi del­l’art. 2475-ter c.c. [10]. Pertanto, pare metodologicamente più opportuno, dapprima, ricostruire il nucleo assiologico fondamentale della disciplina del conflitto di interessi e, successivamente, declinarlo nei diversi contesti del diritto comune e del diritto delle società. A tal riguardo, in verità, deve ricordarsi che il conflitto di interessi è un tema trasversale al diritto poiché la disciplina dello stesso si [continua ..]


3. La nozione di conflitto di interessi

3.1. L’incompatibilità degli interessi Il nucleo assiologico dell’intera fattispecie ruota attorno alla determinazione del­l’esatta semantica giuridica dei due concetti di riferimento, ossia quello di “interesse” e quello di “conflitto”. Benché il significato (giuridico) del sintagma in questione sia dato per presupposto dal legislatore [13], che non definisce la relativa nozione, tanto da far affermare, in dottrina, che “vi è disciplina, senza descrizione del fatto” [14], apparentemente minori problemi pone il primo concetto: deve, infatti, considerarsi minoritario, se non addirittura ormai superato, l’orientamento che ritiene rilevante esclusivamente il “concreto, certo ed attuale interesse economico” del rappresentante, da contrapporre all’“interesse patrimoniale” del rappresentato [15]. Infatti, in assenza di una specifica qualificazione nor­mativa in tal senso, capace di discriminare gli interessi patrimoniali da quelli di altra natura, pare opportuno convenire con la tesi, appunto prevalente, secondo cui “affinché sussista un conflitto di interessi in grado di inficiare l’autonomia di giudizio del [rappresentante …] è sufficiente che [que­st’ultimo] possa trarre un beneficio anche non strettamente patrimoniale, dall’ope­razione posta in essere” [16]. Meno immediato, invece, appare delineare il perimetro concettuale della nozione (giuridica) di conflitto. Sul punto, è stato di recente confermato, in adesione ad un tradizionale filone giurisprudenziale [17], che “[i]l conflitto di interessi, di cui alla norma dell’art. 1394 c.c., suppone un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto [di incompatibilità] è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro” [18]. Il conflitto assumerà, perciò, rilevanza, esternalizzandosi in una contrapposizione ed una in­conciliabilità tali da comportare necessariamente un sacrificio per il dominus (il cui interesse il rappresentante è chiamato a perseguire), ogniqualvolta il rappresentante “sia [continua ..]


4. Considerazioni nel diritto societario

Una volta individuato il perimetro della nozione di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 1394 c.c., occorre verificarne la relativa applicazione in ambito societario, secondo una prospettiva trans-tipologica, ossia mediante sinossi dell’operatività della fattispecie nell’ambito dei vari tipi societari. Sul punto, anzitutto, merita rilevare che la dottrina e la giurisprudenza considerano l’art. 1394 una previsione di valenza generale, stante l’applicabilità del principio in essa contenuto, tanto nel diritto dei contratti, nei rapporti tra rappresentante e rappresentato, quanto nel diritto societario, nei rapporti tra società ed amministratori, relativamente agli atti negoziali compiuti da questi ultimi in nome e per conto della società [47]. Cominciando, quindi, l’indagine dalle società di persone [48], deve evidenziarsi che la ricostruzione del meccanismo ermeneutico che consente l’applicazione dell’art. 1394 c.c. alle s.n.c. – categoria che viene per prima in rilievo perché tale era la L. s.n.c. al­l’epoca dei fatti – è stata spesso trascurata sia a livello dottrinale, sia giurisprudenziale. Il relativo passaggio logico-giuridico può allora essere ricostruito come segue. Anzitutto, viene in rilievo l’art. 2293 c.c., che sancisce espressamente che «[l]a società in nome collettivo è regolata dalle norme [del capo III, del Titolo V, del Libro V, dedicato appunto alle s.n.c.] e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo [II, dedicato alle società semplici]». Pertanto, il rinvio operato alle disposizioni in tema di società semplici permette di superare l’appa­rente lacuna in termini di doveri degli amministratori di s.n.c.: infatti, l’eterointe­grazione del compendio normativo relativo alle s.n.c. avviene per il tramite dell’art. 2260 c.c. (Diritti e obblighi degli amministratori) che, al primo comma, dispone che «[i] diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato». Così, tra le disposizioni generali in tema di mandato, nei confronti dell’amministratore dotato del potere di rappresentanza troverà applicazione l’art. 1704 (Mandato con rappresentanza), il quale sancisce che «[s]e al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del [continua ..]


5. Conclusioni. Il commento

Tenuto conto dell’analisi che precede, i punti maggiormente critici della sentenza in commento appaiono essenzialmente due.Sotto un primo profilo, in principio più marginale (poiché non dovrebbe condurre a risultati interpretativi differenti), il Tribunale decide la questione sulla base dell’art. 2475-ter, 1° comma, c.c., pur avendo il giu­dizio in esame ad oggetto quella che, al­l’epoca dei fatti, era una società in nome collettivo (cui si applica, come detto, l’art. 1394 c.c.). Tuttavia, come visto nei paragrafi precedenti, non vi sono differenze, dal punto di vista operativo, tra la valutazione dei presupposti di applicazione dell’una o dell’altra norma, di talché l’esito interpretativo dovrebbe far approdare alle medesime conclusioni.Sotto un secondo profilo, più rilevante, per giungere alla conclusione della insussistenza dei presupposti per ottenere l’annul­lamento del contratto i giudici adottano una sequenza argomentativa non del tutto appagante. Infatti, dapprima, il Tribunale fa una “verifica dell’esistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi, da condursi necessariamente ex ante, ovvero ponendosi al momento della conclusione del negozio”, e, successivamente, i giudici effettuano una “valutazione ex post della concreta incidenza della potenziale situazione di conflitto sul contenuto dispositivo dell’operazione negoziale ed in particolare del verificarsi di un sacrificio, di carattere patrimoniale o non patrimoniale, e, quindi, di un’effettiva lesione dell’interesse della società rappresentata”.Ciò conduce il Tribunale a ritenere che M.T. “si trovava [ex ante] senza dubbio in situazione di possibile conflitto di interessi” con L. s.n.c. poiché la contraente S.O. s.r.l. era una società facente capo al di lui coniuge L.C. Tuttavia, i giudici sono dell’avviso che il legame coniugale in questione non valga “di per sé solo, ad integrare il conflitto di interessi nell’accezione […] di incompatibilità assoluta tra gli obiettivi del rappresentante e quelli del rappresentato, posto che la concessione in godimento di un bene […] avente vocazione commerciale ben potrebbe convergere con l’interesse sociale”. A tal fine, infatti, non viene riscontrata – ex post – l’esistenza di un [continua ..]


NOTE