Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Avviso di convocazione di assemblea di società quotata non riportante informazioni sui diritti di voto complessivamente esercitabili (Parere pro veritate) (di Giuseppe Alberto Rescio)


SOMMARIO:

1. Quesito - 2. L'art. 84, 2° comma, reg. emittenti: contenuto e finalità - 3. Provvisorietà e parziarietà delle informazioni sul voto contenute nell'avviso di convocazione - 4. Conclusioni in risposta al quesito - NOTE


1. Quesito

Si chiede se contravvenga all’art. 84, 2° comma, del reg. Consob n. 11971, l’avviso di convocazione dell’assemblea di una società quotata che riporti il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale, senza esprimere il numero complessivo dei diritti di voto ed ogni altra informazione sugli stessi.  


2. L'art. 84, 2° comma, reg. emittenti: contenuto e finalità

 Secondo l’art. 84, 2° comma, del reg. Consob n. 11971, gli emittenti curano che l’avviso di convocazione dell’as­sem­blea di una società quotata riporti, tra l’altro, “le informazioni sul numero complessivo di azioni e di diritti di voto”. Dal contesto della norma citata, frutto di una modifica intervenuta il 1 aprile 2009, si desume che i diritti di voto a cui ci si riferisce sono quelli esercitabili nell’assemblea convocata. Lo scopo della disposizione consiste nel fornire ai legittimati all’intervento in assemblea – in via anticipata rispetto alla sede assembleare – una informazione appropriata sui diritti di voto ivi spendibili e sulla loro rappresentatività rispetto al capitale sociale complessivo. Ciò per consentire ad ogni legittimato di verificare in anticipo, anche al fine di valutare la stessa opportunità di intervenire in assemblea: i) la propria personale partecipazione al voto (nei casi in cui egli fosse legittimato al­l’intervento, e in quanto tale destinatario dell’avviso di convocazione, ma non al voto, come nel caso di socio moroso[[1]]); ii) la misura della possibile incidenza del proprio voto tanto sulle decisioni da prendere quanto sull’esercizio di diritti subordinati al raggiungimento di una determinata soglia (come ad es. la presentazione di liste per la nomina delle cariche sociali o la integrazione dell’ordine del giornoex 126-bis t.u.f. o la richiesta di rinvio dell’assemblea ex art. 2374 c.c.); iii) l’esistenza di cause ostative alla spettanza o all’esercizio del voto altrui, la cui conoscenza può pure offrire elementi utili per l’espressione di un voto ponderato. Alla luce di tali finalità ed esigenze sottostanti, pertanto, deve ritenersi che, per soddisfare la norma citata, non sia sufficiente che dall’avviso si possa desumere il numero totale dei voti spendibili in assemblea. Piuttosto si intende far sì che, quando ne sia il caso, mediante l’avviso vengano preliminarmente rese note ai legittimati all’intervento tutte le cause che escludono dal voto i titolari di azioni e il numero delle azioni interessate dalla privazione del voto. Le cause di esclusione dal voto sono a loro volta raggruppabili a seconda che esse attengano all’azione ovvero all’azionista. Attengono all’azione, se è [continua ..]


3. Provvisorietà e parziarietà delle informazioni sul voto contenute nell'avviso di convocazione

Merita inoltre sottolineare che le informazioni sui voti esercitabili in assemblea quali contenute nell’avviso di convocazione sono per loro natura provvisorie, perché fornite sulla base della situazione e delle conoscenze in possesso dell’organo convocante alla data in cui l’avviso di convocazione viene redatto e pubblicato. È infatti evidente che una causa di privazione del voto può verificarsi o rendersi conoscibile o essere rimossa in un momento successivo alla pubblicazione dell’avviso, sino al giorno stesso dell’assemblea. E per certo ciò non può comportare l’obbligo di rinviare l’assemblea al solo fine di dare conto dei mutamenti intervenuti in un nuovo avviso pubblicato con il rispetto del termine stabilito: si creerebbero altrimenti intollerabili intralci nell’attività deliberativa assembleare ed eccessivi costi a carico della società in conseguenza di comportamenti talora non conformi alla legge e spesso ascrivibili a singoli soci. In tali casi l’aggiornamento delle informazioni non potrà che essere curato attraverso documenti e avvisi informativi – si ripete: svincolati dai termini di convocazione, purché non ritardati senza motivo – messi a disposizione dei convocati presso la sede sociale e sul sito internet della società. In ultima analisi, quando la conoscenza della causa di privazione del voto sia pervenuta in assemblea o poco prima, sì da non consentire la diffusione dell’informazione in anticipo, la comunicazione non potrà che avvenire in apertura di assemblea. Del resto, quelle contenute nell’avviso di convocazione rappresentano soltanto una parte delle informazioni destinate ai soci nella fase pre-assembleare. Lo stesso avviso spesso rinvia a documenti, idonei a completare l’ampia messe di dati utili per l’azionista votante, depositati presso la sede sociale e agevolmente consultabili sul sito internet della società [[3]]. Si deve allora prendere atto che ogni legittimato all’intervento, per un verso, è consapevole di non poter fare affidamento sulla persistenza, nel giorno dell’assemblea, della situazione (in ordine al numero delle azioni e dei voti esercitabili) quale riportata nell’avviso di convocazione e, per altro verso, è anche consapevole dell’onere a suo carico di verificare l’ulteriore [continua ..]


4. Conclusioni in risposta al quesito

Nel caso a cui si riferisce il quesito sopra esposto risulta quanto segue. Viene convocata per il 14 aprile 2010 in prima convocazione (in seconda per il 15 aprile) un’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio, per l’approvazione del documento sulle politiche retributive di gruppo, per la nomina di amministratori e sindaci e per la determinazione del relativo compenso. L’avviso di convocazione, pubblicato – tra l’altro – nella Gazzetta Ufficiale del giorno 11 marzo 2010, reca i dati completi della società, precisando che il capitale sociale di euro 284.791.360, interamente versato, è “diviso in n. 284.791.360 azioni da 1 euro cadauna”. Nell’avviso non vi sono indicazioni circa l’esistenza di cause oggettive o soggettive di privazione del voto idonee a derogare al principio “un’azione, un voto”. Per quanto sopra riferito e desumibile dall’art. 2351, 1° comma, c.c., ciò si traduce nell’informazione all’azionista che il numero di voti esercitabili in assemblea è esattamente pari al numero di azioni emesse (284.791.360). L’avviso informa che «le Relazioni illustrative degli argomenti all’ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio al 31 dicembre 2009, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario saranno depositati entro il 30 marzo 2010 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo … Di tale documentazione i soci potranno richiedere copia». In particolare, nella Relazione sul Governo Societario, leggibile da chi accede al sito internet, il Consiglio di Amministrazione ribadisce che: – “non vi sono categorie di azioni che compongono il capitale sociale diverse dalle azioni ordinarie” (par. 2, lett. a); – “non vi è alcuna restrizione al diritto di voto” (par. 2, lett. f); – “il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell’esistenza di accordi tra azionisti di cui all’art. 122 del TUF” (par. 2, lett. g), la cui mancata pubblicità possa determinare la sospensione del voto per chi vi prenda parte. Quanto sopra trova riscontro nella [continua ..]


NOTE