Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Atto di scissione parziale per incorporazione semplificata ed anticipata (con nota di Daniele U. Santosuosso) (di Daniele U. Santosuosso)


Con il presente documento si intende fornire un modello di atto notarile di scissione parziale per incorporazione, con le ulteriori caratteristiche della semplificazione ed anticipazione del procedimento.

Nel caso di specie, alla luce dell’esigenza di riorganizzazione aziendale manifestata dal Gruppo Epsilon, da realizzarsi attraverso una riallocazione di asset, senza soluzione di continuità agli effetti giuridici, contabili e fiscali ed evitando altresì inutili movimenti finanziari infra Gruppo, si è optato per l’esecuzione di due operazioni di scissione parziale per incorporazione delle società Alfa e Zeta in favore della società beneficiaria Beta, tutte interamente possedute dalla società capogruppo Gamma.

Pertanto, in linea con l’obiettivo di riallocazione perseguito, entrambe le operazioni sono state attuate mediante assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio delle società scindende, senza riduzione del capitale di queste ultime né aumento del capitale della società beneficiaria, che ha provveduto ad imputare il relativo incremento ad apposita riserva nel proprio bilancio.

La società Gamma, socio unico delle società scindende e della società beneficiaria, ha inoltre espressamente rinunciato ai termini di cui agli articoli 2501-ter c.c. (che dovrebbe intercorrere tra l’iscrizione del progetto di scissione e la data della delibera assembleare che approva il progetto di scissione) e 2501-septies c.c. (durante il quale i documenti che corredano il progetto di scissione dovrebbero restare depositati presso la sede della società), acconsentendo così alla realizzazione delle operazioni di scissione in forma semplificata.

Altresì, posto che tutte le società partecipanti sono interamente possedute dalla società Gamma, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio né redigere la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.

Infine, entrambe le operazioni di scissione sono state immediatamente attuate, senza attendere il decorso del termine per l’opposizione dei creditori di cui all’articolo 2503 c.c., ricorrendo una delle condizioni permissive dell’anticipazione di cui al medesimo articolo: infatti, la relazione di cui all’art. 2501-sexiesc.c. è stata redatta, per tutte le società coinvolte, da un’unica società di revisione, la quale ha asseverato che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alle operazioni di scissione rendeva non necessarie garanzie a tutela dei creditori.

La suddetta condizione permissiva si inserisce nel nuovo sistema normativo della scissione, dal quale emerge un netto favor dell’ordinamento per il compimento e la realizzazione delle operazioni straordinarie, nel senso della semplificazione del procedimento (esemplare in questo senso la previsione di procedure “semplificate” in caso di partecipazione totalitaria o al novanta per cento delle società che incorporano) e della celerità delle operazioni medesime (basti considerare le possibilità di rinunciare ai termini previsti per i vari step del procedimento). Ciò in piena armonia sia con la legge delega (art. 7 lett. a): (“semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie”), sia con la Relazione ministeriale alla riforma del 2003 (testualmente: “si è cercato di trovare un miglior contemperamento tra l’esigenza di celerità del procedimento di fusione e quella di tutela dei creditori sociali”), sia con la considerazione sistematica che la tutela e la promozione dell’autonomia privata costituiscono l’architrave di tutta la riforma del diritto societario. In tale prospettiva, pertanto, il nuovo art. 2503 c.c., post riforma del 2003, aggiunge al primo comma quella serie di condizioni permissive, tra cui la relazione della società di revisione, la sussistenza delle quali consente il luogo a procedere dell’operazione.

Si rileva inoltre la scelta di far nominare tale società di revisione dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società beneficiaria aveva sede: scelta adottata, oltre che per tuziorismo, evidentemente in ossequio ad esigenze di rispetto del dato positivo emergente dall’art. 2501-sexies c.c. il quale, in materia di fusione, dispone che l’esperto o gli esperti chiamati a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’art. 2409-bis cc. e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Repertorio n.  Raccolta n.

ATTO DI SCISSIONE PARZIALE PER INCORPORAZIONE DELLA

“SOCIETÀ ALFA” con sede in [•], mediante assegnazione di parte del patrimonio di questa alla “SOCIETÀ BETA” con sede in [•]

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di giugnoin Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dottor [•] Notaio in [•] con studio in via [•], iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di [•],

Sono comparsi i signori:

1) [•] nato a [•] il [•], domiciliato ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua dichiarata qualità di procuratore speciale in rappresentanza della:

SOCIETÀ ALFA”

con sede in [•], via [•], capitale sociale euro [•] interamente versato da socio unico, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], R.E.A. n. [•], (soggetta all’attività di direzione e coordinamento della “SOCIETÀ GAMMA” con sede in [•], appresso richiamata); giusta procura speciale conferitagli con l’atto a rogito del Notaio [•] in data [•] rep. [•] che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

2) [•] nato a [•] il [•], domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua dichiarata qualità di procuratore speciale in rappresentanza della:

“SOCIETÀ BETA”

con sede in [•], via [•]; capitale sociale euro [•] interamente versato da socio unico, Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•]: n. [•], R.E.A. n. [•] (soggetta all’attività di direzione e coordinamento della “SOCIETÀ GAMMA” con sede in [•], appresso richiamata); giusta procura speciale conferitagli con l’atto a mio rogito del [•] rep. [•] che si allega al presente atto sotto la lettera “B”.

Detti signori comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto, premettono dichiarando quanto segue:

=== A) Le Società:

– “SOCIETÀ ALFA” con sede in [•], giusta la delibera assembleare dei propri soci, assunta il [•], verbalizzata dal Notaio [•] con atto in pari data rep. [•], debitamente registrato;

– “SOCIETÀ BETA” con sede in [•], giusta la delibera assembleare dei propri soci, assunta il [•] da me Notaio verbalizzata con atto in pari data rep. [•] registrato a [•] lo stesso giorno al n. [•] eseguiti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di “scissioni”, deliberavano, tra l’altro:

– Di approvare, ai sensi dell’art. 2502 del codice civile, il progetto iscritto al Registro delle Imprese di [•] il [•] prot. n. [•] (Società scindenda) e di [•] il [•] prot. n. [•] (Società beneficiaria) – avente ad oggetto la scissione parziale per incorporazione della Società “SOCIETÀ ALFA” con sede in [•], mediante assegnazione di parte del patrimonio di questa alla “SOCIETÀ BETA” con sede in [•] – e quindi di procedere, sulla base dei bilanci delle due società, chiusi al 31 dicembre, allegati a detto progetto di scissione, alla suddetta scissione parziale per incorporazione da attuarsi mediante assegnazione alla Società beneficiaria di parte del patrimonio della Società scindenda la cui descrizione è contenuta nel progetto di scissione di cui sopra da ciascuna società depositato e nelle rispettive suddette deliberazioni.

=== B) In relazione alla prospettata scissione il socio unico titolare dell’intero capitale della Società scindenda e della Società beneficiaria – in persona della “SOCIETÀ GAMMA” con sede in [•], via [•], capitale sociale euro [•] – Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [•]: numero [•], partita iva [•] – come risulta dalle suddette deliberazioni ha prestato il consenso ed ha espressamente rinunciato ai termini di cui agli articoli 2501 septies e 2501 ter ultimo comma, c.c. e considerato che il capitale della Società beneficiaria sarà interamente detenuto dallo stesso socio unico in esatta corrispondenza proporzionale, giusta il disposto dell’articolo 2506 ter del codice civile, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio né, per lo stesso fine, redigere la relazione degli esperti regolata dall’articolo 2501 sexies del codice civile.

=== C) Le menzionate delibere di scissione sono state trasmesse telematicamente al Registro delle Imprese di [•] il [•] prot. [•] (iscrizione e trascrizione eseguite il [•]) ed al Registro delle Imprese di [•] il [•] prot. [•] (iscrizione e trascrizione eseguite il [•]).

=== D) La scissione può essere immediatamente attuata poiché ricorre una delle eccezioni previste dall’articolo 2503 del codice civile, avendo l’unica Società di revisione designata – a seguito di istanza del [•], con provvedimento del Tribunale di [•] del [•] depositato presso la Cancelleria dello stesso Tribunale il [•] “Società Delta” (con sede legale in [•], via [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di n. [•], iscritta all’Albo Speciale CONSOB con il codice [•], delibera di iscrizione n. [•] del [•] numero d’ordine [•] ed al Registro Revisori Contabili al n. [•]) redatto il [•], per tutte le Società partecipanti alla scissione, la relazione contenente l’asseverazione che la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società partecipanti alla scissione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori. Detta relazione si allega al presente atto sotto la lettera “C”.

=== E) Ad oggi non si sono verificati, né risultano in essere atti o fatti che alterino significativamente il valore del patrimonio da assegnarsi in scissione alla Società beneficiaria.

=== F) I Comparenti riconoscono la regolarità delle deleghe conferite per la stipulazione del presente atto.

------------------------------------------- Tutto ciò premesso -------------------------------------------

per far parte integrante e sostanziale del presente atto, le società Comparenti, in persona come sopra, in esecuzione alle rispettive deliberazioni innanzi richiamate, nonché alle premesse stesse, convengono e stipulano quanto segue:

  
SOMMARIO:

Articolo 1 - Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5


Articolo 1

 Di procedere – stante la relazione redatta dall’unica Società di revisione designata “Società Delta” (con sede legale in [•]), contenente l’asseverazione che la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società partecipanti alla scissione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori ed allegato a questo atto sotto la lettera “C” – in virtù del progetto iscritto al Registro delle Imprese di [•] il [•] prot. n. [•] (Società scindenda) ed al Registro delle Imprese di [•] il [•] prot. n. [•] Società beneficiaria) ed in esecuzione alle rispettive delibere citate in premessa debitamente iscritte e trascritte, alla scissione parziale per incorporazione della Società “SOCIETÀ ALFA” con sede in [•], via [•], capitale sociale euro [•] interamente versato da socio unico, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], R.E.A. n. [•], mediante assegnazione di parte del patrimonio di questa alla “SOCIETÀ BETA” con sede in [•], via [•]; capitale sociale euro [•] interamente versato da socio unico, Codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di [•]: n. [•], R.E.A. n. [•] e quindi di procedere, sulla base dei bilanci delle due società, chiusi al [•], allegati a detto progetto di scissione, alla suddetta scissione parziale per incorporazione che viene con questo atto attuata mediante assegnazione alla Società beneficiaria di parte del patrimonio della Società scindenda la cui descrizione è contenuta nel progetto di scissione e nelle rispettive deliberazioni di approvazione sopra menzionati e pertanto: A) con assegnazione alla Società beneficiaria di: – attività non correnti per euro [•] – attività correnti per euro [•] – passività non correnti per euro [•] – passività correnti per euro [•] per un totale netto assegnato pari ad euro [•] di cui euro [•] relativi alla riserva “Avanzo di fusione Società Alfa” ed euro [•] relativi alle riserve di attualizzazione del T.F.R., da intendersi al netto della fiscalità differita. Il tutto come risulta dai documenti allegati “G” ed “H” [continua ..]


Articolo 2

La scissione di cui al presente atto avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dal [•], ovvero laddove l’ultima delle iscrizioni, di cui all’art. 2506 quater, codice civile, venga effettuata dopo il [•], da tale ultima iscrizione. Conseguentemente, dalla data in cui, come detto, decorreranno gli effetti della scissione, tutti i diritti, attività obblighi ed impegni della Società scissa, relativamente al patrimonio assegnato alla Società beneficiaria, sono a loro volta trasferiti alla Società beneficiaria che subentra, per quanto sopra, in tutto il patrimonio attivo e passivo e in tutti i rapporti giuridici di qualsiasi natura attinenti il detto patrimonio assegnato, anche se emersi successivamente alla data di riferimento della situazione contabile risultante dal progetto e dalla delibera di scissione. Si conviene che le operazioni del patrimonio trasferito verranno imputate al bilancio della Società beneficiaria, con decorrenza dalla data di efficacia della scissione e ciò anche ai sensi dell’art. 173, comma 11, del DPR n. 917/1986.


Articolo 3

I rappresentanti delle Società partecipanti alla scissione, dichiarano che tra il patrimonio assegnato dalla Società scissa alla Società beneficiaria, non è compresa la proprietà di beni immobili e/o autoveicoli e, tra l’altro, sono invece comprese le seguenti partecipazioni: a) Partecipazione del valore nominale di euro [•], pari al [•] del fondo consortile del “CONSORZIO X” con sede in [•], via [•], Partita iva, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•]: n. [•], REA n. [•] (indicata nei documenti allegati al progetto semplicemente con la denominazione “X”). b) Partecipazione del valore nominale di euro [•], pari al [•] del fondo consortile del “CONSORZIO Y” con sede in [•] via [•], Partita iva, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di [•]: n. [•], REA n. [•] (indicata nei documenti allegati al progetto semplicemente con la denominazione “Y”). c) Partecipazione del valore nominale di euro [•], costituente l’intero capitale sociale sottoscritto e versato della “SOCIETÀ ETA” (società a socio unico), con sede in [•], via [•], Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•]: n. [•], partita iva [•], REA n. [•]. L’assegnazione alla Società beneficiaria di dette partecipazioni è fatta ed accettata con ogni garanzia di legge circa la piena proprietà e libera disponibilità, la sua libertà da pesi, vincoli od oneri, privilegi, pignoramenti e sequestri, diritti o pretese di terzi, nonché l’inesistenza di persone aventi diritto di prelazione.


Articolo 4

La Società beneficiaria resta autorizzata a compiere qualsiasi atto o pratica necessaria allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria del patrimonio ad essa assegnato dalla Società scissa. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e all’Amministratore delegato pro-tempore della Società scissa e della Società beneficiaria, disgiuntamente tra loro, con facoltà per gli stessi di sostituire a ciascuno di sé uno o più procuratori speciali, con simili o limitati poteri, sono conferiti tutti i poteri perché abbiano a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari od opportuni per attuare le formalità conseguenti al presente atto, per far constare, nei confronti di chiunque, l’avvenuta assegnazione per scissione, per ottenere che ogni cespite ed ogni attività o diritto trasferito con la scissione stessa, sia volturato alla Società beneficiaria, comprese quelle di meglio descrivere, anche con dichiarazioni integrative e ricognitive a qualsiasi fine – sia i beni compresi nel patrimonio trasferito anche con riferimento alle predette partecipazioni consortili e sociale, stipulando ogni atto necessario o richiesto, per la ricognizione sia di ciascuna compagine consortile e sociale e della titolarità delle relative partecipazioni e di ogni rapporto giuridico, negoziale o di altra natura, sia di tutti i beni restanti nel patrimonio della Società scissa per le formalità conseguenti e fare quant’altro necessario e del caso, senza che mai si possa opporre loro difetto o indeterminatezza di poteri; con promessa fin d’ora per rato e valido, sotto gli obblighi di legge e del rendiconto.


Articolo 5