Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sulla problematica trasposizione nell´ordinamento italiano del principio di revisione internazionale ISA 560: eventi successivi alla data della relazione dei revisori e nuovo art. 154-ter t.u.f. (Parere pro veritate) (di Niccolò Abriani  )


  
SOMMARIO:

1. I quesiti - 2. International Standard on Auditing 560 ; le definizioni - 3. Events occurring between the date of the financial statements and the date of auditor's report - 4. Facts which become known to the auditor after the date of auditor's report but before the date the financial statements are issued - 5. (Segue). Facts which become known to the auditor after the financial statements have been issued


1. I quesiti

Mi viene chiesto da codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale di esprimere un parere per la verità in ordine al principio di revisione internazionale ISA n. 560, unitamente ai possibili profili di responsabilità del revisore legale dei conti connessa agli eventi successivi occorsi ed ai fatti appresi successivamente alla data della propria relazione.Segnatamente, mi viene chiesto di fornire un’interpretazione giuridica delle definizioni di cui al § 5 lett. b) e d) del suddetto principio di revisione in ordine alle società quotate, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 154-ter t.u.f., e alle altre società di capitali tenute a revisione legale dei conti, individuando i rispettivi corollari in punto di responsabilità del revisore.Mi viene infine domandato: i) se sussiste un obbligo dell’amministratore di società di capitali di informare il revisore in ordine al verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio, anche alla luce del principio contabile nazionale n. 29 e del principio contabile internazionale IAS 10; ii) se, e in quale misura, sia applicabile al contesto normativo italiano il § 12 del principio di revisione internazionale n. 560, laddove contempla la possibilità di limitare la rettifica del bilancio agli effetti degli eventi successivi che ne hanno imposto la modifica.  


2. International Standard on Auditing 560 ; le definizioni

Come risaputo, innanzi ad una fonte normativa redatta in lingua straniera, quale quella in esame, l’interprete è chiamato non già a fornire una mera traduzione letterale delle singole parole ed espressioni ivi contenute, bensì a collocare i principi che ne derivano nell’ambito dello specifico tessuto normativo di riferimento. In questa prospettiva ermeneutica, prima di rispondere analiticamente ai quesiti formulati, occorre procedere a una preliminare messa a fuoco del significato dei precetti contenuti nel principio di revisione internazionale n. 560, per poi individuarne la portata applicativa nel nostro ordinamento. Muovendo da questo presupposto, occorre adesso interrogarsi sull’esatta individuazione delle definizioni di cui di cui al § 5 lett. b) e d) del suddetto principio di revisione, essendo questi i principali parametri di riferimento per comprendere ove si arresti la responsabilità del revisore innanzi ad «eventi-fatti» verificatisi successivamente alla redazione della propria relazione. Per quanto qui rileva, il principio ISA 560 indica le seguenti definizioni: 1. Date of financial statements: «the date of the end of the latest period covered by financial statements»; 2. Date of approval of the financial statements: «the date on which all the statements that comprise the financial statement have been prepared and those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statements»; 3. Date of the auditor’s report: «the date the auditor dates the report on the financial statements in accordance with ISA 700»; 4. Date the financial statements are issued: «the date that the auditor’s report and audited financial statements are made available to third parties»; 5. Subsequent Events: «events occurring between the date of financial statements and the date of the auditor’s report, and facts that become known to the auditor after the date of auditor’s report». Si delinea allora una prima formale distinzione fra la data di approvazione del bilancio («date of approval») da parte dell’organo competente («the recognized authority») – ovvero la data in cui lo stesso, unitamente alle relazioni di accompagnamento, è reso disponibile ai [continua ..]


3. Events occurring between the date of the financial statements and the date of auditor's report

Con riferimento agli eventi di cui ai §§ 6, 7, 8 e 9 del principio di revisione ISA 560 («events occurring between the date of financial statements and the date of the auditor’s report») è pacificamente riconosciuto che il revisore ne debba tenere conto nelle procedure di audit in corso al fine della predisposizione della sua relazione. Trattandosi di fatti che si sono verificati nel periodo intercorrente tra la chiusura dell’eser­cizio al quale il bilancio si riferisce e la data della relazione del revisore legale dei conti, quest’ultimo non potrà prescindere dalla valutazione degli stessi nel proprio elaborato. Al riguardo pare invero prospettabile una coincidenza con quei medesimi eventi che sono richiamati tanto dal principio contabile nazionale n. 29, quanto dallo IAS n.10, i quali fanno entrambi riferimento ai fatti successivi alla data del bilancio che devono essere recepiti nel bilancio stesso poiché idonei ad incidere, in misura rilevante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico. Ciò è naturalmente connesso all’obbligo incombente sul revisore legale di porre in essere tutte le necessarie procedure per ottenere le informazioni relative alle voci di bilancio ed alle scritture contabili necessarie e sufficienti per il corretto svolgimento del proprio incarico di cui al neointrodotto art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Al verificarsi di questi eventi, il revisore è obbligato a richiedere agli amministratori: (i) di rilasciare un’attestazione scritta in aderenza al principio di revisione internazionale n. 580 (cfr. § 7 ISA 580 ove previsto che: «a written statement by management provided to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidence. Written representation in this contest do not include financial statement, the assertions therein or supporting books and records»); (ii) di procedere alle modificazioni dei dati di bilancio ritenute necessarie, che andranno conseguentemente rese pubbliche («disclosed»). Il report, così predisposto, è allegato alla relazione finanziaria, comprendente il progetto di bilancio modificato alla luce degli eventi successivi occorsi, la relazione sulla gestione e l’attestazione ai sensi dell’art. 15-bis, 5° comma, d.lgs. n. 39/2010. Nelle società quotate, [continua ..]


4. Facts which become known to the auditor after the date of auditor's report but before the date the financial statements are issued

 Per quanto concerne invece gli eventi conosciuti dal revisore successivamente alla data della relazione di audit, il suddetto principio di revisione internazionale opera un’ulteriore suddivisione tra eventi di cui il revisore sia venuto a conoscenza nel periodo intercorrente tra la data della sua relazione e il giorno in cui «the financial statements are issued» ed eventi di cui il revisore sia venuto a conoscenza «after the financial statements have been issued». Preme qui porre in evidenza la differente terminologia utilizzata dal legislatore sovranazionale il quale adotta: 1) in riferimento agli eventi precedenti la relazione del revisore, l’espres­sione «events occurring»; 2) relativamente a quelli invece successivi alla sua relazione, la locuzione «facts which become known». Si evince allora che la ratio ispiratrice del disposto in questione è quella di voler comprendere nei primi eventi i fatti realmente verificatisi («occurring») anteriormente alla data di relazione del revisore, nei secondi quelli già verificatisi ma appresi («become known») soltanto successivamente a detta data. Ad una prima lettura del disposto in esame, parrebbe invero che gli eventi successivi cui si riferisce il principio di revisione siano i medesimi, mutando soltanto il momento in cui il revisore prende conoscenza degli stessi. In questa prospettiva, se gli «events occurring» prima della relazione del revisore non erano da costui noti al momento del loro verificarsi ma sono divenuti tali soltanto successivamente, il dovere di adoperarsi del revisore ed i conseguenti corollari in punto di responsabilità paiono subordinati alla effettiva conoscenza dei fatti stessi. La disciplina prevista ai §§ 10, 11, 12 e 13 del principio ISA 560 è pressoché coincidente con quella di cui ai §§ 14, 15, 16 e 17 ivi contenuti. In sintesi, il principio di revisione in esame sembra non far distinzione in ordine ai doveri incombenti sul revisore prima e dopo l’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’assemblea. Tuttavia, la contestualizzazione all’interno del nostro ordinamento giuridico di queste indicazioni impone di procedere ad una trattazione separata. Venendo alla disamina dei fatti successivi alla relazione del revisore ma [continua ..]


5. (Segue). Facts which become known to the auditor after the financial statements have been issued
Fascicolo 4 - 2010