Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Problemi in tema di collegio sindacale obbligatorio nella s.r.l. (di Michele Centonze  )


Articoli Correlati: problemi - collegio sindacale

  
SOMMARIO:

1. Conseguenze dell’omessa nomina del collegio sindacale: invalidità derivata della delibera di aumento del capitale o di approvazione del bilancio? - 2. Lo scioglimento della società - 3. Sopravvenuta carenza dei presupposti che hanno reso obbligatoria la nomina del collegio sindacale - NOTE


1. Conseguenze dell’omessa nomina del collegio sindacale: invalidità derivata della delibera di aumento del capitale o di approvazione del bilancio?

È noto che nelle s.r.l. la costituzione del collegio sindacale è in linea di principio facoltativa (art. 2477, 1° comma, c.c.), essendo imposta dalla legge solo al verificarsi di determinati presupposti [[1]]: si spiega così la contrapposizione (non solo nominalistica, ma anche di disciplina) tra collegio sindacale facoltativo – la cui istituzione, cioè, rappresenta il frutto di una scelta discrezionale della società – ed obbligatorio, per tale intendendosi quello da istituire, o istituito, in osservanza di un obbligo di legge. Concentrandosi sulla seconda categoria, l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un certo antecedente individuato dalla legge e l’obbligo della società di nominare l’organo di controllo è all’origine di interessanti problemi, così compendiabili: (a) da un lato, vanno indagate le conseguenze dell’omessa nomina del collegio sindacale di cui sia divenuta obbligatoria l’istituzione; (b) dall’altro lato, muovendo dal presupposto che la società abbia osservato il dettato normativo, ci si sofferma sulla sorte del collegio sindacale in carica nel caso di sopravvenuta carenza delle condizioni legali che ne hanno imposto la nomina [[2]]. Si muove dal primo interrogativo. In sede di impostazione dell’indagine va considerato che l’antecedente da cui deriva l’obbligo di istituire il collegio sindacale può sussistere fin dalla costituzione della società (qualora il capitale sociale sia fissato a cifra pari o superiore a 120.000 euro) ovvero intervenire successivamente durante la vita della stessa (si pensi, ad esempio, all’aumento del capitale sociale a cifra pari o superiore a 120.000 euro), e che le conseguenze provocate dall’illegittima inerzia della società sono in gran parte comuni alle due ipotesi, salvo un profilo specifico che caratterizza la seconda, cioè quella in cui l’obbligo di nominare il collegio sindacale sopravvenga nel corso dell’attività sociale: per esigenze espositive si sofferma dapprima l’attenzione su questo secondo profilo. La questione è legata al fatto che i requisiti che, ai sensi del codice civile, rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale durante societate presuppongono una delibera del­l’as­semblea (art. 2477, 2° e 3° comma, c.c.): ed [continua ..]


2. Lo scioglimento della società

La dottrina che si è occupata del problema ritiene «indiscutibile che la reiterata inattività dell’assemblea in ordine alla nomina di un organo sociale obbligatorio integri gli estremi della causa di scioglimento contemplata dall’art. 2484, 1° comma, n. 3, c.c.» [[9]]. La conclusione (scioglimento della società) è senz’altro condivisibile se l’assemblea non sia mai stata convocata per l’istituzione del collegio sindacale e la nomina dei relativi membri, o se, ripetutamente convocata a tal fine, sia andata sempre deserta («continuata inattività dell’as­semblea») [[10]]; oppure, ancora, se, per contrasti tra i soci (prevedibilmente non sanabili nel breve periodo), l’assemblea – regolarmente convocata e costituita – si sia però dimostrata costantemente inetta a deliberare («impossibilità di funzionamento dell’assemblea») [[11]]. Per insegnamento pacifico, infatti, l’art. 2484, 1° comma, n. 3, c.c. (vecchio art. 2448, 1° comma, n. 3, c.c.), si applica quando concorrono le seguenti condizioni, entrambe sussistenti nei casi ipotizzati: innanzitutto, occorre «una situazione patologica dell’organo assembleare, incapace, in quanto paralizzato da una situazione sociale che rende impossibile il funzionamento dell’ente, di operare, o, di fatto, oramai definitivamente inattivo» [[12]]; inoltre, è necessario che la disfunzione dell’assemblea si manifesti con riferimento a delibere «che attengono al normale ed indispensabile corso dell’attività sociale, sì da rivelarsi irrinunziabili» [[13]] (qual è sicuramente quella in esame) [[14]], indipendentemente dal fatto se l’assemblea deliberi poi su altre materie [[15]]. Occorre maggiore cautela, invece, per ammettere una conseguenza simile quando l’assem­blea, nel rispetto delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta, deliberi reiteratamente di non istituire il collegio sindacale o – più realisticamente – respinga più volte la proposta di nomina di un certo collegio sindacale (magari pur essendo state proposte, volta a volta, persone diverse). A differenza del primo gruppo di situazioni, l’ipotesi che ora si considera, almeno a prima vista, non sembra riconducibile al [continua ..]


3. Sopravvenuta carenza dei presupposti che hanno reso obbligatoria la nomina del collegio sindacale

 La legge non regola espressamente le conseguenze della sopravvenuta carenza dei presupposti che hanno reso obbligatoria la nomina del collegio sindacale. La questione va studiata distinguendo il caso in cui lo statuto autorizzi la nomina del collegio sindacale da quello in cui una simile clausola faccia difetto [[27]]: si muove da questa seconda ipotesi. Secondo un indirizzo diffuso in dottrina si produrrebbe in tal caso la decadenza automatica dei sindaci dall’ufficio, sicché un’eventuale delibera dell’assemblea sul punto avrebbe «una funzione meramente dichiarativa e di accertamento di un effetto estintivo del rapporto già prodottosi ex lege» [[28]]. L’assunto è motivato sulla base della considerazione che «nel silenzio dell’atto costitutivo … il collegio [deve] intendersi nominato solo se e fino al momento in cui permanga un obbligo legale in tal senso, sicché appare plausibile ritenere che, venuto meno quest’obbligo, si realizza una causa d’anticipata cessazione dalla carica» [[29]]; ed infatti, a ritenere altrimenti – e, cioè, ipotizzando la permanenza in carica del collegio sindacale anche dopo che non ricorrano più i requisiti che rendono obbligatoria la presenza dell’organo di controllo – «si finirebbe per consentire il mantenimento di una struttura organizzativa come il collegio sindacale a prescindere da una conforme autorizzazione statutaria: il che … appare difficile da ammettere» [[30]]. L’argomento su cui si fonda tale indirizzo, pur sottile, non sembra, però, decisivo [[31]]. È bensì vero che, aderendo alla ricostruzione alternativa, la s.r.l. continuerebbe ad essere assoggettata al controllo del collegio sindacale (fino alla scadenza naturale dell’incarico) nonostante l’assenza attuale delle condizioni che ne hanno resa obbligatoria la costituzione ed in mancanza, altresì, di autorizzazione statutaria; tuttavia – si potrebbe osservare – l’autorizzazione statutaria, se è prevista (dall’art. 2477, 1° comma, c.c.) per l’istituzione originaria del collegio sindacale «facoltativo», non è detto che debba sussistere anche affinché l’organo di controllo, legittimamente costituito in attuazione di un [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2009