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Nella società a responsabilità limitata si ritiene legittima la previsione, contenuta nell’atto costitutivo-Statuto o nella deliberazione di nomina da parte dell’assemblea, di una pluralità di liquidatori che operano secondo le regole dell’amministrazione plurima disgiuntiva, escludendo, quindi, l’applicazione del metodo collegiale.
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1. La fattispecie problematica - 2. La soluzione motivata: dati letterali e sistematici - 3. La clausola statutaria suggerita nella s.r.l. per il caso emarginato - NOTE
Il caso in esame pone il problema se sia legittimo nella società a responsabilità limitata, in sede di atto costitutivo o di deliberazione dell’assemblea dei soci, procedere alla nomina di più liquidatori, i quali possano agire secondo le regole dell’amministrazione plurima disgiuntiva e, pertanto, non operanti con il metodo collegiale. Ulteriormente si domanda se anche per la società per azioni possa essere prevista l’attribuzione di poteri disgiunti ai liquidatori, sul presupposto che in tale tipo societario non è consentito un sistema amministrativo siffatto durante la vita della società, con ciò argomentando dal terzo comma dell’art. 2380 bis c.c., che prevede per tale organo il metodo collegiale. La questione che andiamo ora a esaminare, già dibattuta in dottrina e in giurisprudenza [1] prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), e successive modifiche, ha trovato, con la c.d. riforma del diritto societario, quanto meno in materia di s.r.l., non tanto un punto d’arrivo, quanto un criterio ulteriore a favore della tesi che sostiene l’ammissibilità della nomina di un organo liquidativo pluripersonale, operante con metodo non collegiale.
L’attuale disciplina dello scioglimento e liquidazione delle società di capitali è stata introdotta dalla riforma del diritto societario (artt. 2484-2496 c.c.) ed è contenuta nel Libro V – Titolo V – Capo VIII del Codice Civile. Essa si applica alle s.p.a., alle s.a.p.a. e alle s.r.l. che sono state poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004 (art. 218 Disp. att. c.c.). Trattasi, pertanto, di una disciplina di portata generale e unitaria, valida per tutte le società di capitali. In realtà, la scelta operata dal legislatore può ritenersi discutibile, in quanto i sopra detti tipi sociali sono stati regolamentati nella riforma in modo tra loro differenziato: ne consegue la necessità di precisazioni o puntualizzazioni relative all’applicabilità di tale normativa alle peculiarità della s.r.l., ponendosi in luce aspetti problematici di compatibilità e coordinamento tra le norme in materia di liquidazione e scioglimento e la disciplina della s.r.l. L’art. 2487 c.c., relativamente alla nomina dei liquidatori, prevede che, salvo che l’atto costitutivo o lo Statuto non dispongano in materia, l’assemblea, convocata ad hoc dagli amministratori, dovrà provvedere al riguardo, in contestualità della causa di scioglimento, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto. Nelle s.p.a. e nelle s.a.p.a. l’assemblea straordinaria è competente a deliberare lo scioglimento della società con la maggioranza di più della metà del capitale sociale in prima convocazione (art. 2368, comma 2, c.c.) e con quella di più di un terzo in seconda convocazione (art. 2369, comma 5, c.c.). Nella s.r.l. l’assemblea dei soci è inderogabilmente competente a decidere lo scioglimento volontario (artt. 2479 e 2480 c.c.) con il quorum deliberativo di almeno la metà del capitale sociale. La stessa assemblea che decide lo scioglimento può anche contestualmente provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, nonché alla determinazione dei criteri di liquidazione, salvo il caso in cui l’atto costitutivo o lo Statuto dispongano già puntualmente al riguardo. Infatti, il procedimento di nomina dei liquidatori da parte dei soci è definito in maniera puntuale dal primo comma del citato art. 2487 c.c., e tale funzione [continua ..]
«In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell’organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente Statuto per l’amministratore unico, se l’organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l’organo di liquidazione sia pluripersonale [13]. In caso di nomina di più liquidatori, al momento della nomina, i poteri di amministrazione e di rappresentanza saranno attribuiti agli stessi disgiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si applicano le regole del consiglio di amministrazione e il metodo collegiale.».