Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Lo scioglimento e l´estinzione della società fra apertura, chiusura e riapertura del fallimento (di Mario Bussoletti  )


  
SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Fallimento, scioglimento ed estinzione della società - 3. L'art. 10 legge fall., l'estinzione e l'esdebitazione della società, la riapertura del fallimento


1. Introduzione

Credo sia utile elemento di riflessione – anche in un’ottica compa­rati­stica e con riguardo specifico all’ordinamento spagnolo, nel quale la nuova legge fallimentare prevede che la «dichiarazione di concorso» non produce l’estinzione della società e per sé sola non è causa di scioglimento della società – osservare che il tema dei rapporti fra apertura/chiusura del fallimento e scioglimento/estinzione della società è quanto mai vivo e dibattuto, essendo stati i termini del dibattito di continuo alimentati dalle pronunzie della Corte costituzionale, dalla riforma del diritto societario, dalla riforma del diritto fallimentare e, infine, dal recente correttivo a tale ultima riforma. Un’ulteriore notazione di interesse comune ai nostri colleghi stranieri è poi data dal­l’os­servazione che l’esperienza italiana della riforma del diritto fallimentare, con le sue luci e le sue ombre, è comunque molto importante anche per lo studioso del diritto commerciale «non concorsuale». Infatti, l’evoluzione della normativa fallimentare ha inciso in misura non trascurabile sulle norme del libro quinto del codice civile, in tema di impresa e di società, anche a prescindere da interventi formali. Già ieri, per esempio, il prof. Fortunato e il prof. Sandulli hanno parlato del­l’impatto del nuovo art. 1 legge fall. sull’art. 2221 c.c., prospettando la possibile abro­ga­zione di questa norma. A me sembra che l’abrogazione implicita di questa norma debba considerarsi un fatto definitivamente acquisito: mentre alla stregua della disciplina codicistica sono sottratti al fallimento coloro che sono definibili come piccoli imprenditori in base a un criterio tradizionalmente qualitativo, oggi ormai l’assoggettamento a fallimento è rimesso a specifiche soglie quantitative di fallibilità. Mi domando, quindi, se pertanto non sia ora di prendere atto che lo statuto dell’imprendi­tore commerciale vada scomposto in due diverse parti, rappresentate l’una dallo statuto sostanziale dell’imprenditore commerciale e l’altra dalla fallibilità, applicabili a due diverse subfattispecie di «imprenditore commerciale» (e con la conseguente necessità di armonizzare con questa nuova situazione il diritto penale fallimentare). Mi riferisco [continua ..]


2. Fallimento, scioglimento ed estinzione della società

Nella materia dei rapporti fra apertura e chiusura del fallimento da un lato, e scioglimento ed estinzione della società dal­l’altro, dobbiamo registrare che un’iniziale presa di posizione della riforma della legge fallimentare sembrava andare – non so quanto consapevolmente – in netta controtendenza rispetto alle scelte apparentemente effettuate dalla riforma del diritto societario. La riforma del diritto societario aveva infatti disposto che la dichiarazione di fallimento fosse espunta dal novero delle cause di scioglimento delle società di capitali, pur rimanendo contemplata fra le cause di scioglimento delle società di persone che esercitano attività commerciali. Molte sono state le ragioni alternativamente prospettate per giustificare tale espunzione: a) opportunità di eliminare una previsione inutile, da un lato perché il fallimento sarebbe riconducibile ad altre cause di scioglimento, dall’altro lato perché il procedimento liquidatorio è sostituito dal procedimento concorsuale; b) ovvero, al contrario, eliminazione della dichiarazione di fallimento dal novero delle cause di scioglimento perché tale rapporto di causa-effetto non va dato per scontato; c) infine, opportunità di eliminare anche a questo riguardo la componente sanzionatoria in precedenza tipica del fallimento. Probabilmente, la giustificazione più appropriata dell’innovazione in questione è che lo scioglimento della società per effetto della dichiarazione di fallimento non dovrebbe consi­derarsi un fatto scontato, come non poca parte della dottrina, incluso l’autorevole presidente della giornata odierna, Alessandro Nigro, aveva già da tempo osservato, e come brevemente anch’io in seguito preciserò. Eppure, la riforma del diritto fallimentare, al cospetto della scelta effettuata dalla riforma del diritto societario, è sembrata voler minimizzare l’innovatività del nuovo art. 2484 c.c., con una scelta inequivoca volta a riconoscere al fallimento l’effetto dissolutivo della società di capitali, sempre e comunque. Infatti, il 2° comma dell’art. 118 del nuovo testo della legge fallimentare introduceva l’obbligo del curatore fallimentare di chiedere sempre e comunque la cancellazione della società dal registro delle imprese una volta chiuso il fallimento, per una qualsiasi [continua ..]


3. L'art. 10 legge fall., l'estinzione e l'esdebitazione della società, la riapertura del fallimento
Fascicolo 3 - 2009