Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


TRIBUNALE DI ROMA, 8 giugno 2020 - Di Salvo, Presidente, Cardinali, Giudice, Romano, Relatore R.G. 27543/2014 (Art. 3, comma 2, let. a), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168) (Artt. 2364, comma 1, n. 3, 2389 c.c.)Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla ratio dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale si presta a comprendere tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea; la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione. Tuttavia, lo svolgimento delle funzioni di amministratore delegato di una società per azioni non integra, di per sé, l’attribuzione di una particolare carica. La «particolare carica» cui fa riferimento la norma di cui all’art. 2389, terzo comma, c.c. richiede l’esecuzione di una prestazione che fuoriesca dalla normale attività gestoria, normale attività gestoria che, al contrario, rientra nel contenuto delle prestazioni richieste all’amministratore delegato. Con ciò non si vuole negare che all’amministratore delegato possa essere attribuito un compenso diverso e maggiore rispetto agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ma si vuole semplicemente affermare che ciò può avvenire nell’ambito della determinazione del compenso da parte dello statuto o da parte dell’assemblea. La deliberazione del compenso da parte del consiglio di amministrazione è assolutamente inefficace nei confronti della società e, dunque, non è necessario, ai fini del­l’utile esperimento dell’azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima. (es)   ***   TRIBUNALE DI ROMA, 27 luglio 2020 (ord.) - Romano, Giudice Designato R.G. 14911/2020 (Artt. 796, 2352, 2471-bis, 2476, 2479, 2949 c.c.; art. 700 c.p.c.) Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476 comma 2° c.c. esprime un generale potere di controllo spettante al socio di società a responsabilità limitata sul­l’attività gestoria, finalizzato non solo a tutela di propri interessi individuali, ma anche del generale interesse sociale a una corretta gestione degli amministratori. Non soggiace a prescrizione, ed è esercitabile in ogni momento finché perduri il rapporto [continua..]