Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità del rappresentante permanente designato dalla persona giuridica amministratore nella giurisprudenza francese: spunti di diritto comparato (di Chiara Alessio)


Ammessa la possibilità, per le società di capitali, di conferire la carica di amministratore ad una persona giuridica, immediatamente si palesa la difficoltà di riferire ad essa tutte quelle posizioni soggettive (attive e passive) che derivano dal­l’affidamento della funzione gestoria, di regola attribuita a persone fisiche. Emerge dunque l’esigenza di individuare quali siano i soggetti in concreto demandati a dare esecuzione all’incarico gestorio.

Una prima possibilità è quella di ritenere che la funzione amministrativa, formalmente attribuita alla persona giuridica, sia di fatto espletata dagli amministratori di quest’ultima.

Alternativamente, la società amministratrice può – o, secondo quanto previsto da alcuni ordinamenti stranieri, deve – procedere alla designazione di un rappresentante permanente, il quale viene assimilato ad un amministratore persona fisica (direttamente nominato) e così sottoposto alle medesime condizioni, obblighi e responsabilità (civili e penali) che su di lui sarebbero gravati se fosse stato amministratore in suo proprio nome, pur sempre rimanendo con lui solidalmente responsabile la società (persona giuridica amministratrice) che lo ha nominato.

La figura del rappresentante permanente si rinviene anzitutto nelle esperienze di plurimi ordinamenti stranieri. In primis, essa è prevista nel Code de Commerce fran­cese all’art. L. 225-20, cui la pronuncia in epigrafe dà applicazione; ma simili disposizioni si ritrovano anche negli ordinamenti portoghese, greco, spagnolo, inglese e belga.

Quanto all’ordinamento italiano, l’opportunità di designare un rappresentante permanente persona fisica è stata proposta e condivisa da alcuni autorevoli orientamenti notarili (in particolare dalla massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano e dalla massima n. 17 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), nonché da talune pronunce della giurisprudenza di merito. Il formante legislativo, invece, è tradizionalmente rimasto silente sia con riferimento all’ammis­sibilità di nominare come amministratore di società di capitali una persona giuridica sia in merito all’eventuale facoltà o obbligo di designazione di un rappresentate specificamente deputato all’esercizio della funzione gestoria. In epoca assai recente, però, con l’introduzione ad opera del decreto ministeriale del 14 aprile 2021 del nuovo codice carica “DLR” (“designato come rappresentante della società amministratrice”), il legislatore, pur con un intervento che inerisce esclusivamente al profilo pubblicitario della nomina di detto rappresentante, ne ha confermato, se non l’obbligatorietà, certamente quantomeno l’ammissibilità.

Nel caso in cui la carica di amministratore sia affidata ad un ente diverso dalla persona fisica, la scelta di designare un rappresentante permanente – in luogo di procedere all’individuazione per relationem dei soggetti deputati a svolgere concretamente il ruolo di gestori della società amministrata negli amministratori della società amministratrice – consta di due rilevanti corollari. Anzitutto, essa consente di affiancare alla garanzia fornita dal patrimonio della società amministratrice la possibilità di agire direttamente in responsabilità anche nei confronti del soggetto designato, imputandogli le conseguenze pregiudizievoli dei fatti di mala gestio da lui posti in essere in rappresentanza della società amministratrice. In secondo luogo, la puntuale individuazione della persona fisica cui affidare l’incarico di rappresentante permanente, attribuendo essa una qualifica distinta ed indipendente da quelle di amministratore e legale rappresentante della società amministratrice, comporta una cristallizzazione nella determinazione del soggetto che ricopre tale ufficio, a nulla rilevando eventuali mutamenti nella compagine gestoria di quest’ultima.

Ammessa la possibilità, per le società di capitali, di conferire la carica di amministratore ad una persona giuridica, immediatamente si palesa la difficoltà di riferire ad essa tutte quelle posizioni soggettive (attive e passive) che derivano dal­l’affidamento della funzione gestoria, di regola attribuita a persone fisiche. Emerge dunque l’esigenza di individuare quali siano i soggetti in concreto demandati a dare esecuzione all’incarico gestorio.

Una prima possibilità è quella di ritenere che la funzione amministrativa, formalmente attribuita alla persona giuridica, sia di fatto espletata dagli amministratori di quest’ultima.

Alternativamente, la società amministratrice può – o, secondo quanto previsto da alcuni ordinamenti stranieri, deve – procedere alla designazione di un rappresentante permanente, il quale viene assimilato ad un amministratore persona fisica (direttamente nominato) e così sottoposto alle medesime condizioni, obblighi e responsabilità (civili e penali) che su di lui sarebbero gravati se fosse stato amministratore in suo proprio nome, pur sempre rimanendo con lui solidalmente responsabile la società (persona giuridica amministratrice) che lo ha nominato.

La figura del rappresentante permanente si rinviene anzitutto nelle esperienze di plurimi ordinamenti stranieri. In primis, essa è prevista nel Code de Commerce fran­cese all’art. L. 225-20, cui la pronuncia in epigrafe dà applicazione; ma simili disposizioni si ritrovano anche negli ordinamenti portoghese, greco, spagnolo, inglese e belga.

Quanto all’ordinamento italiano, l’opportunità di designare un rappresentante permanente persona fisica è stata proposta e condivisa da alcuni autorevoli orientamenti notarili (in particolare dalla massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano e dalla massima n. 17 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), nonché da talune pronunce della giurisprudenza di merito. Il formante legislativo, invece, è tradizionalmente rimasto silente sia con riferimento all’ammis­sibilità di nominare come amministratore di società di capitali una persona giuridica sia in merito all’eventuale facoltà o obbligo di designazione di un rappresentate specificamente deputato all’esercizio della funzione gestoria. In epoca assai recente, però, con l’introduzione ad opera del decreto ministeriale del 14 aprile 2021 del nuovo codice carica “DLR” (“designato come rappresentante della società amministratrice”), il legislatore, pur con un intervento che inerisce esclusivamente al profilo pubblicitario della nomina di detto rappresentante, ne ha confermato, se non l’obbligatorietà, certamente quantomeno l’ammissibilità.

Nel caso in cui la carica di amministratore sia affidata ad un ente diverso dalla persona fisica, la scelta di designare un rappresentante permanente – in luogo di procedere all’individuazione per relationem dei soggetti deputati a svolgere concretamente il ruolo di gestori della società amministrata negli amministratori della società amministratrice – consta di due rilevanti corollari. Anzitutto, essa consente di affiancare alla garanzia fornita dal patrimonio della società amministratrice la possibilità di agire direttamente in responsabilità anche nei confronti del soggetto designato, imputandogli le conseguenze pregiudizievoli dei fatti di mala gestio da lui posti in essere in rappresentanza della società amministratrice. In secondo luogo, la puntuale individuazione della persona fisica cui affidare l’incarico di rappresentante permanente, attribuendo essa una qualifica distinta ed indipendente da quelle di amministratore e legale rappresentante della società amministratrice, comporta una cristallizzazione nella determinazione del soggetto che ricopre tale ufficio, a nulla rilevando eventuali mutamenti nella compagine gestoria di quest’ultima.

The liability of the permanent representative appointed by the managing legal entity in French case-law: hints of comparative law

Since companies have been allowed to appoint as a director a legal entity, the difficulty of referring to that legal person all those subjective positions (both powers and liabilities) immediately arises. In fact, such difficulty derives from the entrusting of the management functions, which is normally attributed to natural persons. Therefore, it is necessary to identify which persons are actually entrusted with the task of managing the company.

A first option would be to consider that the administrative function, which is formally attributed to the legal entity, is in fact performed by the latter’s directors.

Alternatively, the managing company may – or, according to the provisions of some foreign laws, must – appoint a “permanent representative”, who is assimilated to a natural person director (directly appointed) and thus subject to the same conditions, obligations and responsibilities (both civil and criminal) that would have been imposed on him if he had been a director in his own name, although the (managing) company which appointed him remains jointly and severally liable with the latter.

The figure of the “permanent representative” can be found in the experience of several foreign legal systems. First of all, it is provided for in Article L. 225-20 of the French Commercial Code, which is applied by the Cour de Cassation in the judgement given in the epigraph; similar provisions are also found in Portuguese, Greek, Spanish, English and Belgian company law.

As far as the Italian legal system is concerned, the advisability of appointing a permanent representative who is a natural person has been proposed and endorsed by a number of Notaries’ guidelines [in particular, statement (massima) no. 100 of the Consiglio Notarile di Milano and statement (massima) no. 17 of the Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato], as well as by some relevant Italian case-law. On the contrary, the legislative framework has traditionally remained silent both with respect to the admissibility, for a corporation, of appointing a legal person as a director and to the possible right or obligation to appoint a permanent representative charged to perform the management function. However, following the recent introduction by the Ministerial Decree of 14 April 2021 of the new code for the office of “DLR” (“entity designated as the representative of the managing company”), the legislator, has confirmed, if not the obligation, certainly at least the admissibility of the appointment of a permanent representative. Nevertheless, this intervention exclusively relates to the advertising profile of the appointment of such representative.

In the event that the managing office is entrusted to an entity other than a natural person, the choice of appointing a permanent representative – instead of proceeding to identify per relationem the persons delegated to concretely perform the role of managers of the company administered in the directors of the administrator company – entails two significant corollaries. First of all, it makes it possible to combine the guarantee provided by the assets of the administrator company, with the possibility of acting directly also against the designated person, charging him with the detrimental consequences of the acts of mismanagement committed by him on behalf of the administrator company. Secondly, the precise identification of the natural person to whom the office of permanent representative is to be entrusted, by attributing to that person a qualification distinct and independent from those of director and legal representative of the administrator company, entails a crystallisation in the determination of the person holding that office, being any changes in the management structure of the latter irrelevant.

Keywords: French law – permanent representative – legal entity – judicial liquidation

[…] en vertu de l’article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux socié­tés anonymes, lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu’il représente; qu’il s’ensuit que, lorsqu’une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant permanent. […] ai sensi dell’art. L. 225-20, comma 1, del Code de Commerce, applicabile alle società per azioni, se una persona giuridica è nominata amministratore, essa è tenuta a designare un rappresentate permanente che sia sottoposto alle medesime condizioni e obblighi e che incorra nelle medesime responsabilità civili e penali che lo avrebbero interessato se egli fosse stato amministratore in proprio nome, senza pregiudizio per la responsabilità solidale della società che egli rappresenta; da ciò deriva che qualora una società per azioni debitrice sia amministrata da una persona giuridica che ha designato un rappresentate permanente, la colpa di gestione della persona giuridica amministratrice idonea a far sorgere una responsabilità per insufficienza di attivo può essere indifferentemente addebitata sia nei confronti di detto amministratore sia nei confronti del suo rappresentante permanente.   Faits et procédure (Svolgimento del processo) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09049), interprété et rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, que le groupe Quinta industries était constitué, en particulier, de la société anonyme Quinta industries, qui avait pour actionnaire et administrateur la société Quinta communications, dirigée par M. D., et qui détenait plusieurs filiales parmi lesquelles la société [...] et la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC), détenant elle-même la société Scanlab; que la société Quinta industries a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, [continua..]
SOMMARIO:

Introduzione. La società amministratore: un caso di antropomorfizzazione della persona giuridica - 1. I fatti di causa - 2. La soluzione della Cassazione francese - 3. Una prospettiva comparata - 4. L'amministratore persona giuridica: lo stato dell'arte in Italia - 5. Possibili ulteriori spunti di riflessione - Conclusioni - NOTE


Introduzione. La società amministratore: un caso di antropomorfizzazione della persona giuridica

Tra le numerose e differenti ricostruzioni, affiancatesi e succedutesi nel tempo, della natura delle persone giuridiche, gli interpreti sembrano oggi ritenere preferibile la posizione di quanti ne affermano la natura di “realtà giuridiche”: esse, pur prive di un’esistenza che possa apprezzarsi in rerum natura, rappresentano una costruzione dell’uomo ed esistono solamente in quanto vengono riconosciute da un ordinamento giuridico, ai canoni e ai dettami del quale, infatti, esse devono necessariamente conformarsi [1]. Tra persone fisiche e persone giuridiche dunque intercorrono numerose e pregnanti differenze: ontologiche, genetiche e d’agire pratico. Tali distanze si riverberano, pervadendoli in modo penetrante e dirimente, su tutti gli ambiti della vita e dell’azione di entrambe (dal loro venire ad esistenza alla loro estinzione, dalla struttura e concezione dei loro poteri, doveri, obblighi ed oneri sino ai criteri d’imputazione e conformazione della loro responsabilità). Assunto che il diritto societario mira precipuamente a dettare la disciplina delle persone giuridiche (o comunque di enti diversi dalla persona fisica, di per sé impercettibili nel mondo tangibile), è chiaro come sia il suo stesso oggetto ad imporgli un certo livello di astrazione. Ciò, tuttavia, non di rado si scontra con la tendenza del legislatore a prendere le persone fisiche come suo punto di riferimento soggettivo [2]. Tale impostazione soggettivistica è tanto più imperante quanto più ci si pone nel contesto d’istituti per così dire comportamentali che per loro natura meglio si attagliano a persone fisiche. In siffatti casi la possibilità (quando ammessa) che una persona giuridica funga da referente soggettivo è solitamente concepita co­me un’opzione di carattere eccezionale ed implicante necessari e spesso numerosi correttivi, adattamenti e riassestamenti. Così, anche nel regolare la materia dell’amministrazione delle società, la quasi totalità dei legislatori nazionali non si è nemmeno per un momento immaginata di poter sovvertire la naturale propensione che li porta a concepire l’incarico gestorio come di regola attribuito ad una o più persone fisiche. Dal canto suo, la possibilità di conferire la carica di amministratore ad un ente diverso dalla persona [continua ..]


1. I fatti di causa

 La société anonyme “Quinta industries” non è altro che una fra le molteplici filiali di un grande gruppo operante nell’industria cinematografica. Ciononostante, la sua decisione di nominare come suo amministratore il proprio azionista di maggioranza, vale a dire la società “Quinta communications”, la conduce a divenire protagonista della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione francese in epigrafe. Dopo essere stata sottoposta ad una procedura di redressement [5], la “Quinta industries” viene messa in liquidation judiciaire [6]. Lo svolgimento di tali procedure collettive fa emergere una serie di condotte di mala gestio [7] che il liquidateu [8], mediante l’esperimento di un’azione di responsabilità per insufficienza dell’attivo (action en responsabilité pour insuffisance d’actif [9]), ritiene di addebitare non già solo all’amministratore (persona giuridica) di fatto e di diritto (i.e.: “Quinta communications”), bensì anche M. D., in qualità di suo représentant permanent. Si ritiene infatti che quest’ultimo abbia giocato un ruolo attivo e centrale nel progressivo processo di erosione della stabilità patrimoniale e finanziaria della “Quinta industries”, come confermato dall’istanza – presentata dal liquidateur – per l’apertura di una procedura di fallimento personale a carico del medesimo ovvero per la pronuncia di una misura di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. La Corte d’Appello di Versailles accoglie entrambe le richieste di parte attrice (i.e.: della procedura fallimentare), condannando solidalmente la “Quinta communications” e M. D. a pagare la somma di 3.500.000 euro a titolo di risarcimento danni per responsabilità per insufficienza di attivo e comminando a M. D. un’inter­dizione dagli uffici amministrativi (prevista dall’art. L. 653-4, alinéa 3, Code de Commerce) della durata di tre anni, per aver egli favorito la società amministratrice e contribuito a condurre alla rovina la società amministrata. Entrambi i capi di condanna vengono portati all’attenzione della Cassazione, la quale, rigettando il ricorso e così [continua ..]


2. La soluzione della Cassazione francese

Il principio di diritto enunciato dalla Cour de Cassation è granitico: tutte le volte in cui la carica di amministratore di una società è ricoperta da una persona giuridica, questa è tenuta a designare un rappresentante permanente che sarà sottoposto alle medesime condizioni, ai medesimi obblighi e alle medesime responsabilità (civili e penali) che su di lui sarebbero gravati se fosse stato amministratore in suo proprio nome – se fosse stato, in altre parole, un “normale amministratore persona fisica” – pur sempre rimanendo con lui solidalmente responsabile la persona giuridica amministratrice che lo ha indicato. Tale soluzione è suffragata da un altrettanto cristallino dato normativo: l’art. L. 225-20, alinéa 1, Code de Commerce, infatti, in apicibus sancisce apertis verbis l’ammissibilità della figura dell’amministratore persona giuridica (“Une personne morale peut être nommée administrateur”) [10]. Tale possibilità è concessa, da un lato, alle sociétés anonymes (con riferimento ai membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza), nonché ai groupements d’interêt économique e, dall’altro, alle sociétés par actions simplifiées (quanto al presidente e/o al direttore generale). L’unica differenza risiede nel fatto che mentre per i primi la norma impone l’obbligatoria designazione del rappresentante permanente e la sottoposizione del medesimo agli stessi obblighi, condizioni e responsabilità in cui sarebbe incorso se fosse stato un amministratore in prima persona [11], sulle seconde non grava un simile obbligo, né per espressa previsione di legge né in forza di applicazione analogica dell’art. L. 225-20, alinéa 1 Code de Commerce dettato per le SA. Al contrario, per le sociétés par actions simplifiées, in cui si replicano le norme dettate in tema di sociétés en nom collectif e di sociétés civiles, il Code de Commerce prevede che, nel caso di nomina di una persona giuridica come amministratore ed in assenza di un rappresentante permanente designato, si dovranno individuare quali siano [continua ..]


3. Una prospettiva comparata

Numerosi sono gli Stati che, similmente al­l’ordinamento francese, affiancano alla dichiarata legittimità della nomina di una persona giuridica come amministratore di società, la necessaria designazione di una persona fisica come rappresentante permanente, in modo da ricondurre la figura del­l’amministratore – seppur mediatamente – al paradigma antropomorfo che gli è proprio. Così, il Codigo das Sociedades Commerciales portoghese [14] impone la designazione di una persona fisica che eserciti la funzione di amministrazione in suo proprio nome; analogamente la disciplina greca in tema di Ανώνυμη Εταιρία (Anonymi Etairia) [15] afferma che tutti i poteri e i doveri degli amministratori sono attribuiti al rappresentante autorizzato. Simili disposizioni si trovano nell’ordinamento spagnolo [16], in quello britannico [17] e in quello belga. Quest’ultimo, in particolare, in epoca assai recente (23 marzo 2019) ha emanato il nuovo Code des sociétés et des associations (CSA), modificando così la sedes materiae della disciplina in tema di représentant permanent che oggi va rinvenuta all’art. 2:55 CSA. La norma, dopo aver ribadito mutatis mutandis la disciplina previgente [18] e aver a chiare lettere imposto che il rappresentante permanente debba sempre essere una persona fisica (così da mettere fine al cd. fenomeno di “répresentation en cascade”), aggiunge una serie di importanti precisazioni: estende al rappresentante permanente l’appli­cabilità delle norme sul conflitto di interessi; sancisce il cd. divieto di dédoublement che inibisce ad una stessa persona fisica di far parte contemporaneamente a titolo personale (per essere stato direttamente nominato) e in qualità di rappresentante permanente di una persona giuridica nominata amministratore del medesimo organo di amministrazione, nonché di essere designato come représentant permanent di più persone giuridiche ricoprenti uffici gestori in altre persone giuridiche; consente la nomina di un rappresentante permanente supplente; omette di circoscri­vere il novero di soggetti eleggibili come rappresentante permanente [continua ..]


4. L'amministratore persona giuridica: lo stato dell'arte in Italia

Va invece ascritto alla categoria degli ignavi – salvo quanto si dirà alla fine del paragrafo – il legislatore italiano: questi, esimendosi dal prendere posizione, in positivo o in negativo, fa sì che il panorama giuridico italiano sia da tempo innervato ed animato da un vivace dibattito che involge a monte l’astratta ammissibilità di nominare amministratore una persona giuridica [24] e poi, a valle, l’eventuale obbligo di designazione di un rappresentate specificamente deputato all’esercizio della funzione gestoria. Si è invece pronunciato nel 2007 il Consiglio Notarile di Milano [25]: nella massima n. 100 si è sostenuta la legittimità della clausola statutaria di s.p.a o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare come alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche (pur facendo salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società, quali le società con azioni quotate in mercati regolamentati, quelle operanti in settori soggetti a regolamentazione e vigilanza, ecc.) [26]. Viene inoltre affermata la non necessarietà di una simile clausola: la sua assenza in statuto non impedisce alla società di nominare, con delibera, una persona giuridica come suo amministratore. Proseguendo nella lettura della massima e della sua motivazione – in armonia con la normativa francese (ed invero, come visto, con le discipline di molteplici altri ordinamenti), nonché con quanto affermato dalla Cour de Cassation nella pronuncia in epigrafe – il Consiglio dei notai milanesi prevede che ogni amministratore persona giuridica debba designare un rappresentante persona fisica affinché questi eserciti la funzione di amministrazione e il quale assumerà (solidalmente con la società amministratrice) gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali che gravano sugli amministratori persone fisiche [27]. Tra le due vie possibili – entrambe come detto contemplate per i diversi tipi sociali dal Code de Commerce francese – la massima, anziché ritenere che, nel caso in cui una società decida di nominare una persona giuridica come suo amministratore, l’individuazione dei sog­getti che in concreto espleteranno [continua ..]


5. Possibili ulteriori spunti di riflessione

Dalla suesposta analisi della disciplina dettata dal legislatore francese, del dictum della Cour de Cassation e del panorama normativo a livello comparato si evince come, anche negli ordinamenti che si sono dotati di una puntuale disciplina in tema di amministratore persona giuridica e in punto di necessaria nomina di un rappresentate permanente da parte della medesima, possano permanere alcuni punti insoluti, concernenti in particolare le modalità applicative dell’obbligo di nomina del rappresentante permanente. Ad esempio, le norme non esplicitano se alla società amministratrice sia concesso nominare plurimi rappresentanti permanenti e – in caso di risposta affermativa – se costoro saranno solidalmente responsabili tra loro (costituendo una sorta di comitato esecutivo). Dal punto di vista dei rappresentanti, poi, manca sovente qualsiasi riferimento alla possibilità o meno di sedere nel consiglio di amministrazione di una data società al contempo in qualità di rappresentante permanente di un amministratore persona giuridica e come amministratore (persona fisica) in proprio nome o di essere al tempo stesso rappresentante permanente di più amministratori persone giuridiche, ciascuna amministrante società differenti [35]. E ancora, andrebbe spiegato se la persona giuridica amministrata abbia un qualche potere di ingerenza nella scelta del rappresentante permanente ovvero se lo ius eligendi competa solo e soltanto alla persona giuridica amministratrice (al più tenuta ad assolvere a beneficio della società amministrata ad obblighi informativi circa l’identità del designato) [36]. Parimenti, sarebbe opportuno chiarire se la scelta del soggetto da designarsi sia rimessa alla totale libertà della società amministratrice oppure se esistano dei limiti (se non normativi, quantomeno di sistema o imposti dal canone della ragionevolezza). L’assenza nel nostro ordinamento di una normativa ad hoc induce a demandare all’autonomia statutaria il compito di disciplinare dettagliatamente i suddetti elementi e, a monte, impone di richiamare l’attenzione degli interpreti sull’importanza di indagare l’eventuale presenza – fra i principi generali dell’ordinamento e del diritto societario – di limiti che possano imporsi in sede di redazione della clausola. Indubbiamente, [continua ..]


Conclusioni

La pronuncia in epigrafe afferma che le conseguenze pregiudizievoli dei fatti di mala gestio attribuibili ad un amministratore persona giuridica ricadono anche sulla persona fisica designata rappresentante permanente, sulla scorta della responsabilità solidale che lega questi due soggetti verso la società, verso i creditori e verso i terzi. La normativa francese di cui la Corte di Cassazione fa applicazione consente anche di comprendere che quella della designazione di un rappresentante permanente e della sua assimilazione all’amministratore persona fisica (direttamente nominato) costituisce solamente una delle soluzioni alternative volte a ritagliare una disciplina in punto di obblighi e di responsabilità della persona giuridica amministratore di società. Accanto a tale soluzione, infatti, con riferimento a tipi sociali diversi dalla società anonima (e dai groupements d’interêt économique), lo stesso legislatore francese prevede di individuare come destinatari di detta disciplina quanti siano stati incaricati di amministrare la persona giuridica amministratore, come si è detto per relationem [37], senza che si renda necessaria alcuna specifica designazione. Il riverbero della scelta di percorrere l’una o l’altra via, però, non è di poco momento, per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, la regola della responsabilità solidale tra persona giuridica amministratore e rappresentante permanente – adottata dalla Corte di Cassazione francese, dagli ordinamenti portoghese, greco, spagnolo, inglese e belga, nonché dal Consiglio Notarile di Milano e dalle pronunce dei Tribunali di Milano e Roma – consente con maggiore certezza di affiancare alla garanzia fornita dal patrimonio della società amministratrice la possibilità di agire direttamente in responsabilità anche nei confronti del soggetto designato [38]. Al contrario, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 2497 c.c., qualora non venga nominato un rappresentante permanente, la società amministrata potrà unicamente agire nei confronti dell’amministratore persona giuridica da lei nominato, che risponderà con il solo suo patrimonio. Gli amministratori della società amministratri­ce, invece, pur avendo concretamente espletato l’incarico gestorio, troveranno riparo dietro il [continua ..]


NOTE