Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


Il socio di società di persone è titolare sia del diritto di credito alla percezione degli utili prodotti, sia della ragione di credito avente oggetto la chance di conseguimento degli utili futuri. Laddove il fatto illecito del terzo abbia comportato un danno alle suddette posizioni giuridiche attive e di vantaggio, il socio può far valere nei confronti del terzo la propria pretesa al risarcimento del danno in maniera del tutto autonoma rispetto alla società, in ragione del fatto che l’illecito ha comportato una perdita di utili conseguente alla produzione di un minor reddito della società, oltre che una totale perdita degli utili dovuta al conseguente scioglimento e messa in liquidazione della stessa. Il danno conseguente al fatto illecito del terzo si configura come perdita di “chance” e deve essere provato dal socio danneggiato. (es) (Art. 2043 c.c.) TRIBUNALE DI ROMA, 19 febbraio 2019 – Basile, Giudice monocratico R.G. 9749/2017 *** La fusione per incorporazione “realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”. Con la fusione per incorporazione, dunque, si determina un subentro di un soggetto ad un altro nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi. (es) (Art. 2504 bis c.c.) TRIBUNALE DI ROMA, 23 dicembre 2021 – Miccio, Giudice monocratico R.G. 32853/2019 *** L’ambito di operatività del divieto di patto leonino va circoscritto ai soli accordi che alterino la causa societatis ed abbiano effetto reale verso l’ente collettivo; a tal fine va dato rilievo alla causa concreta dell’operazione voluta dalle parti, che può svincolarsi dalla tradizionale correlazione tra il rischio di impresa ed il potere sull’impresa. Il patto parasociale, destinato a produrre effetti di natura meramente obbligatoria tra i contraenti, è inefficace nei confronti della società. Nell’ipotesi di socio pubblico finanziatore con partecipazione correlata ad un’operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario, l’opzione («put») di trasferire ad un prezzo predeterminato la propria partecipazione sociale agli altri contraenti – sui quali grava un obbligo di riacquisto – non ha lo scopo di sollevare il socio finanziatore dal rischio di impresa, ma di trasferire tale rischio agli altri contraenti del patto, senza alcun riflesso sulla società, ed è meritevole di tutela. L’opzione di vendita va letta [continua..]