Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Matteo Arrigoni, Edoardo Grossule, Luca Lentini, Enrico Restelli, Micol Sabbioni, Piergiuseppe Spolaore)


La conclusione da parte dell’amministratore di società a responsabilità limitata di un atto negoziale esorbitante i limiti del relativo potere gestorio rileva unicamente sul piano dei rapporti endosocietari, non riflettendosi, invece, in alcuna forma di invalidità o di inefficacia negoziale, salvo il solo caso in cui venga provato (dall’attore che agisce per l’invalidità o l’inefficacia) che i terzi contraenti avessero intenzionalmente agito a danno della società ai sensi dell’art. 2475-bis c.c. (Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di nullità di un contratto di vendita dell’azienda sociale stipulato dall’amministratore in difetto dell’autorizzazione assembleare prescritta dallo statuto, così, in sostanza, negando la natura di «competenza assembleare implicita» del contratto di vendita del complesso aziendale). (Art. 2475-bis c.c.) Il contratto di vendita avente per oggetto l’azienda sociale già in precedenza validamente trasferita a terzi non è nullo né inefficace, dovendo piuttosto essere qualificato quale contratto di vendita di cosa altrui (ex art. 1478 c.c.) e dunque pienamente valido ancorché produttivo di effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi. La detta soluzione non viene ad essere contraddetta dalla circostanza che l’acquirente non fosse a conoscenza dell’altruità del bene, potendo il compratore, per questo caso, chiedere la risoluzione del contratto. (lsl) (Art. 1478 c.c.) TRIBUNALE DI MILANO, 2 gennaio 2022 – Simonetti, estensore R.G. n. 34791/2018 *** La legittimazione a promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori, accordata a «ciascun socio» di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, 3 comma c.c., integra un’ipotesi di sostituzione processuale, facendo, con il detto rimedio, il socio valere in nome proprio il diritto della società alla reintegrazione per equivalente del patrimonio sociale pregiudicato dalle condotte degli amministratori. Di conseguenza, tale norma, pure in coerenza con la natura straordinaria dei casi di sostituzione processuale ammessi nel nostro sistema (art. 81 c.p.c.) deve essere fatta oggetto di interpretazione restrittiva, in particolare richiedendo necessariamente quale presupposto della speciale legittimazione la titolarità dello status socii sin dal momento della proposizione della domanda e per tutta la durata del giudizio. (Artt. 2476 c.c., 81 c.p.c.) La responsabilità di cui all’art. 2476, 7 e 8 comma c.c. riguarda solo il compimento di atti dal contenuto propriamente gestorio, inerenti cioè l’amministrazione dell’ente collettivo; non si estende, invece, ad altri atti che, pur in un qualche modo relati all’esistenza del rapporto societario, riguardano in realtà rapporti [continua..]