Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


Il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell’inte­resse della società, litisconsorte necessario e titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore. Ai fini della risarcibilità del danno l’attore, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve allegare e provare, sia pure con ricorso a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, ossia del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’ammini­stratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in difetto, la domanda risarcitoria è manchevole di oggetto. Gli amministratori non possono essere chiamati a rispondere in ipotesi di inopportunità della scelta gestionale adottata, o di risultati negativi dell’attività gestoria, sulla base di una mera valutazione ex post. Oggetto di accertamento e di valutazione non è l’atto di gestione in sé e per sé considerato né il risultato conseguito, bensì le modalità di esercizio del potere discrezionale e, cioè, la diligenza nella valutazione preventiva dell’iniziativa economica da intraprendere e dei margini di rischio prevedibili. La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, poiché non causa un danno patrimoniale alla società: il bilancio ha la sola funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la “fotografia” del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento. (at) (Art. 81 c.p.c.; Artt. 1176, 2476, 2479-bis c.c.) TRIBUNALE DI ROMA, 20 febbraio 2019 – Di Salvo, Presidente – Cardinali, Giudice – Scerrato, Relatore R.G. 79152/2016 *** L’art. 2476, comma 2 c.c. conduce certamente ad escludere che il socio possa accedere direttamente ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione di società "terze". Non esiste, quindi, nel nostro ordinamento un diritto del socio della controllante di accedere autonomamente e direttamente alla documentazione della società controllata, in quanto egli non riveste la qualità di socio di que­st’ultima. Il socio, tuttavia, può accedere presso il luogo in cui la società conserva la propria documentazione sociale, contabile ed amministrativa ed ha diritto di consultare tutta la documentazione che ivi si trova, compresa evidentemente anche la documentazione relativa ad eventuali società controllate. (es) (Art. 2476 c.c.) TRIBUNALE DI ROMA, 17 ottobre 2020 – Bernardo, Giudice designato R.G. 12310/2020 *** Non è accoglibile la domanda che chieda di ravvisare [continua..]