Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Palermo (di A cura di Laura Cacopardi, Salvatore Casarrubea, Ruggero Corona,Stefano Di Dato, Ignazio Gucciardo, Maria Vittoria Zammitti)


Il recesso esercitato dal socio, avendo natura di atto unilaterale recettizio ex art. 1334 c.c., produce effetti appena giunge a conoscenza del destinatario e, pertanto, non necessita, ai fini della sua efficacia, dell’accettazione dell’altra parte, non applicandosi, in questo caso, lo schema previsto dall’art. 1326 c.c. Ne consegue non solo che la dichiarazione di recesso è insuscettibile di revoca dopo che essa è giunta a conoscenza del destinatario, ma anche che la dichiarazione medesima non può essere subordinata ad una condizione perché ciò ne renderebbe incerti gli effetti nel tempo, e tantomeno ad una condizione sospensiva, che ne impedirebbe l’immediata efficacia al momento della conoscenza da parte del destinatario. In caso di dichiarazione di recesso subordinata ad una condizione sospensiva, pertanto, essa produce i suoi effetti dal momento in cui giunge a conoscenza della società e dunque a prescindere dal verificarsi della condizione apposta (rc). (Artt. 1326, 1328, 1334, 1353, 2519, 2532 c.c.) La liquidazione della quota del socio receduto e l’eventuale rimborso allo stesso delle somme versate alla cooperativa a titolo di prenotazione di un immobile non possono configurare una condizione sospensiva dell’operatività del recesso, in quanto costituiscono semplicemente un effetto della perdita della qualità di socio (rc). (Artt. 1326, 1328, 1334, 1353, 2519, 2532, 2535 c.c.) Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di imprese, sent., 7 febbraio 2022, n. 543 C. Ajello, Presidente – F. Marasà, Giudice Estensore RG n. 17953/15 * * * La clausola simul stabunt, simul cadent è finalizzata a mantenere costanti gli equilibri interni all’organo gestorio, quali originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina degli amministratori. La previsione pattizia ha l’effetto di funzionare da stimolo alla coesione dell’organo gestorio, poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni degli altri determinano la decadenza dell’intero consiglio e che, al contempo, egli stesso può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri. In conformità a questa impostazione, l’operatività della clausola di decadenza non implica una valutazione dei motivi delle dimissioni presentate da ciascun componente, le quali costituiscono atto connotato da ampia discrezionalità (lc). (Art. 2383 c.c.) Il disposto di cui all’art. 2385 comma 1 c.c., in materia di S.p.A., assicura all’am­ministratore libertà di recesso, poiché non richiede – salvo specifico patto – la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per la rinunzia all’incarico, prescrivendo solamente l’obbligo di comunicarla per iscritto al [continua..]