Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Domande giudiziali aventi ad oggetto quote di s.r.l., funzione “prenotativa” dell´iscrizione e principio di uguaglianza (nota a Trib. Milano, 4 luglio 2014) (di Carlo Ibba)


TRIBUNALE DI MILANO, Sez. spec. in materia di imprese, 4 luglio 2014, decr. – PE­ROZ­ZIELLO Presidente – GALIOTO Relatore – Learfin s.r.l. reclamante (avv. Piria) – Rubagotti (avv. Ielpo), resistente – Mastroianni e Barbieri, intervenuti (avv. Piria)

Conferma Giud. reg. imprese Milano, 17 aprile 2014, decr.

Registro delle imprese – Domanda giudiziale relativa a trasferimento quota di s.r.l. – Iscrivibilità (artt. 2188, 2191, 2192, 2470 c.c.)

 È soggetta a iscrizione nel registro delle imprese la domanda giudiziale volta a ottenere una statuizione in materia di trasferimento di una quota di s.r.l. (1)

Il TRIBUNALE di MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

in persona dei magistrati:

Vincenzo PEROZZIELLO – Presidente

Marianna GALIOTO – Giudice estensore

Alessandra DAL MORO – Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 2191 c.c. e 737 e ss. c.p.c. iscritto al numero di ruolo V.G. 4123/2014 promosso da

Learfin s.r.l., elettivamente domiciliata in Milano, via Brera n. 5, presso lo studio degli avvocati Carlo A. Piria e Francesca Libanori, chela rappresentano e difendono per mandato steso in calce al ricorso ex art. 2191 c.c.,

NEI CONFRONTI DI

Paolo Rubagotti, elettivamente domiciliato in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22, presso lo studio dell’avvocato Mrio Ielpo, che lo rappresenta e difende per procura alle liti stesa a margine della memoria di costituzione nel procedimento di prima fase,

CON L’INTERVENTO DI

Franco Mastroianni e Gaetano Antonio Barbieri, elettivamente domiciliati in Milano, via Brera n. 5, presso lo studio degli degli avvocati Carlo A. Piria e Francesca Libanori, che lo rappresentano e difendono per mandato steso in calce alla memoria depositata nel procedimento n. 162/2014 RGVG,

OGGETTO: reclamo avverso il decreto del Giudice del Registro

sciolta la riserva assunta all’udienza collegiale in data 4 luglio 2014

Il Tribunale osserva:

Il Giudice del Registro ha affermato la legittimità del­l’iscrizione nel Registro delle imprese della domanda giudiziale proposta da Giacomo Paolo Rubagotti volta ad ottenere la reintestazione in proprio favore del 20% delle quote di Learfin srl, di proprietà di Franco Mastroianni e Gaetano Barbieri (10% ciascuno).

Avverso detto provvedimento Learfin srl ha proposto reclamo ex art. 2192 cc.

Nell’ambito del procedimento hanno depositato memoria anche i soci di Learfin srl sigg. Mastroianni e Barbieri.

Il Tribunale osserva anzitutto che deve essere esclusa la configurabilità del conflitto di interessi tra i soci e la società, e che dunque non sembra ravvisabile alcun contrasto tra la posizione della società e quella dei soci attuali, i quali paiono per converso contrapposti solo al sig. Rubagotti che, in separata causa, ha domandato la reintestazione in proprio favore di una quota del capitale sociale.

Al fine di dirimere la questione posta dalle parti, occorre prendere le mosse dall’esame della disciplina delle iscrizioni dei trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata ex art. 2470 cc, secondo la quale “l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale”.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che tale disciplina dell’iscrizione degli atti di trasferimento, così come, in generale, tutta la materia delle iscrizioni pubblicitarie nel registro delle imprese, è governata dal principio di tassatività, sicché il registro deve essere una raccolta di atti o negozi che la legge ha ritenuto rilevanti per la comunicazione al pubblico, e non invece una raccolta di ogni atto che il privato o il conservatore intendano iscrivere a loro discrezione.

Vi è ancora concordia nell’affermare che anche gli atti equipollenti al contratto di trasferimento menzionato dalla norma siano suscettibili di iscrizione, ancorché non espressamente indicati dall’articolo citato, e ciò in ragione del principio di completezza delle iscrizioni medesime, in forza del quale vanno ritenuti parimenti iscrivibili tutti gli atti modificativi di situazioni già pubblicizzate, quelli per mezzo dei quali circolano le partecipazioni delle quote di società a responsabilità limitata, e, in una parola, tutti gli atti che possono incidere sul trasferimento della quota medesima. In tale ottica, vanno ascritti fra gli atti suscettibili di pubblicità anche le sentenze che producono o accertano il trasferimento della partecipazione, l’aggiudicazione in sede di vendita all’incanto nel corso dell’espropriazione forzata, e quindi ogni atto idoneo ad incidere sulla titolarità della quota.

È invece molto dibattuta la questione se l’iscrizione possa essere estesa agli atti prodromici al trasferimento o al relativo accertamento, e segnatamente, quanto al caso che ci occupa, alla domanda giudiziale volta ad ottenere l’accertamento del diritto alla reintestazione della quota del 20% di Learfin srl dai sigg. Mastroianni e Barbieri al sig. Rubagotti.

Ritiene il Tribunale che al problema debba essere data risposta positiva, e che dunque, respinto il reclamo, il provvedimento del Giudice del Registro debba essere confermato.

Va infatti constatato che secondo la regola dettata dal­l’art. 2470, terzo comma, c.c., “se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore”. La norma in esame, come del resto ha spiegato lo stesso legislatore nella relazione tecnica illustrativa, finisce per applicare alle quote di s.r.l., quali beni immateriali, la stessa disciplina dettata dall’art. 1155 cc (per le cose mobili, sostituita al possesso materiale l’iscrizione nel registro delle imprese. In altri termini, l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di acquisto della quota svolge una funzione equivalente al possesso del bene mobile materiale nell’ambito della disciplina ora ricordata. Si è correttamente osservato, al riguardo, che così come nell’art. 1155 cc il possesso del bene mobile rappresenta una forma di pubblicità che rende edotti i terzi acquirenti dal medesimo cedente che quest’ultimo ha perso la disponibilità materiale del bene, un analogo risultato si consegue tramite l’iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento della quota.

L’iscrizione dell’atto di trasferimento si risolve dunque in uno strumento che vale a dirimere il conflitto tra più acquirenti in buona fede della medesima partecipazione.

Ma se così è, deve parimenti constatarsi che l’iscrizione nel Registro finisce per assumere una funzione prenotativa, che sembra assimilabile a quella che governa i principi del sistema di trascrizione nei pubblici registri degli atti relativi a beni immobili, con l’unica differenza che, per questi ultimi, l’effetto prenotativo dell’annotazione pubblicitaria è automatico e consegue senz’altro al fatto stesso della trascrizione. Per le quote di s.r.l. l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese produce effetto prenotativo se congiunta all’elemento della buona fede nell’acquisto.

Se dunque l’iscrizione della sentenza che accerta, o produce, il trasferimento delle quote, assolve a una funzione simile a quella sottesa al regime delle trascrizioni *, allora deve giungersi a includere, nell’ambito del­l’inte­grazione interpretativa della disposizione di cui all’art. 2470 cc, anche la citazione introduttiva del giudizio instaurato per conseguire una delle statuizioni appena ricordate, possibilità espressamente assicurata nell’ambito della disciplina delle trascrizioni inerenti a beni immobili e ai beni mobili registrati **.

A tale conclusione si deve arrivare, in altri termini, in ragione della medesima ratio prenotativa che governa i due sistemi, con criterio interpretativo costituzionalmente orientato, al fine di scongiurare l’eccezione di illegittimità costituzionale per contrarietà al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Deve quindi considerarsi assolutamente irragionevole che due sistemi aventi analoga finalità di risoluzione del conflitto tra più acquirenti del medesimo bene, possano essere assoggettati a regimi ingiustificatamente differenti.

Occorre dunque concludere che, in applicazione dei principi di uguaglianza e di completezza delle iscrizioni, possa essere iscritta nel Registro delle imprese la domanda introduttiva del giudizio volto ad ottenere una statuizione in materia di trasferimento delle quote.

Il reclamo va perciò respinto, con la conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Il perdurante contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata costituisce idoneo presupposto per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

visti gli artt. 2192, secondo comma, c.c. e 737 e ss c.p.c.,

respinge il reclamo;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Milano, 4 luglio 2014.

Il Presidente                                        Il Giudice estensore

Vincenzo Perozziello –                            Marianna Galioto

_______

* Artt. 2643 e ss. c.c.

** Artt. 2652 e ss. c.c.

SOMMARIO:

1. Il caso e la sua soluzione - 2. La motivazione - 3. Conflitti circolatori inerenti quote, conflitti circolatori inerenti beni mobili … - 4. … e conflitti circolatori inerenti beni immobili e beni mobili registrati: l’ef­fi­cacia prenotativa della pubblicità - 5. Tipicità delle iscrizioni e certezza delle contrattazioni - NOTE


1. Il caso e la sua soluzione

Il Tribunale di Milano conferma il suo orientamento favorevole all’iscrizione nel registro delle imprese delle domande giudiziali relative ad atti di trasferimento di quote di s.r.l. Stavolta il provvedimento è reso in sede di reclamo contro il decreto del Giudice del registro [1] che aveva affermato l’iscrivibilità di una domanda di rivendica, proposta in via subordinata rispetto a una domanda principale il cui contenuto non è noto. Nella motivazione si osserva che la materia è improntata al principio di tassatività delle iscrizioni, peraltro integrato dal principio di completezza, in virtù del quale – per comune convincimento dottrinale e giurisprudenziale – devono ritenersi iscrivibili, pur in assenza di specifiche previsioni di legge, tutti gli atti comunque modificativi di situazioni pubblicizzate. Nel caso dei trasferimenti di quote di s.r.l., ne discende quindi che l’iscrizione è dovuta non solo per gli atti di trasferimento inter vivos o mortis causa (per i quali essa è prevista dall’art. 2470 c.c.), ma altresì per le sentenze che producono o accertano il trasferimento, per l’aggiudicazione in sede di vendita all’incanto nel corso di un’espropriazione forzata e per ogni altro atto idoneo a incidere sulla titolarità della quota; mentre è molto dibattuto – prosegue il Tribunale – se l’obbligo di iscrizione vada esteso agli atti prodromici al trasferimento o al relativo accertamento. A questo punto la motivazione, sin qui certamente condivisibile, espone gli argomenti che inducono i giudici milanesi a optare per la soluzione affermativa; e si tratta di argomenti che non coincidono con quelli utilizzati dal Giudice del registro nel provvedimento reclamato [2] ma che come quelli sono, a mio avviso, tutt’altro che convincenti.


2. La motivazione

Il Tribunale muove dalla constatazione che – ai sensi dell’art. 2470, 3° comma, c.c. – l’iscrizione, accompagnata dalla buona fede dell’iscrivente, è lo strumento apprestato dal legislatore per risolvere il conflitto fra più acquirenti della medesima quota, così come il possesso, accompagnato dalla buona fede di chi lo consegue, è lo strumento risolutivo del conflitto fra più acquirenti dello stesso bene mobile (art. 1155 c.c.). Sottolinea poi l’identica funzione svolta, in ordine alla soluzione dei conflitti circolatori, dall’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2470 c.c. e dalla trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2644 c.c., con l’unica differenza costituita dall’irrilevanza, nel secondo caso, dell’elemento della buona fede. Rimarcata così l’identità di ratio sottostante ai due sistemi pubblicitari, ne ricava che, così come le domande giudiziali sono soggette a pubblicità nel sistema della trascrizione (art. 2652 c.c.), alla medesima soluzione deve pervenirsi – mediante «integrazione interpretativa della disposizione di cui all’art. 2470» – nel sistema del registro delle imprese. Ciò anche al fine di scongiurare l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. altrimenti ravvisabile, essendo “assolutamente irragionevole che due sistemi aventi analoga finalità di risoluzione del conflitto fra più acquirenti del medesimo bene possano essere assoggettati a regimi ingiustificatamente differenti”. Il tutto, in definitiva, “in applicazione dei principi di uguaglianza e di completezza delle iscrizioni”.


3. Conflitti circolatori inerenti quote, conflitti circolatori inerenti beni mobili …

In proposito può osservarsi, innanzi tutto, che l’analogia fra il regime circolatorio delle quote e il regime circolatorio dei beni mobili è solo parziale. Da un lato, infatti, mentre non possono darsi nello stesso periodo temporale più situazioni di possesso del medesimo bene mobile, possono ben aversi più iscrizioni di atti di trasferimento della medesima quota contemporaneamente presenti nel registro, sicché decisiva diventa la priorità cronologica fra di esse (e infatti il 3° comma dell’art. 2470 fa prevalere nel conflitto, anche se il suo titolo è posteriore, colui «che per primo ha effettuato in buona fede l’iscri­zione»). Dall’altro, la regola dettata nell’art. 1155 c.c. per la doppia vendita di beni mobili è strettamente correlata a quella sugli acquisti a non domino contenuta nell’art. 1153, in virtù della quale l’acquirente di un bene mobile, se in buona fede, acquista comunque il diritto a prescindere dalla titolarità o meno in capo all’alienante; e questa regola, che non è stata riprodotta in relazione alle quote, non è estensibile analogicamente in ragione della sua eccezionalità [3]. Ne discende ad esempio che, una volta intervenuta una doppia alienazione della stessa quota, chi intendesse rendersi acquirente di quella quota rischierà comunque di contrattare con un soggetto non legittimato a trasferirgliene la titolarità: egli, infatti, “comprerà” a non domino qualora acquisti dal primo acquirente se il secondo ha iscritto per primo in buona fede e qualora acquisti dal secondo acquirente se questi ha iscritto per primo ma non in buona fede; e in entrambi i casi, per quanto detto, a causa del difetto di legittimazione a vendere dell’alienante non diventerà titolare della quota [4].


4. … e conflitti circolatori inerenti beni immobili e beni mobili registrati: l’ef­fi­cacia prenotativa della pubblicità

Nell’iter argomentativo del provvedimento annotato, tuttavia, il parallelismo con le regole circolatorie dei beni mobili svolge un ruolo tutto sommato marginale. Decisiva è invece l’analogia riscontrata fra la disciplina pubblicitaria contenuta nell’art. 2470 e il regime della trascrizione immobiliare; analogia che viene fondata sulla “medesima ratio prenotativa che governa i due sistemi”. Ora, già la terminologia adoperata appare rivelatrice di un equivoco. Una identità di funzione, infatti, è certamente ravvisabile fra l’art. 2470, 3° co., e l’art. 2644, posto che entrambe le norme considerano la priorità dell’adempimento pubblicitario quale titolo prevalente per l’acquisto, pur se la prima (discutibilmente) [5] esige anche il requisito soggettivo della buona fede. Il punto però è che di funzione o efficacia prenotativa, nel sistema della trascrizione, si parla non in relazione alla regola codificata nell’art. 2644, bensì a proposito della trascrizione delle domande giudiziali, la cui funzione non coincide con quella ordinariamente prevista nell’art. 2644, non solo perché ha ad oggetto atti processuali e non atti traslativi tout court ma anche e soprattutto perché diverso è il conflitto che essa mira a risolvere: non il conflitto fra più acquirenti dal medesimo autore di uno stesso diritto o di diritti tra loro incompatibili, ma il conflitto fra l’attore la cui domanda sia accolta ed aventi causa dal convenuto soccombente; un conflitto, cioè, fra soggetti che derivano il proprio titolo di acquisto da due diversi danti causa [6]. Com’è noto, infatti, la funzione prenotativa si esplica consentendo di anticipare gli effetti della sentenza, qualora questa sia favorevole all’attore, “retrodatandoli” al momento della (trascrizione della) domanda e così neutralizzando eventuali vicende della res litigiosa verificatesi in pendenza del giudizio. “La trascrizione delle domande giudiziali – insom­ma – produce un’efficacia diversa da quella nor­ma­le disciplinata dall’art. 2644” [7]; e la produce in virtù delle apposite ed esplicite norme – ulteriori rispetto a quella dell’art. 2644 – secondo cui la sentenza che accoglie la domanda [continua ..]


5. Tipicità delle iscrizioni e certezza delle contrattazioni

Non può dunque convenirsi, in conclusione, con la tesi dell’iscrivibilità delle domande giudiziali [11] né, più in generale, degli atti prodromici rispetto a un trasferimento di quote. A quest’ultimo riguardo può ricordarsi che, prima dell’introduzione dell’art. 2645-bis c.c., la trascrivibilità del contratto preliminare – atto prodromico per eccellenza – era pacificamente esclusa [12]. È stata necessaria una norma apposita, insomma, per prevedere e regolare la trascrizione dei contratti preliminari nei registri immobiliari; e occorrerebbe una norma apposita per rendere iscrivibili contratti preliminari e domande giudiziali, quando aventi ad oggetto la cessione di quote di s.r.l., nel registro delle imprese. A ben vedere, del resto, è proprio la sicurezza delle contrattazioni – alla quale sicuramente mirano entrambi i sistemi pubblicitari – ad esigere che l’identi­fi­cazione delle vicende da pubblicizzare nonché degli effetti della pubblicità sia affidata a criteri oggettivi e certi [13]; e a ciò appunto presiede, in particolare, il principio di tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese, che verrebbe di fatto scardinato se si dilatasse oltre misura, ad arbitrio dell’inter­pre­te, il principio di completezza. Non può poi trascurarsi che la pubblicizzazione di una domanda determina uno stato di incertezza sulla commerciabilità del bene che ne è oggetto, ostacolandone la circolazione (tanto che la giurisprudenza ha ritenuto costituire un illecito permanente, potenzialmente produttivo di un danno risarcibile, la trascrizione di una domanda non compresa nell’elenco di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c.) [14]; considerazione, anche questa, che dovrebbe indurre a una rigorosa delimitazione del principio di completezza.


NOTE