Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma


TRIBUNALE DI ROMA, 20 giugno 2017 – Romano, Giudice Unico
RG 6934/2016 VG

TRIBUNALE DI ROMA, 10 dicembre 2017 – Bernardo, Giudice Unico
R.G. 57619-1/2017

TRIBUNALE DI ROMA, 12 gennaio 2018 – Romano, Relatore
R.G. 18558/2017

TRIBUNALE DI ROMA, 4 aprile 2018 – Cardinali, Presidente – Buonocore,
Giudice – Scerrato, Relatore
R.G. 84922/2017

TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Specializzata in Materia di Imprese,
13 novembre 2018 – Romano, Giudice Unico
R.G. 63030/2018

TRIBUNALE DI ROMA, 22 gennaio 2019 – Di Salvo, Presidente – Buonocore, Giudice – Ruggiero, Relatore
R.G. 65717/2018

SOMMARIO:

20 giugno 2017 – Romano, Giudice Unico - 10 dicembre 2017 – Bernardo, Giudice Unico - 12 gennaio 2018 – Romano, Relatore - 4 aprile 2018 – Cardinali, Presidente – Buonocore - 13 novembre 2018 – Romano, Giudice Unico - 22 gennaio 2019 – Di Salvo, Presidente – Buonocore, Giudice – Ruggiero, Relatore


20 giugno 2017 – Romano, Giudice Unico

Società – Società a responsabilità limitata in liquidazione – Delibera assembleare di trasformazione in trust liquidatorio – Iscrizione nel registro delle imprese - Richiesta di cancellazione – Mancata riconducibilità a tipologie previste – Inesistenza dei presupposti di legge – Accoglimento richiesta (Artt. 2500 septies e 2500 octies c.c.)     L’iscrizione nel registro delle imprese della delibera, con la quale l’assemblea di una società a responsabilità limitata in liquidazione ha stabilito di trasformarsi in trust liquidatorio, va cancellata in quanto trasformazione eterogenea non prevista dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c., che regolamentano ipotesi tassative. L’operazione non sarebbe, comunque, possibile in quanto il trust consiste in una serie di beni e rapporti destinati ad un determinato scopo, ma privo di personalità giuridica. Infatti il trustee non opera come legale rappresentante, ma come soggetto che dispone del diritto, e la struttura societaria verrebbe trasformata in un insieme di beni sostanzialmente acefalo. Il conferimento dei beni in trust liquidatorio lede i diritti dei creditori, che risultano esclusi dal controllo e dalla partecipazione alla gestione della crisi di impresa. (ic)


10 dicembre 2017 – Bernardo, Giudice Unico

Società – Società di capitali – Società per azioni – Delibera di revoca del­l’am­ministratore – Vizi previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c. – Inesistenza – Impugnazione dell’amministratore con richiesta di sospensione – Legittimazione esistente (Artt. 2383, comma tre, 2377, 2378 e 2379 c.c.)   Società – Società di capitali – Società per azioni – Delibera assembleare – Revoca dell’amministratore – Impugnativa – Consiglio di amministrazione – Legittimazione (Art. 2377 c.c.)   Le delibere assembleari di società per azioni possono essere impugnate per annullabilità e per nullità. Le prime sono regolate dall’art. 2377 c.c., che indica i vizi nella non conformità alla legge e all’atto costitutivo, nonché indica i soggetti legittimati ad impugnare nei soci assenti, dissenzienti o astenuti, negli amministratori, nel Consiglio di Sorveglianza e nel Collegio Sindacale. L’art. 2379 c.c. regolamenta le seconde inerenti la nullità, che scatta in tre sole ipotesi: mancata convocazione dell’assemblea, mancanza del verbale ed impossibilità o illiceità dell’oggetto. I vizi posti a base dell’impugnazione da parte dell’am­ministratore revocato non rientrano in quelli previsti dall’art. 2379 c.c., né questi appare legittimato ad agire ai sensi dell’art. 2377 c.c., proprio a causa della stessa revoca; tuttavia viene riconosciuto all’amministratore revocato il diritto di im­pugnare comunque la delibera di revoca non correttamente assunta, in quanto lo stesso non agisce per un interesse personale, bensì nel generale interesse alla legalità societaria.   Pur dovendosi ritenere che l’amministratore revocato conservi la legittimazione ad impugnare la delibera, ove sussista un Consiglio di Amministrazione, tale legit­timazione spetta al solo organo collegiale e non anche al singolo amministratore. Così, a meno che il Consigliere di Amministrazione revocato non sia stato leso im­mediatamente della delibera di revoca in un suo diritto. (ic)


12 gennaio 2018 – Romano, Relatore

Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Registro delle imprese – Iscrizione – Controllo – Conservatore del registro – Controllo qualificatorio – Giudice del registro (Art. 2189 c.c.) Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Registro delle imprese – Iscrizione – Conservatore del registro – Controllo qualificatorio – Limiti (Art. 2189 c.c.)   Il conservatore del registro e (successivamente) il giudice del registro devono esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda. Al conservatore è demandato anche il compito di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189, 2 comma, c.c.): tale compito implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione (controllo di tipicità). Inoltre, sotto altro profilo, il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni.   Nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest’ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non [continua ..]


4 aprile 2018 – Cardinali, Presidente – Buonocore

Società – Società di capitali – Società cooperativa per azioni – Impugnazione di delibera assembleare – Annullabilità – Vizi di natura procedurale – Nullità (Artt. 2377, 2378 c.c.)   Società – Società di capitali – Società cooperativa per azioni – Impugnazione di delibera assembleare – Profili di invalidità formale – Legittimazione attiva (Art. 2377 c.c.)   Società – Società di capitali – Società cooperativa per azioni – Impugnazione di delibera assembleare – Amministratore – Revoca per giusta causa – Diritto soggettivo alla permanenza in carica (Art. 2383 c.c.)   Rammentato che nel diritto societario l’annullamento è la regola generale, essendo invero eccezionali le ipotesi di nullità delle deliberazioni dei soci, si può affermare che normalmente tutti i vizi di natura procedurale portano, se accertati, all’an­nullamento della deliberazione, a seguito di impugnazione da parte dei soli soggetti legittimati ex lege.   L’impugnazione della revoca da parte dell’amministratore revocato può riguardare solo ed esclusivamente profili procedurali e, come previsto dall’art. 2377, 2 comma, c.c., la legittimazione all’impugnazione, nei limitati ambiti su precisati, spetta solo al CdA e non al singolo membro.   La revoca assembleare per giusta causa presuppone anche semplicemente il venir meno del rapporto di fiducia e non configura una sanzione, per cui non richiede neanche la previa contestazione degli addebiti ed in ipotesi neanche una motivazione, non avendo l’amministratore un diritto soggettivo alla permanenza nella sua carica. (es)


13 novembre 2018 – Romano, Giudice Unico

Società – Società di capitali – Società per azioni – Azione sociale di responsabilità – Cessazione dell’amministratore unico – Prorogatio – Non applicabilità (Artt. 2393, 2385 e 2386 c.c.)   Società – Società di capitali – Società per azioni – Denunzia al Tribunale – Procedimento di volontaria giurisdizione (Art. 2409 c.c.) La decadenza dalla carica di amministratore unico avvenuta per effetto della deliberazione di azione sociale di responsabilità non comporta la conservazione, da parte del medesimo, dei poteri gestori in regime di prorogatio, sul presupposto che il regime dell’art. 2385 c.c. si applica solamente in caso di dimissioni o scadenza della carica degli amministratori. Viceversa in tal caso deve trovare applicazione la disciplina dell’ultimo comma dell’art. 2386 c.c., secondo il quale se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’in­tero collegio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.   Il procedimento di denuncia al Tribunale di cui all’art. 2409 c.c. costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale in composizione collegiale e pertanto non può essere deciso in un giudizio contenzioso, anche se cautelare. (mm)


22 gennaio 2019 – Di Salvo, Presidente – Buonocore, Giudice – Ruggiero, Relatore