Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di a cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer)


SOMMARIO:

TRIBUNALE DI MILANO, 24 agosto 2011 – Riva Crugnola, Presidente Consolandi Mambriani, Relatore R.G. 55044/2002 – 55048/2002 - TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 13685/2003 - TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 41028/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 12 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 56577/2010


TRIBUNALE DI MILANO, 24 agosto 2011 – Riva Crugnola, Presidente Consolandi Mambriani, Relatore R.G. 55044/2002 – 55048/2002

Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Diligenza – Perizia (Art. 2392 prev. c.c.)   Il richiamo alla diligenza del mandatario compiuto dall’art. 2392 c.c. previgente richiede una diligenza di tipo professionale.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Business Judgment Rule – Cautele – Omissione (Art. 2392 prev. c.c.)   Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione né le modalità e le circostanze di tali scelte, ma solo l’o­mis­sione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Responsabilità – Criteri (Art. 2392 prev. c.c.)   La responsabilità gestoria rimane collegata a un’obbligazione di mezzi, parametrata in relazione alla diligenza dei comportamenti dell’amministratore e alla causazione di danni, e non invece ai risultati complessivi della gestione.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Divieto di agire in conflitto di interessi – Onere della prova (Art. 2392 prev. c.c.)   Quando l’atto compiuto dagli amministratori non è in sé vietato dalla legge o dallo statuto e l’obbligo di astenersi dal porlo in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente con il precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell’adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a loro affidati, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella prova dell’atto compiuto dagli amministratori, ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione di tali doveri. (mm)


TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 13685/2003

Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Diligenza – Perizia (Art. 2392 prev. c.c.) Nell’adempimento delle obbligazioni verso la società l’amministratore è tenuto a dimostrare di avere osservato la diligenza derivante dalla funzione di mandatario svolta alla stregua del­l’art. 1176, comma 2, c.c., consistente nella prudenza e avvedutezza in relazione a quelle attività, negoziali e materiali, tipicamente implicate dalla gestione societaria-commerciale.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Responsabilità – Onere della prova (Artt. 1218 e 2392 prev. c.c.) Nel caso di responsabilità verso la società spetta all’amministratore o al sindaco chiamati a rispondere del proprio operato provare il proprio esatto e puntuale adempimento e, qualora si profili una situazione di inadempimento, dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile ex art. 1218 c.c.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Responsabilità – Danno risarcibile – Criteri (Art. 2392 prev. c.c.) Il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili agli amministratori non deve essere confuso con il risultato negativo della gestione patrimoniale della società in quanto lo sbilancio patrimoniale può avere cause molteplici, non necessariamente tutte riconducibili al comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società.   Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Responsabilità – Danno risarcibile – Atti produttivi di danno – Individuazione – Obbligo (Art. 2392 prev. c.c.) Il risarcimento da porre a carico degli amministratori e dei sindaci, ove ritenuti responsabili di mala gestio e di omessa vigilanza, non può prescindere dall’individuazione degli atti produttivi di danno, ossia di quelli che concretamente hanno cagionato pregiudizio, dovendosi espungere dallo sbilancio fallimentare sia il deficit patrimoniale che promana da scelte gestionali compiute prima [continua ..]


TRIBUNALE DI MILANO, 19 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 41028/2008

Rito societario – Litisconsorzio facoltativo – Evento interruttivo riguardante una sola delle parti – Decorrenza del termine per l’istanza di fissazione dell’udienza – Estinzione del giudizio (Artt. 8, d.lgs. 5/2003) Se nell’ambito di un procedimento disciplinato dal rito societario si verifica un evento interruttivo a carico di una sola delle parti riunite in litisconsorzio facoltativo, l’interruzione opera solo con riferimento alla causa o alle cause di cui sia parte il soggetto colpito dall’evento e dunque con riferimento alle altre parti continua a decorrere il termine perentorio previsto dall’art. 8, co. 4, d.lgs. 5/2003 a pena di estinzione del procedimento per la notifica del­l’istan­za di fissazione di udienza. (pfm)    


TRIBUNALE DI MILANO, 12 luglio 2011 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 56577/2010
Fascicolo 4 - 2011