Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l. (di Paolo Butturini)


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SOMMARIO:

1. Sul rapporto tra i due principi generali previsti dalla legge delega in materia di s.r.l.: coordinamento o contrasto? - 2. Rilevanza centrale del socio come limite di origine tipologica all'autonomia statutaria. - 3. Rilevanza centrale del socio e tutela del socio. - 4. Rilevanza centrale del socio come criterio interpretativo delle norme non espressamente qualificate come dispositive o imperative e ampliamento dell'autonomia statutaria. - 5. Conclusioni: la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci e la loro convergenza con l'ampliamento dell'autonomia statutaria. - NOTE


1. Sul rapporto tra i due principi generali previsti dalla legge delega in materia di s.r.l.: coordinamento o contrasto?

La legge delega per la riforma del diritto societario prevede, come noto, tre principi generali in materia di società a responsabilità limitata: la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci, su cui modellare la disciplina legale, anche suppletiva, l’ampia autonomia statutaria e la libertà di forme organizzative. Si intende analizzare il rapporto intercorrente tra i primi due principi, talora ricostruito in termini di possibile contrasto, ossia considerando la rilevanza centrale del socio come limite all’autonomia statutaria, talora invece in modo da coordinarli nel perseguimento di un fine unitario, l’eliminazione di ogni vincolo alle scelte dei soci che non sia necessario per proteggere gli interessi dei terzi che entrano in rapporto con la società. Il potenziale contrasto tra i due principi può essere evidenziato espressamente [1], o essere implicitamente desumibile dalla considerazione della rilevanza come limite alla possibilità per i soci di scegliere una disciplina diversa da quella legale [2]. Viceversa, in un’ottica che, anticipando le conclusioni del presente lavoro, si ritiene preferibile, i due principi vengono da altri ricondotti ad un piano sostanzialmente unitario, e la rilevanza centrale del socio è considerata come elemento di rafforzamento ed enfatizzazione dell’autonomia statutaria, non come suo possibile limite. Questo inquadramento è proposto ora sottolineando che il principio in esame valorizza il naturale “protagonismo” dei soci nella s.r.l., in quanto tali perfettamente in grado di disciplinare l’assetto interno dei loro rapporti nel modo ad essi più congeniale [3], ora ponendo in risalto il fine comune di questi due principi generali, che è la sostanziale eliminazione dei vincoli alla libertà dei soci non derivanti da esigenze di tutela dei terzi [4]. Merita distinta considerazione l’opinione di chi, pur ravvisando una convergenza tra i principi in esame, trae dalla rilevanza centrale del socio la necessaria presenza di una “negoziazione continua” all’interno della società a responsabilità limitata, derivante dai diritti insopprimibili spettanti ai singoli soci, in grado di accordare agli stessi un “potere negoziale” superiore a quello dipendente dalla quota di partecipazione [5]. Se tali spazi di [continua ..]


2. Rilevanza centrale del socio come limite di origine tipologica all'autonomia statutaria.

È diffusa in dottrina l’attribuzione di un rilievo tipologico al principio della rilevanza centrale del socio, da cui discende l’intangibilità delle prerogative spettanti ai soci secondo la disciplina legale e riconducibili al principio in esame. Tale qualificazione è proposta spesso per singoli istituti, come il diritto di controllo [7], la legittimazione individuale all’esercizio dell’azione di responsabilità [8], il diritto dei soci che rappresentano un terzo del capitale di avocare a sé decisioni gestorie [9]. Autorevole dottrina ha, invece, in un primo momento, richiamato sotto tale profilo un insieme più ampio di norme, in una generale analisi dei limiti entro i quali l’autonomia statutaria può enfatizzare la dimensione capitalistica relativamente all’organizzazione della società [10]. Pare, però, significativo che tutte le norme citate in tale contesto siano inderogabili per espressa scelta del legislatore, a differenza degli artt. 2476, 2° e 3° comma, e 2479, 1° comma, c.c. ove sono disciplinati i singoli istituti appena menzionati; e pare, altresì, significativo che, in seguito, l’Autore di cui si sta espo­nendo il pensiero abbia ricollegato gli esposti limiti all’autonomia statutaria non più alla centralità del socio come elemento tipologicamente rilevante, ma a esigenze diverse di riconoscibilità della s.r.l. nel traffico giuridico [11]. Un’analisi critica dell’opinione che attribuisce rilievo tipologico al principio della rilevanza centrale del socio presuppone l’esame di due aspetti, logicamente correlati: in primo luogo, se sia ancora possibile dopo la riforma del 2003 riconoscere alla s.r.l. un’identità tipologica; in secondo luogo, se, ammessa la configurabilità di tale identità tipologica, essa possa essere rintracciata nel principio di rilevanza centrale del socio, tradotto in alcuni di quelli che comunemente si definiscono diritti di voice (diritto di controllo, legittimazione all’azione di responsabilità, diritto di avocazione delle decisioni gestorie). Il primo quesito, cui in tal sede si può cercare di offrire solo una risposta parziale e provvisoria, è di assai incerta soluzione. Trova più di un sostenitore la tesi che nega in radice l’esi­stenza di un tipo s.r.l. a [continua ..]


3. Rilevanza centrale del socio e tutela del socio.

Sempre in un’ottica di limitazione della libertà dei soci di dettare una disciplina diversa da quella legale, la centralità del socio è talora collegata ad esigenze di tutela dello stesso, specie se di minoranza. Alla rilevanza centrale del socio non viene pertanto, almeno espressamente, assegnato rilievo tipologico, ma, per così dire, funzionale, e si esclude la possibilità di dettare una disciplina diversa (magari più attenta ad esigenze di efficienza), in virtù della necessità di accordare una certa protezione ai soci. Su tali basi argomentative si sono escluse la derogabilità dell’art. 2479, 1° comma, c.c. [21] e l’ammissibilità di una disciplina statutaria del diritto di opporsi alla rinuncia all’azione di responsabilità (o alla relativa transazione) che comprima le prerogative della minoranza [22]. Questi limiti alla derogabilità della disciplina legale paiono di portata generale, escludendo che la maggioranza, durante societate, possa modificare la disciplina in senso peggiorativo per la minoranza [23], ma operando anche in sede costitutiva. La rilevanza centrale del socio finisce, allora, in tale ottica, per essere imposta al socio stesso, dato che gli istituti ad essa correlati diventano fonte di una tutela preventivamente indisponibile. Questa ricostruzione potrebbe essere condivisa se si accogliesse l’orientamento che afferma la necessità di prevedere, anche nelle società chiuse, un nucleo di norme inderogabili, che attribuiscono, a tutela dei soci di minoranza, diritti negoziabili in concreto, ma non rinunciabili preventivamente in sede costitutiva, volti ad assicurare loro, nel corso della vita della società, la capacità di negoziazione necessaria per garantire l’efficienza della società stessa [24]. Alla luce di tale interesse all’efficienza delle società, da reputarsi di rilievo generale e connesso ai diritti riconducibili alla tutela della minoranza, e, per quanto qui interessa, al principio della rilevanza centrale del socio, potrebbe, infatti, giustificarsi l’indisponibilità delle relative posizioni giuridiche. Tuttavia, a tale opinione si potrebbero opporre due ordini di obiezioni: in primo luogo, è sostanzialmente assodata la qualificazione del socio di s.r.l. come imprenditore, in quanto tale in grado di [continua ..]


4. Rilevanza centrale del socio come criterio interpretativo delle norme non espressamente qualificate come dispositive o imperative e ampliamento dell'autonomia statutaria.

Il principio di rilevanza centrale del socio tende ad essere inteso come limite alla libertà contrattuale anche sotto un ulteriore profilo, con riguardo all’interpretazione di norme che attribuiscono diritti ai soci e che non sono espressamente qualificate come imperative. Soluzioni che modifichino il regime legale dei diritti dei soci riducendo le prerogative della minoranza vengono, infatti, spesso considerate inammissibili in quanto contrarie al sistema, e in specie al principio di rilevanza centrale del socio. La ricostruzione in esame è stata talora avanzata, in generale, per i diritti di voice del socio (i diritti di voto, di controllo, di agire in responsabilità contro gli amministratori, di impugnare le decisioni dei soci), sia pur in termini lievemente dubitativi, e osservando in particolare che sarebbe stato preferibile esplicitare nelle norme in esame l’esclusione della possibilità di sopprimere tali diritti in sede statutaria, specie in un contesto di semplificazione e certezza qual è quello della nuova s.r.l. [37]. Questo auspicio, se bene si intende, potrebbe forse significare che la conclusione, pur chiaramente raggiunta, non è in assoluto l’unica considerata sostenibile in base alla disciplina vigente. Nella sua più recente opera in argomento, l’Autore di cui si sta analizzando il pensiero ha poi espresso una diversa opinione, escludendo in generale che la riconducibilità di un diritto al principio della rilevanza centrale del socio valga di per sé a rendere inderogabile la norma che lo prevede, ed offrendo soluzioni diversificate, fondate su argomenti di natura sistematica, in merito alla derogabilità delle singole norme attributive dei diritti in esame [38]. La tesi in esame gode, comunque, di ampi consensi anche in contributi concernenti i singoli diritti di voice riconosciuti ai soci da norme la cui inderogabilità non è esplicitata; come giustamente rilevato, infatti, per quanto attiene al diritto di exit la scelta dell’inderogabilità è stata espressa [39], per cui in tal caso non è necessario il ricorso al principio generale contenuto nella legge delega per negare l’ammissibilità di un intervento statutario restrittivo. In base a questo argomento è considerato inderogabile il diritto di controllo del socio [40] ed è considerato non comprimibile il [continua ..]


5. Conclusioni: la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci e la loro convergenza con l'ampliamento dell'autonomia statutaria.

Una ricostruzione in termini unitari dei rapporti tra i due principi ispiratori della disciplina della s.r.l. è preferibile alla luce dei principi generali che la stessa legge delega detta a proposito di tutte le società di capitali. Visti i già menzionati riferimenti all’ampliamento dell’autonomia statutaria e alla differenziazione delle discipline dei modelli societari in relazione alla composizione sociale e alle modalità di finanziamento (art. 2, lett. d) ed e)), la rilevanza centrale del socio andrebbe letta in armonia con l’autonomia statutaria, piuttosto che in conflitto con quest’ultima. L’ampliamento degli spazi lasciati alla libera regolamentazione da parte dei privati si atteggia, infatti, come principio “generalissimo”, specie in un modello societario in cui la composizione della compagine e le modalità di finanziamento dell’impresa rappresentano ulteriori univoche indicazioni in tal senso. La conclusione è poi ulteriormente rafforzata se si sottolinea che, come già accennato, accanto alla rilevanza centrale del socio, la legge delega menziona espressamente la rilevanza centrale dei rapporti contrattuali tra i soci, su un piano che può sicuramente essere definito di parità, e quindi senza poter privilegiare una di queste due articolazioni dello stesso principio. È interessante osservare, a tal proposito, che molto spesso questa seconda parte del principio generale non è affatto citata, e, specialmente nei contributi che tendono a desumere da tale principio limiti all’autonomia statutaria, ci si limita a considerare la rilevanza della persona del socio [48]. Simmetricamente, la rilevanza dei rapporti contrattuali tra i soci riappare nei contributi che sottolineano l’importanza dell’autonomia statutaria e danno una lettura coerente ed unitaria di questi due principi [49]. Questa diversa “fortuna” di una parte del principio generale, come detto degna della stessa considerazione di quella più spesso citata, non è, forse, casuale. Se, in base a quanto si è già accennato, si ritiene poco condivisibile imporre la rilevanza delle persone dei soci ai soci stessi e limitare le loro possibilità di autoregolamentare le vicende societarie, si deve anche riconoscere che, almeno in astratto, e ad una prima lettura, un conflitto di questa parte del principio [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2011