Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. III – Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano. (di  Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer.)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
ord. 13 giugno 2016 – Riva Crugnola, Giudice unico

R.G. 21048/2016-1

Società a responsabilità limitata – Causa di esclusione prevista nello statuto – Necessaria specificità – Mancata tipizzazione ex ante delle condotte rilevanti – Illegittimità

(Artt. 2378, 2473-bis c.c.)

Deve intendersi priva del requisito normativo della specificità, richiesto a pena di nullità dall’art. 2473 bis c.c., la previsione statutaria che consenta alla società di adottare provvedimento di esclusione in presenza di "comportamenti da parte del socio che compromettano il corretto funzionamento della società”, risolvendosi quest’ultima in una clausola generale che descrive il solo risultato di una serie infinita di comportamenti del socio senza alcuna tipizzazione delle condotte ex ante considerate rilevanti.

Non sono riconducibili alla nozione di “giusta causa” richiamata dall’art. 2473-bis c.c. per la legittimità delle previsioni statutarie legittimanti l’adozione di provvedimenti di esclusione le clausole dello statuto che non prevedano espressamente che la condotta del socio dante luogo all’esclusione debba essere posta in atto successivamente all’introduzione delle clausole, non essendo legittime esclusioni fondate su comportamenti già in essere. (pfm)

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TRIBUNALE DI MILANO (Giudice del registro delle imprese), 13 giugno 2016 – Riva Crugnola, Giudice unico

R.G. V.G. 2877/2016

Società a responsabilità limitata – Iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto di pignoramento delle quote di s.r.l. – Mancanza di notifica alla società – Irrilevanza

(Art. 2471 c.c.)

La notifica al debitore del pignoramento delle quote di una s.r.l. vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento; sicché la notifica alla società le cui quote sono oggetto di pignoramento non risulta di per sé adempimento necessario ad integrarne gli effetti tipici. Ne consegue che, ferma restando la competenza del giudice dell’esecuzione in merito alla validità del titolo esecutivo, il giudice del registro deve respingere la richiesta di cancellazione ex art. 2191 c.c. della iscrizione al Registro Imprese dell’atto di pignoramento per il difetto di notifica alla società. (pfm)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
13 giugno 2016 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore

R.G. 63978/2014

Società a responsabilità limitata – Finanziamenti dei soci – Postergazione – Presupposti – Onere probatorio

(Art. 2467 c.c.)

La regola della postergazione si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purché sussista uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l’anticipazione durante societate della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori e, in tal caso, si traduce in una specifica eccezione in senso stretto di inesigibilità del credito dei soci finanziatori che la società richiesta del rimborso è onerata di sollevare e provare.

L’assolvimento di tale onere probatorio richiede la dimostrazione non solo del­l’esistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e quindi della ragionevolezza di un conferimento al momento dell’erogazione del finanziamento, ma altresì della persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio ne abbia chiesto il rimborso. (mb)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B),
20 aprile 2016 – Mambriani, Giudice unico

R.G. 4833/2012

Società di capitali – Clausola simul stabunt simul cadent – Utilizzo strumentale – Onere della prova

(Artt. 2385, 2386 c.c.)

Ai fini di provare l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent determinato dalle dimissioni di un amministratore come fattispecie di revoca senza giusta causa dell’intero organo amministrativo è necessario dimostrare che le dimissioni altrui abbiano avuto unicamente o prevalentemente lo scopo di eliminare amministratori sgraditi eludendo al contempo l’obbligo di corrispondere gli emolumenti residui nonché il conseguente risarcimento del danno. (mb)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
25 marzo 2016 – Perozziello, Presidente – Vannicelli, Relatore.

R.G. 44324/2014

Società a responsabilità limitata – Fallimento – Azione di responsabilità – Onere della prova – Attribuzione

(Artt. 2476 c.c.; 146 legge fall.)

Compete al Fallimento attore di un’azione di responsabilità contro l’amministra­tore l’onere di dimostrare la sproporzione di un canone di affitto rispetto al valore dell’azienda, essendo preclusa la valutazione da parte del giudice circa l’oppor­tunità economica e imprenditoriale compiuta dal convenuto. (mm)

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TRIBUNALE DI MILANO (Giudice del Registro delle imprese),
29 febbraio 2016 – Riva Crugnola, Giudice unico

R.G. 1126/2016 v.g.

Società di capitali – Accertamento di una causa di scioglimento da parte degli amministratori – Iscrizione nel registro delle imprese – Sindacato del Conservatore ex art. 2189 c.c. – Esclusione

(Artt. 2485, 2189 c.c.)

La previsione ex art.2485 c.c. di accertamento, da parte degli amministratori, della ricorrenza di causa di scioglimento disegna in capo all’organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza “dichiarativa” quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo - nella disciplina normativa - a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori. Il contenuto di detto accertamento non è sindacabile nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al Conservatore in sede di iscrizione ex art. 2189 c.c., ma controvertibile solo in sede contenziosa. (av)

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TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa),
21 ottobre 2015 – Galioto, Giudice monocratico

R.G. 4287/2012

Società a responsabilità limitata – Trasferimento delle quote sociali – Iscrizione nel Registro Imprese – Efficacia

(Art. 2470 c.c.)

Il principio espresso sotto il previgente ordinamento normativo della società a responsabilità limitata, per il quale il trasferimento della quota sociale doveva intendersi valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci, necessaria unicamente per l’efficacia del trasferimento anche nei confronti della società e dei terzi (Cass. n. 3419 del 1981), va riaffermato anche con riferimento alle iscrizioni presso il Registro delle imprese, a cui l’attuale giurisprudenza riconosce funzione analoga a quella che precedentemente veniva riconosciuta all’iscrizione nel libro soci. [La sentenza richiama espressamente il principio di diritto espresso da Cass. n. 23203 del 2013, secondo cui “l’art. 2479 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disciplina (al pari dell’art. 2470 cod. civ., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, ad probationem”]. (av)