Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Sez. VI – Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale delle Imprese di Napoli. (di Paolo Ghionni Crivelli Visconti e Carlo Limatola.  )


TRIBUNALE DI NAPOLI, decr., Sezione specializzata in materia di impresa,
15 marzo 2016 – Caiazzo, G.U.

R.G. 7619/2016

Società – Società di capitali – Trasformazione – Opposizione dei creditori – Presupposti – Esistenza di un credito attuale ed esigibile – Necessità

(Artt. 2445, 3° e 4° comma, 2500-nonies, 2° comma, c.c.)

L’opposizione dei creditori alla trasformazione presuppone l’esistenza di un credito, attuale ed esigibile, da tutelare con il suddetto strumento (nel caso di specie è stata respinta l’opposizione alla trasformazione di una banca cooperativa in s.p.a., promossa dai correntisti i quali non hanno mai chiesto il rimborso dei saldi attivi e cui sono stati preventivamente offerti dalla banca i relativi importi). (cl)

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TRIBUNALE DI NAPOLI, ord., Sezione specializzata in materia di impresa,
17 marzo 2016 – Quaranta, G.U.

R.G. 4413/2016

Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di informazione del socio – Contenuto – Abuso del diritto – Presupposti

(Art. 2476, 2° comma, c.c.)

Il socio non amministratore di s.r.l. ha diritto di visionare e di estrarre copia dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, anche se presenti presso terzi, senza che possano essergli opposte esigenze di riservatezza. Non si ha abuso del diritto di informazione quando il suo esercizio in concreto non determina una sproporzione ingiustificata tra il beneficio ottenuto dal socio ed il sacrificio cui è costretta la società, atteso che la nozione di abuso presuppone un’alterazione della funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, in contrasto con il canone di buona fede.

Società – Società a responsabilità limitata – Diritto di informazione del socio – Tutela cautelare atipica – Ammissibilità – Limiti

(Artt. 2476, 2° comma, c.c.; 700 c.p.c.)

In assenza di un rimedio tipico, il socio non amministratore di s.r.l. può esercitare il diritto di controllo mediante la tutela cautelare atipica; tuttavia, tale pretesa non può essere attivata in relazione all’integrale documentazione sociale, ma deve essere strumentale alla soddisfazione di uno specifico interesse prospettato in ricorso. (cl)

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TRIBUNALE DI NAPOLI, ord., III Sezione civile, 23 marzo 2016 – Macrì, G.U.

R.G. 15809/2014

Società – Società a partecipazione pubblica – Revoca degli amministratori – Legge regionale – Questione di legittimità costituzionale – Irrilevanza

(Artt. 2382 c.c.; 23, 2° comma, legge n. 83/1957; 1, 14° comma, legge reg. Campania n. 7/2010)

È irrilevante la questione di legittimità costituzionale di una norma regionale che autorizza la revoca degli amministratori di una società di cui l’ente pubblico è socio unico, quando la questione non incide sull’indagine relativa alla esistenza o meno della giusta causa di revoca, che costituisce oggetto specifico della doglianza.

Società – Società a partecipazione pubblica – Revoca degli amministratori – Spoils system – Ammissibilità – Presupposti

(Artt. 2383, 2489, 2490 c.c.)

Il rapporto instaurato tra gli amministratori di società a partecipazione pubblica ed il socio-ente che li ha nominati è equiparabile ad una carica politica fiduciaria, in relazione alla quale lo spoils system è ammesso. La legittimità dello spoils sys­tem in relazione agli amministratori di società a totale partecipazione pubblica va valutata alla luce degli artt. 2489 e 2490 c.c. e non dell’art. 2383 c.c. (cl)

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TRIBUNALE DI NAPOLI, ord., Sezione specializzata in materia di impresa,
24 marzo 2016 – Rustichelli, G.U.

R.G. 27552/2015

Società cooperative – Banche popolari – Invalidità delle delibere assembleari – Nullità – Legittimazione dei soci che hanno votato a favore

(Art. 2379 c.c.)

L’interesse ad impugnare una delibera che si assume viziata da nullità ex art. 2379 c.c. può ricorrere anche se il socio istante ha contribuito alla sua approvazione, votando a favore della stessa.

Società cooperative – Banche popolari – Riduzione del capitale per perdite – Inapplicabilità dell’art. 2446, 2° e 3° comma, c.c. per incompatibilità – Invalidità della delibera di riduzione del capitale disposta ex art. 2446 c.c. – Sussistenza del fumus e insussistenza del periculum ai fini della sospensiva prevista dall’art. 2378, 3° comma, c.c.

(Artt. 2378, 3° comma, 2446, 2519 c.c.)

La disciplina della riduzione di capitale per perdite prevista in tema di s.p.a. è inapplicabile alle cooperative con specifico riferimento all’art. 2446, 2° e 3° comma, c.c., in quanto la riduzione di capitale non comporta nelle cooperative la modifica dell’atto costitutivo e non è, per l’effetto, iscrivibile nel registro delle imprese; né la società è tenuta a far conoscere ai terzi le variazioni del proprio capitale sociale. Ne discende l’invalidità della delibera di riduzione disposta dalla banca popolare ai sensi dell’art. 2446 c.c. e la conseguente sussistenza del fumus, ai fini della sospensione dell’esecuzione disciplinata dall’art. 2378, 3° comma, c.c. Deve, al contrario, escludersi che ricorra il periculum quando la sospensiva (che coinvolgerebbe anche la successiva delibera di aumento) sia in grado di mettere a rischio l’operatività della banca.

Società cooperative – Banche popolari – Modifiche statutarie – Clausola che attribuisce all’organo amministrativo il potere di rinviare, senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale – Nullità della clausola – Conseguente invalidità della relativa delibera – Sussistenza del fumus e del periculum ai fini della sospensiva prevista dall’art. 2378, 3° comma, c.c.

(Artt. 2378, 3° comma, 2437 c.c.; 28, comma 2-ter, t.u.b.)

È affetta da nullità, per contrasto con gli artt. 2437, 6° comma, c.c. e 28, comma 2-ter, t.u.b., la clausola statutaria di una banca popolare con cui si attribuisce al consiglio di amministrazione la facoltà di rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. La nullità deriva dalla sostanziale soppressione del recesso e, in generale, dallo svuotamento del diritto al rimborso della partecipazione in favore del socio uscente. La delibera che introduce una clausola del genere è, pertanto, invalida e ciò consente di concedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 2378, 3° comma, c.c., ricorrendo, oltre al fumus, anche il periculum, essendo ben più grave il pregiudizio che subirebbero i soci dalla mancata sospensiva rispetto a quello arrecato alla società. (pgcv)

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TRIBUNALE DI NAPOLI, ord., Sezione specializzata in materia di impresa,
5 aprile 2016 – Caiazzo, G.U.

R.G. 7619/2016

Società – Società di capitali – Trasformazione – Opposizione dei creditori – Autorizzazione alla prosecuzione dell’operazione ex art. 2500-novies c.c. – Proponibilità anche ex art. 700 c.p.c.

(Artt. 2445, 4° comma, 2500-novies, 2° comma, c.c.; 700 c.p.c.)

L’autorizzazione a proseguire il procedimento di trasformazione in pendenza del­l’opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2500-novies c.c., sebbene costituisca un rimedio cautelare tipico regolato dall’art. 2445 c.c., può essere richiesta anche ai sensi dell’art. 700 c.p.c., là dove il ricorso presenti petitum e causa petendi conformi allo schema tipico, non essendo vincolante per il giudice il nomen juris adoperato dal ricorrente. (cl)

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TRIBUNALE DI NAPOLI, XI Sezione civile, 23 giugno 2016
Cappiello, GOT

R.G. 14275/2011

Società a responsabilità limitata – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Effetti – Successione nei rapporti attivi e passivi – Responsabilità dei soci – Sussistenza

(Art. 2495, 2° comma, c.c.)

L’estinzione della società in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina la successione dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità (illimitata o limitata) che caratterizza la loro posizione sociale.

Società a responsabilità limitata – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Responsabilità del liquidatore – Caratteri e presupposti – Onere della prova

(Art. 2495, 2° comma, c.c.)

In seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere le loro ragioni nei confronti del liquidatore quando il mancato pagamento dei debiti sociali è dipeso dal comportamento doloso o colposo del medesimo, non essendo sufficiente la mera assenza di qualsiasi risorsa economica nel patrimonio sociale. La responsabilità del liquidatore ha carattere extracontrattuale ed il creditore ha l’onere di provare l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che, invece, è stata distribuita ai soci, oppure di una condotta dolosa o colposa del liquidatore, cui è imputabile la mancanza di attivo. (cl)