Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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La responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti del creditore della società eterodiretta. Primi approdi della Cassazione sulla natura della responsabilità (nota a Cass., 12 giugno 2015, n. 12254) (di Tiziana Ventrella)


CASSAZIONE CIVILE, I Sezione, 12 giugno 2015, n. 12254 – Ceccherini Presidente – Scaldaferri Relatore – Fallimento Costruzioni Edili M.L. snc c. Fallimento della società di fatto tra M.S., Ma. St., M.F.

 

Conferma Trib. Napoli, 28 maggio 2008

 

Responsabilità da direzione e coordinamento – Società – Creditori – Amministratori – Responsabilità patrimoniale – Responsabilità risarcitoria – Autonomia patrimoniale – Holding di fatto – Induzione all’inadempimento – Imputabilità dell’obbligazione

 

(Artt. 2497, 2043, 2449, 2394 c.c.)

 

Ai sensi dell’art. 2497 c.c., comma 1, la società che ha abusato dell’eterodirezione è responsabile verso i creditori della società che l’ha subita non per i debiti non soddisfatti della società eterodiretta, ma per i danni consistenti nella lesione cagionata all’integrità del patrimonio di quest’ultima. Tale responsabilità, di carattere risarcitorio e non patrimoniale, non può dunque produrre effetti equivalenti alla estensione alla capogruppo della giuridica imputazione degli atti compiuti dalla eterodiretta. (1)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza del 31 gennaio 2007, il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento della società di fatto con funzioni di holding di un gruppo di società riconducibili – indipendentemente dalla titolarità formale delle quote di partecipazione – ai soci M.S., St. e F., dei quali dichiarava anche il fallimento in proprio.

In sede di verifica del passivo, il curatore dei fallimenti della s.n.c. Costruzioni Edili M.L. e del socio M.R., estesi L. Fall., ex art. 147, a M.L. (nato il (OMISSIS)) e a M.L. (nato il (OMISSIS)), premesso che detta società era stata sottoposta sino al fallimento alla attività di controllo e di eterodirezione esercitata dalla holding di fatto dei fratelli M. a fini extrasociali, e quindi con abuso di tale potere, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della società di fatto del credito per risarcimento, a norma dell’art. 2497 c.c., del danno prodotto al patrimonio della s.n.c. Costruzioni Edili, in misura pari al passivo del fallimento di tale società, in assenza di attivo.

Rigettata l’istanza dal giudice delegato per carenza di prova degli elementi dedotti a fondamento del diritto azionato, il Curatore dei suddetti fallimenti proponeva opposizione, cui resisteva il Curatore dei fallimenti della società di fatto e dei fratelli M., nonché il fallito M.S. in proprio.

Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 28 maggio 2008, rigettava l’opposizione, osservando in sintesi, per quanto qui rileva: a) che, contrariamente a quanto sostenuto dall’oppo­nente, la responsabilità che la società la quale abusi della attività di direzione e coordinamento di altre società assume, a norma dell’art. 2497 c.c. (ma anche nel sistema normativo precedente), nei confronti dei creditori delle società sottoposte a tale attività per la lesione cagionata al­l’integrità del patrimonio di queste ultime ha natura extracontrattuale: il pregiudizio della garanzia patrimoniale dei creditori sociali della con­trollata, prodotto da un soggetto terzo rispetto alle obbligazioni assunte dalla medesima, corrisponde alla nozione di danno ingiusto assunta dall’art. 2043 c.c.; b) che dunque l’opponente aveva l’onere di allegare e provare non solo l’e­sistenza della attività di direzione e di coordinamento spiegata sulla Costruzioni Edili s.n.c. dalla holding di fatto (che poteva ritenersi acquisita sulla base della sentenza di fallimento di que­st’ultima, che ne dava conto), ma anche il compimento di specifiche condotte da parte della holding stessa o di specifiche operazioni della controllata realizzate su direttiva della holding, ed il danno che fosse stato causato da tali specifiche condotte o operazioni; c) che tali oneri non erano stati adempiuti dall’opponente, avendo questi – da un lato – fatto generico riferimento ad un accordo col ceto bancario relativo alla ven­­dita dei beni delle società eterodirette nonché ad un giro di assegni volto ad allargare la base creditizia del gruppo, senza specificare – né tantomeno offrire elementi documentali di prova – in quale misura tali vicende si fossero negativamente ripercosse sul patrimonio sociale della controllata Costruzioni Edili s.n.c., dall’altro limitato a prospettare un criterio di liquidazione del danno – basato sulla differenza tra il passivo e l’attivo del fallimento della società opponente – del tutto inidoneo considerando anche le regole generali secondo le quali occorre dare prima la prova della esistenza di un danno allegato e poi fornire al giudice gli elementi idonei a consentirne la liquidazione.

Avverso tale provvedimento il curatore dei fallimenti della s.n.c. Costruzioni Edili M.L. e dei suoi soci ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, il curatore dei fallimenti della società di fatto e dei suoi soci, che ha contestualmente proposto ricorso incidentale per un motivo, cui a sua volta resiste il ricorrente principale con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Innanzitutto si impone, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza

Con i primi due motivi del ricorso principale si sostiene che il giudice di merito, affermando che avrebbe natura extracontrattuale la responsabilità della società controllante che eserciti (nell’in­teresse proprio o altrui) attività di direzione e coordinamento della controllata in violazione dei criteri di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 2497 c.c. Tale norma di legge andrebbe invece interpretata nel senso (già prospettato in sede di opposizione) che dalla violazione, nel compimento della attività di eterodirezione, del dovere specifico di corretta gestione derivi a carico della società che ha esercitato detta attività una responsabilità contrattuale {non per i danni causati, ma direttamente) per i debiti non soddisfatti ammessi al passivo della società eterodiretta. A tale conclusione condurrebbe, da un lato, il collegamento negoziale tra contratti di società al­l’interno del gruppo (che determinerebbe l’ef­fetto tipico della “comunicazione delle vicende” da un contratto all’altro, effetto che nella specie si tradurrebbe nel riverberarsi della responsabilità patrimoniale dalla società debitrice eterodiretta abusivamente alla controllante che tale eterodirezione abusiva ha esercitato), dal­l’altro il disposto del comma terzo dell’art. 2497 c.c., da cui si evincerebbe che la responsabilità della holding (o dell’imprenditore P.), in quanto sussidiaria rispetto a quella della società eterodiretta, non può che essere di tipo patrimoniale per i debiti non soddisfatti di quest’ultima, e non meramente risarcitorio. Non sarebbe dunque necessario, una volta provata l’attività di eterodirezione, allegare e provare l’esistenza di direttive specifiche ed il danno da esse derivato al patrimonio della società eterodiretta, perché per l’appunto la responsabilità fatta valere non sarebbe di tipo risarcitorio bensì direttamente patrimoniale per tutti i debiti insoddisfatti ammessi al passivo della eterodiretta.

Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondate.

Ove la prospettiva nella quale si muove il percorso argomentativo del ricorrente fosse esclusivamente quella della pur discussa (in dottrina e giurisprudenza di merito) questione relativa alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità qui evocata a norma dell’art. 2497 c.c., la risposta potrebbe limitarsi ad evidenziare come, nella specie, tale questione sia puramente teorica, e quindi non decisiva, giacché la sentenza impugnata ha anche rilevato – senza che sul punto risultino svolte censure specifiche – la man­cata allegazione e prova, da parte dell’op­ponente, di un danno da ricollegare causalmente con la condotta della holding della quale si controverte. Ed è noto che il creditore di una obbligazione contrattuale che agisce per il risarcimento dei danni prodotti dall’inadempimento del debitore, se è esonerato dalla prova della imputabilità dell’inadem­pi­mento stesso al debitore, è comunque onerato – al pari del danneggiato che agisca in via extracontrattuale – della allegazione e prova del danno e del nesso di causalità con la condotta del debitore violativa dell’obbligazione. Onere di allegazione e prova la cui inottemperanza renderebbe dunque priva di interesse la soluzione della questione relativa alla natura della responsabilità evocata.

Ma la prospettiva del ricorrente è parzialmente diversa: nel ricorso la affermazione della natura contrattuale della responsabilità in questione si mostra invero funzionale a una ricostruzione del­l’istituto secondo la quale dal solo abuso della at­tività di direzione e coordinamento deriverebbe a carico della società che la compie la assunzione di una responsabilità tipica (cioè di fonte legale) nei confronti dei creditori sociali per l’a­dem­pimento delle singole prestazioni ad essi dovute dalla società abusivamente eterodiretta e da questa non soddisfatte: una responsabilità aggiuntiva e sussidiaria rispetto a quella della debitrice, in tal senso analoga a quella che l’art. 2449 c.c., comma 2 (abrogato dalla stessa riforma del 2003 che ha introdotto il nuovo art. 2497 c.c.) poneva a carico degli amministratori di società di capitali che contravvenivano al divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società da essi amministrata (cfr. ex multis Cass. n. 17033/08).

Tale tesi interpretativa tuttavia non convince, per più ragioni.

In primo luogo, posto che, secondo il disposto del dell’art. 2497 c.c., comma 1, la società che ha abusato della eterodirezione è responsabile verso i creditori della società che l’ha subita per la lesione cagionata alla integrità del patrimonio di quest’ultima, cioè una responsabilità per danni (la cui definizione riecheggia peraltro quella dell’art. 2394, comma 1, non già quella dell’art. 2449, comma 2), la interpretazione del ricorrente secondo cui il comma terzo del medesimo ar­ticolo prevederebbe una responsabilità sussidiaria della holding per il pagamento dei debiti insoddisfatti della eterodiretta si mostra assai debole nella individuazione nel comma terzo di una base normativa di tale ulteriore responsabilità tipica, distinta da quella prevista dal comma 1. Tanto più che la piana lettura del comma 3, induce piuttosto a ritenere che con tale norma si sia dettata esclusivamente una condizione di am­missibilità dell’azione di responsabilità prevista nel primo comma verso i creditori della società eterodiretta, peraltro secondo un ordine di concetti che, anche qui, non si mostra dissimile da quello che appare sotteso al disposto dell’art. 2394 c.c., comma 2. Del resto, che una sola sia la azione spettante ai suddetti creditori a norma dell’art. 2497 c.c., si mostra confermato dal disposto testuale dell’ultimo comma dello stesso articolo; che oltretutto, attribuendone la legittimazione in caso di fallimento della società eterodiretta al curatore della stessa, ne chiarisce il carattere di azione c.d. di massa che è proprio della azione risarcitoria per la lesione prodotta al patrimonio della società fallita, non già della distinta azione spettante ai singoli creditori ex art. 2449 c.c., comma 2, che il curatore non era conseguentemente legittimato a proporre (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1 n. 8368/00; n. 1570/2004; S.U. n. 7029/06).

Né le conclusioni possono mutare facendo riferimento al dedotto collegamento negoziale tra contratti di società all’interno del gruppo, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. Sez. 1 n. 9143/08), le peculiarità di tale collegamento non sono idonee a superare il principio (ribadito dalla riforma del 2003 con l’art. 2325 c.c., comma 1 e art. 2462 c.c., comma 1) della piena e perfetta autonomia patrimoniale delle società di capitali rispetto ai soci, dal quale discende che, anche nel caso di operazioni infragruppo, non possono – stante l’autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società facenti parte del gruppo – imputarsi alla capogruppo atti che siano direttamente riferibili alle società partecipate, ancorché voluti e coordinati dalla capogruppo.

La cui responsabilità per la violazione delle regole cui deve conformarsi l’attività di direzione e coordinamento non può dunque produrre effetti equivalenti alla estensione ad essa della giuridica imputazione degli atti compiuti dalla eterodiretta.

(omissis)

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso prin­cipale e dichiara assorbito l’incidentale. Com­pen­sa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione (...)

SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - 3.1. La scelta della Cassazione - 4. Il commento - 4.1. L’art. 2497 c.c. è una finta rivoluzione? - NOTE


1. Il caso

La pronuncia oggetto della presente analisi costituisce occasione per verificare come la giurisprudenza inizi ad interpretare ed applicare le norme in materia di direzione e coordinamento di società, introdotte dal d.lgs. n. 6 del 2003 con il Capo IX del c.c. La decisione de qua consente infatti di apprezzare fino a che punto la nuova disciplina abbia impinto sul sistema di diritto comune e, in particolare, se abbia o meno legittimato una “compressione” del principio di autonomia patrimoniale delle società laddove queste siano soggette ad attività di direzione e coordinamento [1]. Nel caso di specie l’azione del creditore ex art. 2497 c.c. veniva esperita dal curatore fallimentare di una s.n.c., asseritamente assoggettata, fino alla data del fallimento, al­l’attività di controllo ed eterodirezione di una holding di fatto, anch’essa poi fallita. Il curatore, ritenuto che tale eterodirezione fosse stata esercitata per fini extrasociali, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della holding del credito per risarcimento, a norma dell’art. 2497 c.c., del danno prodotto al patrimonio della s.n.c. A seguito del rigetto dell’istanza di ammissione per carenza di prova, il curatore fallimentare della s.n.c. proponeva opposizione. Il Tribunale di Napoli rigettava l’op­po­sizione del curatore, sostenendo che la responsabilità che la holding assume nei confronti dei creditori delle società sottoposte all’attività di eterodirezione abusiva ha natura extracontrattuale e che tale qualificazione è evincibile non solo dal testo del vigente art. 2497 c.c., ma anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel sistema normativo precedente alla Riforma [2]. Difatti, il pregiudizio della garanzia patrimoniale dei creditori sociali della controllata ricalca lo schema del danno prodotto da un soggetto terzo rispetto alle obbligazioni assunte dal debitore, e dun­que corrisponde alla nozione di danno ingiusto assunta dall’art. 2043 c.c.Gravava dunque sull’opponente l’onere di allegare e provare non solo l’esistenza della attività di direzione e di coordinamento, ma anche il compimento di specifiche condotte dannose. Il curatore fallimentare ricorreva per Cassazione avverso il decreto del Tribunale, asserendo la natura contrattuale e [continua ..]


2. La normativa di riferimento

Con la Riforma del 2003 il legislatore è intervenuto con una disciplina organica in materia di gruppi societari, introducendo il Capo IX del c.c. (art. da 2497 all’art. 2497-septies): un intervento che regola nel complesso il fenomeno della direzione e coordinamento societario e la cui novità principale è rappresentata da un’azione di responsabilità “diretta” verso la controllante che, nell’esercizio dell’eterodirezione, abbia violato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società etero dirette [3]. Il rimedio è esperibile dal socio o dal creditore della controllata nei confronti della società o dell’ente capogruppo [4], a fronte, rispettivamente, di un pregiudizio alla redditività o al valore della partecipazione societaria [5], ovvero di una lesione all’integrità del patrimonio della controllata, quale garanzia generica della pretesa creditoria. Il testo della disposizione rappresenta un autentico ginepraio per l’interprete. La prima “anomalia” da segnalare concerne il danno risarcibile. Infatti, sia rispetto al socio sia rispetto al creditore, l’art. 2497 c.c. configura un danno che “transita” necessariamente attraverso il patrimonio della società – e che quindi è “indiretto” – ma allo stesso tempo stabilisce che il socio e il creditore propongano l’azione “direttamente” contro l’ente controllante. Un assunto che stride con il principio della responsabilità risarcitoria secondo cui sono ri­sarcibili solo i danni che sono «conseguenza immediata e diretta» del fatto illecito [6]. Con specifico riferimento al creditore, il danno è indiretto rispetto al fatto illecito della capogruppo, la quale avrebbe depauperato il patrimonio sociale della controllata mettendola in condizione di dover danneggiare “direttamente” il creditore, attraverso l’i­na­­dempimento o la minor garanzia del­l’obbligazione. Tuttavia, stando alla lettera della disposizione, il creditore sociale agendo “direttamente” chiede il risarcimento del danno “proprio”, che andrà a rimpinguare direttamente il proprio patrimonio, e non del danno della società controllata, che andrebbe invece a reintegrare il patrimonio sociale [continua ..]


3. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

Il Tribunale ritiene che l’abuso di eterodirezione integri una fattispecie di induzione all’inadempimento, ossia, di comportamento antigiuridico il cui autore incide su un rapporto negoziale tra soggetti diversi causando una violazione di tale rapporto da cui deriva un danno [9]. Il Giudice di merito aderisce dunque alla tesi che ravvisa nell’art. 2497 c.c. un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, scaturente dalla violazione del generale dovere di neminem ledere. Secondo questa interpretazione, le norme sulla responsabilità da direzione e coordinamento non avrebbero altra funzione se non quella di “tipizzare” un’ipotesi di illecito, il quale si risolve nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento dannoso ad un soggetto – il controllante – chiamato a risponderne sulla base di una condotta antigiuridica – nella specie, l’avere perseguito un interesse proprio violando i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della controllata – [10]. In altre parole il legislatore, mediante la disciplina contenuta nel Capo IX del c.c., non avrebbe imposto alcun obbligo specifico a carico della controllante ma avrebbe semplicemente codificato un’applicazione particolare di un principio generale, già desumibile dall’ordina­mento previgente [11]. Il curatore ricorrente sostiene invece la natura contrattuale dell’azione ex art. 2497 c.c. Tale tesi si innesta, evidentemente, su quell’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, a mente del quale il criterio distintivo tra responsabilità contrattuale (lato sensu) e aquilana consiste nella preesistenza o meno, rispetto all’obbligazione risarcitoria, di un obbligo giuridico in capo al convenuto nei confronti dell’attore: obbligo che non è formalizzato in un contratto, ma trae origine da un “contatto qualificato” tra le parti [12]. Nel caso della responsabilità della capogruppo, si è detto [13], la sussistenza di un rap­porto giuridico tra la società madre ed i soci e i creditori sociali delle società soggette a direzione e coordinamento sarebbe inferibile, da un lato, dalla circostanza che il legislatore ha assoggettato l’operato della società o dell’ente esercente direzione e coordinamento alle regole di correttezza nella [continua ..]


3.1. La scelta della Cassazione

La Suprema Corte, con la decisione in commento, asserisce che non è possibile, allo stato, configurare una responsabilità patrimoniale della holding per le obbligazioni della controllata, e lo afferma principalmente sulla scorta di tre argomenti. Il primo consiste nella confutazione della natura sussidiaria della responsabilità della holding. Difatti ad avviso del Giudice “la piana lettura del comma 3 [dell’art. 2497 c.c.], induce piuttosto a ritenere che con tale norma si sia dettata esclusivamente una condizione di ammissibilità dell’azione di responsabilità prevista nel primo comma verso i creditori della società eterodiretta, peraltro secondo un ordine di concetti che, anche qui, non si mostra dissimile da quello che appare sotteso al disposto dell’art. 2394 c.c., comma 2”. In sostanza, se il 2° comma dell’art. 2394 c.c. stabilisce che l’azione può essere proposta dai creditori – contro l’amministratore – quando il patrimonio so­ciale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, analogamente il 3° comma del 2497 c.c. prevede che il socio e il creditore possono agire – contro la capogruppo – solo se non sono stati soddisfatti dalla società eterodiretta: in entrambi i casi l’eser­cizio dell’azione è “condizionato” alla circostanza che il patrimonio della società risulti insufficiente al pagamento dei debiti [22]. In secondo luogo, rileva la Corte, la circostanza che l’art. 2497 c.c. attribuisca la legittimazione attiva al curatore in caso di fallimento, evidenzia chiaramente la natura risarcitoria dell’azione del creditore in quanto la qualifica come “azione di massa” esperibile per la lesione inferta all’intero patrimonio del debitore e, pertanto, a vantaggio del ceto creditorio nel suo complesso. Se si fosse trattato di responsabilità patrimoniale, la cui azionabilità presuppone semplicemente l’inadempimento – che può anche non “passare per” la lesione al patrimonio sociale – del singolo diritto di credito, l’azione sarebbe necessariamente “sfuggita alla logica dell’universalità e della concorsualità tipiche delle azioni (…) di massa” e, pertanto, la legittimazione del curatore sarebbe risultata in tal caso [continua ..]


4. Il commento

La decisione resa dalla Suprema Corte risulta pregevole, oltre che per il nitore delle argomentazioni addotte e delle conclusioni raggiunte, anche per la chiarezza adoperata nel dirimere l’equivoco di fondo in cui è incorso il ricorrente. Infatti, il Giudice di legittimità evidenzia come il curatore abbia confuso il piano della “natura” dell’azione ex art. 2497 c.c. (contrattuale o extracontrattuale) con quello della “fonte” (legale o risarcitoria) della relativa responsabilità. Sotto il primo profilo, va segnalato che il tema della natura della responsabilità da direzione e coordinamento è tutt’ora oggetto di fervente dibattito, in dottrina [23] come in giurisprudenza [24]. Ora, sebbene – per quanto si dirà infra – la Corte non avesse interesse a risolvere la questione nel caso di specie, pare opportuno chiarire in questa sede se il relativo dibattito sia realmente utile, e, dunque, se derivino conseguenze pratiche dal collocare l’azione ex art. 2497 c.c. nell’ambito della responsabilità aquiliana piuttosto che contrattuale. Secondo l’impostazione tradizionale, a seconda della natura aquiliana o contrattuale cambierebbe il soggetto su cui grava l’onere probatorio della colpa del convenuto: nel primo caso la prova spetterebbe all’attore, nel secondo sarebbe invece il convenuto a dover dimostrare, se non vuole incorrere in responsabilità, di aver adottato tutte le cautele esigibili, da un uomo mediamente accorto, nel compimento di quella specifica attività [25]. Tuttavia, secondo il recente orientamento della Cassazione, l’onere probatorio del­l’e­le­mento soggettivo segue “il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla. Infatti, nel­l’ob­bligazione di mezzi, in cui l’oggetto è l’at­tività, l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia ‘vicina’ a chi ha eseguito la prestazione” [26]. In altre parole, è la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazioni di risultato a costituire il criterio in base a cui si ripartisce l’onere [continua ..]


4.1. L’art. 2497 c.c. è una finta rivoluzione?

Le motivazioni rese dalla Suprema Corte hanno il pregio, come già supra accennato, di costituire una delle prime interpretazioni della giurisprudenza di legittimità rese a fronte di un caso di applicazione concreta dell’art. 2497 c.c. Tirando le somme del ragionamento giuridico espresso in sentenza, pare che la Corte si sia attestata su una posizione “conservatrice”, interpretando le norme del Capo IX in senso pienamente conforme, non derogatorio, rispetto ai principi generali del­l’ordinamento. In altri termini il legislatore, istituendo una specifica azione di responsabilità della holding “per la violazione delle regole cui deve conformarsi l’attività di direzione e coordinamento” non ha inteso sovvertire i criteri di imputazione degli atti che, da diritto comune, sono giuridicamente riferibili alle singole società partecipate e, pertanto, la responsabilità della capogruppo ex art. 2497 c.c. “non può produrre effetti equivalenti alla estensione ad essa della giuridica imputazione degli atti compiuti dalla eterodiretta”. Tali conclusioni parrebbero dunque smen­tire la tesi di alcuni Autori [32] secondo cui il legislatore del 2003 avrebbe riconosciuto in capo alla capogruppo un diritto/potere di eterogestione, determinando un corrispondente obbligo/dovere di osservanza delle direttive della holding in capo alla controllata (rectius ai suoi amministratori) [33]. Tale configurazione trascinerebbe con sé importanti conseguenze sul piano della responsabilità, che si “sposterebbe” interamente sulla capogruppo escludendo qualsiasi riflesso sulla controllata e sui suoi organi, relegati ad un ruolo di mero recepimento (passivo) di disposizioni altrui [34]. La Cassazione, partendo dall’intangibilità del dogma dell’autonomia patrimoniale, ar­riva a negare una simile ricostruzione nella misura in cui ritiene che la disciplina specifica dettata per l’attività di eterodirezione non può travalicare le regole del diritto comune in modo da di imputare alla capogruppo atti che siano direttamente riferibili alle società partecipate, e ciò vale ancorché tali atti siano voluti e coordinati dalla capogruppo. È pur vero che le conclusioni raggiunte nel caso di specie hanno riguardato espressamente solo il [continua ..]


NOTE