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Brevi osservazioni sulla proposta di disciplina regolamentare in materia di operazioni con parti correlate
Mario Stella Richter jr
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Sommario:
1.
Con la bozza di regolamento in consultazione, la Consob si prefigge di fornire una disciplina regolamentare delle operazioni con parti correlate che sia quanto più possibile rigorosa ed efficace. La ricerca di un regime massimamente rigoroso ed efficace deve ovviamente condividersi: le operazioni con parti correlate costituiscono infatti uno dei principali mezzi di estrazione di benefici privati da parte dei soci di controllo. A tale scopo la Consob individua negli amministratori “indipendenti” i soggetti più adatti ad assumere il ruolo più significativo in tema di decisioni su operazioni con parti correlate. Anche questa scelta di fondo appare condivisibile, e ciò soprattutto in considerazione del normale assetto proprietario delle società quotate italiane; assetto che – come è chiaro – renderebbe assai meno efficace (oltre che sommamente opinabile dal punto di vista sistematico) un maggiore coinvolgimento della assemblea dei soci. Tanto premesso, può forse incidentalmente notarsi che gli “amministratori indipendenti” possono essere espressione sia del socio o dei soci di controllo (come normalmente avviene) sia di soci non di controllo (quando attraverso la tecnica del voto di lista costoro abbiano nominato uno o più consiglieri di amministrazione): è chiaro che – dato il tipo di conflitto di interessi che le operazioni con parti correlate pongono e, [continua ..]
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2.
In ogni caso, richiamata e condivisa la impostazione di fondo da darsi alla disciplina delle operazioni con parti correlate, la questione a mio giudizio veramente centrale si riassume nel chiedersi fino a che punto ci si può spingere nel coinvolgere, nelle decisioni relative alle operazioni con parti correlate, gli amministratori indipendenti (conferendo quindi loro poteri e responsabilità) senza attenuarne o farne venire meno il carattere di indipendenza: quel carattere, appunto, che giustificava l’attribuzione a loro dello speciale ruolo. Riuscendo a rispondere in modo convincente a questa domanda si disporrebbe non solo di una regola che la Consob potrebbe dettare, ma anche e soprattutto della regola che la Consob dovrebbe dettare.
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3.
È mia opinione che nella ricerca dell’appena richiamato punto di equilibrio: (i) non ci si possa spingere fino a far decidere le operazioni con parti correlate agli amministratori indipendenti o a comitati dagli stessi formati, e che, quindi, non si possano attribuire loro funzioni propriamente decisorie; (ii) e neppure ci si possa spingere fino a far condurre le trattative con le parti correlate agli amministratori indipendenti. Viceversa ci si può e ci si deve spingere fino a: (i) richiedere un parere vincolante degli amministratori indipendenti o dei comitati dagli stessi formati; (ii) consentire che gli amministratori indipendenti assistano alle trattative con le parti correlate, onde dare loro la massima informazione e consapevolezza sulla portata, i contenuti e le finalità di tali operazioni.
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4.
Spiego le ragioni per la quale ritengo che non si debba prevedere la possibilità di una delega decisoria in materia agli amministratori indipendenti e perché neppure si debba far condurre loro le trattative. 4.1. La prima ragione è di tipo sistematico. Conferendo poteri decisori agli amministratori indipendenti si rischia di fare di costoro degli amministratori esecutivi “in sedicesimo”; e, cosa evidentemente più grave, si rischia che costoro perdano, almeno alla stregua della nozione autoregolamentare, la qualifica di “non esecutivi” e quindi, automaticamente, quella di “indipendenti”. Ricordo infatti che, per il Codice di autodisciplina della Borsa Italiana, sono considerati (dal criterio applicativo 2.C.1.) amministratori esecutivi (e quindi non indipendenti: cfr. principio 3.P.1.): «gli amministratori delegati dell’emittente» e «gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell’emittente, quando manchi l’identificazione di un amministratore delegato». Ora, se si tiene anche presente che lo stesso Codice di autodisciplina specifica che «l’attribuzione di poteri per soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza», si ricava con relativa sicurezza che: (i) sono [continua ..]
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5.