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Recesso da società costituita a tempo indeterminato e “data di riferimento” della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione

Federico Urbani

Nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato, i soci sono legittimati a recedere dalla stessa ad nutum, con preavviso semestrale. Il quadro normativo vigente presenta numerose lacune, fra cui la mancata indicazione di quale sia la “data di riferimento” della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione del recedente. Lo scritto ripercorre i più significativi approdi interpretativi in argomento, per poi sviluppare alcune note (critiche) di commento alla prima pronuncia di merito sul tema in questione.

Exit from a company having an open-ended term and “reference date” of the valuation of the shareholding

In case a company has an open-ended term, any shareholder may exit from the latter even without cause (ad nutum), by means of a six-month prior notice. The legal framework currently in force has many gaps, including the absence of any indication on what should be regarded as the reference date for the valuation of the exit consideration to be paid to the exiting shareholder. The paper outlines the most significant interpretative findings on said matter, setting forth also some (critical) comments on the first court decision on the issue at stake.

Keywords: shareholder exit – liquidation value – firm date – ad nutum withdrawal

(Artt. 2437, 2437-ter, 2473 c.c.) In materia di recesso ad nutum da società costituita a tempo indeterminato, il preavviso di cui all’art. 2473, 2° comma, c.c. determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si producono fino allo spirare dello stesso, ivi incluso il decorrere del termine di rimborso della partecipazione di cui all’art. 2473, 4° comma, primo periodo, c.c. (1) Sino allo spirare del preavviso di cui all’art. 2473, 2° comma, c.c. il recesso non è efficace e il recedente non cessa di correre il rischio d’impresa, partecipando pienamente alla vita sociale. (2) La data di riferimento della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione del recedente coincide con quella in cui spira il preavviso di cui all’art. 2473, 2° comma, c.c. (3) Massime non ufficiali   Svolgimento del processo I. Con ricorso cautelare ante causam per sequestro conservativo, X esponeva che: – in data 8 gennaio 2014 costituiva, insieme a P. e R., una società a responsabilità limitata denominata “Alfa”, con sede in Modena ed un capitale sociale pari ad euro 10.000; – la società veniva costituita a tempo indeterminato; – in detta società, la medesima era titolare di una quota di capitale pari al 33,34% e ricopriva la carica di presidente del consiglio di [continua ..]

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COMMENTO

Sommario:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. I principi enunciati dal Tribunale di Bologna - 4. La dottrina - 4.1. Approdi generali sulla “data di riferimento” della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione del recedente - 4.2. Il particolare caso del recesso ad nutum - 5. Il commento - NOTE


1. Il caso

L’ordinanza in commento ha affrontato – per quanto a conoscenza, prima nel panorama giurisprudenziale di merito e di legittimità – la questione relativa a quale sia la “data di riferimento” della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente, nel particolare caso del recesso ad nutum esercitato in seno a una società costituita a tempo indeterminato. Nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione, detentore di una quota di partecipazione minoritaria (non per questo marginale, rappresentando infatti il 33,34% del capitale sociale), dopo aver rinunziato alla carica ricoperta e dichiarato la propria intenzione di recedere dalla società ai sensi dell’art. 2473, 2° comma, c.c., non avendo ottenuto soddisfazione dalla società (che non aveva dato corso al procedimento di liquidazione della partecipazione del recedente), agiva in giudizio per ottenere il sequestro conservativo dei beni della società a garanzia del proprio credito, prospettando fra l’altro, per la successiva fase di merito, la proposizione di un’azione volta a ottenere la condanna al pagamento di quanto dovuto (com’è evidente, previa determinazione del valore di liquidazione della pro­pria quota). In pendenza di giudizio, gli altri soci deliberavano lo scioglimento della società. Il giudice bolognese – all’esito di un articolato [continua ..]

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2. La normativa di riferimento

Come noto, gli artt. 2437, 3° comma, e 2473, 2° comma, c.c. attribuiscono ai soci – rispettivamente di società azionarie e a responsabilità limitata – il diritto di recedere dalla società ove l’atto costitutivo non individui un (puntuale) termine finale dell’ente, così garantendo un generale diritto al disinvestimento in presenza di un vincolo dalla durata indeterminata, da esercitarsi per mezzo di una semplice dichiarazione potestativa di volontà, anche in assenza di altra causa e così ad nutum. Le disposizioni appena richiamate prevedono, inoltre, che tale dichiarazione veda il definitivo dispiegamento dei propri effetti solo dopo che siano decorsi centottanta giorni dalla ricezione da parte della società della medesima [1], estensibile da parte dello statuto sino a un massimo di un anno, purché medio tempore non sia stato deliberato lo scioglimento della società [2]. Tale previsione normativa, preordinata a generare un maggior equilibrio fra esigenze corporative (dell’ente, soprattutto nella prospettiva della stabilità della consistenza del proprio patrimonio, potenzialmente da ridursi per procedere alla liquidazione delle azioni o della quota di partecipazione del recedente, in caso di mancata collocazione presso gli altri soci o i terzi) e individuali (del socio, dotato di uno strumento di “liberazione” da un [continua ..]

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3. I principi enunciati dal Tribunale di Bologna

L’ordinanza – nel fare propria la tesi secondo cui, con riferimento alle ipotesi “re­attive” di recesso, la perdita della qualità di socio e la conseguente assunzione di quella (esclusiva) di creditore sociale si verifica dal momento in cui la comunicazione sull’esercizio del diritto di recesso perviene alla società [16] – ha manifestato l’adesione del giudice bolognese all’interpretazione di chi ha sostenuto che la “data di riferimento” della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente, nel particolare caso del recesso ad nutum esercitato in seno a una società costituita a tempo indeterminato, deve farsi coincidere con quella in cui spira (senza che sia intervenuta una deliberazione di scioglimento della società) il termine di preavviso di cui agli artt. 2437, 3° comma, o 2473, 2° comma, c.c., a seconda del tipo di società interessata [17]. Tale conclusione – a quanto noto, prima espressione giurisprudenziale sul punto – ha trovato un fondamento nei seguenti elementi argomentativi: (a) il preavviso di cui alle disposizioni appena richiamate “determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in guisa che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio [continua ..]

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4. La dottrina

Pur in presenza di un’ampia e approfondita letteratura sul diritto di recesso, la questione di quale sia la data cui fare riferimento nella determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente ad nutum è stata affrontata, in molte occasioni, in seno a più ampie trattazioni sulla portata del diritto in parola, in modo tangente e spesso con minor attenzione rispetto alle indagini sul (più “affascinante” e frequente nella prassi) diritto di recesso “reattivo” a fronte di una deliberazione o un fatto legittimante il disinvestimento. Non solo per chiarezza di esposizione, ma soprattutto per l’utilità di un’analisi sistematica sull’argomento, conviene procedere distinguendo fra diritto di recesso derivante da un atto, un fatto oppure dalla semplice volontà di disinvestimento ad nutum (ove la società sia costituita a tempo indeterminato), nei due casi di società azionaria e a responsabilità limitata.

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4.1. Approdi generali sulla “data di riferimento” della valutazione del valore di liquidazione della partecipazione del recedente

Nel primo caso, la disposizione dedicata alle società azionarie (art. 2437-ter, 5° com­ma, c.c.) si premura di indicare il termine entro il quale i soci devono essere informati della determinazione degli amministratori sul valore di liquidazione delle azioni [19], in­dividuato nel quindicesimo giorno precedente quello per cui è programmata la celebrazione dell’assemblea, senza tuttavia specificare a quale data deve riferirsi tale valore. È opinione condivisa che essa deve essere quanto più ravvicinata al termine dell’in­formativa preventiva ai soci, fermi naturalmente i tempi “tecnici” necessari per completare il procedimento valutativo e sottoporre i suoi esiti all’approvazione dell’or­gano amministrativo “sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti” (art. 2437-ter, 2° comma, c.c.) [20]. Il quadro disciplinare applicabile alle società a responsabilità limitata, silente su molti aspetti procedimentali e sostanziali, non reca un’indicazione analoga, motivo per cui si ritiene che i soci non abbiano il diritto di conoscere preventivamente il valore di liquidazione della quota, dovendo eventualmente esercitare il diritto di recesso “al buio” [21], salvo lo statuto attribuisca il diritto a ricevere un’informativa pre-assembleare al pari di quanto avviene [continua ..]

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4.2. Il particolare caso del recesso ad nutum

Relativamente all’ipotesi appena richiama­ta, occorre anzitutto ricordare che la norma di cui all’art. 2473, 3° comma, c.c. è accompagnata – anche in questo caso riferita, nella lettera della legge, alle sole società a responsabilità limitata – da quella contenuta nell’art. 2473, 4° comma, primo periodo, c.c., in ossequio alla quale “il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società”. L’analisi del portato normativo di tali disposizioni ha condotto gli interpreti a raggiungere conclusioni del tutto divergenti. Da un lato, vi è chi ha raggiunto risultati analoghi a quelli del giudice bolognese nella pronuncia commentata [28]. Muovendo dalla premessa secondo cui, in pendenza del termine legale (o statutario, se esteso) di preavviso, la manifestazione di volontà del recedente non è produttiva di effetti, costituendo un semplice stimolo per l’attivazio­ne del procedimento di recesso da parte della società [29], si è concluso che il momento cui si deve riferire la determinazione del valore di liquidazione non potrebbe che essere quello dell’acquisto di efficacia della volontà di abbandono della compagine sociale. Altrimenti si giungerebbe al risultato – inammissibile, secondo tale [continua ..]

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5. Il commento

Analizzata la normativa di riferimento e ripercorsi i principali approdi dottrinali sulla questione in esame, è opportuno sviluppare alcune note di commento sulla pronun­cia in epigrafe, indicando (pur sinteticamente) le ragioni per cui la soluzione fatta propria dal giudice bolognese non pare condivisibile. A questo proposito, occorre prendere le mosse da una constatazione di fondamentale importanza, ad avviso di chi scrive dirimente per l’individuazione della (corretta) soluzione del dubbio interpretativo di cui si discorre. La “data di riferimento” rispetto alla quale gli amministratori sono tenuti a determinare il valore di liquidazione della partecipazione del recedente non deve coincidere necessariamente – ossia di regola, in qualsiasi ipotesi di scioglimento unilaterale del rapporto sociale – con quella in cui: (i) la comunicazione di esercizio del diritto di re­cesso viene effettuata ovvero acquista efficacia, come dimostrato dal caso del recesso derivante da una deliberazione (ove, almeno per le società azionarie, è previsto che tale data sia, per legge, addirittura precedente a quella dell’atto sociale legittimante); (ii) detta comunicazione diviene “non disinnescabile”, venendo meno la possibilità di revocare la deliberazione legittimante o disporre lo scioglimento dell’ente, in quanto sempre successiva alla “data di riferimento” applicabile (nel caso [continua ..]

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NOTE

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