Il saggio si concentra sulle tecniche interpretative della disciplina delle operazioni con parti correlate.
Parole chiave: Disciplina delle operazioni con parti correlate – Interpretazione.
The article focuses on and drill down through the law of interpretation of the Related Parties Transactions’ Law.
Keywords: Related Parties Transactions’Regulation – Interpretation.
1. Disciplina delle operazioni con parti correlate e corretta domanda ermeneutica di vertice - 2. Alcune premesse di ermeneutica normativa funzionali all’identificazione degli esiti di significazione più plausibili della disciplina delle operazioni con parti correlate. Dinamiche di comparazione tra le regole della legge dell’interpretazione - 3. Segue. Ancora sulle dinamiche di comparazione tra le regole della legge dell’interpretazione - 4. Dinamiche di comparazione interpretativa tra i modi interpretativi - 5. Sulla parziale specialità ermeneutica di una disciplina speciale e sulla predisposizione del diritto commerciale al privilegio accordato agli esiti di significazione prodotti in virtù di specifiche tecniche di significazione - 6. Disciplina delle operazioni con parti correlate, rationes di tutela e funzione antielusiva: la comparazione selettiva tra tecniche di significazione con prevalenza di esiti di significazione derivanti dall’impiego, con esito di convergenza e reciproca inclusione, delle tecniche di significazione teleologiche, di quelle cc.dd. pragmatiche e di cc.dd. logica delle preferenze - 7. La comunicazione CO.N.SO.B. n. 78683 del 2010 quale documento normativo di interpretazione autentica e le immediate implicazioni ermeneutiche - NOTE
Non solo a ragione del linguaggio cui si affida l’Autorità di Vigilanza nel formulare i suoi enunciati dispositivi [[1]], la disciplina CO.N.SO.B. delle operazioni con parti correlate è, sempre di più, normativa che reclama e impone appropriata competenza testuale [[2]], spiccata sensibilità ermeneutica e connessa avvedutezza interpretativa. Ciò dipoi in funzione della predisposizione delle regole delle singole procedure e della loro applicazione [[3]]. Sì che l’efficacia delle procedure in fase applicativa, invocata dal § 6.1 della comunicazione CO.N.SO.B. n. 78683 del 24 settembre 2010, può essere realmente e sostanzialmente perseguita e raggiunta a condizione che si sia attrezzati per maneggiare la disciplina con completa accortezza ermeneutica. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come aggiornata con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020) è, all’evidenza, un “testo/documento normativo”, come tale esprimente disposizioni necessitanti interpretazione e conseguente applicazione alla stregua delle tecniche di significazione normativa legittimate nel nostro ordinamento. Essa-delibera – e esso – testo/documento normativo – si strutturano in, con [[4]] e tramite [[5]] un linguaggio prescelto dall’Autorità perché, evidentemente, da essa avvertito come il più adeguato, appropriato e intellegibile a/per esprimere il prodotto della propria attività regolamentare in funzione applicativa. Con un linguaggio normativo che – è ragionevole addurre – l’Autorità intende (da parte sua) e auspica sia (pur sempre tramite interpretazione) intendibile e inteso (dai destinatati degli enunciati) il più confacente a neutralizzare ovvero almeno ridurre al minimo, e per quanto possibile, ambiguità e vaghezza [[6]] “di significato” (ovvero ambiguità e vaghezza del testo e/o di sue componenti che deve/devono essere “significato”/”significati”) e tutte gli altri fattori del/nel/attorno al testo complicanti conoscenza, comprensione, interpretazione e applicazione del suo prodotto dispositivo [[7]]. In vertice, la domanda ermeneutica corretta [[8]], che solo apparentemente e preliminarmente agisce su un piano puramente teorico, è così sintetizzabile: quali le [continua ..]
La struttura necessariamente ponderativa delle interpretazioni normative rende la comparazione [[10]] universale dell’interpretazione. Altrimenti esprimendosi, le interpretazioni normative si prestano a rilevare sempre una natura comparativa [[11]]: esse non sono svincolabili dalla comparazione, quest’ultima alimentando la comprensione giuridica acquisita per via di interpretazione: sempre s’interpreta comparando. Il testo normativo “si fa” tramite la comparazione quale universale dell’interpretazione e la comparazione “fa” il testo. Il testo “si fa” tramite la comparazione, nel senso che la comparazione, come universale dell’interpretazione, agisce sul, nel e con il testo [[12]], ma pure “oltre” il testo, per poi ritornarvi e “renderlo”, in sintonia con ciò che il testo è, al riparo della sparizione del testo nel suo “oltre” (il con-testo, i con-testi [[13]]) con cui è in contatto [[14]], il quale (i quali) modula (modulano) ma non assorbe (assorbono) mai il testo. L’esito di significazione praticato risultante della comparazione, componente del lavoro significante a sua volta in funzione applicativa, seleziona pur sempre uno tra più plausibili significati del testo normativo [[15]] e, ancor prima, tra uno o più plausibili significati e uno o più significati non plausibili, alcuni dei quali scartabili di per sé, perché non potrebbero mai costituire uno dei “significati possibili” del testo [[16]], altri implausibili con riguardo alla specifica fattispecie assoggettata al testo. Ed è anche fondato ritenere che si diano testi normativi i quali, oltre ad ammettere plurimi plausibili esiti di significazione finale [[17]] – si potrebbe forse anche dire: più “testi interpretativi “plausibili –, tra i quali selezionare l’unico esito poi praticato nella e con l’interpretazione, si aprano a più esiti di significazione interlocutori plausibili non alternativi, che vadano coordinati e che si combinino tra loro per ottenere l’esito di significazione finale plausibile, il quale non coincide con uno solo degli esiti di significazioni interlocutori. Ed è pure convincente affermare che la comparazione contribuisca a realizzare, a rendere ermeneuticamente possibile questo [continua ..]
A prescindere dal convenire o meno, rispetto a un determinato sistema giuridico nazionale, (i) sulla totale ovvero diffusa non comprensibilità dei reali motivi per i quali (soprattutto benché non certo solo), nella dinamica della comparazione omogena selettiva, con esito di divergenza e reciproca esclusione, in particolare, i giudici si avvalgono di una regola della legge dell’interpretazione piuttosto che di un’altra [[30]] e (ii) sull’esistenza di una strategia ermeneutica ed eventualmente giuridica [[31]] orientante tale comparazione selettiva, è ben avvertibile, anche quando questa non comprensibilità appaia causata o alimentata da scelte consapevolmente omissive ovvero di dissimulazione dei giudicanti [[32]], che questi ultimi, anzitutto quando prescelgono una regola in luogo di un’altra (quest’ultima esclusa) ovvero sovraordinano una regola a un’altra (pur impiegandole entrambe, ma assegnando decisività a una sola di esse), sviluppano e seguono un processo di comparazione ponderativa tra tali regole, la cui modalità di svolgimento e il cui esito non di rado suona non condizionato ovvero è condizionato, in modo non determinante e comunque non direttamente incidente, da una reale oppure avvertita (dall’interprete) gerarchia delle regole della legge interpretativa. La comparazione ponderativa viene risolta nella prevalenza di una regola sulle altre/su altra e, di conseguenza, come effetto, non preventivamente predisposto e progettato, di un esito di significazione su altri; ovvero come prevalenza di una regola sulle altre/su altra, in quanto portatrice di un esito di significazione il quale, per elementi anche esterni alla regola, si avverte il più appropriato per il testo normativo interpretato quale “applicato” a una concreta fattispecie. In tal modo, ogni regola e ovvero più regole sono al servizio di “progetti contrastanti” di significato. La comparazione selettiva, con esito di divergenza, si potrebbe poi esprimere nella stratificazione differenziata di impiego di ogni singola regola rispetto ai progetti ermeneutici attuati nella interpretazione: nel senso che una regola potrebbe mostrare compatibilità limitata al “progetto preliminare” di significato (potrebbe essere il caso, soprattutto, della regola letterale), e risultare, invece, accantonata in sede di “nuovo (e [continua ..]
La triplice dinamica, e le singole modalità esplicative delle tre dinamiche, con la quale la comparazione reagisce sulle regole della legge dell’interpretazione, è riproducibile e si riproduce, specularmente, anche per i modi interpretativi o dell’interpretazione: i quali tali così denomino e catalogo [[40]] in quanto, sebbene non classificati e da non classificare (per unanime ovvero diffuso consenso degli interpretanti) come autentiche autonome regole della legge dell’interpretazione di un dato sistema giuridico [[41]] ovvero come varianti applicative di una/più di queste regole (e, pertanto, come “modi di essere” di una regola/di più regole della legge dell’interpretazione), risultino nondimeno legittimamente praticabili e praticati in un sistema giuridico, con maggiore o minore credito, con maggiore o minore ricorrenza in ragione delle epoche storiche, con maggiore o minore ricorrenza in relazione a differenti ambiti disciplinari. Per ognuno dei modi interpretativi rispetto agli altri, si potrà registrare la comparazione omogenea [[42]] selettiva, con esito di divergenza e reciproca esclusione, ovvero la comparazione omogenea integrativa, con esito di convergenza e reciproca inclusione; nonché, nell’ambito del singolo modo interpretativo, varrà la comparazione omogenea selettiva, con esito di divergenza e reciproca esclusione.
Quali proficue premesse alla specifica riflessione ermeneutica in sviluppo, devo pure rammentare altresì come, pur nella nostra esperienza, si sia autorevolmente predicato il ricorso, nell’interpretazione di testi normativi del diritto commerciale, ad alcune regole della legge dell’interpretazione, piuttosto che ad altre (id est, particolare forza e tenuta ermeneutica di alcune regole in luogo di altre), ad alcuni modi interpretativi preferibilmente che ad altri [[43]]. In questo senso, e più nel complesso, maggiormente una disciplina viene concepita (dal legislatore) e percepita (dall’interprete) come speciale, più, potenzialmente, divengono accettabili teorizzazioni che distinguano, almeno parzialmente, tale disciplina dalle altre anche dal punto di vista interpretativo [[44]]: la disciplina speciale si candida a rivendicare una propria (parziale) specialità ermeneutica, la quale inevitabilmente si presta a denotarsi ed esplicarsi proprio nell’atteggiarsi, in particolare, in due delle tre dinamiche di comparazione relative alle regole della legge interpretative e ai modi interpretativi. Più precisamente, la (parziale) specialità ermeneutica di una disciplina si può tradurre: (a) in una prevalenza selettiva di una regola e/o di un modo su altra/sulle altre regole e/o su altro/sugli altri modi: sicché una regola e/o un modo è avvertita più di altra/delle altre regole e/o di altro/degli altri modi (i) a identificare, nell’immediato o comunque in via preliminare, plausibili esiti di significazione comprensibile di ogni disposizione, (ii) in via intermedia, a selezionare tra questi esiti quello che manifesti la più plausibile relazione di appartenenza a ogni disposizione, (iii) in via finale, a scrutinare e ad assegnare l’esito di significazione più plausibile per una specifica disposizione intesa disciplinante una determinata fattispecie; (b) in una prevalenza, parimenti selettiva, di un plausibile esito di significazione di una regola e/o di un modo rispetto ad altri plausibili esiti di significazione della medesima regola e/o del medesimo modo: di talché si predilige, in ragione della specialità della disciplina, uno dei possibili plausibili esiti di significazione di una regola della legge dell’interpretazione e/o di un modo interpretativo, uno dei possibili plausibili “modi di uso” (o [continua ..]
Tutto ciò premesso, quale allora il linguaggio interpretativo più giusto [[52]] che può fare “parlare” in modo più plausibile la disciplina CO.N.SO.B delle operazioni con parti correlate? A mio avviso, la risposta si compone di diversi passaggi, tra essi concatenati; e che, mi parrebbe, le superiori riflessioni si candidano a selezionare e concatenare con ragionevole chiarezza. La disciplina in parola è fortemente orientata al e dal suo «profilo teleologico» [[53]], alle e dalle sue rationes dominanti di tutela (di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale, a beneficio degli interessi della società e degli azionisti che non sono parte correlata, inclusi ma non solo gli azionisti di minoranza [[54]]). Ermeneuticamente, ciò implica che, tra i diversi esiti di significazione potenzialmente plausibili delle disposizioni-testi normativi in cui si articola la delibera n.17221/2010, è tendenzialmente più plausibile quello che, comparato con gli altri, assecondi una maggiora funzionalità di perseguimento di tali rationes, le quali, di per sé, «qualunque cosa ratio possa esprimere o implicare…, mette capo a uno scrutinio degli interessi in conflitto, e alla fissazione dell’interesse [qui tenderei a dire degli interessi] in conflitto» [[55]]. Tale prospettiva ermeneutica generale avvalora la propensione a invocare e praticare, congiuntamente, con esito di convergenza e reciproca inclusione [[56]], con loro «azione reciproca e in continuità» e «secondo convergenza» [[57]], sia le tecniche di significazione teleologiche (preferirei, nella loro variante c.d. oggettiva, e pur non trascurando la non autosufficienza in assoluto di tali tecniche [[58]]), sia i cc.dd. argomenti “della logica delle preferenze” e i cc.dd. argomenti pragmatici [[59]] o (ancora più latamente) i cc.dd. argomenti sostanziali [[60]], quali, ad esempio, quello consequenzialista [[61]], nonché – in questo caso, con esplicita menzione di rilevanza gerarchica talvolta da parte della stessa CO.N.SO.B. [[62]] – l’argomento della c.d. prevalenza della sostanza [[63]], a sua volta propedeutico a realizzare l’esito di significazione che, mutuando qui un’occorrenza terminologica propria del generale frasario [continua ..]
Il lavoro significante o di significazione della disciplina CO.N.SO.B. dovrebbe beneficiare, in modo nondimeno non totalmente assorbente ed esauriente, delle Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del regolamento sulle operazioni con parti correlate “forniti” dalla comunicazione n. 78683/2010 [[66]]. Alla stregua di una premessa di tecnica di produzione normativa e di ermeneutica normativa, la delibera n. 17221/2010 e la comunicazione n.78683/2010 sembrano presentarsi come combinazione di documenti a rilevanza normativa che approdano a una combinazione– con quale esatta modalità tecnica di sinergia integrante e integrativa, lo sto per indagare– di esiti di significazione complessivamente riferibili e assegnabili alla disciplina (normativa) delle operazioni con parti correlate [[67]]. Per esplicita menzione della CO.N.SO.B., la comunicazione «fornisce indicazioni sugli orientamenti che la [Commissione] intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione del regolamento in materia di operazioni con parti correlate» e affronta «i principali aspetti della…disciplina, precisando il punto di vista della Commissione sulle modalità applicative del Regolamento ritenute più idonee a realizzare gli obiettivi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale individuati dal legislatore» [[68]]. Dal punto di vista della teoria (ma pure della pratica) dell’ermeneutica normativa – di là della qualifica più generale ascrivibile all’atto comunicazione n. 78683 [[69]]–, l’esatta portata/valenza/rilevanza interpretativa di questa comunicazione è, però, tutt’altro che auto-esplicantesi e di immediata evidenza [[70]]. Alcune considerazioni alimentano la necessità che, al contrario, pur muovendosi dalla consapevolezza che la comunicazione n. 78683 offre chiarimenti di natura applicativa (i quali, per essere tali e prima di esse tali, sono necessariamente di natura interpretativa), si debba lavorare ermeneuticamente per fissare quale, più specificamente, sia tale portata/valenza/rilevanza della comunicazione sul piano dell’interpretazione della delibera n.17221. Considerazioni che conseguono immediatamente, da una parte, dal linguaggio normativo praticato dalla CO.N.SO.B. in punto di classificazione della tipologia del contenuto della [continua ..]