Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Roma (di A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


Tribunale di Roma, 17 dicembre 2024 – Di Salvo, Presidente – Goggi, Giudice – Ciocca, Relatore R.G. n. 7812/2024 (Art. 2409 c.c.) Ai sensi dell’art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono essere attuali e assumere un carattere dannoso. (es) *** Tribunale di Roma, 12 marzo 2025 – Di Salvo, Presidente – Manzi, Giudice – Pigozzo, Relatore R.G. n. 53279/2023 (Artt. 2367, 2378, 2479 c.c.) L’esistenza di un diritto in capo all’amministratore revocato ad impugnare la decisione invalida, con conseguente legittimazione ed interesse ad agire, si lega all’esigenza di tutelare l’interesse generale alla legalità societaria. Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, ad eccezione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area dell’indisponibilità è circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’or­dinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. L’annullamento della delibera in ragione della irregolare convocazione è motivo afferente a diritti individuali disponibili. In simili ipotesi relative ai rapporti tra soci o amministratori e società, di esistenza di clausola compromissoria statutaria per arbitrato rituale e della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, il giudice ordinario deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore dell’arbitro. (at) *** Tribunale di Roma, 17 giugno 2025 – Di Salvo, Presidente – Manzi, Giudice – Iannacone, Relatore (Art. 2407 c.c.) (Artt. 2407 e 2409 c.c.) La modifica dell’art. 2407, comma 2, c.c., attuata attraverso la Legge 35/2025, incidendo direttamente sulla struttura del diritto al risarcimento spettante alla società nei confronti del sindaco inadempiente, attraverso l’introduzione di un tetto quantitativo, riveste carattere sostanziale. Pertanto, in assenza di una regolamentazione [continua..]