Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla Giurisprudenza del Tribunale di Milano (di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule,Carlo Lanfranchi, Piergiuseppe Spolaore)


TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa B) 8 gennaio 2020 – Riva Crugnola, Presidente Relatore R.G. n. 34792/2018 Compromettibilità in arbitri – Validità, interpretazione ed esecuzione del contratto (Art. 808-quater c.p.c.) Rientra nella competenza del collegio arbitrale, in base alla clausola compromissoria con cui le parti abbiano devoluto agli arbitri la soluzione delle controversie relative a “validità, interpretazione ed esecuzione del contratto”, la domanda al risarcimento dei danni per dolo incidente ex art.1440 c.c., in quanto tesa a far valere una situazione di squilibrio prodotta sul piano contrattuale. La clausola compromissoria inserita in un contratto estende i propri effetti anche alle controversie in materia di responsabilità per fatto illecito, in quanto lato sensu collegate al contratto. La pretesa risarcitoria fondata sulla configurazione di dolo incidente mira a ricostituire l’equilibrio contrattuale violato e, dunque, rappresenta un istituto comunque inerente al contratto, sicché risulterebbe incongruo sottrarla alla cognizione arbitrale, e ciò tanto più che, secondo un consolidato orientamento, la omogenea fattispecie della domanda di annullamento di contratto per dolo determinante è senz’altro conoscibile dagli arbitri. (cl) *** TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa “B”) 10 gennaio 2020 – Mambriani, Presidente – Ricci, relatore R.G. n. 70372/2015 Fusione – Progetto di fusione – Relazione dell’organo amministrativo – Obbligo di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione – Operazioni con parti correlate (Artt. 2501-quinquies, 2391-bis e Regolamento Consob n. 17221/2010) È adempiuto l’obbligo di compiutamente “illustrare” e “giustificare” sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione ai sensi degli articoli 2501 quinquies, 2391 bis c.c. e dal Regolamento Consob n. 17221/2010 qualora le ragioni economiche dell’operazione siano ampiamente riportate nei documenti relativi all’operazione, ovvero nel prospetto informativo, nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, nel verbale dell’assemblea, nel verbale della riunione del comitato consiliare competente in materia di operazioni con parti correlate. (mg) Fusione – Metodo di determinazione del rapporto di cambio – Relazione degli esperti (di parte e ex art. 2501-sexies c.c. – Standard di giudizio sulla scelta dei criteri adottati (Art. 2501-sexies) Nella valutazione delle analisi effettuate dagli esperti (quelli nominati da una parte e quello nominato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 2501 sexies del codice civile) ciò che conta è la ripercorribilità delle motivazioni che hanno portato alla [continua..]