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L´informazione del socio
Sabino Fortunato
Il saggio delinea un quadro generale della evoluzione della disciplina sull’informazione societaria dalle disposizioni del Codicile civile del 1942 ai più recenti provvedimenti sui shareholder rights e sulle dichiarazioni non finanziarie connesse alla responsabilità sociale dell’impresa.
L’iniziale punto di riferimento è la contrapposta posizione fra i sostenitori dell’informazione quale diritto soggettivo del socio, sorretto dal principio di legalità e di autotutela (Bruno Visentini), e i sostenitori della trasparenza come strumento di democrazia azionaria e di legittimazione politica della grande impresa, per questo soggetta a controllo pubblico (Guido Rossi).
I due orientamenti hanno trovato entrambi sviluppi normativi successivi sia mediante il rafforzamento dei diritti degli azionisti nell’informazione preassembleare ed assembleare sia mediante la “mandatory disclosure” indirizzata al mercato e le dichiarazioni non finanziarie indirizzate ad una più ampia platea di “stakeholders”.
Tuttavia questi sviluppi non sono stati in grado di evitare le grandi crisi finanziarie di fine Novecento e dei primi decenni degli anni Duemila. Permane il dubbio che la filosofia della trasparenza non costituisca da sola strumento adeguato ad assicurare un corretto governo societario.
The essay outlines a general picture of the evolution of the discipline on corporate information from the provisions of the Civil Code of 1942 to the most recent provisions on shareholder rights and on non-financial declarations related to corporate social responsibility.
The initial point of reference is the opposing position between the supporters of information as the subjective right of the partner, supported by the principle of legality and self-protection (Bruno Visentini), and the supporters of transparency as an instrument of equity democracy and political legitimacy of the great company, therefore subject to public control (Guido Rossi).
The two guidelines both found subsequent regulatory developments through the strengthening of shareholders’ rights in pre-assembly and assembly information and through the “mandatory disclosure” addressed to the market and the non-financial declarations addressed to a wider audience of “stakeholders”.
However, these developments have not been able to avoid the great financial crises of the late twentieth century and the first decades of the 2000s. There is still doubt that the philosophy of transparency alone does not constitute an adequate instrument to ensure correct corporate governance.
Keywords: Company and shareholder information; shareholder right; public control; mandatory disclosure; non-financial declaration; corporate social responsibility.
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Sommario:
1. Il diritto di informazione del socio nell’impostazione originaria del Codice civile del 1942 - 2. Guido Rossi e Bruno Visentini nel Convegno di Venezia del 1981 sulla informazione societaria - 3. Gli sviluppi successivi. L’informazione oggettiva e la mandatory disclosure - 4. Il diritto soggettivo di informazione preassembleare e assembleare - 5. I limiti della filosofia della trasparenza - NOTE
1. Il diritto di informazione del socio nell’impostazione originaria del Codice civile del 1942
Sono passati ormai circa quarant’anni dal Convegno tenuto a Venezia nel novembre del 1981, organizzato dalla Rivista delle Società, sul tema de “l’informazione societaria”. Due corposi volumi raccolgono gli atti di quella significativa tre giorni di approfondimento, i cui ingenti sviluppi sia in termini normativi sia in termini dottrinari sono sotto gli occhi di tutti [[1]]. L’informazione societaria è divenuta un “mantra” ineludibile del moderno diritto societario e del diritto dei mercati finanziari, una espressione quasi magica cui dagli anni Trenta del secolo scorso, quantomeno nell’economia industriale degli Stati Uniti, si è ritenuto di poter affidare la soluzione dei maggiori problemi sollevati dal progressivo e inarrestabile affermarsi delle grandi società di capitali – perlopiù organizzate in gruppi anche multinazionali – che hanno dominato e continuano a dominare la scena e lo sviluppo economico dei nostri Paesi. Prima della introduzione del controllo pubblico sulle società e la borsa di metà degli anni Settanta, ancora nelle scarne disposizioni del codice civile del 1942 l’informazione societaria era relegata al ruolo di un diritto amministrativo del socio dagli imprecisati contenuti, altresì fortemente differenziato in termini di poteri e di estensione fra le società di persone e le società di capitali, e su cui [continua ..]
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2. Guido Rossi e Bruno Visentini nel Convegno di Venezia del 1981 sulla informazione societaria
Certo è che la c.d. miniriforma del 1974, su cui si è accentrato il Convegno veneziano del 1981, ha segnato il vero spartiacque nello sviluppo dell’informazione societaria, uno spartiacque accentuatosi con l’ulteriore riforma del diritto delle società di capitali del 2003-2004 e con gli ulteriori sviluppi indotti dalle recenti profonde e durature crisi finanziarie. Le due relazioni di base di quel Convegno, affidate a Guido Rossi e a Bruno Visentini [[5]], pur nella comunanza di alcuni punti di fondo – soprattutto in merito alla irreversibilità della “sostituzione di contenuti” della s.p.a. nella distinzione sociologica (ma ormai anche giuridica) fra azionisti-imprenditori e azionisti-risparmiatori e nella concezione della azione (e dell’azionista) non più come mezzo di partecipazione all’impresa comune ma come strumento di investimento e finanziamento dell’impresa affidato alle cure del gruppo di controllo o dei manager –, denotano una differente impostazione anche e in particolare sulla informazione societaria e sul ruolo che all’organo pubblico di controllo si sarebbe dovuto affidare al riguardo, differente impostazione che affonda le proprie radici nella diversa formazione culturale dei due illustri Maestri oltre che (e più che) nella ripartizione dei compiti da svolgere per l’occasione. Bruno Visentini nella sostanza finiva per puntare ad un rafforzamento [continua ..]
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3. Gli sviluppi successivi. L’informazione oggettiva e la mandatory disclosure
Dagli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso ne è passata di acqua sotto i ponti. Ma il problema politico della s.p.a. – come avverte Gustavo Visentini in una sua bella relazione tenuta ancora una volta a Venezia nell’ottobre del 2016 [[6]] – permane in tutta la sua estensione, forse ancor più accentuato dopo le recenti crisi finanziarie. Come egli ci ricorda, riportando l’espressione di M. Pescatore, la s.p.a. è un “istituto privato di ragione pubblica”, ovviamente volendosi con ciò riferire alla grande impresa azionaria; il suo finanziamento si nutre attraverso la raccolta del risparmio diffuso; essa concentra capitale in poche mani e ne genera potere che gli consente di “erigersi a forza nei riguardi dello Stato”. E l’informazione societaria? La democrazia interna e la democrazia esterna alimentate dall’informazione preassembleare e assembleare e dall’informazione diretta al mercato quale contributo hanno fornito alla tutela del risparmio e all’efficiente e corretto funzionamento del mercato? Al di là delle moderate radicalizzazioni delineate nelle due relazioni di Rossi e di Visentini padre che si sono appena sintetizzate, non v’è dubbio che l’informazione societaria è andata crescendo, sia pure in tempi diversi, lungo ambedue le linee che si sono ricordate. A fronte del diritto del singolo azionista [continua ..]
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4. Il diritto soggettivo di informazione preassembleare e assembleare
Anche il diritto soggettivo di informazione dell’azionista ha ottenuto un rafforzamento, ma pur sempre e solo nel mondo delle società quotate e secondo l’opinione prevalente pur sempre nella prospettiva del consapevole esercizio del diritto di voto. E infatti com’è noto la c.d. direttiva azionisti (2007/36/CE) attuata con il d.lgs. n. 27/2010, ha attribuito ai soli azionisti con diritto di voto, e dunque non ad ogni azionista, il potere di porre “domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea”, cui gli amministratori hanno l’obbligo di rispondere, anche in maniera unitaria per le domande aventi lo stesso contenuto, al più tardi durante la stessa assemblea (art. 127-ter Tuf). È certamente un tentativo di rendere l’assemblea dei soci meno rituale e più partecipata, ma presumibilmente questo nuovo attivismo degli azionisti che l’Unione Europea intende favorire nelle società quotate è diretto a tutelare in particolare gli investitori professionali, che gestiscono gli investimenti dei risparmiatori e sono interessati a monitorare la gestione nella prospettiva non tanto in senso stretto partecipativa – il che non è da escludere – ma soprattutto di tutela dell’investimento, al fine di decidere se convenga mantenere l’investimento o esercitare l’exit vendendo le azioni sul mercato. Un diritto di informazione [continua ..]
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5. I limiti della filosofia della trasparenza
Senonché il sistema della democrazia di mercato, pur vigilato da numerosi gatekeepers, ha mostrato ben presto di non reggere agli urti della speculazione globale e alla moltiplicazione di prodotti finanziari tutt’altro che trasparenti. L’informazione societaria è apparsa insufficiente, spesso manipolata, nonostante i molteplici controlli e le dettagliate regole di redazione dei relativi documenti. I risparmiatori/investitori/azionisti non sembrano aver compiuto scelte consapevoli nonostante le informazioni diffuse. Anche quando consapevoli, al momento della crisi – osserva Gustavo Visentini – essi reagiscono, si sentono comunque truffati ed invocano l’intervento pubblico. Ciononostante è pur sempre sulla mandatory disclosure che si registrano gli ultimi sviluppi dell’informazione societaria, all’insegna proprio di quella che Guido Rossi connotava come “fiacca letteratura sulla responsabilità sociale dell’impresa” e con una ulteriore deviazione – sembrerebbe – dalla democrazia interna verso una democrazia esterna, affidata a una dialettica che sembra andare oltre lo schema dell’ormai classica Agency Theory (del conflitto azionisti/managers) e involgere semmai più che il conflitto Principals vs Principals (Denozza-Stabilini), il conflitto Principals vs Stakeholders o addirittura Managers vs Stakeholders, in quest’ultima categoria riconducendovi [continua ..]
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NOTE