Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma (di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò)


TRIBUNALE DI ROMA, 17 gennaio 2020Pedrelli, Presidente – Basile, Giudice – Martucci, Relatore R.G. n. 79016/2016 Società – Società di capitali – Atti di concorrenza sleale – Legittimazione all’esercizio – Diritto al risarcimento dei danni (Artt. 2598, 2599, 2600 c.c.) Società – Società di capitali – Atti di concorrenza sleale – Storno dei dipendenti – Requisiti (Artt. 2598, 2599, 2600 c.c.) La legittimazione all’ordinaria azione di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. spetta unicamente all’imprenditore concorrente e, nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale vengano compiuti in danno di una società, soltanto questa, in persona dell’organo che la rappresenta, è la parte legittimata all’esercizio della relativa azione; pertanto il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’in­cidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Lo storno dei dipendenti di una impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale quando concorrono sia la consapevolezza nel soggetto agente dell’ido­neità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, sia l’animus nocendi, cioè l’inten­zione di conseguire tale risultato, il quale deve ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non poter essere giustificato in rapporto ai principi di correttezza professionale, come in ipotesi di violazione della disciplina gius-lavoristica oppure con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell’imprenditore che subisce lo storno e, non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili. (mm) *** TRIBUNALE DI ROMA, 22 gennaio 2020La Marra, Giudice Monocratico R.G. n. 31600/2019 Azienda – Trasferimento d’azienda – Successione nei contratti – Prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario – Debiti di lavoro (Artt. 2558, 2560, 2112 c.c.) In relazione al trasferimento di azienda, la circostanza che il cessionario sia obbligato a mantenere il precedente rapporto di lavoro alle medesime condizioni e che non sia obbligato in solido con il cedente rispetto ai debiti di lavoro su questi gravanti, non esclude che il rapporto di lavoro con il cedente sia cessato e si costituisca un nuovo rapporto di lavoro con il cessionario. Ne deriva che nei confronti del cedente il lavoratore matura il diritto al trattamento di fine rapporto dal [continua..]