TRIBUNALE DI MILANO, 6 ottobre 2008 – Ciampi Presidente – Fiecconi Relatore – V.C., F.G., FF ed altri c. Italaudit Spa in liquidazione
Società quotata – Revisione obbligatoria – Doveri dei revisori – Controllo non solo formale della regolare tenuta delle scritture contabili – Responsabilità della società di revisione
L’art. 164 t.u.f. sancisce una responsabilità che si deve misurare coi particolari doveri dei revisori, previsti in linea generale in termini di controllo non solo formale della regolare tenuta delle scritture contabili, cui si aggiunge un dovere di esame e di indagine sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili; ai doveri di controllo e di indagine si accompagnano specifici poteri di acquisizione di documenti e di informazioni, nonché il dovere di svolgere accertamenti, ispezioni e controlli sulla società soggetta a revisione (1).
La mancata espressione di un corretto giudizio professionale sui bilanci è di per sé sufficiente ad affermare la responsabilità della società di revisione, senza che tale responsabilità possa essere attenuata dall’eventuale riscontro di un concorrente contributo causale di condotte illecite altrui, potendo semmai costituire la premessa dell’affermazione di un vincolo di solidarietà tra i diversi corresponsabili nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, sulla scorta del principio di responsabilità solidale contenuto nell’art. 2055, 1° e 2° comma, c.c. (2).
Società quotata – Revisione obbligatoria – Danni arrecati a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio – Accertamento del nesso di causalità – Sussistenza
L’informazione falsa, causata dal continuato e persistente inadempimento della società di revisione, secondo un criterio di normale adeguatezza causale, ha indotto gli attori ad investire i propri risparmi in titoli di nessun valore che, in situazione di corretta informazione, non avrebbero certamente neanche trovato in circolazione e, in ogni caso, non avrebbero certamente mantenuto nel loro portafoglio. Il canone in base al quale dover valutare il comportamento ipotetico degli investitori correttamente informati non può che essere fondato sul comportamento tipico di un investitore di media ragionevolezza nella condizione di mercato al tempo dell’inadempimento, visto che la prevedibilità di un evento non è quella riferibile al singolo soggetto contraente, ma è quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti, valutata ex ante secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici (3).
Svolgimento del processo
(omissis)
Motivi della decisione
La domanda merita integrale accoglimento per i seguenti motivi.
Le principali fonti di prova indicate dalle parti sono:
1) la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero dottoressa S.C. depositata nel procedimento penale aperto innanzi al tribunale di Milano;
2) le ricostruzioni dei fatti gestionali e dei bilanci fatte dalla società Price WaterHouse& Cooper s.p.a. (PWC) incaricata dal commissario liquidatore Bondi;
3) i risultati dell’indagine della Consob e la relativa contestazione della violazione di norme in ordine alla circolarizzazione dei documenti del 27.5.2004;
4) la relazione del commissario straordinario Bondi;
5) le trascrizioni degli interrogatori dei responsabili dell’Audit M.B. (esecutore materiale dell’attività di certificazione) e L.P. (presidente della società di revisione secondaria) resi all’udienza del 28 gennaio 2008 nel procedimento penale per aggiotaggio pendente innanzi al tribunale di Milano;
6) il report dell’Audit in relazione al bilancio di BONLAT chiuso al 2002 in cui si evidenziavano le problematiche relative alla documentazione disponibile in merito agli investimenti di Bonlat nel fondo Epicurum (il documento non è stato però allegato e prodotto perché sottoposto a sequestro penale, né la parte convenuta ha insistito per la produzione o l’esibizione in giudizio);
7) il “limited report review” trasmesso a Deloitte in occasione della revisione semestrale al 30 giugno 2003 in ordine a correzioni inerenti all’operazione di swap (per l’importo di € 6.100.000), all’eliminazione dei ricavi di vendita del marchio Santal (€ 13.000.000) e alla rettifica su crediti non esigibili (4.358.000) (doc. 3 di parte convenuta).
La consulenza tecnica effettuata sul gruppo Parmalat riguarda in particolare l’esame dei bilanci, anche a livello di consolidato di gruppo, così come ricostruiti dalla società PWC, incaricata di analizzare la situazione creatasi prima del default. Nella relazione depositata dal CT S.C. si riferisce che i bilanci delle società del gruppo dal 1999 al 2002 contengono falsità materiali, irregolarità formali, scarsa e fuorviante informativa (p. 361 della relazione del CT). Il periodo considerato principalmente dal consulente del pubblico ministero, pertanto, copre interamente l’arco temporale in cui i soci attori hanno acquistato titoli azionari e obbligazionari emessi dal gruppo Parmalat e offerti sul mercato della borsa valori di Milano.
Dovendosi valutare il grado di incidenza che le falsificazioni dei bilanci certificati dalla convenuta hanno avuto sul bilancio di gruppo, e in particolare sulla società quotata in borsa emittente di azioni e obbligazioni collocate sul mercato nazionale della borsa valori, quanto di seguito riportato cercherà di mettere in evidenza che le prove indicate dall’attore, lungi dal costituire una semplice enunciazione di fatti notori per i quali sarebbe mancato l’assolvimento dell’onere probatorio, poggiano su corrette ricostruzioni contabili e solidi elementi fattuali in relazione ad una ormai nota vicenda di cui l’attore ha voluto solo rimarcare la risonanza che ha avuto a livello di economia nazionale e internazionale, anche in termini di coinvolgimento su larga scala di molti risparmiatori, data l’entità e le dimensioni dell’indebitamento mascherato al mercato per notevole tempo.
L’elemento distonico di tutta la vicenda è rappresentato dal fatto che nessun organo di vigilanza, sia esso interno od esterno alla società, privato o pubblico, è stato per lungo tempo – durato più di due lustri – nelle condizioni di avvertire alcuni campanelli di allarme che avrebbero dovuto far destare qualche dubbio sulla liquidità dichiarata dal gruppo, concentrata su società esterovestite, e indurre allo svolgimento di qualche migliore verifica dei dati di bilancio: basti pensare che l’ammontare della liquidità complessivamente iscritta nelle scritture contabili del gruppo Parmalat raggiunge, a partire dal 1997, livelli che, pur considerando le ragguardevoli dimensioni del gruppo, il Ct S.C. definisce essere esorbitanti (e in tale periodo la società convenuta aveva l’incarico di revisore di tutto il gruppo). A partire dal 1999, una porzione della liquidità iscritta nei consolidati PARFIN (società finanziaria del gruppo controllante BONLAT) deriva dalla partecipata Bonlat ed è liquidità completamente inesistente; mentre, la restante porzione della liquidità è iscritta nei bilanci delle partecipate BV e Parmalat Netherlands BV e si correla all’indebitamento per le emissioni di titoli obbligazionari avvenute a cavallo dei vari esercizi che, come si vedrà, sono state permesse grazie all’apparente liquidità che si era creata all’interno del gruppo.
È significativo che, ad esempio, per l’anno 2002, il raffronto tra la consistenza della liquidità iscritta nel bilancio consolidato Parfin (la finanziaria del gruppo) e quella iscritta nel consolidato dei principali gruppi italiani operanti nel settore alimentare, nonché quella di alcuni gruppi alimentari operanti su scala internazionale, porta alla immediata considerazione di una evidente sproporzione tra la consistenza della liquidità iscritta nel consolidato del gruppo Parmalat e quella iscritta nei consolidati dei gruppi presi in esame al titolo comparativo (cfr. p. 144 rel. in atti). Pur trattandosi di un rilievo comparatistico non in grado di valere da solo a fini valutativi, si tratta comunque di un elemento del tutto trascurato da parte di coloro che erano incaricati a svolgere l’attività di controllo contabile, non potendo sfuggire agli occhiuti professionisti del settore che tra i ricavi ottenuti dal gruppo dalle varie attività e la liquidità dichiarata vi era già in partenza una notevole sproporzione tale da far suscitare ragionevoli dubbi sulla correttezza dei dati contabili e delle informazioni date dal gruppo al mercato.
Se la grossolanità delle irregolarità accertate mette certamente in rilievo come nella catena dei controlli sia sostanzialmente mancata la dovuta verifica delle informazioni rilasciate al mercato da parte di tutti gli addetti del settore, privati o pubblici, questo tuttavia non significa che le responsabilità personali giuridiche possano elidersi a vicenda. La società di Audit convenuta è chiamata a rispondere degli omessi controlli evidenziatisi nel corso della sua attività di certificazione dei bilanci di alcune società del gruppo, emersi in seguito a una normale attività di revisione dei dati di bilancio. Un diligente controllo dei conti da parte della società di Audit che certifica i bilanci, difatti, si porge da sé quale valido filtro di quasi ogni possibile distorsione delle informazioni rilasciate al mercato dai vari operatori del gruppo societario e del mercato in generale.
Entrando nel dettaglio delle irregolarità di bilancio accertate, riferibili al particolare ruolo svolto dalle partecipate esterovestite revisionate dalla società di revisione convenuta si sono così riscontrate le seguenti irregolarità formali e sostanziali.
a) Falsità materiali
Nel periodo preso in considerazione l’indebitamento finanziario è costantemente cresciuto sino a pervenire, alla data del default (23 dicembre 2003), alla considerevole somma di € 14,1 miliardi di euro; oltre la metà di detto importo (€ 7,7 miliardi) risale all’anno 1998.
La società di revisione Grand Thornton (GT) sino al 1998 ha revisionato il bilancio di tutte le società del gruppo, compreso il bilancio consolidato; dal 1999 in poi ha certificato i bilanci di alcune delle società che facevano parte del gruppo Parmalat come società di revisione secondaria, essendo stata affidata la revisione primaria alla Deloitte dopo la scadenza del mandato. In particolare la società di revisione GT ha sempre certificato i bilanci delle società Curcastle– Zilpa– e Contall (di diritto antillano) e della società Bonlat (di diritto caymano), costituita nel 1998 da F.T., amministratore delegato di Parmalat s.p.a, al fine di convogliarvi i crediti ormai in sofferenza acquistati in precedenza dalle società di diritto antillano.
GT pertanto ha mantenuto l’incarico di revisione per alcune società, soprattutto nel comparto estero, le quali si sono rivelate strategiche ai fini della costruzione di falsa liquidità e redditività del gruppo.
Sino al 1998 nei bilanci esaminati dal consulente sono stati riscontrati numerosi falsi grossolani mediante interventi diretti sui bilanci civilistici e rettifiche sul consolidato, anche in carenza di supporto documentale.
Le falsificazioni materiali in generale attengono a indicazioni di crediti falsi, mancata svalutazione dei crediti non più esigibili, ricorso al credito bancario mediante operazioni di irregolare cartolarizzazione del credito (“securitization” nel gergo finanziario) che hanno consentito al gruppo di ottenere la combinazione di tre risultati favorevoli alla società:
1) aumentare il fatturato;
2) ottenere liquidità mediante ricorso al credito bancario;
3) diminuire il debito verso le banche con operazioni di storno.
Le rettifiche apportate ai bilanci da parte della società PWC permettono di riscontrare una perdita di oltre il terzo del capitale del gruppo sin dall’anno 1992 e di rilevare che sin dal 1996 l’intero gruppo avrebbe dovuto considerarsi senza capitale e in stato di insolvenza. Quindi l’attività di falsificazione materiale dei dati contabili è servita a mascherare una situazione di perdita di capitale e di insolvenza in un arco di tempo in cui GT ha operato come certificatore primario di tutte le società appartenenti al gruppo.
Nel 1999, allorché GT opera come società di revisione secondaria della società Bonlat (cfr. p. 367 e seg. della relazione della dottoressa S.C.), le falsità materiali si raffinano perché da interventi correttivi incidenti solo sui dati dei bilanci civilistici e sul consolidato si passa a creare un supporto contrattuale fittizio delle operazioni da riportare nei bilanci, e dunque si comincia a fornire una base documentale formale di documenti falsi a supporto delle poste di bilancio.
In merito alle appostazioni che appaiono nel bilancio di Bonlat – dal 1999 in poi – e delle altre due società di diritto antillano, il CT riferisce che si tratta di dati inverosimili e incongruenti poiché:
1) si tratta di operazioni di riacquisto di prestiti obbligazionari con falsa liquidità che appare in un conto presso la Bank of America (BofA), le quali vengono riclassificate come “debiti intercompany” anziché come debiti della società;
2) sono confezionati da Bonlat “participation agreements” fittizi, in modo da trasferire liquidità fittizia a partecipate del gruppo per consentire loro di accedere facilmente al credito bancario (p. 373, con tabella di riepilogo dei singoli falsi dal 1999 al 2002);
3) sono create da Bonlat operazioni di swap fittizie (v. operazioni di acquisto di titoli derivati con Sumitomo Bank per 159 milioni di dollari e con il fondo Epicurum per 500 milioni di euro) che portano a fare apparire nei bilanci ricavi fittizi: nel fondo Epicurum, costituito da Bonlat in corrispondenza all’emissione di obbligazioni – nel 2003 – da parte della finanziaria del gruppo, vengono convogliati 500 milioni di euro in titoli fittizi (p. 378 e tab. 50) che, come nella loro apparenza hanno determinato un rafforzamento dei titoli Parmalat (inseriti nel 2003 negli indici MIB 30 della borsa italiana), nel momento in cui hanno rivelato al mercato la loro inconsistenza hanno fatto emergere la situazione di default di tutto il gruppo.
La società BONLAT viene definita dal CT quale “stamperia di fatture false” del gruppo Parmalat perché, sebbene fosse una società completamente controllata dalla Parmalat Finanziaria s.p.a. (PARFIN), e quindi posta al di sotto della controllante, funzionava in realtà quale fabbrica di liquidità del gruppo e custode del finto tesoro, oltre che come intermediatrice di fittizie operazioni di finanziamento o di forniture di prodotti all’estero (latte in polvere a Cuba) che alimentavano l’apparenza di redditività dell’intero gruppo, al fine di bilanciare la falsa liquidità.
In particolare sono messe in evidenza alcune rilevanti operazioni che vengono registrate sui bilanci di Bonlat e che hanno molto inciso in termini negativi sul bilancio reale del gruppo:
– fino al 2000, la società ha operato come intermediatrice del business fittizio di fornitura di latte in polvere a Cuba, sostenuto con fatture false per ingenti e improbabili quantitativi provenienti da una fornitrice estera del gruppo (Camfield). L’invenzione del commercio del latte in polvere ha consentito alla Parmalat di risolvere ogni anno il problema della tenuta dei margini operativi lordi e netti consolidati e di migliorare la posizione finanziaria netta del gruppo, posto che i margini derivanti dalla vendita del latte sono sempre stati cospicui (p. 370 della relazione S.C.).
– la Bonlat aveva sin dall’inizio fatto apparire un conto corrente fittizio con la Bank of America (BOFA) nel quale la liquidità si creava attraverso il fittizio incasso di crediti inesigibili o in sofferenza acquistati dalle società del gruppo Parmalat, usate da sempre come “discariche” di poste attive da svalutare (Zilpa e Curcastle, anch’esse revisionate da GT); successivamente, per incassare altri crediti fittizi, al fine di sgonfiare il conto corrente pieno di falsa liquidità, si effettuavano altri fittizi investimenti con fondi esteri (v. Epicurum). In questo modo si è riuscita a creare un’apparenza di liquidità a crescita esponenziale che viene definita sin dal 1997 come esorbitante, ma inesistente (p. 146) ed afferente a tutto il gruppo Parmalat.
Bonlat, dunque, rappresentava una notevole porzione della liquidità che deteneva PARFIN, la finanziaria del gruppo. Alla fine di ogni anno, la liquidità fittizia che risultava depositata presso il suo conto è stata in parte impiegata per l’acquisto fittizio di titoli, emissione di “promissory notes” e riacquisto di obbligazioni, con operazioni che vengono poi riclassificate come “debiti intercompany”, al fine di rappresentare un’apparente diminuzione del debito verso gli obbligazionisti.
b) Le irregolarità formali
Il CT rileva che vi sono irregolarità formali, attinenti alle appostazioni in bilancio, in ordine all’ammortamento di 25 anni dei marchi (oltre il termine massimo di legge), al valore di avviamento dei vari comparti aziendali, alle obbligazioni indicate come debiti verso banche.
In particolare, con riferimento alle operazioni a cui hanno preso parte le società revisionate dalla Audit convenuta, le appostazioni contabili erroneamente classificate trasmigrano dalle controllate nei bilanci di Parfin senza alcun rilievo da parte dell’Audit.
Esse si delineano nei seguenti termini.
1) I titoli emessi e le “promissory notes” (cambiali finanziarie emesse a scopo di finanziamento) iscritte nelle “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” delle società Contal, Bonlat e Capital Finance, tutte revisionate da G.T., sono risultate relative a operazioni inesistenti e sostenute da false informazioni. Basti pensare che in relazione ai titoli emessi, “promissory notes” e investimenti nel fondo Epicurum, dal 2002, nei bilanci Parfin si esplicita che “la liquidità del gruppo viene investita principalmente in strumenti finanziari di breve termine a primaria condizione di mercato e con basso profilo di rischio, rating minimo Single A”.
2) La classificazione operata da Parfin in relazione ai debiti per “bonds” (prestiti obbligazionari) non è conforme alle disposizioni civilistiche previste dall’articolo 2424 c.c. Lo schema numerico del bilancio, infatti, così come previsto dal d. Lgs. 127/91, prevede che i debiti verso gli obbligazionisti siano indicati in un’apposita separata voce della sezione debiti. Detta voce, indicata come D.1) è ben distinta e separata da quella dei debiti verso banche, indicata come D.3). La versione addotta da Parfin in nota integrativa in relazione alla classificazione è priva di ogni fondamento e per nulla legata alla normativa di riferimento. La banca agente, infatti, svolge esclusivamente un ruolo di collettore della liquidità raccolta a seguito dell’emissione dei bonds e, successivamente, di quella necessaria per il pagamento periodico di interessi, e del rimborso del capitale alla scadenza. I fondi necessari al pagamento degli interessi vengono periodicamente trasferiti dall’emittente del prestito obbligazionario, così come quelli necessari al rimborso del capitale alla scadenza (cfr.relazione CT S.C., p. 416 e seg).
3) Le “preference shares” (titoli incorporanti sia il rischio ad un titolo azionario sia il diritto al rimborso del valore ad alcune date prestabilite) sono state classificate nei bilanci Parfin tra le poste di patrimonio netto di spettanza dei terzi. Trattandosi, invece, di titoli con diritto di rimborso a favore di chi le detiene, gli stessi avrebbero dovuto essere più correttamente classificati tra le poste di debito.
4) I conti d’ordine non contengono alcuna informazione relativa all’operatività del gruppo in strumenti finanziari appartenenti alla classe dei cd derivati, come espressamente previsto dai principi contabili: la valutazione, e conseguentemente il debito sorto in relazione alla chiusura di tali contratti alla data del default, è pari a 333 milioni di euro (cfr. All. 27 e 210 rel. CT, p. 421).
5) Quasi tutti gli effetti in scadenza (RIBA), già anticipati al gruppo dal sistema bancario che ha concesso credito, sono sempre stati falsi e di importi superiori a quelli indicati nel bilancio Parfin. I dati provenienti dalla centrale rischi sul rischio della sola Parmalat per debiti autoliquidanti (e quindi RIBA in scadenza) per l’arco temporale che va dal 1999 al 2003 sono di ammontare superiore a quelli emergenti dai bilanci consolidati Parfin per rischi legati a ricevute bancarie, non scadute, e già anticipate dal sistema bancario. Quindi non solo l’importo riportato in bilancio PARFIN al 31 dicembre di ogni anno è risultato inferiore rispetto a quello reale in scadenza, ma quasi tutte le RIBA in scadenza sono false. Tale importo, secondo il CT S.C., avrebbe dovuto essere riportato tra i debiti verso banche, come poi si è dovuto registrare alla data del default (p. 421 rel. S.C.) .
Il 26 febbraio 2003 il gruppo Parmalat avvia il lancio di un prestito obbligazionario di 300 milioni di euro, estendibile a 500milioni, emesso dalla controllata estera e rivolto ad investitori istituzionali: nella relazione del CT, peraltro, non sussiste menzione di rilievi svolti dai certificatori dei bilanci, ma anzi viene espressamente indicato che nella relazione semestrale al 30 giugno del 2003, anch’essa certificata, non viene data alcuna informativa in relazione all’operatività del gruppo in prodotti derivati (p. 436 rel. CT).
c) Carenza di informazioni
A un controllo normale è risultato che non sono state rilasciate informazioni, anche solo nelle note integrative, dei cosiddetti “covenants”, vale a dire delle garanzie che il debitore rilascia al suo finanziatore, con le quali si impegna a mantenere in equilibrio la sua struttura finanziaria e a conseguire un livello minimo di margine operativo che consenta di realizzare flussi di cassa tali da essere sufficienti al rimborso dei debiti collegati ai contratti di finanziamento bancario. È emerso che le società del gruppo che accedevano al credito bancario – e tra queste vi è Bonlat che ha intrattenuto molti rapporti con Bank of America, al di là del conto di liquidità risultato falso – si impegnavano al riacquisto delle obbligazioni emesse dalla finanziaria o alla loro estinzione negoziando condizioni di copertura dei rischi a favore delle banche molto onerose per tutto il gruppo.
Il frequente ricorso al prestito obbligazionario, invece, avrebbe dovuto indurre l’Audit quantomeno a intensificare i controlli sui dati relativi alla liquidità dichiarata nei suoi conti. Di contro, nessun rilievo è stato sollevato dalla società di revisione di fronte al fatto che il gruppo, soprattutto nell’ultimo periodo, ricorreva all’emissione di obbligazioni per ottenere finanziamenti nonostante in apparenza avesse una notevole liquidità e redditività.
Si consideri che, sulla base di quanto ricostruito nella relazione del CT, il gruppo ha iniziato a riacquistare –sempre con operazioni mascherate– propri prestiti obbligazionari già nel corso del 1999, e di ciò non è mai stata data alcuna evidenza nei bilanci. Una specifica informativa in tal senso invece è espressamente prevista dai principi contabili (vedi allegato 215 della relazione) in base ai quali, nella nota integrativa, va fatta menzione del debito complessivo delle obbligazioni proprie.
d) Informativa fuorviante
L’informativa fuorviante è relativa al programma di cartolarizzazione dei crediti (securitization) operata sistematicamente dalle società revisionate da GT (Curcastle, Bonlat e Zilpa). Si trattava di crediti per lo più scaduti e in sofferenza di cui il gruppo doveva in qualche modo disfarsi per acquisire liquidità e mantenere nel bilancio le poste attive dichiarate. In realtà, le operazioni di cartolarizzazione servivano a fare apparire un realizzo mai esistito.
Nei bilanci consolidati di Parfin le operazioni di cessione dei crediti attraverso la cosiddetta cartolarizzazione vengono definite operazioni di “securitization” relative allo smobilizzo pro soluto di crediti di natura commerciale e vengono erroneamente descritte come operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, pur non avendone le caratteristiche. Queste operazioni sono state gestite, per quanto riguarda le operazioni negoziate con Eureka, dalla società Curcastle di cui la società convenuta era pure incaricata alla revisione.
Quanto sopra esposto, mette in sufficiente rilievo che le società revisionate dalla Audit secondaria hanno avuto un ruolo centrale nella creazione della (falsa) liquidità che ha consentito la prosecuzione di tutta l’attività del gruppo e, in ultimo, l’emissione di ingenti quantitativi di prestiti obbligazionari: già solo il continuo e frequente ricorso al prestito obbligazionario avrebbe dovuto indurre l’Audit quantomeno a intensificare i controlli sui dati relativi alla liquidità dichiarata, utilizzando i poteri d’indagine di cui dispone.
Come falsificazioni così macroscopiche abbiano potuto sfuggire all’analisi dell’ente certificatore dei bilanci non è poi così inspiegabile.
Il materiale probatorio raccolto rivela una situazione di massima gravità in ordine alle modalità con cui è stata espletata l’attività di revisione dei bilanci di Bonlat e delle società esterovestite che hanno materialmente creato le condizioni per le falsificazioni dei bilanci del gruppo. In merito, rilevano le dichiarazioni del presidente di G.T., dott. P., che riferisce che i controlli erano formali e documentali e non attenevano a fatti di gestione, non rientranti nell’oggetto del controllo del revisore, facendo essi parte dei compiti propri dei sindaci della società. (cfr. dichiarazioni rese all’udienza del 28 gennaio 2008 in atti allegate). Sempre con riguardo a questo punto – i controlli – il dott. B., partner della società GT che ha materialmente svolto la revisione nel periodo che qui interessa, ha dichiarato che si aspettava la fine dell’anno per far quadrare i bilanci delle controllate estere, in quanto l’amministratore di Parmalat – il rag. F.T – tardava a fornirli per sua comodità.
È parimenti accertato che i controlli mediante la c.d. procedura di “circolarizzazione” delle informazioni contabili richieste a terzi (finanziatori, banche o fornitori della società Bonlat) non venivano svolti in ottemperanza di quanto disposto dal regolamento Consob, poiché venivano accettate informative sui conti correnti e sulle forniture di terzi direttamente dalla società che, in tal modo, ha potuto agevolmente costruire in via del tutto indiscriminata e per molti anni dati contabili e supporti cartacei assolutamente falsi (cfr. contestazione della Consob in atti, doc.77 attore). GT è stata colpita dalla sanzione della cancellazione dall’albo dei revisori proprio perché le indagini svolte dalla Consob sulle modalità seguite nell’ottenimento dei dati di conferma delle operazioni risultanti in contabilità hanno rivelato che la procedura di circolarizzazione veniva sostanzialmente e sistematicamente non osservata. In merito riferisce ancora B.: “… in generale, quindi anche per tutte le società che erano gestite a Collecchio, veniva fatta la scelta del campione, fatte preparare le lettere, firmate, ecc., e poi si utilizzava questo ufficio posta, che era, direi uso e consuetudine anche su altri clienti utilizzare l’ufficio postale della società ... E d’altra parte io non mi sarei mai immaginato che comunque ... perché le lettere ci venivano consegnate, e i nostri assistenti le mostravano e chiudevano le buste, poi le mettevano in una scatola, andavano all’ufficio posta, e glielo lasciavano lì da spedire. Questa era la procedura. È quindi lontano pensare che poi ci fosse qualcuno, tipo Bocchi o non so chi altro, che andava giù e sfilava le lettere ... Invece per BONLAT le risposte arrivavano sempre via fax in Parmalat”.
In tutta la vicenda “Parmalat” colpisce in particolar modo l’atteggiamento di totale acquiescenza, se non di soggezione, da parte dei professionisti dell’Audit a comportamenti omissivi e censurabili dell’amministrazione che avrebbero, invece, dovuto indurre la società a segnalarli quantomeno al collegio sindacale e a svolgere più approfondite indagini in ordine alla contabilità messa a disposizione.
È emerso in tutta evidenza che la società di revisione abbia avuto il ruolo di consulente del gruppo non solo nella creazione della società Bonlat, ma nella particolare destinazione data all’attività finanziaria e commerciale da questa gestita. B. riferisce chiaramente: “nel 1998 a ridosso dell’ultimo anno di revisione contabile ... avevamo il problema che in Curcastle e Zilpa c’erano dei crediti che erano lì fermi da tempo, da anni, e non si ... erano diciamo immobilizzati. E quindi ... non venivano svalutati e non si sapeva bene se erano esigibili o non erano esigibili. Il fatto poi che avevamo diciamo ceduto alle richieste di T. a suo tempo per questo discorso dell’occultamento di conti bancari, aveva poi accresciuto in lui la ... diciamo arroganza eccetera, per cui ci teneva a distanza e quindi anche se noi chiedevamo di fornire della documentazione a supporto di queste cose lui poi le ignorava completamente. Per cui ci trovavamo dal nostro punto di vista colla preoccupazione che il revisore che subentrava poi avesse da ridire su come avevamo o non avevamo trattato queste posizioni. E quindi andammo con P. da T., credo fosse in settembre, perché appunto bisognava parlare della successione del revisore e quindi T. ci chiese quali società di revisione si potevano contattare eccetera ...” Alla precisa domanda se avesse avuto l’incarico da T. di costituire Bonlat o di occuparsi delle procedure di sua costituzione il revisore B. risponde in maniera positiva (v. p. 26-28 della trascrizione dell’interrogatorio del 28 gennaio 2008 in atti).
Il teste B., poi, ammette il suo personale ruolo di copertura delle false informazioni allorché dichiara che il gruppo, sin dalla chiusura del bilancio al 1996, avrebbe dovuto “portare i libri in tribunale”, confermando pertanto il dato già obiettivamente riscontrato dal CT nella sua relazione .
Il viatico delle falsità riscontrate, dunque, è primariamente rinvenibile nella sistematica mancata verifica della congruenza dei dati contabili trasmessi dalla società coi documenti attestanti i rapporti commerciali o finanziari cui si riferiscono i cd “fatti di gestione”.
Sorprende in particolare che in riferimento alla liquidità risultante depositata presso il conto della Banca d’America aperto da Bonlat, che ha consentito l’emissione dell’ultimo prestito obbligazionario, la richiesta d’informativa mediante la procedura di “circolarizzazione” (prevista nei Principi di Revisione n. 505, par. 30, n. 505, par. 33 e n. 610, par. 16), è partita nei primi mesi del 2003 dalla sede della società Parmalat – Collecchio – e la risposta risulta essere conservata dalla società di revisione senza la busta che attesta l’ufficio postale di provenienza. Nella missiva manca anche il timbro del funzionario della banca che ha sottoscritto l’estratto conto dal quale risulta la liquidità. Ma si è già visto che non si è trattato di un episodio isolato, perché l’indagine compiuta dalla Consob, a campione, sulle modalità con cui l’Audit effettuava la circolarizzazione dei dati sottoposti al suo controllo come società di revisione permette di rilevare numerose e sostanziali irregolarità dello stesso tenore. Per quanto riguarda Bonlat, poi, si trattava di un’accettazione piena di ciò che trasmetteva la società Parmalat direttamente da Collecchio (sede della capogruppo Parfin).
Sicché, i mancati controlli sui dati contabili e sulle operazioni ad essi riferite hanno permesso la costruzione di falsi materiali di particolare rilevanza e la comunicazione al mercato di falsi dati economico-finanziari in ordine ai ricavi e ai proventi finanziari del gruppo, tant’è che Parfin, la società finanziaria del gruppo, avrebbe dovuto comunicare al mercato ogni anno, a partire dal 90, di aver realizzato perdite e non utili (cfr. tab. 54, p. 378 della relazione del CT). Questo si sottolinea per dire che, al di là della consapevolezza o meno della falsificazione da parte di alcuni preposti dell’Audit convenuta, risulta pienamente accertato che la società di revisione adottava metodi e procedure di controllo illegittime che certamente ne agevolavano la costruzione.
Dovendo trarre le debite conclusioni dal quadro fattuale sopra riferito, appare evidente il rilevante contributo causale delle società esterovestite del gruppo, revisionate da GT, nella costruzione di falsi bilanci che hanno trascinato il gruppo al default finale, emerso solo dopo una lunga fase di latente contenimento delle notizie e di vorticosi passaggi di carta fasulla. Le false operazioni registrate nella contabilità di queste società e il correlato mancato riscontro della falsità dei dati riportati nei bilanci certificati rappresentano certamente il volano dei falsi in bilancio di tutto il gruppo.
Le specifiche responsabilità giuridiche dell’Audit si riconducono direttamente alla sostanziale e sistematica violazione delle norme della legge Draghi che ne regolano l’attività.
In particolare l’art.155 d.lgs. 58 /1998 sancisce: “1. Una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 verifica: a) nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. 2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili”. L’articolo 164 d. lgs. 58/1998, inoltre, delinea lo spettro di responsabilità della società di revisione:
“1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell’articolo 2407 del codice civile. 2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”.
Dall’esame della disciplina si deduce che il contratto con la società di revisione, per la società quotata sottoposta alla vigilanza della CONSOB, è un rapporto imposto sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto riguarda la durata e la determinazione del corrispettivo, secondo i criteri indicati dalla legge o dalla Consob con apposito regolamento (art. 155). Nel regolamento della Consob, poi, per i maggiori dettagli delle procedure da seguire nel corso dell’attività di Audit si rinvia a una fonte secondaria, riscontrabile nei Principi Contabili che regolano l’attività di revisione che, nel loro insieme, contribuiscono a predeterminare le modalità di esecuzione dell’incarico secondo canoni comportamentali uniformi.
L’attività di certificazione comporta il rilievo professionale, che si accompagna al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della società e l’accertamento della congruenza dei dati contabili coi fatti di gestione che esprimono. L’art. 164 d.lgs., richiamando la responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. (riferita ai sindaci delle società) quale parametro di riferimento per configurare la natura e lo spettro di responsabilità inerente a detta attività, sancisce una responsabilità che si deve misurare coi particolari doveri dei revisori, previsti in linea generale in termini di controllo non solo formale della regolare tenuta delle scritture contabili, cui si aggiunge un dovere di esame e di indagine sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili; ai doveri di controllo e di indagine si accompagnano specifici poteri di acquisizione di documenti e di informazioni, nonché il dovere di svolgere accertamenti, ispezioni e controlli sulla società soggetta a revisione.
Si tratta dunque di una funzione diversa da quella, per certi versi più diversificata e ampia, esercitata dai sindaci, tenuti in generale al controllo e alla vigilanza della corretta amministrazione della società, attività cui si affianca un dovere di controllo contabile che è necessariamente meno approfondito di quello di stretta competenza della società di revisione. L’attività dell’Audit consiste in un riscontro di tipo documentale e formale finalizzato a verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché la corretta redazione del bilancio, funzione che richiede un più analitico e dettagliato apprezzamento di congruità della documentazione posta a supporto dei dati contabili, demandata non a caso a un soggetto – persona giuridica – dotato di idonea struttura, sufficiente organizzazione professionale e garanzie di indipendenza.
Poiché il controllo del revisore si pone ad ulteriore garanzia del rispetto del principio di chiarezza e di corretta rilevazione dei dati contabili inseriti nei bilanci delle società quotate, destinati a influire sull’andamento delle contrattazioni dei titoli collocati sul mercato, l’attività del revisore non può certamente limitarsi a un formale esame del mero dato contabile che, invece, va periodicamente svolto unitamente ad eventuali altri indici di comparazione, quali gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, gli eventuali rilievi dei sindaci, nonché la documentazione di supporto ricevuta attraverso le previste procedure di ricezione (circolarizzazioni) e le notizie economiche sull’andamento del settore di mercato in cui opera la società revisionata, con riferimento alle passate gestioni e alle prospettive future. Per espletare correttamente questo ruolo, pertanto, è necessario che la società di revisione osservi in primo luogo i protocolli di comportamento che regolano la sua attività, richiamati nel regolamento Consob, proprio perché funzionali al contenimento del rischio di verifiche formali non idonee a garantire un effettivo controllo. La sua certificazione finale, difatti, opera come sigillo di garanzia di rilievi svolti secondo le procedure stabilite e i parametri normativi che regolano la stesura dei bilanci.
La normativa in esame, proprio per dare il giusto rilievo al ruolo assolto dall’Audit, e delimitare il terreno d’indagine in ordine alla valutazione sull’adempimento della funzione di controllo contabile, ha previsto la responsabilità diretta dell’ente che certifica la contabilità della società cui si affianca, in via eventuale e solidale, quella delle persone fisiche che hanno svolto l’attività nel suo interesse. La responsabilità dell’ente non è necessariamente collegata ad un accertamento di responsabilità colposa o dolosa dei suoi dipendenti, poiché le norme che regolano l’Audit delle società quotate sono indirizzate alla società di revisione in quanto unico soggetto – persona giuridica – abilitato a svolgere detta attività. Sicché non si tratta di responsabilità indiretta dell’ente per attività di persone fisiche, alla stregua dell’art. 2049 c.c., ma di responsabilità diretta che si riflette, in via discendente, nella sfera delle persone fisiche che hanno agito nel suo interesse (è paragonabile pertanto al modello di responsabilità della società controllante oggi prevista anche nell’art. 2497 c.c. in riferimento all’attività di controllo e di direzione del gruppo).
Da quanto sopra enunciato in via necessariamente sintetica, si deduce che la verifica sul corretto svolgimento dell’attività di Audit porta l’interprete a emettere primariamente un giudizio sulle modalità con cui è stato espletato il controllo contabile attraverso la struttura organizzativa con cui opera, la valutazione non ricollegandosi necessariamente alle condotte assunte dai singoli professionisti incaricati: per questo motivo risulta essenziale verificare se nel corso dell’Audit sono state seguite le procedure che dall’esterno regolano e ritmano la sua attività.
La norma, nella formulazione anteriore ai fatti di cui è causa, configurava solo l’inadempimento ai doveri professionali quale fonte generatrice di responsabilità dell’ente, mentre la menzione del fatto illecito è stata inserita dal legislatore nel 1998, con ciò distinguendo chiaramente un’ipotesi dall’altra. Sul punto che è oggetto del decidere, tuttavia, non rileva operare una scelta tra le due diverse ipotesi che configurano la responsabilità dell’ente certificatore verso i terzi, poiché è la stessa parte attrice a sostenere che gli inadempimenti commessi dalla società convenuta integrano sia fatti illeciti che inadempimenti a propri obblighi professionali, in termini di omissioni dei controlli dovuti, ritenendo che questi ultimi siano di per sé sufficienti ad affermare la responsabilità extracontrattuale dell’ente certificatore verso i terzi risparmiatori. In tal modo parte attrice si è inserita sulla scia di una corrente dottrinale – tuttora dominante – a favore della natura extracontrattuale della responsabilità verso i terzi originante dall’omissione di condotte professionali formalmente normate (in merito alla responsabilità per violazione di obblighi correlati all’attività bancaria si segnala Cass., S.U. 26/6/2007 n. 14712, che offre un innovativo spunto di riflessione sulla natura contrattuale di una simile responsabilità). L’ampiezza e la gravità delle condotte sopra esaminate, indicate come fonte primaria della responsabilità aquiliana dell’ente verso i terzi, non impone pertanto di soffermarsi su argomenti teorici tutto sommato non decisivi: in giurisprudenza, difatti, è pacifico che diversi atteggiamenti d’inosservanza di norme di comportamento professionale, legislativamente normati, quali quelli rivolti agli amministratori e ai sindaci di società di capitali, possono determinare il simultaneo concorso delle due fattispecie di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – verso la società, i soci e i creditori (v. Cass. 18939/2007 e Cass. 11410/2007).
Dovendo quindi il tribunale dare conto del contributo causale delle violazioni commesse dalla società per mezzo degli inadempimenti (numerosi e gravi) nella determinazione dell’evento lesivo lamentato dai risparmiatori (la perdita dei loro investimenti), il nesso diretto tra i falsi bilanci riscontrati in tutto il gruppo che hanno determinato il default e gli inadempimenti professionali relativi alla certificazione dei falsi bilanci delle controllate si individua già se solo si considera che le società revisionate dalla convenuta erano le fautrici della liquidità del gruppo sin dal tempo della loro costituzione. A livello temporale, dunque, le date delle omissioni più rilevanti commesse dall’ente certificatore coincidono con le date di acquisto dei titoli da parte dei risparmiatori.
Al di là del sostanziale travisamento del ruolo neutrale di controllore dei conti che emerge dall’esame delle dichiarazioni dei preposti alla certificazione, imputabile anch’esso all’ente, si è visto come i falsi riscontrati nei bilanci revisionati sono d’immediata evidenza e dunque immediatamente percepibili con un normale controllo documentale, in quanto operavano a livello di dati di bilancio civilistico sino al 1998. A partire da tale data, Bonlat, costituita nel 1998 da T. su consiglio di B. (partner di GT), è diventata il principale collettore della falsa liquidità del gruppo con operazioni di materiale costruzione di documentazione finanziaria e bancaria falsa a supporto di operazioni (altrettanto false) che fanno apparire una crescente liquidità del gruppo, tuttavia non proporzionata alla redditività delle imprese del gruppo (v. ad esempio il problema della fornitura di latte in polvere). Le certificazioni, effettuate dalla società di revisione nonostante la macroscopicità dei falsi riscontrabili da qualsiasi professionista del settore, hanno permesso così di diffondere nel tempo dati contabili del tutto inveritieri, non risultando mai alcun rilievo o accertamento quanto meno in ordine alla sproporzione esistente tra la liquidità dichiarata, i redditi effettivamente percepibili e lo spropositato ricorso all’emissione di bonds (che rappresentano per la società un costoso mezzo di acquisizione di liquidità).
I presunti rilievi inseriti nell’ultimo bilancio di Bonlat chiuso al 2002, come si è visto, non risultano in atti; quelli contenuti nella certificazione della relazione semestrale chiusa al 30 giugno 2003, in atti prodotti, invece, meritano un discorso a parte.
Le rettifiche dell’Audit convenuta, difatti, intervengono sull’errato trattamento dell’operazione di swap (per l’importo di € 6.100.000), sull’eliminazione dei ricavi di vendita del marchio Santal (€ 13.000.000) e sulla rettifica di crediti non esigibili (€ 4.358.000) (doc. 3 di parte convenuta), nonché sulla circostanza che la società di revisione non era stata in grado di valorizzare l’investimento nel fondo Epicurum.
Nella relazione del CT si legge che l’organo pubblico di vigilanza (Consob), nell’autunno del 2003, aveva attivato i suoi poteri di controllo sollecitando un riscontro da parte dei revisori sulla liquidità presente nelle casse di Bonlat, allorché al mercato erano giunti vari “rumors” sul possibile mancato rientro degli investimenti di Bonlat nel fondo Epicurum. In quest’ultimo periodo di vita del gruppo i tentativi di mascheramento sono stati ancora più grossolani e maldestri (rel. del CT p. 434 e seg.) e non è un caso che il CT lo rilevi come un dato che ha contribuito a gettare ulteriore fumo su una situazione già poco chiara. Difatti, tanto più il mercato mostrava l’esigenza di avere maggiore trasparenza da parte degli organi di gestione e controllo della società (tra cui si annoverano le società di revisione preposte per legge al controllo contabile) e di utilizzare standards più rispondenti alla normativa e ai principi contabili in vigore in considerazione dell’entità dei bonds emessi e in scadenza, tanto più dall’altro lato gli organi della società, avallati da compiacenti controllori, erano costretti a dare informazioni false e fuorvianti, come cronologicamente riportato dal CT nella tabella inserita a p. 75 della relazione.
Sicché, a fronte dell’incasso di 110 milioni di euro da un’operazione (UBS/TOTTA) e di un livello di indebitamento incrementato di 420 milioni di euro, resta il dato storico che non è stata fornita alcuna informativa in relazione all’operatività in prodotti derivati da parte del gruppo, che è stata particolarmente significativa proprio nel corso del 2003, né vi è stato alcun autonomo impulso investigativo o di accertamento da parte delle società di revisione (v. relazione CT p. 436).
Dovendo tirare le somme sul comportamento assunto in questo periodo, pertanto, risalta che l’Audit, neanche al capezzale del gruppo societario ha permesso, coi suoi rilievi, di far percepire al mercato la grandezza, di tipo esponenziale, dell’indebitamento creatosi per mezzo dei falsi investimenti della liquidità dichiarata (pari a 500 milioni di euro) in strumenti finanziari. I rilievi che l’Audit convenuta porge a sua difesa, dunque, rappresentano solo modeste correzioni numeriche di dati sostanzialmente falsi di cui poteva dar giusto conto (come ha poi tardivamente fatto su sollecitazione della Consob poco prima del default).
Le omissioni dell’Audit, sostanziatesi in un completo travisamento del suo ruolo di controllore indipendente e nell’inosservanza delle procedure che presidiano la sua attività, hanno nei fatti impedito la corretta rilevazione di esatti dati contabili nei bilanci sino all’ultimo momento di vita del gruppo, contribuendo in maniera sostanziale all’occultamento della perdita nel bilancio della società quotata Parmalat, da considerarsi decotta senza soluzione di continuità sin dal 1996.
Una volta individuato il grave inadempimento dell’Audit convenuta e il suo effettivo contributo causale nelle rilevate falsificazioni dei bilanci del gruppo Parmalat, il tema d’indagine concerne il danno da questa causato agli attori e, dunque, il risarcimento da accordare loro, poiché l’affermazione della responsabilità civile si collega all’individuazione di un danno logicamente e direttamente connesso alla condotta negligente accertata, essendo questo elemento la condizione necessaria di ogni affermazione di civile responsabilità.
Nel caso specifico il pregiudizio si è verificato rispetto all’interesse all’informazione corretta che risulta direttamente protetto dalla norma di cui all’art. 164 d.lgs 59/98 prevedente la responsabilità verso i terzi danneggiati. La protezione accordata dal legislatore ai terzi, in questo caso, non risulta solamente quale effetto riflesso (o di rimbalzo) di una norma perseguente diverse finalità, anche pubblicistiche, come si ritiene generalmente avvenire per le norme che, regolando il mercato dei valori mobiliari, impongono agli operatori precise regole di comportamento: la tutela offerta in via immediata e diretta alla sicurezza del mercato e all’interesse generale al corretto svolgimento degli scambi finanziari corre in parallelo con la tutela accordata ai terzi investitori-risparmiatori.
In questo caso, è lo stesso legislatore a considerare la non corretta informazione dell’Audit quale possibile fonte di pregiudizio per la società e per i singoli azionisti risparmiatori che, usufruendo delle informazioni rilasciate al mercato, investono i loro risparmi in strumenti finanziari inseriti nel circuito del mercato regolamentato. La normativa in esame, difatti, tende a favorire e proteggere gli investimenti in strumenti finanziari, intesi quale nuova forma di raccolta di capitali. Poiché questo nuovo canale di reperimento dei capitali è diventato il fulcro del capitalismo attuale globalizzato, ove la partecipazione al capitale di rischio delle società a capitale diffuso è aperta a soggetti eventualmente non interessati a partecipare alla vita della società, ma certamente propensi a investire in forma agile e redditizia i loro risparmi, le informazioni rilasciate sulle situazioni societarie e di bilancio cui si ricollegano i titoli offerti assumono grande rilevanza per sostenere la stessa credibilità del mercato. Il legislatore, in contropartita, ha offerto ai fruitori di questo particolare mercato una diretta protezione dai rischi derivanti da una negligente informazione, sancendo espressamente la responsabilità dell’ente che istituzionalmente ne certifica i bilanci.
Sul piano teleologico è dunque certo che lo scopo della certificazione dei bilanci è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti di minoranza, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con principi standardizzati, e non di aiutare i sindaci e gli amministratori a far di conto.
Posto quanto sopra in via generale, ai fini della valutazione dell’effettivo danno sofferto dagli investitori occorre riportarsi alle consuete considerazioni in termini di nesso logico-temporale tra condotta illecita (inadempimento) accertata ed evento lesivo occorso in considerazione del bene della vita che si assume danneggiato. Difatti nell’azione aquiliana i danni risarcibili sono eziologicamente collegati, secondo un criterio di ragionevolezza, alla condotta che ha causato l’evento lesivo ingiusto e, in questo caso, ogni valutazione in termini di indennizzo si deve confrontare con la lesione del diritto (o legittima aspettativa) dell’investitore a orientare le proprie scelte negoziali sulla base di corrette informazioni.
Certamente la tutela accordata non si estende a tutti i rischi del settore, trattandosi comunque di investimenti funzionalmente ricollegati al capitale di rischio di una società e che subiscono l’influenza di vari fattori esterni sulle loro quotazioni, quali l’andamento del mercato borsistico e dell’economia in generale. E allora, il canone in base al quale dover valutare il comportamento ipotetico degli investitori correttamente informati non può che essere fondato sul comportamento tipico di un investitore di media ragionevolezza nella condizione di mercato del tempo, visto che la prevedibilità di un evento non è quella riferibile al singolo soggetto contraente, ma è quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti, valutata ex ante secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici (Cassazione 2910-1992 in Giustizia Civile, 1992 parte prima, pagina 3072). In merito, poi, occorre anche far riferimento alla margine di rischio tollerabile desumibile dal contratto d’investimento stipulato.
Ora, proprio adottando il criterio della prevedibilità dell’evento secondo il canone dell’”investitore di media diligenza” proiettato al tempo dell’inadempimento (fatto illecito), categoria in cui si devono ricomprendere tutti gli attori del presente giudizio che hanno acquistato titoli piazzati sul mercato regolamentato della borsa valori di Milano, e ribaltando la situazione di anomala e macroscopica disinformazione in cui versavano sin dal tempo dei loro primi acquisti, il comportamento ipotetico sarebbe stato certamente di fuga dall’investimento in caso di diligente revisione.
È il caso di sottolineare ancora una volta che gli investitori che agiscono in giudizio per ottenere ristoro dei danni hanno tutti negoziato le azioni e le obbligazioni dal 1999 al 2003 (quando l’Audit era certificatore secondario); che le società estere Bonlat, Curcastle e Zilpa i cui bilanci sono stati certificati dalla società di revisione convenuta sono tra le principali cause generatrici del mantenimento in vita di una società decotta e della creazione della falsa liquidità che ha creato il falso affidamento negli azionisti e obbligazionisti investitori. Nella situazione data al tempo dell’inadempimento, pertanto, è certo – e non solo probabile – che gli azionisti e obbligazionisti di media avvedutezza non avrebbero acquistato le azioni e obbligazioni del gruppo Parmalat se solo avessero saputo che si trattava di titoli di una società che non solo aveva perso l’intero capitale dal 1992, ma si trovava in stato d’insolvenza sin dal 1996 (v. rel. CT e dichiarazioni del teste B.).
Quanto alla continuità logico temporale tra condotta ed evento, nel caso specifico, non occorre spendere molte altre parole per dimostrare che la caduta dell’intero valore dei titoli Parmalat, alla data della scoperta della verità, non è stata influenzata da altri fattori, posto che la vicenda relativa al gruppo Parmalat, conclusasi con il disvelamento dell’indebitamento e del dissesto in cui versavano tutte le società del gruppo, anche quelle dotate di grande capacità reddituale, si offre nel panorama degli accadimenti storici ed economici del nostro paese come un fenomeno del tutto straordinario sia per le dimensioni del default accertato, sia per la durata e consistenza del mascheramento al mercato dei dati riportati in bilancio, a fronte di una forte credibilità imprenditoriale e finanziaria accordata al gruppo da parte dell’intera comunità economica internazionale. A livello societario essa si è conclusa con un passivo fallimentare prevedibilmente non più risanabile in termini numerici e con uno scorporo dei cespiti attivi residui confluiti nella società “Nuova Parmalat”, rientrata nelle quotazioni di borsa, di cui gli attori hanno beneficiato in parte solo come obbligazionisti, ottenendo in concambio titoli azionari valutati di ammontare pari all’11% del capitale investito in titoli obbligazionari. A tale ristoro si è sommato quello relativo ai titoli “warrant” della Nuova Parmalat valutati al prezzo di mercato del tempo dell’offerta.
Sul piano causale, come si è già accennato, non rileva più di tanto il riscontro di una mancanza di controllo di vigilanza sull’attività dell’Audit da parte di enti o soggetti ad esso preposti, e nemmeno il contributo di condotte illecite e/o omissive altrui nel mascheramento dell’indebitamento del gruppo, perché si è visto come la mancata espressione di un corretto giudizio professionale sui bilanci delle società Bonlat, Curcastle e Zilpa abbia causalmente provocato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la copertura dell’intero dissesto del gruppo; pertanto, l’eventuale riscontro di un concorrente contributo causale di condotte illecite altrui non potrebbe mai attenuare la responsabilità primaria dell’Audit convenuta in questo giudizio, potendo semmai costituire la premessa dell’affermazione di un vincolo di solidarietà tra i diversi corresponsabili nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, sulla scorta del principio di responsabilità solidale contenuto nell’art. 2055, 1 e 2 comma, c.c.
Alla luce di quanto sopra appare più che ragionevole che gli attori affermino di essere stati incisi nella loro libertà negoziale dalla condotta colposa dell’Audit, potendo all’epoca fare massimo affidamento nella professionalità della società che ha certificato i bilanci, e deducano di essere stati lesi per sua causa nel loro diritto a ricevere un’informazione corretta, consistente in un giudizio professionale sul bilancio, prima e dopo l’acquisto. L’informazione falsa, causata dal continuato e persistente inadempimento della società di revisione, secondo un criterio di normale adeguatezza causale, ha dunque indotto gli attori ad investire i propri risparmi in titoli di nessun valore che, in situazione di corretta informazione, non avrebbero certamente neanche trovato in circolazione e, in ogni caso, non avrebbero certamente mantenuto nel loro portafoglio. Nella determinazione all’acquisto e nel mantenimento delle partecipazioni, in ogni caso, non hanno influito altri diversi fattori di speculazione.
La quantificazione del danno da risarcire agli azionisti deve svolgersi osservando che sebbene la perdita del valore dell’investimento debba riferirsi, in linea capitale, al valore d’acquisto dei titoli, da questo dato numerico dovrebbe essere comunque detratto il valore dei rendimenti eventualmente ottenuti con la distribuzione dei dividendi sino alla data del default (23/12/2003). Tuttavia, nonostante sussista riscontro documentale degli investimenti effettuati da ogni investitore che ha agito in giudizio, si prende atto che parte attrice, nel quantificare il danno al termine di questo giudizio si è limitata a circoscrivere il risarcimento richiesto al valore del capitale investito, senza più indicare eventuali altri fattori che lo compongono (quali la rivalutazione); inoltre, non ha più insistito nella liquidazione del danno morale. Poiché la liquidazione del danno aquiliano (debito di valore) è comunque demandata a una valutazione discrezionale secondo indici e valori che, per quanto certi e obiettivi, tengono tuttavia conto di tutte le circostanze del caso concreto, si ritiene che i dividendi annualmente ottenuti possano nel caso concreto compensare gli attori degli altri fattori che naturalmente lo compongono. Per questo motivo, si ritiene non necessario disporre CTU al fine della valutazione e scomputo dei rendimenti ottenuti dai singoli azionisti, posto che il danno richiesto nelle finali domande è certamente minore di quello effettivamente subito, in ipotesi dovendo la rivalutazione calcolarsi dal tempo dell’acquisto. Dalle liquidazioni che verranno di seguito calcolate per ciascuna posizione creditoria in linea capitale, pertanto, decorrono gli interessi legali dalla data degli acquisti al saldo.
Nel caso delle obbligazioni, vale lo stesso discorso di cui sopra, perché le emissioni di circa 50 prestiti obbligazionari sono state fatte dalla società Parmalat a fronte di onerosi finanziamenti bancari di cui è mancata sempre un’adeguata comunicazione sulle condizioni di anticipato rimborso e di garanzie rilasciate (covenants), essendo queste risultate sorrette da artificiose operazioni contabili (contratti di swap e investimenti in fondi sconosciuti al mercato), messe in opera all’interno della società Bonlat, che ha funzionato da cassaforte della falsa liquidità del gruppo. Sicché anche in questo caso deve assumersi che le obbligazioni non sarebbero state emesse se le informazioni rilasciate dai revisori fossero state corrette, soprattutto perché sarebbe emerso che la società non aveva i requisiti per accedere a questa particolare e regolamentata fonte di finanziamento.
Pertanto, anche in questo caso la perdita dell’investimento è secca e risalente al tempo dell’acquisto dei titoli obbligazionari: il concambio offerto in titoli della Nuova Parmalat e warrants (opzioni di acquisto) su titoli di futura emissione ha così determinato solo una riduzione del maggior danno sofferto, ma non il suo integrale ristoro.
Il risarcimento parziale ottenuto, inoltre, come non vale a ristorare gli obbligazionisti dell’intero danno sofferto, in pari modo non costituisce una rinuncia o transazione della pretesa risarcitoria di cui è causa perché, da un lato, parte attrice ha continuato a coltivare le sue domande anche in relazione alle perdite subite con gli investimenti obbligazionari; dall’altro, invece, parte convenuta, nelle sue difese, non ha neanche dichiarato di voler eventualmente profittare del negozio transattivo intervenuto tra gli attori e l’organo fallimentare, in qualità di condebitrice solidale ai sensi dell’art. 1304 c.c.
La società di Audit convenuta, piuttosto, vorrebbe opporre “in compensazione” la sussistenza di ingenti pretese giudiziali risarcitorie coltivate dal commissario straordinario nei confronti di altri soggetti ritenuti corresponsabili del default (tra i quali vi è Bank of America per l’ingente credito concesso a fronte di onerosi “covenants”) che andrebbero, ove fossero accolte, a vantaggio della massa dei creditori e della società fallita: questi argomenti difensivi, tuttavia, sono del tutto inidonei a sciogliere la società convenuta dall’obbligo risarcitorio accertato nei confronti degli attori, posto che l’eventualità prospettata andrebbe a vantaggio dei soli condebitori solidali che, in seguito al pagamento del debito, conservano l’azione di regresso verso i coobbligati prevista nell’art. 2055 c.c. Trattandosi pertanto di questioni che attengono al pagamento del debito, pacificamente rimasto insoluto, esse non assumono alcun rilievo in ordine all’accertamento e alla liquidazione del credito da risarcire in questa sede processuale.
Il calcolo indicato da parte attrice in ordine al credito da risarcire per il mancato rimborso delle obbligazioni è dunque sostanzialmente corretto, essendo scontato il valore dei titoli ottenuti in concambio da parte dell’organo della procedura concorsuale, sulla base del valore “nominale” di concambio da questi assegnato alle obbligazioni rimaste impagate. Sebbene il valore complessivo dei titoli ottenuti in luogo delle obbligazioni non abbia certamente ripagato tutto l’investimento in linea di interessi convenzionali pattuiti e di capitale investito, tuttavia, deve ritenersi che l’accettazione dei titoli della Nuova Parmalat, quotata in borsa, e di warrants, costituisce una vantaggiosa compensazione del danno, trattandosi di partecipazioni di una società sgravata del debito fallimentare e valorizzate dalla confluenza in questa nuova società delle attività redditizie della vecchia Parmalat. Pertanto l’assegnazione di titoli della “rinata” Nuova Parmalat in concambio ha un valore indennitario leggermente superiore a quello numerico di scambio, e ben può ritenersi che possa andare a compensare gli interessi convenzionali persi e chiesti a titolo di maggior danno. Occorre solo aggiungere, in ultimo, che l’accordo di ristrutturazione del credito accettato dagli obbligazionisti, agli occhi del debitore tenuto al pagamento dell’obbligazione risarcitoria, si conforma al generale dovere del creditore di non aggravare le conseguenze lesive dell’inadempimento del debitore, desumibile nell’art. 1227 c.c. e valido anche con riferimento al danno aquiliano.
Il tribunale, alla luce di quanto sopra, ritiene che anche in questo caso il danno da risarcire corrisponde a quello residuale indicato dagli attori in linea capitale nelle finali difese, cui si aggiungono gli interessi legali dagli acquisti al saldo.
(omissis)
(1-3) La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat
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1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. I precedenti giurisprudenziali - 4. La responsabilità della società di revisione verso i terzi nelle opinioni della dottrina - 5. Il commento. Gli obblighi dei revisori e la caratterizzazione in senso sostanziale delle verifiche - Postilla - NOTE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità della società incaricata della revisione contabile di alcune società del gruppo Parmalat nei confronti di azionisti ed obbligazionisti investitori che, confidando nel giudizio positivo dei revisori, erano stati indotti all’acquisto di titoli del gruppo [1]. Secondo gli accertamenti del Tribunale, la condotta negligente della società di revisione ha di fatto consentito agli amministratori delle società estere del gruppo di perpetrare una serie di illeciti o irregolarità, specificamente indicati nella motivazione della sentenza, consistenti in falsità materiali, irregolarità formali, carenza di informazioni e informativa fuorviante. Le false operazioni registrate nella contabilità delle società estere del gruppo, revisionate dalla convenuta, e il correlato mancato riscontro della infondatezza dei dati riportati nei bilanci certificati hanno poi permesso la realizzazione dei falsi in bilancio di tutto il gruppo. Le certificazioni effettuate dalla società di revisione nonostante l’ampiezza delle irregolarità denunciate, tutte riferibili al particolare ruolo svolto dalle partecipate estere revisionate dalla convenuta, hanno permesso così di diffondere per un lungo periodo di tempo dati contabili del tutto inveritieri in ordine ai ricavi e ai proventi finanziari del gruppo. Si è in tal modo determinato l’occultamento della perdita nel bilancio della società quotata, da considerarsi decotta già da alcuni anni [2]. La presenza di irregolarità così macroscopiche, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto indurre la società di revisione quantomeno a segnalarle al collegio sindacale e a svolgere più approfondite indagini in ordine alla contabilità messa a disposizione dall’amministrazione. È emersa invece in tutta evidenza la mancata verifica dal parte dei revisori della corrispondenza dei dati contabili della società coi documenti attestanti i rapporti commerciali o finanziari cui si riferiscono i c.d. «fatti di gestione».
A fondamento delle statuizioni della sentenza in epigrafe, il Tribunale ha applicato gli art. 155 ss. t.u.f., che individuano gli obblighi della società di revisione di società quotate; disposizioni oggi largamente riprese dalla disciplina codicistica. Funzione principale, anche se non esclusiva, del revisore è quella di verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione, nonché la corrispondenza del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano [cfr. l’art. 155, 1° comma, t.u.f., e l’analoga disposizione contenuta nell’art. 2409-ter, 1° comma, lett. a) e b), c.c.]. A tal fine la società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli (art. 155, 2° comma, t.u.f.) [3]. Essa informa la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili. Tale attività di verifica è volta ad esprimere, attraverso apposite relazioni, un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto [cfr. il nuovo testo dell’art. 156 t.u.f. e dell’art. 2409-ter, 1° comma, lett. c), e 2° comma, c.c., così come modificati ad opera dell’art. 2, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 di attuazione della Direttiva 2003/51/CE]. Gli obblighi a carico della società di revisione determinano responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi. Al riguardo, le norme fondamentali cui riferirsi per individuare le responsabilità del revisore obbligatorio sono l’art. 164 t.u.f., che riunisce previsioni già contenute nell’art. 1, 4° comma, e nell’art. 12 del d.p.r. n. 136/1975, e l’art. 2409-sexies c.c. [4]. La prima si applica al revisore di società quotata, nonché ad altre ipotesi di revisione obbligatoria previste dal t.u.f. o da altre leggi speciali, in quanto espressamente richiamata. La seconda, invece, fissa il regime di responsabilità cui sono sottoposti «i soggetti incaricati del controllo contabile», vale a dire i revisori di s.p.a. [continua ..]
La responsabilità «esterna» del revisore è argomento al quale sono state dedicate numerose indagini [17]. In giurisprudenza, invece, solo a partire dagli anni novanta si è sviluppata una casistica. In uno dei primi giudizi di responsabilità contro i revisori, è stato reputato negligente il comportamento della società di revisione che, pur avendo controllato il regolare funzionamento del programma di contabilità, non si era accorta di una costante sottostima del fondo ammortamenti finanziari e del fondo svalutazione crediti dovuta alla presenza di un «programma pirata» che modificava i totali, ma non gli addendi; la società di revisione, ignorando quanto suggerito dai principi di revisione, non eseguì quelle verifiche, semmai a campione, che il caso concreto richiedeva [18]. Si può ricordare anche il caso, deciso dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello di Torino, che ha condotto alla responsabilità della società di revisione di una società fiduciaria nei confronti dei terzi e dei fiducianti, per l’inosservanza di elementari doveri di diligenza (omessa denuncia dei fatti censurabili, e rilascio di un giudizio positivo sul bilancio della società revisionata, in una situazione in cui il diniego era doveroso) e nella specifica violazione dei principi contabili e di revisione [19]. La società di revisione, pur avendo constatato una serie di irregolarità, non ha approfondito i propri accertamenti, al fine di verificare la realtà della situazione alla quale le scritture contabili facevano riferimento. Nella vicenda, decisa dapprima dalla Corte d’Appello di Milano [20] e poi dalla Corte di Cassazione [21], il presupposto della responsabilità verso terzi è stato individuato nel fatto illecito costituito dal colposo inadempimento al mandato contrattuale conferito. Tale inadempienza assume rilevanza per avere travalicato i confini del rapporto obbligatorio e, attraverso l’affidamento sull’attendibilità dei fatti economici verificati, ha inciso sulla posizione dei terzi estranei a tale rapporto. In un altro caso, deciso da Appello di Milano [22], la Corte ha negato la sussistenza di un nesso eziologico tra il comportamento negligente della società di revisione in sede di controllo contabile e i disastrosi investimenti [continua ..]
Alla luce dell’art. 164 t.u.f. e dell’art. 2409-sexies c.c. non v’è alcun dubbio che i revisori siano responsabili civilmente nei confronti della società e dei terzi. Quanto alla responsabilità verso la società, a parte alcune questioni particolari, è certa la natura contrattuale della medesima [26]. Quest’ultima è affermata in modo unanime dalla dottrina, anche se muovendo da posizioni non sempre coincidenti rispetto alla qualificazione del «contratto di revisione» e, quindi, in relazione alla fonte dei relativi obblighi [27]. La responsabilità del revisore nei confronti della società controllata segue la disciplina di diritto comune sull’inadempimento dell’obbligazione. Naturalmente, ciò non significa che l’esame delle condizioni e dei limiti di tale fattispecie di responsabilità non ponga questioni particolari. Essa, pur trovando soluzione all’interno del sistema di responsabilità contrattuale di diritto comune, deve tener conto del ruolo del revisore e dello scopo dei suoi compiti [28]. Meno agevole, sotto il profilo ricostruttivo, è l’inquadramento della responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi. Tale fattispecie pone due differenti problemi: il primo si concreta nella necessità di individuare il fondamento della responsabilità nei confronti dei terzi traditi nell’affidamento riposto sulla veridicità e correttezza dei bilanci revisionati; il secondo, ad esso collegato, s’incentra nella necessità di valutare la disciplina in concreto applicabile. Sebbene nel nostro ordinamento, di fronte alla disposizione dell’art. 164 t.u.f. (ed ora dell’art. 2409-sexies c.c.), non si sia mai dubitato circa la configurabilità di una responsabilità del revisore anche nei confronti dei terzi, la dottrina prevalente ha pressoché negato che tale norma ne costituisse il fondamento. Adottato questo punto di vista, il problema principale è parso quello di rinvenire altrove le ragioni giuridico-positive dell’estensione della tutela risarcitoria a soggetti non in privity. Rispetto a tale problema, diverse sono state le proposte ricostruttive avanzate, con soluzioni che spesso riflettono il più generale contrasto di opinioni in materia di tutela degli [continua ..]
La sentenza in commento accerta la responsabilità della società di revisione nei confronti degli azionisti e obbligazionisti investitori per la violazione dei doveri di cui all’art. 155 t.u.f., doveri previsti – sottolinea correttamente il Tribunale di Milano – in termini di controllo non solo formale della regolare tenuta delle scritture contabili, ma anche di verifica della correttezza dei fatti di gestione, cui si accompagnano specifici poteri di acquisizione di documenti e di informazioni, nonché il dovere di svolgere accertamenti e controlli. Al riguardo occorre ricordare che il primo dei doveri dei revisori è verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano [34]. La prima fase consiste dunque in un controllo della regolarità della contabilità da intendersi sia in senso formale (verifica della correttezza della rilevazione nei libri e nelle scritture contabili) che sostanziale, nel senso che la verifica si estende anche alla corrispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti gestionali prodottisi nel corso dell’esercizio, e della loro idoneità a rappresentarli «correttamente» [35]. Tale interpretazione s’impone per diverse ragioni, non ultima la funzione di tutela del pubblico interesse che la legge ha assegnato all’attività di revisione e che è in grado di fondare il legittimo affidamento sull’attendibilità di questa [36]. La caratterizzazione in senso necessariamente sostanziale delle verifiche dei revisori giustifica e al tempo stesso presuppone una logica di protezione di interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli della società sottoposta a revisione. Per un verso, la funzionalizzazione alla tutela dei soci e del mercato in generale consente di meglio precisare il contenuto degli obblighi legali dei revisori, dovendosi interpretare l’esatta portata dei medesimi alla luce degli interessi protetti dalla revisione obbligatoria. Per altro verso, solo se si presuppone che la finalità del controllo contabile sia quella di tutelare anche i soci e i terzi investitori (obbligazionisti, [continua ..]
Mentre il presente lavoro era già in bozze, sul tema è intervenuto il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti. Il provvedimento, pubblicato sul S.O. n. 58 della G.U. del 23.3.2010, attua la direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione dei conti annuali e consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE ed abroga la direttiva 84/253/CEE. Lo scopo ultimo del decreto è quello di realizzare un quadro unitario della materia, eliminando o coordinando le disposizioni attualmente contenute in diversi testi legislativi. Per quanto più specificamente attiene alle problematiche affrontate nel presente lavoro, le norme del c.c. e del t.u.f. relative, rispettivamente, all’attività di «controllo contabile» e «revisione contabile» sono state abrogate e sostituite dall’art. 14, d.lgs. n. 39/2010, che introduce numerose e rilevanti novità in tema di revisione legale dei conti. Sono stati inoltre soppressi e sostituiti dall’art. 15, d.lgs. n. 39/2010, gli artt. 2409-sexies e l’art. 164 t.u.f. sulla responsabilità dei revisori, con scelte che appaiono senz’altro criticabili. Secondo la disposizione citata «I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, co. 1, d.lgs. 39/2010). Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, co. 1, d.lgs. 39/2010). L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al [continua ..]