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TRIBUNALE DI MILANO, 6 ottobre 2009 Perozziello, Presidente e relatore R.G. 80247/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 19 settembre 2009 Ciampi, Presidente e relatore R.G. 79448/08 - TRIBUNALE DI MILANO, 30 giugno 2009 Perozziello, Presidente Dal Moro, Relatore R.G. 79329/07 - TRIBUNALE DI MILANO, 30 giugno 2009 Ciampi Presidente e relatore R.G. 54019/08 - TRIBUNALE DI MILANO, 30 giugno 2009 Perozziello, Presidente Dal Moro, Relatore R.G. 40734/07 - TRIBUNALE DI MILANO, 18 giugno 2009 Ciampi, Presidente Fiecconi, Relatore R.G. 37958/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 18 giugno 2009 Perozziello, Presidente Fiecconi, Relatore R.G. 59280 / 2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 18 giugno 2009 Ciampi, Presidente e relatore R.G. 58438 / 2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 18 giugno 2009 Perozziello, Presidente e relatore R.G. 77947 / 2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 4 giugno 2009 Ciampi, Presidente e relatore R.G. 39405/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 4 giugno 2009 Ciampi, Presidente e relatore R.G. 62779/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 21 maggio 2009 (decisione) Ciampi, Presidente Mambriani, Relatore R.G. 18745/08 - TRIBUNALE DI MILANO, 14 maggio 2009 Ciampi, Presidente e relatore R.G. 42361/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 14 maggio 2009 Perozziello, Presidente e relatore R.G. 53122/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 12 maggio 2009 Perozziello, Presidente e relatore R.G. 79537/2006 - TRIBUNALE DI MILANO, 30 aprile 2009 Ciampi, Presidente e relatore R.G. 70195/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 27 aprile 2009 Perozziello, Presidente Fiecconi, Relatore R.G. 30158/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 24 aprile 2009 Ciampi, Presidente Dal Moro, Relatore R.G. 3413/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 23 aprile 2009 Ciampi, Presidente Dal Moro, Relatore R.G. 53037/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 23 aprile 2009 Ferraris, Presidente e relatore R.G. 11833/2007
Società per azioni – Socio unico – Responsabilità per le obbligazioni sociali – Legittimazione ad agire del curatore fallimentare – Insussistenza (Art. 2362 c.c.) Il curatore fallimentare è legittimato ad esercitare le sole azioni che si trovano nel patrimonio del fallito, nonché le azioni per le quali la legge gli attribuisce la legittimazione esclusiva nell’interesse della massa dei creditori. Ne discende, pertanto, che il curatore non può promuovere l’azione volta ad accertare la responsabilità dell’unico azionista per le obbligazioni sociali, trattandosi di responsabilità che non è estesa all’intero ceto creditorio fallimentare, ma limitata a quelle sole obbligazioni assunte dalla società, quando era unipersonale, e rimaste inadempiute al momento della dichiarazione di fallimento. (pfm)
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Operazioni occulte – Responsabilità – Danno per la società – Insussistenza (art. 2476 c.c.) Operazioni “in nero”, pur integrando gli estremi della frode fiscale, non necessariamente comportano un danno per la società amministrata (che, anzi normalmente ne trae un vantaggio, per quanto illecito) e non possono di per sé sole integrare responsabilità amministrativa, a meno che non si correlino ad una distrazione, in tutto o in parte, dei proventi percepiti “in nero”. (mm)
Rito societario – Produzione documentale – Comunicati Consob – Provvedimenti Autorità Antitrust – Valutazione da parte dell’A.G. – Ammissibilità (Art. 3 d.lgs. 5/2003) Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Natura giuridica dell’obbligo di offerta – Obbligazione – Contenuto (Art. 1173 c.c.; artt. 105, 106, 109 d.lgs. 58/1998) Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Violazione – Sanzioni – Risarcimento del danno – Compatibilità (Artt. 1218, 1223 c.c.; artt. 105, 106, 109, 110, 173, 192 d.lgs. 58/1998) Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Violazione – Danno risarcibile – Contenuto (Artt. 1218, 1223, 1226 c.c.; artt. 105, 106, 109 d.lgs. 58/1998) Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Violazione – Danno risarcibile – Valutazione equitativa – Criteri di quantificazione (Artt. 1218, 1223, 1226 c.c.; artt. 105, 106, 109 d.lgs. 58/1998) Sia i comunicati Consob sia i provvedimenti dell’Autorità antitrust, in quanto rappresentativi di fatti (siano essi fatti procedurali o valutazioni poste alla base delle decisioni), sono documenti suscettibili di produzione ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 e, come tali, oggetto di possibile valutazione ai fini del decidere in questa sede. Il soggetto che abbia superato la soglia di partecipazione di cui all’art. 106, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 è tenuto, secondo le modalità ivi previste, a eseguire una prestazione che consiste nella presentazione di un’offerta e nella predisposizione di un contesto informativo adeguato per consentire agli azionisti di cogliere, se lo vogliono, un’opportunità di disinvestimento. La disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 110, 173 e 192 TUF, essendo tesa a neutralizzare o attenuare le conseguenze dell’illecito accrescimento della partecipazione del socio inadempiente, non esclude di per sé l’attivazione dei meccanismi risarcitori da parte di singoli soggetti portatori di una pretesa soggettiva lesa. Il danno emergente provocato dall’inadempimento all’obbligo contrattuale di OPA [continua ..]
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Revoca degli amministratori – Domanda nel giudizio a cognizione piena – Ammissibilità (Art. 2476 c.c.) Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità contro gli amministratori – Litisconsorzio necessario della società – Insussistenza (Art. 2476 c.c.) Il provvedimento di revoca dell’amministratore, se oggetto di una domanda unicamente nel giudizio a cognizione piena, può essere richiesto a titolo principale. Non si configura nell’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi del vigente sistema introdotto dall’art. 2476 c.c. alcun litisconsorzio necessario della società. (mm)
Società di capitali – Bilancio – Chiarezza – Precisione – Rappresentazione veritiera e corretta – Violazione – Effetti sulla deliberazione di approvazione del bilancio – Nullità (artt. 2423, 2423 bis, 2434 bis c.c.) Società di capitali – Bilancio – Chiarezza – Precisione – Rappresentazione veritiera e corretta – Violazione – Interesse del socio a impugnare – Sussistenza (artt. 2423, 2423 bis, 2434 bis c.c.) Società di capitali – Bilancio – Chiarezza – Precisione – Rappresentazione veritiera e corretta – Violazione – Conoscenza aliunde delle informazioni rilevanti – Irrilevanza (artt. 2423, 2423 bis, 2434 bis c.c.) L’illiceità del bilancio in quanto contrario alle norme imperative che dispongono nel senso che il bilancio debba rispondere ai principi di chiarezza, precisione e rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società, comporta la nullità della delibera che lo approva. Il socio ha interesse ad impugnare la delibera di approvazione di bilancio poiché un bilancio frutto di appostazioni false o non chiare può indurre in errore sulla esatta consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società. Non rileva ai fini della sussistenza dell’interesse del socio a far valere l’illiceità di una rappresentazione contabile non chiara e completa, un’eventuale asserita conoscenza aliunde delle informazioni rilevanti. (mm)
Società a responsabilità limitata – Fallimento – Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. esercitata nei confronti dei sindaci – Decorrenza della prescrizione dell’azione – Applicazione analogica della disciplina dettata per la società per azioni – Negazione – Decorrenza del termine prescrizionale dalla data della commissione del fatto (Art. 146 l.f.) Alla luce della riforma del diritto societario, il particolare regime di decorrenza della prescrizione riferita all’azione sociale dei creditori, prevista solo nell’ambito della società per azioni, nel silenzio del legislatore non può operare con riguardo alla società a responsabilità limitata, poiché la disciplina della società per azioni non costituisce più il modello unico di riferimento per le società di capitali. In particolare, nel caso di esercizio dell’azione sociale all’interno di una procedura concorsuale, il curatore, il quale, sulla base di quanto disposto dall’art. 146 l. f., esercita le azioni sociali così come configurate per ogni tipo di società, non può “rilevare” un’azione che per il modello di società a responsabilità limitata non è più prevista; né, poi, appare fruibile il ricorso analogico alla disciplina dell’ipotesi di responsabilità sociale nei confronti dei creditori prevista dall’art. 2394 c.c., posto che il legislatore del 2003, riformando il diritto societario, ha espressamente ricusato un modello di disciplina della società a responsabilità limitata ad immagine di quello della società per azioni, come diversamente avvenuto sotto il regime dell’abrogata legge regolante le società di capitali. Per i termini prescrizionali, dunque, vale il diverso termine previsto per l’azione sociale, il quale decorre dal momento della commissione del fatto o, al limite, dell’emersione dell’evento lesivo contestato. (av) Si segnala che, nella motivazione del provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano ha espresso forti dubbi di costituzionalità in merito alla differenza di trattamento del ceto creditorio nella società a responsabilità limitata rispetto a quanto previsto dall’art. 2394 c.c. per la società per azioni. Tuttavia, lo stesso [continua ..]
Società a responsabilità limitata – Responsabilità dei liquidatori – Azione esercitata dal socio ex art. 2476 c.c. – Irrisarcibilità del c.d. danno riflesso (Art. 2476 c.c.) È inammissibile la domanda dal socio di società a responsabilità limitata, avanzata ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti dei liquidatori e di altri soci della società, tesa ad ottenere il risarcimento diretto per il minor valore della quota risultante all’esito delle operazioni di liquidazione, là dove lo stato di liquidazione sia stato poi revocato, trattandosi di danno che è il mero riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale. (av)
Società per azioni – Deliberazioni assembleari – Previsione dell’obbligo in capo ai soci di procedere a versamenti a copertura di perdite quale condizione per l’esercizio del diritto di opzione nell’aumento di capitale – Illegittimità (Art. 2479 c.c.) È illegittima e dunque invalida la deliberazione assembleare che obbliga i soci a coprire le perdite con specifici versamenti di danaro e pone lo stesso obbligo quale condizione per l’esercizio del diritto di opzione, perché contrastante con il principio base della limitazione della responsabilità dei soci al solo conferimento. (av) Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il risultato di far coprire le perdite pregresse ai soci che avessero voluto permanere in società, avrebbe dovuto essere perseguito mediante adeguate operazioni sul capitale.
Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. – Onere della prova (Art. 146 l.f.) Nell’ipotesi di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.f., questi deve allegare e provare sia i fatti in ragione dei quali ritiene di potere indicare il danno di cui chiede il risarcimento nell’intera misura della differenza tra attivo e passivo fallimentare, essendo tale questione attinente – prima che a un problema di mera e più o meno precisa “quantificazione” della propria pretesa – ad una puntuale individuazione dell’evento di danno che si assume risarcibile, sia il nesso di causalità tra le condotte addebitate ai convenuti e le conseguenze negative riverberatesi sul patrimonio sociale. (av)
Società per azioni – Fallimento – Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. – Decorrenza del termine di prescrizione (Art. 146 l.f.) Al fine di individuare il termine iniziale di decorrenza della prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori di società per azioni, deve considerarsi non solo il disposto dell’art. 2941 c.c., ma anche il fatto che il curatore fallimentare abbia la legittimazione ad esercitare l’azione di responsabilità sia per conto della società che per conto dei creditori sociali. Da questo specifico angolo visuale, il termine per l’esercizio dell’azione comincia a decorrere solo dal momento della effettiva conoscibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza patrimoniale della società loro debitrice. (av)
Società a responsabilità limitata – Fallimento – Legittimazione del socio ad esperire l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. – Insussistenza (Art. 146 l.f.; art. 2476 c.c.) La domanda volta ad accertare la responsabilità di un amministratore nei confronti della società a responsabilità limitata partecipata dall’attore, spiegata allorquando la società sia già stata dichiarata fallita è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Infatti, se è vero che, ai sensi dell’art. 2476 c.c., la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata è attribuita ai singoli soci, è pur anche vero che tale legittimazione cessa allorché la società venga dichiarata fallita, perché in tal caso essa, sulla scorta dell’art. 146 l.f., viene ad essere attribuita in via esclusiva al curatore fallimentare. (av)
Società di capitali – Società a responsabilità limitata sottocapitalizzata – Obbligo in capo ai soci di integrare il capitale sociale sino al raggiungimento di un livello adeguato – Insussistenza (Artt. 2482 bis, 2482 ter, 2467 c.c.) Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori della controllata per operazioni svantaggiose dirette a favorire la politica di gruppo – Esclusione della responsabilità in presenza di vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo (Art 2476 c.c.) Alla luce del collegamento esistente tra disciplina delle cause di scioglimento ed entità del patrimonio netto della società, si deve escludere che la legge lasci la valutazione dei limiti del diritto dei soci di esercitare l’impresa a considerazioni fondate su elementi imponderabili, come sarebbero quelle sull’adeguatezza del capitale sociale, in relazione ad un’attività esercitata nel rispetto della espressa normativa sui limiti minimi del patrimonio netto. Deve parimenti escludersi che la legge, nel dettare una norma cauta e circoscritta, quale è quella di cui all’art. 2467 c.c. (che disciplina una serie di ipotesi di sottocapitalizzazione con la sola postergazione dei finanziamenti dei soci), consenta implicitamente interventi ben più incisivi, che si risolverebbero, quanto al risarcimento del danno per la mancata integrazione del capitale sociale da parte del socio, nell’offuscamento della maggior autonomia patrimoniale che differenzia la società a responsabilità limitata rispetto ad altri tipi di società. La responsabilità degli amministratori di una società controllata per aver compiuto un’operazione di acquisizione di ramo d’azienda a condizioni favorevoli per il gruppo ma svantaggiose per la società amministrata deve essere esclusa qualora quest’ultima società abbia ricevuto e, nell’immediato, continuerebbe a ricevere dalla capogruppo concreti vantaggi compensativi. (Nel caso di specie, in particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la controllata traesse un concreto vantaggio compensativo dall’appartenenza al gruppo, in quanto trasferiva costi alla capogruppo e riceveva da quest’ultima finanziamenti, la cui restituzione veniva [continua ..]
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore promossa dal terzo creditore per danno direttamente subito (Art. 2476 c.c.) L’atto di integrale cessione dei beni sociali, che risulti ingiustificato dal punto di vista dell’interesse sociale e diretto al solo ed evidente fine di sottrarre ad un creditore sociale la legittima garanzia patrimoniale delle sue pretese, cagiona un danno diretto a quel creditore sociale, con conseguente responsabilità personale dell’amministratore che l’ha posto in essere ai sensi dell’art. 2476, co. 6 c.c.. (Nel caso di specie, l’amministratrice, a seguito della notifica da parte di un creditore sociale di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società amministrata, aveva posto in essere un atto di integrale cessione dei beni sociali a favore di altra società di proprietà della medesima amministratrice e del suo consorte, rendendo così infruttuoso il successivo tentativo del creditore di eseguire un pignoramento presso la sede della società debitrice). (mb)
Società di capitali – Costi per spese notarili – Iscrizione in bilancio nella posta «spese di ampliamento» – Legittimità (Art. 2424 c.c.) Le spese notarili connesse alla delibera di aumento del capitale sociale e dunque collegate a un significativo ampliamento dell’attività di impresa, possono essere legittimamente capitalizzate e iscritte a bilancio nella posta «spese di ampliamento». (pfm)
Gruppo Europeo di Interesse Economico – Disciplina del bilancio di esercizio – Procedimento di approvazione – Applicazione estensiva della disciplina delle società di capitali – Insussistenza (Reg. CE 2137/85) Gruppo Europeo di Interesse Economico – Contenuto del bilancio di esercizio – Rapporti nei confronti dei terzi – Sussistenza – Rapporti interni tra GEIE e membri – Negazione (Reg. CE 2137/85) Salva diversa previsione statutaria al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) non sono automaticamente applicabili le disposizioni delle società di capitali per quanto attiene alle scansioni e modalità dell’iter di predisposizione del bilancio di esercizio e di sua presentazione alla approvazione dei «membri» del gruppo. Il GEIE è autonomo soggetto di diritto cui l’ordinamento riconosce la capacità di essere titolare a proprio nome di diritti ed obbligazioni, di stipulare contratti o di compiere atti giuridici. Ne consegue che il bilancio dà conto della posizione del gruppo verso i terzi, dunque anche di costi e ricavi delle commesse in corso e delle correlative partite di debito e credito, ma non deve dar conto dei rapporti tra il GEIE e i singoli membri (sicché correttamente nella specie nessuna specifica informazione era stata fornita circa l’imputazione dei costi per una determinata commessa a tutti i membri del gruppo, e non ai soli membri assuntori dei singoli lavori). (pfm)
Società di capitali – Società per azioni – Verità e chiarezza dei bilanci – Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio – Irrilevanza dell’avvenuta approvazione del bilancio dell’esercizio successivo (Art. 2434 bis c.c.) Società di capitali – Società per azioni – Verità e chiarezza dei bilanci – Contabilizzazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati IRS-OTC (Artt. 2423 e 2423 bis c.c.) La fattispecie di cui all’art. 2434-bis, co. 1 c.c. non può trovare applicazione qualora i bilanci successivamente approvati non presentino una sostanziale variazione nei criteri valutativi rispetto al bilancio approvato con la delibera impugnata e permanga dunque l’interesse a far dichiarare l’erroneità dei suddetti criteri di valutazione. D’altronde, se un cespite si azzera in ragione di circostanze che ben avrebbero potuto e dovuto essere previste ed evidenziate nei bilanci precedenti (e non lo sono state), occorre che il giudice ristabilisca i presupposti della continuità tra i bilanci con le opportune pronunzie di invalidazione. Una corretta valutazione del rischio di credito ed una chiara e veritiera rappresentazione in bilancio di strumenti finanziari “derivati Interest Rate Swap – Over the Counter” – strutturati in relazione ad un rapporto singolo e riconducibili ad operazioni fortemente speculative e ad altissimo rischio, per di più concentrato su pochi clienti di incerta capacità solutoria – richiede che: i) si faccia riferimento a precisi e documentati studi (propri o altrui) per monitorare e, quindi, in un certo qual modo, prevedere l’andamento dei tassi di interesse monetario di riferimento; ii) si adotti un metodo di valutazione non di carattere generico e collettivo, ma specifico e individuale; e, infine, iii) si crei un adeguato fondo rischio. (Nel caso di specie, il Tribunale di Milano, avendo accertato il mancato rispetto dei suddetti metodi di valutazione/contabilizzazione, ha dichiarato nulla, per violazione dei principi di verità e chiarezza, la parte della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio relativa alla contabilizzazione e valutazione degli strumenti finanziari “derivati IRS – OTC” e quella relativa alla mancata informativa [continua ..]
Società di capitali – Società a responsabilità limitata fallita – Azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori per il compimento di nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento – Onere e oggetto della prova (Art. 146 l.f.) In caso di dichiarazione di fallimento, ai fini della quantificazione del danno derivante dal compimento di nuove operazioni da parte degli amministratori dopo il verificarsi di una perdita rilevante ai sensi dell’art. 2447 c.c., non è sufficiente prendere come parametri di riferimento il bilancio anteriore allo svolgimento dell’attività vietata e quello fallimentare, rettificando il primo in modo da far emergere la perdita e attribuendo il saldo a titolo di responsabilità; chi agisce in via risarcitoria ha, infatti, il precipuo onere di specificare quali fatti generatori del disavanzo patrimoniale siano propriamente riconducibili ad una gestione effettivamente dannosa, in quanto estranea all’ottica liquidatoria che doveva orientare la gestione dell’impresa sociale, e non siano invece riferibili ad un’attività di conservazione dell’avviamento e del valore dei cespiti della società a fini liquidatori. (mb)
Società di capitali – Società a responsabilità limitata fallita – Azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori per il compimento di nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento – Criteri di determinazione del danno (Art. 146 l.f.) Ai fini della determinazione del danno riconducibile in via immediata e diretta alla violazione da parte degli amministratori del disposto di cui agli artt. 2447-2449 previgenti, non può farsi ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che (i) il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si sono verificati per fatto imputabile agli amministratori ovvero (ii) la mancanza delle scritture contabili non consente in alcun modo di risalire al danno che sia conseguenza immediata e diretta della condotta dolosa o colposa degli amministratori. (mb)
Società di capitali – Responsabilità degli organi sociali – Fallimento – Quantificazione del danno – Imputabilità del fallimento alla condotta negligente o dolosa degli amministratori – Differenza tra attivo e passivo (Art. 2392 c.c.) Qualora il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori (come nella specie risulta dimostrato dalla consapevole alterazione del bilancio e dalla irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili), il danno risarcibile può ben essere identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare. (pfm)