Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini, Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer    )


 

 

SOMMARIO:

TRIBUNALE DI MILANO, 7 luglio 2010 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 34218/2009 - TRIBUNALE DI MILANO, 15 marzo 2010 – Ferraris, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 79860/2005 - TRIBUNALE DI MILANO, 10 marzo 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 63676/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 9 marzo 2010 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 39318/2006 - TRIBUNALE DI MILANO, 19 febbraio 2010 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 13091/2009 - TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 53610/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 68997/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 9329/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 17 dicembre 2009 – Riva Crugnola, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 20031/2009 - TRIBUNALE DI MILANO, 9 dicembre 2009 – Galioto, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 44448/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 1 dicembre 2009 – Perozziello, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 55998/2002 - TRIBUNALE DI MILANO, 24 novembre 2009 – Galioto, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 35167/2008 - TRIBUNALE DI MILANO, 24 novembre 2009 – Perozziello, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 73226/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 10 novembre 2009 – Ciampi, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 40890/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 23 ottobre 2009 – Perozziello, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 74178/2007 - TRIBUNALE DI MILANO, 20 ottobre 2009 – Fiecconi, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 2795/2008


TRIBUNALE DI MILANO, 7 luglio 2010 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 34218/2009

Società a responsabilità limitata – Costituzione di pegno su quote – Regime pubblicitario applicabile (Artt. 2471-bis e 2470 c.c.) Al fine di stabilire le modalità attraverso le quali procedere alla costituzione di pegno su una quota di partecipazione al capitale di una s.r.l., deve essere applicato, in via analogica, il regime pubblicitario previsto per il trasferimento e il pignoramento delle quote, ossia l’iscri­zione nel Registro delle imprese e l’annotazione nel libro soci, ove istituito. (mb)


TRIBUNALE DI MILANO, 15 marzo 2010 – Ferraris, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 79860/2005

Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Natura giuridica della responsabilità da mancato lancio dell’o.p.a. obbligatoria (Artt. 1374 e 1218 c.c.; artt. 105, 106, 109, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Violazione – Sanzioni – Risarcimento del danno – Compatibilità (Artt. 1218, 1223 c.c.; artt. 105, 106, 109, 110, 173, 192, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Violazione – Danno risarcibile – Valutazione equitativa – Criteri di quantificazione (Artt. 1218, 1223, 1226 c.c.; artt. 105, 106, 109, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Società – Società per azioni – Offerta pubblica di acquisto obbligatoria – Violazione – Azione risarcitoria – Legittimazione ad agire del fiduciante (Artt. 1218 e 1703 c.c.; artt. 105, 106, 109, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) La responsabilità del soggetto che, avendo superato la soglia di partecipazione di cui all’art. 106, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ometta di promuovere l’o.p.a. obbligatoria è di natura contrattuale, in quanto deriva dall’inadempimento di un obbligo che trova la sua fonte nel contratto sociale (lo statuto della società), come integrato, ai sensi dell’art. 1374 c.c., dalla disciplina di legge sulle o.p.a. nelle società quotate; al momento del mancato lancio dell’o.p.a. obbligatoria, il contratto sociale vincolava, infatti, sia il socio di maggioranza – che ha venduto la partecipazione di controllo – sia lo scalatore – che, al termine di complessa vicenda, l’ha acquistata – sia i soci di minoranza, cui venne negato un diritto di exit a condizioni predeterminate per legge. La disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 110, 173 e 192 TUF non esclude di per sé l’atti­vazione dei meccanismi risarcitori da parte di singoli soggetti portatori di una pretesa soggettiva lesa per effetto del mancato lancio dell’o.p.a. obbligatoria, atteso che si tratta di rimedi che agiscono su piani diversi, a tutela di interessi differenti. Infatti, le suddette misure sanzionatorie previste dal TUF, quand’anche in grado di [continua ..]


TRIBUNALE DI MILANO, 10 marzo 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 63676/2008

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Assemblea – Convocazione – Adempimenti – Onere della prova (Art. 2366 c.c.) Spetta alla società l’onere di provare di avere adeguatamente provveduto alle comunicazioni di legge nei confronti dei soci in relazione alla comunicazione dell’avviso di fissazione del­l’assemblea. (mm)        


TRIBUNALE DI MILANO, 9 marzo 2010 – Perozziello, Presidente – Galioto, Relatore R.G. 39318/2006

Società di capitali – Fallimento – Fatti di bancarotta fraudolenta – Omessa assunzione dei provvedimenti ex artt. 2446 e ss. c.c. (Art. 223 l.f., artt. 2446 e 2449 – vecchio testo – c.c.) L’omessa assunzione dei provvedimenti ex art. 2446 e seguenti c.c., seguita dal compimento di nuove operazioni vietate ex art. 2449 (vecchio testo) c.c., può essere intesa, in sede penale, come primo anello causale di una condotta deliberatamente rivolta ad un’indebita prosecuzione dell’attività di impresa tale da cagionare o concorrere a cagionare il dissesto della società (nelle concrete dimensioni maturate alla data della dichiarazione di fallimento), secondo giudizio di piena regolarità causale; in quest’ottica, il riferimento proposto in sede penale all’omissione dei provvedimenti ex art. 2446 e seguenti c.c. può essere configurato quale elemento costitutivo della fattispecie di reato di evento di cui all’art. 223 cpv. n. 2) l.f. (cagionamento del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose). (mb)  


TRIBUNALE DI MILANO, 19 febbraio 2010 – Riva Crugnola, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 13091/2009

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Responsabilità – Requisiti (Art. 2476 c.c.; art. 164 c.p.c.) È nulla per assoluta incertezza la domanda di condanna al risarcimento danni contro l’amministratore quando da essa non si possa identificare il concreto pregiudizio subito a causa delle violazioni del convenuto, né il soggetto danneggiato. Nel caso di specie l’attore era socio di una s.r.l. e dunque cumulava su di sé tanto la legittimazione attiva al risarcimento del danno diretto (art. 2476, comma 6, c.c.) sia quella al risarcimento del danno subito dal patrimonio sociale (art. 2476, comma 3, c.c.). (mm)    


TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 53610/2007

Società per azioni – Relazione sulla gestione – Vizio di chiarezza – Sola annullabilità per vizio procedimentale (Art. 2423 ss. c.c.) Società per azioni – Società controllata – Obbligo di allegazione del bilancio della controllante – Insussistenza (Art. 2497-bis c.c.) La relazione sulla gestione non forma oggetto di approvazione assembleare, sì che le sue insufficienze, anche in punto di chiarezza, non possono dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt’al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quello, ad annullabilità della stessa. I dati essenziali dell’ultimo bilancio della società controllante che la società controllata ai sensi dell’art. 2497 bis deve riportare in nota integrativa devono essere valutati secondo le circostanze del caso concreto, non dovendosi invece ritenere obbligatorio in ogni caso l’allegazione dell’integrale bilancio della controllante. (pfm)  


TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 68997/2008

Società a responsabilità limitata – Sostituzione di delibera con altra delibera dopo la impugnazione – Soccombenza virtuale (Art. 2377 c.c.) La revoca di una delibera assembleare da parte della società dopo la notifica dell’atto di impugnazione comporta la soccombenza virtuale della società e la condanna al pagamento delle spese processuali. (pfm)    


TRIBUNALE DI MILANO, 7 gennaio 2010 – Perozziello, Presidente Relatore R.G. 9329/2007

Clausola compromissoria inserita in statuto – Non conformità alla disciplina dell’art. 34, d.lgs. 5/2003 – Nullità (Art. 34, d.lgs. n. 5/2003) Revoca di amministratore di snc – Unanimità – Esclusione del voto del socio amministratore revocato (Art. 2259 c.c.) È nulla a decorrere dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria che prevede meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. 5/2003. La decisione di revoca di un amministratore di una società in nome collettivo nominato nell’atto costitutivo deve essere assunta all’unanimità: tuttavia, trovando applicazione generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società ai sensi dell’art. 2373 c.c., non è richiesto il consenso del socio amministratore revocando. (pfm)  


TRIBUNALE DI MILANO, 17 dicembre 2009 – Riva Crugnola, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 20031/2009

Società a responsabilità limitata – Atti gestori e autorizzazione assembleare – Autonomia statutaria (Artt. 2479 e 2479-bis c.c.) In una società a responsabilità limitata – nella quale, a differenza del modello della s.p.a., non vi è più una netta separazione tra gestione della società e partecipazione alla gestione della medesima da parte dei soci (e dunque tra proprietà e gestione) – la definizione dei negozi che possono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea è lasciata all’ampia autonomia statutaria. Peraltro, ove manchi un’indicazione statutaria in tal senso, deve ritenersi non vi è alcuna preclusione a che un argomento che normalmente concerne un’attività intrinsecamente amministrativa (affitto di un ramo di azienda) sia deliberato dall’assemblea a semplice maggioranza dei presenti. (mb)    


TRIBUNALE DI MILANO, 9 dicembre 2009 – Galioto, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 44448/2008

Società per azioni – Compatibilità della carica di amministratore con quella di dipendente della società – Condizioni (Artt. 2380-bis e 2382 c.c.) La carica di amministratore è compatibile con quella di dipendente della società unicamente quando possa in concreto configurarsi un rapporto di subordinazione, come, ad esempio, nel caso dei singoli membri del consiglio di amministrazione nei confronti del consiglio di amministrazione della società. (mb)  


TRIBUNALE DI MILANO, 1 dicembre 2009 – Perozziello, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 55998/2002

Società di capitali – Azione sociale di responsabilità – Onere della prova (Artt. 2392 ss. – vecchio testo – e 2697 c.c.) Nelle azioni di responsabilità, mentre grava su chi promuove l’azione l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osser­vanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. (av)    


TRIBUNALE DI MILANO, 24 novembre 2009 – Galioto, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 35167/2008

Società di capitali – Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare – Autorizzazione del giudice delegato. (Artt. 25, 31 e 146 l.f.; 182 c.p.c.) Laddove il giudice delegato abbia autorizzato il curatore fallimentare ad esercitare un’azione di responsabilità contro il cessato amministratore della società fallita con riguardo a presunti atti di distrazione da quest’ultimo perpetrati, deve ritenersi inammissibile in quanto non autorizzata – laddove non sia intervenuta l’integrazione ex art. 182 c.p.c. dei presupposti della capacità processuale del curatore – la domanda risarcitoria basata su fatti costitutivi consistenti nella prosecuzione illegittima dell’attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. (av)  


TRIBUNALE DI MILANO, 24 novembre 2009 – Perozziello, Presidente – Fiecconi, Relatore R.G. 73226/2007

Società di capitali – Società per azioni – Deliberazione assembleare – Bilancio d’esercizio – Principio di chiarezza e veridicità – Violazione – Nullità (Art. 2379 c.c.) Società di capitali – Società per azioni – Deliberazione assembleare – Abuso di maggioranza – Annullabilità – Sospensione feriale dei termini – Sussistenza (Art. 2377 c.c.; art. 1 l. 742/1969) Società di capitali – Società per azioni – Bilancio di esercizio – Forma abbreviata –Obbligo di indicazione dettagliata all’interno della singola voce – Insussistenza (Art. 2435-bis c.c.) Il termine di decadenza ai sensi dell’art. 2377 c.c. non si applica all’impugnazione di delibera di bilancio in cui sono prospettate violazioni delle norme che impongono il rispetto dei principi di chiarezza e di veridicità del medesimo, che se accertate determinano un’ipotesi di nullità del bilancio e dunque l’applicazione di quanto disposto dall’art. 2379 c.c. Nel caso di impugnazione per ottenere l’annullamento di una delibera di approvazione del bilancio per abuso del diritto da parte della maggioranza, si applica la sospensione dei termini feriali, trattandosi di un termine decadenziale breve previsto per l’esercizio di un diritto processuale che incide sul diritto di azione. Nel bilancio di esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c. non sussiste l’obbligo di specifica dettagliata degli elementi che compongono ogni singola voce. (mm)    


TRIBUNALE DI MILANO, 10 novembre 2009 – Ciampi, Presidente – Dal Moro, Relatore R.G. 40890/2007

Società di capitali – Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare – Quantificazione del danno – Criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare – Condizioni (Art. 146 l.f.) Ai fini della quantificazione del danno in un’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f., la totale violazione dell’obbligo di tenere regolarmente le scritture contabili determina l’inversione dell’onere della prova circa il momento in cui è stato perduto il capitale e circa l’imputabilità della perdita che ne è derivata e consente l’adozione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare. (av)  


TRIBUNALE DI MILANO, 23 ottobre 2009 – Perozziello, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 74178/2007

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Beni sociali – Cessione a titolo gratuito – Divieto (Art. 2474 c.c.) Contratto – Causa – Illiceità – Nullità – Riconoscimento delle obbligazioni – Irrilevanza (Artt. 1321, 1343 c.c.) Dato il possibile pregiudizio per i creditori sociali, anche con l’accordo di tutti i soci e amministratori non è consentito che la società ceda le sue attività a titolo gratuito a terzi, soprattutto se tali terzi sono soci o amministratori della stessa. Un patto con causa illecita è nullo, e non può ricevere tutela giuridica nemmeno quando le sue obbligazioni siano riconosciute, perché il riconoscimento inverte l’onere della prova ma non costituisce novazione della causa dell’obbligazione. La controversia riguardava la cessione di beni sociali ad uno dei soci in previsione al trasferimento della quota di quest’ultimo all’altro socio al mero valore nominale, di molto inferiore al valore reale. (mm)  


TRIBUNALE DI MILANO, 20 ottobre 2009 – Fiecconi, Presidente – Consolandi, Relatore R.G. 2795/2008