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Problemi in tema di collegio sindacale obbligatorio nella s.r.l.
Michele Centonze
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Sommario:
1. Conseguenze dellomessa nomina del collegio sindacale: invaliditā derivata della delibera di aumento del capitale o di approvazione del bilancio? - 2. Lo scioglimento della societā - 3. Sopravvenuta carenza dei presupposti che hanno reso obbligatoria la nomina del collegio sindacale - NOTE
1. Conseguenze dellomessa nomina del collegio sindacale: invaliditā derivata della delibera di aumento del capitale o di approvazione del bilancio?
È noto che nelle s.r.l. la costituzione del collegio sindacale è in linea di principio facoltativa (art. 2477, 1° comma, c.c.), essendo imposta dalla legge solo al verificarsi di determinati presupposti [[1]]: si spiega così la contrapposizione (non solo nominalistica, ma anche di disciplina) tra collegio sindacale facoltativo – la cui istituzione, cioè, rappresenta il frutto di una scelta discrezionale della società – ed obbligatorio, per tale intendendosi quello da istituire, o istituito, in osservanza di un obbligo di legge. Concentrandosi sulla seconda categoria, l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un certo antecedente individuato dalla legge e l’obbligo della società di nominare l’organo di controllo è all’origine di interessanti problemi, così compendiabili: (a) da un lato, vanno indagate le conseguenze dell’omessa nomina del collegio sindacale di cui sia divenuta obbligatoria l’istituzione; (b) dall’altro lato, muovendo dal presupposto che la società abbia osservato il dettato normativo, ci si sofferma sulla sorte del collegio sindacale in carica nel caso di sopravvenuta carenza delle condizioni legali che ne hanno imposto la nomina [[2]]. Si muove dal primo interrogativo. In sede di impostazione dell’indagine va considerato che l’antecedente da cui deriva l’obbligo di istituire il collegio sindacale [continua ..]
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2. Lo scioglimento della societā
La dottrina che si è occupata del problema ritiene «indiscutibile che la reiterata inattività dell’assemblea in ordine alla nomina di un organo sociale obbligatorio integri gli estremi della causa di scioglimento contemplata dall’art. 2484, 1° comma, n. 3, c.c.» [[9]]. La conclusione (scioglimento della società) è senz’altro condivisibile se l’assemblea non sia mai stata convocata per l’istituzione del collegio sindacale e la nomina dei relativi membri, o se, ripetutamente convocata a tal fine, sia andata sempre deserta («continuata inattività dell’assemblea») [[10]]; oppure, ancora, se, per contrasti tra i soci (prevedibilmente non sanabili nel breve periodo), l’assemblea – regolarmente convocata e costituita – si sia però dimostrata costantemente inetta a deliberare («impossibilità di funzionamento dell’assemblea») [[11]]. Per insegnamento pacifico, infatti, l’art. 2484, 1° comma, n. 3, c.c. (vecchio art. 2448, 1° comma, n. 3, c.c.), si applica quando concorrono le seguenti condizioni, entrambe sussistenti nei casi ipotizzati: innanzitutto, occorre «una situazione patologica dell’organo assembleare, incapace, in quanto paralizzato da una situazione sociale che rende impossibile il funzionamento dell’ente, di operare, o, di fatto, oramai definitivamente [continua ..]
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3. Sopravvenuta carenza dei presupposti che hanno reso obbligatoria la nomina del collegio sindacale
La legge non regola espressamente le conseguenze della sopravvenuta carenza dei presupposti che hanno reso obbligatoria la nomina del collegio sindacale. La questione va studiata distinguendo il caso in cui lo statuto autorizzi la nomina del collegio sindacale da quello in cui una simile clausola faccia difetto [[27]]: si muove da questa seconda ipotesi. Secondo un indirizzo diffuso in dottrina si produrrebbe in tal caso la decadenza automatica dei sindaci dall’ufficio, sicché un’eventuale delibera dell’assemblea sul punto avrebbe «una funzione meramente dichiarativa e di accertamento di un effetto estintivo del rapporto già prodottosi ex lege» [[28]]. L’assunto è motivato sulla base della considerazione che «nel silenzio dell’atto costitutivo … il collegio [deve] intendersi nominato solo se e fino al momento in cui permanga un obbligo legale in tal senso, sicché appare plausibile ritenere che, venuto meno quest’obbligo, si realizza una causa d’anticipata cessazione dalla carica» [[29]]; ed infatti, a ritenere altrimenti – e, cioè, ipotizzando la permanenza in carica del collegio sindacale anche dopo che non ricorrano più i requisiti che rendono obbligatoria la presenza dell’organo di controllo – «si finirebbe per consentire il mantenimento di una struttura organizzativa come il collegio sindacale a [continua ..]
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