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L'ente amministratore di società di capitali nel diritto tedesco, svizzero e francese (appunti per misurarsi con un problema ancora aperto nel diritto italiano)

Katrin 
Martucci

 

Sommario:

1. Premessa - 2. Il problema dell'ente amministratore di società di capitali nell’ordinamento tedesco [5]. - 3. (Segue). L'ordinamento svizzero - 4. (Segue). L'ordinamento francese - 5. Conclusione - NOTE


1. Premessa

 La recente iscrizione nel registro delle imprese di Milano di una società a responsabilità limitata amministrata da un’altra società [1], in qualità di amministratore unico, ripropone all’attenzione di quanti, per ragioni di ordine anche pratico, si interroghino sulla legittimità di una simile previsione, il problema relativo alla configurabilità, nel nostro ordinamento, dell’ente-amministratore di società di capitali [2]. Se, con riguardo al sistema giuridico italiano, tale questione – non espressamente disciplinata dal legislatore – deve essere esaminata verificando la compatibilità di una simile ipotesi con i principi che informano la disciplina, rispettivamente, della società per azioni e della società a responsabilità limitata [3], essa risulta invece regolata, seppur in modo molto diverso, negli ordinamenti tedesco, svizzero e francese – ordinamenti che con il nostro condividono tradizioni normative e culturali. Non stupisce quindi constatare come le problematiche sollevate dall’ipo­tesi dell’amministratore-ente giuridico nell’ambito di tali esperienze giuridiche non si discostino da quelle già prese in considerazione dalla dottrina italiana. Problematiche che, in particolare, coinvolgono le seguenti questioni, e cioè: – la possibilità di affidare la gestione della società ad [continua ..]

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2. Il problema dell'ente amministratore di società di capitali nell’ordinamento tedesco [5].

 Prendendo le mosse dalla disciplina delineata dal legislatore tedesco deve rilevarsi come questo si dimostri perentorio nell’escludere, sia per la società per azioni (AG) che per la società a responsabilità limitata (GmbH), che amministratore delle stesse possa essere un’altra società o, comunque, un altro ente. Secondo quanto infatti disposto dai §§ 76 III AktG e 6 II GmbHG «Mitglied des Vorstandes» (nella AG) e «Geschäftsführer» (nella GmbH) «kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person sein». Solo una persona fisica, quindi, può essere preposta all’amministrazione della società – principio, questo, già sancito nell’AktG del 1937 [6] ed inserito, in occasione della novella del 1980, anche nella disciplina della società a responsabilità limitata, così recependo quanto già sostenuto dalla dottrina quasi unanime [7]. La ratio della scelta compiuta dal legislatore tedesco con riguardo alla problematica dell’amministratore-ente giuridico si rivela la stessa sia per la società per azioni che per la società a responsabilità limitata. Ciò che, secondo gli autori, esclude che un ente giuridico possa essere nominato amministratore di società è la natura [continua ..]

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3. (Segue). L'ordinamento svizzero

Anche il legislatore svizzero, come quello tedesco, esclude espressamente che all’ufficio di amministrazione di una società per azioni possa essere nominato un ente giuridico. Ciò è quanto emerge dal disposto dell’art. 707, 3° c. OR secondo cui «Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d’am­ministrazione» [17]. Con tale norma, si afferma, il legislatore avrebbe inteso evidenziare la natura personale (den höchstpersönlichen Charakter) delle funzioni svolte dall’amministratore, e quindi l’accentuata responsabilità personale che al loro esercizio deve necessariamente conseguire [18]. Elementi, questi, che, secondo quanto evidenziato anche dalla dottrina tedesca, escludono necessariamente che dell’amministrazione della società possa essere incaricato un ente. D’altra parte, la preclusione contenuta nella citata disposizione sembra altresì rispondere ad un’esigenza ulteriore, a quella di rispettare quanto inderogabilmente disposto dall’art. 698, 2° c. OR il quale riserva all’organo assembleare la nomina degli amministratori – competenza, questa, che invece, come si avrà modo di vedere trattando del sistema francese, deve ritenersi derogata quando ad essere nominato sia un ente giuridico: questo, infatti, senza alcuna [continua ..]

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4. (Segue). L'ordinamento francese

Nell’ordinamento francese la possibilità di preporre all’ufficio di amministrazione di una société anonyme (SA) non solo una persona fisica ma anche un ente giuridico è espressamente prevista dall’art. L. 225-20 del code de commerce. Disposizione, questa, introdotta nell’ordinamento dalla legge n. 66-537 del 24 luglio 1966, con la quale il legislatore, considerata la crescente importanza dei groupes de sociétés, ha preso atto, legittimandola, della prassi di nominare amministratori delle società partecipate le stesse società partecipanti [33]. Tale prassi, sebbene ammessa dalla giurisprudenza francese [34] e dalla prevalente dottrina [35] – considerato come la nomina ad amministratore fosse considerata un diritto essenziale di ogni socio e di esso non si volesse privare le società partecipanti [36] – ha tuttavia reso necessario l’intervento del legislatore il quale, con la disciplina del représentant permanent, ha accolto le obiezioni che con riguardo all’ipotesi dell’amministratore-ente giuridico erano state avanzate dagli autori. Questi avevano infatti evidenziato come la nomina degli amministratori dovesse avvenire tenendo conto delle caratteristiche personali del nominando, dovendosi inoltre evitare che, nell’ipotesi in cui la persona giuridica nominata fosse stata rappresentata [continua ..]

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5. Conclusione

Le esperienze giuridiche straniere considerate non danno, come si è potuto costatare, alla problematica oggetto di questo studio una soluzione univoca. Nelle discipline adot­tate, rispettivamente, dai legislatori tedesco, svizzero e francese può tuttavia, seppur nella divergenza delle regole, rinvenirsi una costante, quella di evitare fenomeni di Doppelorganschaft, inevitabili allorquando l’organizzazione corporativa si denoti per essere tipologicamente essenziale alla società, come avviene per la società per azioni. In tale ipotesi la preposizione ciclica di coloro che sono chiamati ad amministrare al relativo ufficio osta a che la designazione di costoro sia subordinata ad un’ulteriore selezione secondo lo stesso meccanismo [62]. Tant’è che anche quando la nomina ad amministratore di una persona giuridica è consentita (art. L. 225-20 c.com.), lo è a condizione che quest’ultima nomini un proprio rappresentante permanente (art. L. 225-20 c.com.) – la permanenza ostando alla (eventuale) instabilità provocata dalla proposizione ciclica [63] – e comunque, nel rispetto di ogni esigenza di conoscenza della società, nella misura in cui allo stesso non vengano attribuiti poteri esecutivi (artt. L. 223-18, 225-47, -51-1, -53, -56, -58, -59, -64, -66 c.com.). Ed a tale stessa ratio appare improntata anche la diversa [continua ..]

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NOTE

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