Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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La nuova legge fallimentare della Repubblica Popolare Cinese (di Domenico Benincasa  )


  
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. I nuovi modelli di procedure concorsuali e l’ambito di applicazione - 3. Gli organi della procedura fallimentare - 4. Principali aspetti processuali e sostanziali della nuova legge fallimentare - 5. Le procedure alternative. La ristrutturazione - 6. Conclusioni - NOTE


1. Premessa

 Il 27 agosto 2006, dopo oltre un decennio di approfonditi studi, nel corso del quale sono stati elaborati e proposti numerosi progetti di legge (circa una decina dal 1994) [1], è stata emanata [2] la nuova Enterprise Bankruptcy Law, entrata in vigore il primo giugno 2007 e destinata a regolamentare uno dei tanti settori dell’economia in cui la straordinaria crescita mondiale della Cina troppo spesso ha convissuto con una disciplina «arretrata» e incompleta rispetto a quelle degli altri Paesi industrializzati. L’attuale corpus normativo, costituito da 136 articoli, suddivisi in dodici capitoli, ha completamente sostituito la precedente legge fallimentare, promulgata nel 1986 [3], ed, al pari di altre recenti innovazioni legislative introdotte nell’ambito del diritto commerciale [4], rappresenta una vera e propria pietra miliare nell’ordinamento giuridico cinese. In realtà, la prima disciplina dell’insolvenza dell’impresa risale al 1935 [5], ma venne abrogata nel 1949, con l’avvento del Partito Comunista. Per i successivi trent’anni, il sistema economico, caratterizzato dalla presenza pressoché esclusiva di imprese nazionalizzate, da una economia pianificata di stampo socialista e dalla scarsa apertura del mercato cinese agli investitori internazionali, rese superflua l’impostazione di una disciplina concorsuale per la regolamentazione dell’insolvenza delle imprese private [6] e la procedura del «Repayment of Debts» venne affrontata attraverso sporadici interventi legislativi di settore, per trovare, poi, una specifica regolamentazione nel (capitolo XVII del) codice di procedura civile del 1982 [7], che prevedeva degli ordini di privilegio nel caso in cui gli assets dell’impresa non fossero stati sufficienti al ripianamento integrale dell’esposizione debitoria della stessa, senza, tuttavia, la predisposizione di una vera e propria procedura a carattere liquidatorio. Solo nel 1984, all’esito di un lungo dibattito nel corso del quale, soprattutto a livello dottrinario [8], erano state rilevate l’impellenza e la necessità di un impianto legislativo autonomo e completo per la regolamentazione dell’insolvenza dell’impresa, specie a seguito del parziale abbandono, verso la fine degli anni ’70, sotto la leadership di [continua ..]


2. I nuovi modelli di procedure concorsuali e l’ambito di applicazione

Il primo rilevante cambiamento è rappresentato proprio dall’ambito, ben più ampio che in passato, di applicazione della nuova legge fallimentare. Questo, infatti, non interesserà più soltanto le imprese di proprietà dello Stato (SOE) [16], ma tutte le entità dotate di personalità giuridica anche limitata, compresi, quindi, alcuni tipi di società private, anche unipersonali, società per azioni, a responsabilità limitata, società estere ed altre forme societarie previste dall’ordinamento cinese [17]. Non è invece contemplata nella legge fallimentare la disciplina dell’insolvenza delle cc.dd. partnerships [18] e delle persone fisiche [19], che restano così escluse dall’assoggettamento alle procedure concorsuali. La nuova legge fallimentare prevede, poi, tre diverse procedure: (i) la liquidazione, (ii) la ristrutturazione (reorganization) e (iii) la conciliazione [20]. Queste ultime due, aventi una funzione strutturalmente recuperatoria, possono essere convertite in procedure di liquidazione ove, nel corso delle stesse, emerga l’impossibilità di attuazione del piano di risanamento e di recupero aziendale che le caratterizza. La società debitrice può chiedere di essere assoggettata a ciascuna delle tre differenti procedure, mentre i creditori potranno fare istanza solo per la procedura di liquidazione o per quella di ristrutturazione [21]. Ognuna delle procedure, comunque, ha inizio con l’accoglimento, da parte della Corte Popolare competente [22], della relativa istanza, la quale, nel caso di istituti finanziari, può essere avan­zata anche dal Consiglio di Stato. La Corte Popolare deve pervenire ad una decisione di ammissibilità o meno dell’istanza entro 15 giorni dal momento della presentazione di quest’ultima. Qualora la stessa non provenga dalla società debitrice, inoltre, quest’ultima potrà opporsi alla stessa, così come un creditore potrà ricorrere avverso la sentenza di rigetto da parte della Corte Popolare. Vi è, infine, la possibilità che la Corte, solo ove l’avvio di una procedura possa risultare fortemente pregiudizievole per gli interessi dello Stato, non emetta alcuna pronuncia [23]. Una volta accertata la propria competenza, la Corte [continua ..]


3. Gli organi della procedura fallimentare

 Un ruolo centrale, sin dalla sua nomina da parte della Corte Popolare che dichiara aperta la procedura di insolvenza, è affidato al curatore, il quale sostituendo, nella nuova disciplina, il «comitato di liquidazione» previsto dalla legge previgente (e costituito da rappresentanti di nomina governativa e dal management della società) [25], subentra, acquisendone tutte le funzioni, all’organo gestionale della società insolvente, sia che la procedura sia liquidatoria, che di ristrutturazione. In quest’ultimo caso, però, l’or­gano amministrativo, previo accoglimento di apposita istanza della società assoggettata a «reorganization», potrà continuare a svolgere le proprie funzioni, sotto il costante controllo del curatore, il cui ruolo sarà limitato, così, sulla falsariga di quanto previsto negli U.S.A. con la disciplina del Chapter 11 [26], ad una «supervisione» dell’operato del management. La funzione di curatore può essere svolta anche da un gruppo di liquidatori formato da membri di dipartimenti governativi o di organizzazioni od associazioni professionali, i quali abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo e che abbiano adeguate capacità ed esperienze professionali in campo imprenditoriale. L’operato del curatore, sulla cui nomina e sulla cui remunerazione è competente, in via esclusiva, la Corte Popolare [27], è costantemente sottoposto alla vigilanza di quest’ultima, mentre dal punto di vista autorizzativo, maggiori poteri sono attribuiti all’assemblea dei creditori [28], la quale può, a sua volta, nominare un apposito comitato, composto da un massimo di 9 membri [29], al quale demandare specifiche funzioni [30]. In particolare, nel corso delle riunioni dell’assemblea, è possibile, per i creditori: (i) esaminare e verificare i diritti e l’ammontare dei crediti degli altri creditori, (ii) controllare l’operato del curatore, (iii) chiedere la sostituzione dello stesso, (iv) decidere se proseguire, anche provvisoriamente, o meno l’attività di impresa della società insolvente, (v) approvare i piani di riparto, (vi) eleggere e sostituire i membri del comitato dei creditori [31]. Nei casi in cui è specificamente richiesto [continua ..]


4. Principali aspetti processuali e sostanziali della nuova legge fallimentare

Le principali innovazioni apportate dalla riforma della legge fallimentare, specialmente per quanto riguarda la procedura principale, ossia quella di liquidation, riflettono un netto orientamento del legislatore di abbandonare, almeno in parte, la concezione fortemente statalista dell’eco­nomia [32], con conseguenze ed effetti immediati soprattutto sulla situazione dei creditori concorsuali. Se, infatti, nel vigore della legge fallimentare del 1986, i crediti derivanti da rapporti di lavoro godevano di un privilegio assoluto rispetto a tutti gli altri, le disposizioni attuali, invece, realizzando una sorta di compromesso tra le radici ideologiche della vecchia procedura fallimentare e la necessità di predisporre un impianto normativo più trasparente e garantista per gli investitori internazionali, attribuiscono particolari diritti ai creditori muniti di garanzie reali, sul ricavato della vendita dei relativi beni, ed offrono, in generale, maggiori tutele a tutti i tipi di creditori. Questi ultimi dovranno proporre domanda di insinuazione nel termine prefissato dalla Corte Popolare successivamente all’apertura della procedura fallimentare, termine che può variare, secondo l’art. 63 della legge fallimentare, da 30 a 90 giorni. Successivamente, il curatore dovrà comunicare a tutti i creditori [33] il giorno dell’adunanza per la verifica dello stato passivo. Analogamente alle discipline concorsuali dei principali ordinamenti giuridici, oltre ad essere prevista la cristallizzazione del patrimonio del debitore, composto dai beni esistenti al momento dell’apertura della procedura e da quelli che ad esso pervengano, successivamente, nel corso della stessa, è attribuita al curatore la facoltà di subentrare nei contratti che non siano stati interamente eseguiti dalle parti o di sciogliersi dagli stessi. Nel caso in cui il curatore non manifesti la propria scelta nel termine di due mesi dall’apertura della procedura o non comunichi la propria decisione alla controparte nel termine di trenta giorni da quando quest’ultima ne abbia fatto espressa richiesta, il contratto si intenderà sciolto [34]. Sono altresì individuati alcuni atti (ad esempio, trasferimenti di beni ad un prezzo eccessivamente inferiore a quello di mercato, pagamenti anticipati, rinunce di crediti, ecc.) che, se compiuti entro un anno o sei mesi dalla [continua ..]


5. Le procedure alternative. La ristrutturazione

 La procedura di ristrutturazione può essere proposta sia dalla società debitrice che da un suo creditore. Nel caso in cui un creditore abbia proposto già un’istanza per l’apertura di una procedura di liquidazione, la debitrice od un socio della stessa, che ne detenga almeno un decimo del capitale sociale, potranno chiedere il suo assoggettamento alla procedura di reorganization. Tale procedura, se, per alcuni aspetti, quali, in particolare, quello del risanamento dell’im­presa e della sua preservazione nel mercato, presenta sicuri punti in comune con quella del Chapter 11 statunitense [36], primi, fra tutti, quelli del perseguimento della valorizzazione del patrimonio dell’impresa e della salvaguardia del valore del complesso aziendale, appare, invece, come è stato correttamente rilevato [37], gravemente lacunosa laddove omette di indicare le condizioni che consentano di lasciare al consiglio di amministrazione la gestione della società anche dopo l’avvio della procedura di ristrutturazione, posto che l’art. 73 della legge fallimentare contempla tale possibilità come semplice eccezione alla regola generale, che prevede il subentro di default dell’administrator («fa lu guan li ren») all’organo gestorio [38]. Nel termine di sei mesi, prorogabile, solo, però, in presenza di «giustificati motivi», di ulteriori tre mesi, il liquidatore o il consiglio di amministrazione qualora questo non sia stato sostituito dal primo, dovranno proporre alla Corte Popolare ed all’assemblea dei creditori un piano di risanamento [39], che sarà sottoposto all’approvazione dei creditori stessi. Anche la legge cinese prevede la suddivisione in classi uniformemente trattate, a seconda dei diversi interessi economici dei creditori, delle percentuali di pagamento offerte, e delle eventuali dilazioni del pagamento stesso. In particolare, i creditori possono essere suddivisi in quattro distinte classi, a seconda del titolo: (i) creditori muniti di pegno, ipoteca ed altre garanzie; (ii) lavoratori e dipendenti per i crediti derivanti dall’attività lavorativa, sussidi ed assicurazioni lavorative; (iii) crediti di natura tributaria; (iv) creditori chirografari [40]. Il piano si considera approvato se riporta il voto favorevole delle classi, che si considera raggiunto [continua ..]


6. Conclusioni

La riforma della legge fallimentare nella Repubblica Popolare Cinese, apportando, sotto vari aspetti, un maggiore grado di certezza del diritto e di trasparenza nelle procedure concorsuali, come emerge già dall’intento, dichiarato nell’art. 1, di perseguire un livello di soddisfacimento più equo nei confronti di tutti i creditori e di tutelare, oltre gli interessi di questi ultimi, anche quelli del debitore, contribuisce senza dubbio a creare un clima economico più favorevole anche per imprenditori ed investitori stranieri, attestando «come l’econo­mia del Paese sia in una fase avanzata di sviluppo e abbia ormai raggiunto alti livelli di modernizzazione» [46], oltre che a costituire, sotto vari aspetti, una misura necessaria e consequenziale all’adesione del paese, nel 2001, alla World Trade Organization (WTO) [47]. È chiaro che continueranno a persistere, nell’ambito pratico, alcune zone d’ombra, costituite vuoi dalla scarsa precisione relativa ad alcuni istituti e ad alcune specifiche disposizioni, peraltro fortemente innovativi (ad esempio, il concetto di insolvenza, definito con criteri alquanto vaghi e privi di una consolidata applicazione pratica, o l’implicita facoltà, per la Corte Popolare, di omettere o ritardare l’apertura della procedura), vuoi dall’omissione di alcune previsioni presenti in gran parte degli ordinamenti concorsuali (si pensi, tra gli altri, alle cc.dd. interim procedures, ossia ai provvedimenti cautelari che possono essere adottati dai tribunali in pendenza dell’istanza di fallimento nei confronti della società debitrice). Ciononostante, l’aspetto che emerge più chiaramente dalla riforma della legge fallimentare, al pari di quanto avvenuto nel corso dei numerosi e recenti interventi legislativi [48] che hanno interessato l’ordinamento giuridico cinese, è la finalità, non unica ma sicuramente significativa, di eliminare, per quanto possibile, i diversi ostacoli, non solo di natura giuridico-economica, ma anche sociale e culturale, che spesso si sono frapposti, ostacolandone la crescita e lo sviluppo, tra la Cina e gli altri Paesi che hanno assunto un ruolo centrale nell’economia mondiale. Se, così, la riforma della legge fallimentare rappresenta indubbiamente un segno di apertura verso gli altri [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2009