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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano
A cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini,
Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer
Sommario:
TRIBUNALE DI MILANO, 24 giugno 2008 Ciampi Presidente Dal Moro Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 18 settembre 2008 (provv.) Perozziello Presidente Fiecconi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 13 ottobre 2008 Perozziello Presidente Vannicelli Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 24 ottobre 2008 Perozziello Presidente Vannicelli Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 27 ottobre 2008 Ferraris Presidente e Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 Ciampi Presidente Vannicelli Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 Perozziello Presidente Fiecconi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 Ciampi Presidente Dal Moro Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 4 novembre 2008 Ciampi Presidente Fiecconi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 5 novembre 2008 Ciampi Presidente Consolandi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 5 novembre 2008 Fiecconi Giudice unico - TRIBUNALE DI MILANO, 6 novembre 2008 Perozziello Presidente e Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 25 novembre 2008 Perozziello Presidente e Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 Ciampi Presidente Ferraris Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 12 gennaio 2009 Perozziello Presidente Consolandi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 19 gennaio 2009 Perozziello Presidente Dal Moro Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 20 gennaio 2009 Ciampi Presidente Fiecconi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 20 gennaio 2009 Ferraris Presidente e Relatore
TRIBUNALE DI MILANO, 24 giugno 2008 Ciampi Presidente Dal Moro Relatore
Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori – Responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2476, 7° comma, c.c. – Inapplicabilità a fatti avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003 (Art. 2476, 7° comma, c.c.) L’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, comma 7, nei confronti dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, non può essere esercitata per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori – Legittimazione attiva dell’amministratore convenuto all’azione nei confronti del socio ai sensi dell’art. 2476, 7° comma, c.c. – Insussistenza (Art. 2476, 7° comma, c.c.) L’amministratore di s.r.l. convenuto in un’azione di responsabilità non è legittimato ad agire nei confronti di un socio ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. per ottenere nell’interesse della società la sua condanna in solido. (pfm)
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TRIBUNALE DI MILANO, 18 settembre 2008 (provv.) Perozziello Presidente Fiecconi Relatore
Arbitrato societario – Clausola compromissoria – Modalità di nomina degli arbitri non conforme all’art. 34 d.lgs. 5/2003 – Inefficacia (Art. 34, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) Debbono intendersi inefficaci dopo l’entrata in vigore della riforma le clausole compromissorie contenute in statuti societari che prevedono meccanismi di nomina degli arbitri non conformi alle disposizioni dell’art. 34, d.lgs. 5/2003. Società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci – Termine per l’impugnazione – Applicazione della sospensione feriale (Art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742) La sospensione dei termini processuali per il periodo feriale trova applicazione anche per il computo del termine di decadenza previsto per l’impugnazione delle delibere assembleari. Con una pronuncia, che si segnala per l’ampia e approfondita motivazione, il Tribunale milanese prende posizione su alcune controverse questioni inerenti la validità delle clausole compromissorie contenute in statuti societari, in cui i meccanismi di nomina degli arbitri risultano in contrasto con le disposizioni imperative dell’art. 34, d.lgs. 5/2003. A fronte dell’opinione maggioritaria, che propende per la radicale nullità delle clausole in esame, si è andato infatti progressivamente affermando in una parte della giurisprudenza di merito (cfr., per es., Trib. Bologna, 13 novembre 2006, [continua ..]
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TRIBUNALE DI MILANO, 13 ottobre 2008 Perozziello Presidente Vannicelli Relatore
Società per azioni – Responsabilità degli amministratori verso la società – Inosservanza dei doveri di diligenza e prudenza esigibili dall’amministratore professionale medio – Sindacato degli atti gestori da parte del giudice (Art. 2392 c.c.) Per accertare la contrarietà di un’operazione gestoria agli obblighi di diligenza e di prudenza gravanti sugli amministratori occorre verificare l’adeguatezza strutturale, economica ed organizzativa della società rispetto all’operazione compiuta. Qualora da tale verifica emerga che l’atto gestorio sia stato concepito, preparato ed attuato sotto ogni profilo (e segnatamente sotto quello dell’idoneità economico-finanziaria della società ad assumersene il rischio) con incomprensibile leggerezza, in modo tale da trasformare il pur rilevante – e di per sé neutro – rischio di impresa in esso insito in irragionevole azzardo, l’amministratore è personalmente responsabile del danno cagionato al patrimonio sociale per effetto del compimento del suddetto atto. Peraltro, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore in presenza di tali circostanze non deriva da una valutazione sulla bontà imprenditoriale dell’operazione, ma da una valutazione negativa in ordine all’impiego ed all’osservanza, nella scelta gestoria compiuta, ed in particolare nella sua ideazione [continua ..]
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TRIBUNALE DI MILANO, 24 ottobre 2008 Perozziello Presidente Vannicelli Relatore
Società a responsabilità limitata – Finanziamenti del socio uti socius – Inesigibilità del credito per la restituzione del finanziamento (Art. 2467 c.c.) Il socio che abbia effettuato un finanziamento infruttifero uti socius a favore della società ha diritto alla restituzione dell’importo versato soltanto a seguito dell’estinzione di tutti gli altri debiti sociali. Ne consegue che il credito vantato dal socio finanziatore nei confronti della società non è esigibile e non può essere opposto in compensazione al curatore fallimentare che faccia valere una pretesa restitutoria nei confronti del socio finanziatore. (mb)
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TRIBUNALE DI MILANO, 27 ottobre 2008 Ferraris Presidente e Relatore
Società di capitali – Amministratori – Revoca – Giusta causa – Insussistenza (Art. 2383 c.c.) È priva di giusta causa la revoca di un amministratore basata non su riferimento a inadempimenti dei suoi doveri, né a obiettive e riscontrabili sopravvenute carenze di sue qualità personali rispetto a quelle in precedenza manifestate, bensì a personali e non dichiarati orientamenti degli altri consiglieri, avallati dall’assemblea. (mm)
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TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 Ciampi Presidente Vannicelli Relatore
Società a responsabilità limitata – Responsabilità dell’amministratore di diritto – Impegno a gestire la società secondo le indicazioni di un terzo – Irrilevanza in sede civile (Art. 2392 c.c.) L’impegno assunto dall’amministratore di una società di capitali a gestire la società stessa in conformità alle indicazioni di un terzo non lo esime dalla responsabilità civile per i danni causati per aver omesso di esercitare i dovuti controlli e poteri che la legge riconnette alla carica formale. (pfm)
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TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 Perozziello Presidente Fiecconi Relatore
Società a responsabilità limitata – Continuazione dell’attività in costanza di integrale perdite del capitale sociale – Violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. – Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. – Applicazione del criterio della differenza dei patrimoni netti dalla data dell’inadempimento alla data del fallimento – Correttivi ai fini della quantificazione del danno (Artt. 2484, 1° comma, n. 4, 2485, 2486 c.c.; art. 146 l. fall.) La quantificazione del danno cagionato dagli amministratori per la prosecuzione dell’attività in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. può essere calcolato sulla base della differenza dei valori contabili del patrimonio netto registrati alla data dell’inadempimento e a quella del fallimento. Questa valutazione, tuttavia, deve essere corretta sulla base di una valutazione equitativa che tenga conto degli oneri che presumibilmente la società avrebbe dovuto affrontare anche nel caso dell’immediata registrazione della causa di scioglimento e della tempestiva messa in liquidazione della società. (av)
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TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 Ciampi Presidente Dal Moro Relatore
Società a responsabilità limitata – Compensi degli amministratori – Necessità della previsione statutaria o di apposita deliberazione assembleare (Artt. 2487, 2389 c.c.) In virtù del combinato disposto degli artt. 2487, 2° comma, e 2389 c.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2003), il diritto a percepire somme a titolo di emolumento per la carica di amministratore di s.r.l. deve essere previsto dallo statuto o deciso con apposita deliberazione assembleare. Non è pertanto sufficiente, a tal fine, l’approvazione del bilancio contenente la relativa posta, esclusa l’ipotesi che l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio si sia costituita in forma totalitaria e la proposta di determinazione dei compensi sia stata espressamente discussa e approvata in questa sede. (av)
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TRIBUNALE DI MILANO, 4 novembre 2008 Ciampi Presidente Fiecconi Relatore
Società per azioni quotate in mercati regolamentati – Attività di revisione e certificazione del bilancio – Natura, contenuto e finalità dell’attività di revisione (Artt. 155 ss., d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Il contratto tra società con titoli quotati e società di revisione è un rapporto imposto, sia per quanto riguarda il contenuto della prestazione, che per quanto riguarda durata e corrispettivo, secondo i criteri indicati dalla legge o dalla Consob con apposito regolamento. Contenutisticamente, l’attività di revisione contabile consiste nell’operare un riscontro di tipo documentale e formale, finalizzato a verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché la corretta redazione del bilancio; tale controllo si pone ad ulteriore garanzia del rispetto del principio di chiarezza e di corretta rilevazione dei dati contabili inseriti nei bilanci degli emittenti. Sul piano teleologico, lo scopo della certificazione dei bilanci è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre che agli azionisti di minoranza della società soggetta a revisione, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con principi standardizzati; e non di aiutare i sindaci e gli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni. Società per azioni quotate in mercati regolamentati – Revisione e certificazione del bilancio – [continua ..]
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TRIBUNALE DI MILANO, 5 novembre 2008 Ciampi Presidente Consolandi Relatore
Rito societario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Termini per la notifica della comparsa di risposta – Omessa indicazione (Art. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) Il difetto di fissazione del termine per la notifica della comparsa di risposta cui fa riferimento l’art. 2, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 5/2003, da cui deriva l’applicazione del termine di 60 giorni, ricomprende tanto l’ipotesi dell’assenza di qualsiasi indicazione quanto il caso in cui il difetto consista nella mancanza di chiarezza del termine assegnato dall’attore al convenuto; quest’ultimo caso si verifica, ad esempio, quando l’attore nella citazione si limiti a fare un generico rinvio all’art. 2 del D.lgs. n. 5/2003. Rito societario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Dimidiazione dei termini processuali – Facoltatività (Art. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) In tema di rito societario, la riduzione alla metà dei termini processuali prevista dall’art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 5/2003 per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo opera solo nell’ipotesi in cui l’opponente si avvalga di tale facoltà. (mb)
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TRIBUNALE DI MILANO, 5 novembre 2008 Fiecconi Giudice unico
Società di capitali – Clausole statutarie – Obbligo di co-vendita – Diritto di prelazione sulla quota di maggioranza – Ammissibilità (Art. 2355-bis c.c.) Non è illegittimo inserire nello statuto di una società per azioni la clausola che, in caso di vendita a terzi di partecipazioni della società, attribuisce al socio di maggioranza il diritto di acquistare (o comunque di disporre del) le azioni di minoranza nel caso in cui intenda vendere la sua quota di maggioranza a soggetti diversi dai soci, una volta che non sia stato esercitato il diritto di prelazione spettante in capo ai soci di minoranza e il terzo abbia dichiarato di voler acquistare la quota che rappresenta l’intero capitale azionario. Società di capitali – Clausole statutarie – Clausola di prelazione – Denuntiatio – Contratto per persona da nominare – Inammissibilità (Art. 2355-bis c.c.) Poiché in tema di esercizio del diritto di prelazione l’individuazione del terzo offerente assume rilievo fondamentale al fine di dare concretezza e serietà all’offerta, la denuntiatio del socio alienante agli altri soci non può avere la forma del contratto per persona da nominare, la quale impedirebbe al titolare del diritto di prelazione tale individuazione. Nel caso di specie il Tribunale ha riscontrato l’invalidità [continua ..]
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TRIBUNALE DI MILANO, 6 novembre 2008 Perozziello Presidente e Relatore
Società per azioni – Denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. – Contestazioni relative alla determinazione di poste di bilancio – Irrilevanza (Art. 2409 c.c.) Ai sensi dell’art. 2409 c.c., come modificato dalla riforma del 2003, la denunzia dei soci al tribunale deve concernere irregolarità poste in essere dagli amministratori nella gestione, potenzialmente lesive per la società o per le società controllate; non può pertanto essere accolto il ricorso, in cui i soci lamentino esclusivamente vizi attinenti alla determinazione di poste di bilancio per valori inidonei ad incidere sulla misura del capitale sociale. (pfm)
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TRIBUNALE DI MILANO, 25 novembre 2008 Perozziello Presidente e Relatore
Società per azioni – Amministratori – Responsabilità – Sindacato dell’Autorità Giudiziaria – Sindacato nel merito degli atti – Inammissibilità (Art. 2392 c.c.) È da escludere in radice ogni pretesa dell’attore di vero e proprio riesame di merito da parte dell’Autorità Giudiziaria in ordine alla “opportunità” delle scelte compiute dall’amministratore convenuto, dovendosi piuttosto restringere l’attenzione ad eventuali indici di condotte sconsideratamente “imprudenti”, “dissennate” o addirittura estranee ad una effettiva logica d’impresa. Nel caso di specie il Tribunale ha esaminato alcune specifiche operazioni poste in essere dagli amministratori convenuti, distinguendo quelle lecite perché rientranti nell’ambito di un ordinario rischio d’impresa da quella in cui la condotta dell’organo amministrativo è risultata caratterizzata da “clamorosa imprudenza”. In relazione a quest’ultima operazione il Tribunale ha ritenuto pertanto fondata la pretesa risarcitoria di parte attrice. (mm)
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TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 Ciampi Presidente Ferraris Relatore
Fallimento delle società – Prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento ai sensi dell’art. 2447 – Responsabilità degli amministratori – Determinazione del danno – Necessità dello specifico accertamento – Onere della prova a carico del curatore (Artt. 2447 e 2485 c.c.; art. 146 l. fall.) Ai fini della determinazione della responsabilità degli amministratori la perdita derivante dalla prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2447 deve essere accertata in modo specifico, esclusa ogni liquidazione equitativa, e va tenuta distinta da quella che si produce in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa. L’onere della prova è posto a carico del curatore fallimentare che ha esercitato l’azione di responsabilità. Scioglimento della società di capitali – Divieto di nuove operazioni – Cessione di azienda (Art. 2485 c.c.) Non integra la violazione degli specifichi obblighi degli amministratori di cui all’art. 2486 c.c. la conclusione di un contratto preliminare di vendita di azienda, poi concluso in via definitiva dal liquidatore, in quanto l’operazione in questione non si qualifica come [continua ..]
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TRIBUNALE DI MILANO, 12 gennaio 2009 Perozziello Presidente Consolandi Relatore
Società di fatto – Requisiti – Esteriorizzazione del vincolo – Esclusione (Art. 2247 c.c.) Perché sussista una società di fatto è sufficiente che le parti si siano comportate secondo lo schema contrattuale della stessa e non è necessario che il vincolo sia esteriorizzato presso terzi né che vi sia partecipazione alla gestione comune in modo palese a terzi. Nel caso di specie il Tribunale ha affermato l’esistenza di fatto tra le parti di una societas unius negotii nell’ambito della quale attore e convenuto avevano deciso di acquistare e poi rivendere, dividendosi gli utili, un appartamento da un’asta fallimentare; l’attività posta in essere dai contendenti era infatti tale secondo il Tribunale da doversi ritenere sussistente un accordo tacito per gestire in comune l’affare immobiliare. (mm)
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TRIBUNALE DI MILANO, 19 gennaio 2009 Perozziello Presidente Dal Moro Relatore
Società di capitali – Principi di redazione del bilancio – Rilevanza autonoma del principio di chiarezza – Parametri per la verifica del rispetto del principio di chiarezza nella redazione del bilancio (Artt. 2423 ss. c.c.) Il precetto di chiarezza nella redazione del bilancio è posto a tutela dell’interesse generale all’informazione circa la situazione patrimoniale della società ed ha, pertanto, autonoma rilevanza rispetto a quelli di veridicità e correttezza. Il controllo sul rispetto di detto principio non deve limitarsi all’esame del mero dato contabile, ma quest’ultimo va considerato unitamente agli altri elementi che ne hanno accompagnato redazione e approvazione (relazione degli amministratori, relazione dei sindaci, chiarimenti forniti in assemblea). Società di capitali – Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio – Violazione del principio di chiarezza – Nullità (Art. 2479 c.c.) La deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio va considerata nulla, perché in contrasto con la disciplina imperativa, non solo quando il documento contabile approvato dia contezza di risultati d’esercizio non conformi alle reale situazione della società, ma anche quando dal bilancio approvato e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma di informazioni che la legge vuole siano fornite per [continua ..]
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TRIBUNALE DI MILANO, 20 gennaio 2009 Ciampi Presidente Fiecconi Relatore
Società a responsabilità limitata – Impugnazioni delle decisioni dei soci – Arbitrato – Compromettibilità – Condizioni (Artt. 34-35, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) In forza degli artt. 34 e seguenti del D.lgs. n. 5/2003 deve ritenersi esplicitamente prevista l’arbitrabilità delle questioni relative alle delibere assembleari, con eccezione di quelle dove sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero o che siano relative a diritti non disponibili. Ne consegue che le questioni attinenti all’espressione del voto in assemblea (vale a dire al quorum deliberativo) sono sicuramente coperte dalla clausola compromissoria, in quanto il socio che ha votato a sfavore della delibera può rinunciare all’impugnazione e prestare acquiescenza. (mb)
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TRIBUNALE DI MILANO, 20 gennaio 2009 Ferraris Presidente e Relatore