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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano

A cura di Matteo Bazzani, Paolo Flavio Mondini,
Michele Mozzarelli e Amedeo Valzer

 

Sommario:

TRIBUNALE DI MILANO, 9 luglio 2008, Ferraris Presidente relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 – Perozziello Presidente relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 5 novembre 2008 – Ciampi Presidente – Ferraris Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 18 novembre 2008 – Ciampi Presidente – Fiecconi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 27 novembre 2008 – Perozziello Presidente – Dal Moro Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 1° dicembre 2008 – Ciampi Presidente – Ferraris Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 11 dicembre 2008 – Ciampi Presidente – Relatore Dal Moro - TRIBUNALE DI MILANO, 12 dicembre 2008 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 18 dicembre 2008 – Ciampi Presidente – Mambriani Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 18 dicembre 2008 – Perozziello Presidente relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 18 dicembre 2008 – Ferraris Presidente – Fiecconi Relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 – Perozziello Presidente relatore - TRIBUNALE DI MILANO, 15 gennaio 2009 – Perozziello Presidente – Fiecconi Relatore


TRIBUNALE DI MILANO, 9 luglio 2008, Ferraris Presidente relatore

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Finanziamenti dei soci – Art. 2467 c.c. – Riqualificazione – Esclusione (Art. 2467 c.c.) L’art. 2467 c.c., nel suo tenore entrato in vigore il 1° gennaio 2004, non opera una riqualificazione come conferimenti dei finanziamenti concessi dai soci alla società in determinate circostanze, ma si limita a sottoporre tali finanziamenti – senza mutarne la qualificazione – a una speciale disciplina. Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Finanziamenti dei soci – Art. 2467 c.c. – Retroattività – Esclusione (Artt. 11 preleggi, 2467 c.c.) Stante il principio di irretroattività della legge espresso dall’art. 11 delle preleggi, non espressamente derogato nel caso di specie, l’art. 2467 c.c. riformato non può applicarsi alle operazioni di finanziamento eseguite dai soci prima del 1° gennaio 2004. (mm)      

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TRIBUNALE DI MILANO, 30 ottobre 2008 – Perozziello Presidente relatore

Società di capitali – Bilancio – Art. 2434-bis c.c. – Ambito di applicazione – Stretta interpretazione (Artt. 2377, 2434-bis c.c.) L’art. 2434-bis c.c. ha natura derogatoria rispetto alla più generale disciplina prevista dagli artt. 2377 ss. c.c.; pertanto sussiste un’insuperabile esigenza di stretta interpretazione che esclude l’applicabilità dell’art. 2434-bis c.c. a controversie che non abbiano come oggetto l’approvazione di un bilancio di esercizio. Società di capitali – Nullità delle deliberazioni assembleari – Interesse ad agire – Effettiva incidenza dannosa della delibera – Necessità (Art. 2379 c.c.) Poiché nel caso dell’art. 2379 c.c. l’interesse ad agire non coincide con l’interesse pubblico alla veridicità dei bilanci, ma deve derivare dal timore fondato di una lesione attuale del diritto di chi agisce, il soggetto diverso dal socio non può limitarsi ad invocare genericamente l’interesse astratto alla mera legalità formale nella redazione del bilancio, dovendo dimostrare di avere interesse alla impugnativa della delibera, provando che le pretese infedeli indicazioni sulla consistenza patrimoniale societaria hanno esplicato nei suoi confronti un’effettiva incidenza dannosa sul piano sostanziale. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha concretamente ravvisato [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 5 novembre 2008 – Ciampi Presidente – Ferraris Relatore

Società a responsabilità limitata – Legittimazione del socio a promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori – Legittimazione esclusiva del rappresentante comune in caso di contitolarità di una partecipazione indivisa (Art. 2476 c.c.) La legittimazione del socio di s.r.l. a promuovere l’azione sociale di responsabilità non ha come solo presupposto il semplice pregiudizio al patrimonio sociale subito per effetto dell’asserita mala gestio, bensì anche il potere di autonoma espressione della volontà inerente alla qualità di socio, dovendo il socio svolgere una funzione di sostituto processuale della società. Ne consegue che, anche per l’esercizio di tale potere di sostituzione, deve valere il riconoscimento come esclusiva della legittimazione del rappresentante comune nominato dai contitolari della partecipazione indivisa, così come è riconosciuta come esclusiva la legittimazione del rappresentante comune per l’esercizio del potere di impugnazione delle delibere assembleari. (mb)    

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TRIBUNALE DI MILANO, 18 novembre 2008 – Ciampi Presidente – Fiecconi Relatore

Società a responsabilità limitata – Legittimazione a promuovere l’azione sociale di responsabilità nelle s.r.l. unipersonali (Art. 2476 c.c.) L’eccezione di carenza di legittimazione della società ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, alla luce del disposto dell’art. 2476 c.c. – che conferisce la legittimazione ai soli soci e non più alla società intesa come persona giuridica – deve essere respinta, posto che, nel caso specifico, la società ha un unico socio e, pertanto, non sussiste alcuna dissociazione formale e sostanziale tra il soggetto che agisce in giudizio e quello che per legge è legittimato ad agire, trattandosi di un impulso processuale in ogni caso riconducibile ad un unico socio. Società a responsabilità limitata – Divieto in capo agli amministratori di svolgere, per proprio conto o per conto di terzi, attività concorrente rispetto a quella svolta dalla società (Art. 2390 c.c.) Nonostante il mancato espresso richiamo della norma di cui all’art. 2390 c.c. nella disciplina della società a responsabilità limitata, il divieto di svolgere attività in concorrenza rispetto a quella svolta dalla società è connaturato all’accettazione del mandato, per sua natura fiduciario, di amministrare la società perseguendo l’interesse corrispondente all’oggetto [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 27 novembre 2008 – Perozziello Presidente – Dal Moro Relatore

Rappresentante comune degli azionisti di risparmio – Azione di risarcimento del danno nei confronti della società – Legittimazione attiva – Sussistenza (Art. 147, d.lgs. 24 febbraio 2008, n. 58) Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio è legittimato a far valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno subito dai possessori di tale azioni e di tutelare in questo modo gli interessi comuni nei rapporti con la società. La legittimazione si estende a far valere profili di invalidità generali di qualsiasi delibera dell’assemblea dei soci che abbia comunque effetti idonei a provocare un pregiudizio patrimoniale, come in particolare nel caso di sopravvenuta incontestabilità ex art. 2504-quater dell’atto di fusione iscritto. Società di capitali – Delibera di fusione illegittima – Iscrizione dell’atto di fusione – Preclusione alla pronuncia di invalidità – Sindacato dell’autorità giudiziaria ai fini dell’ac­certamento della responsabilità – Sussistenza (Art. 2504-quater c.c.) L’iscrizione dell’atto di fusione determina la preclusione a pronunciare l’invalidità della relativa delibera, ma non incide minimamente sulla sussistenza o meno della sua legittimità; sicché il tribunale, una volta iscritto l’atto, può continuare a verificare le ragioni di [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 1° dicembre 2008 – Ciampi Presidente – Ferraris Relatore

Motivazione della sentenza mediante riferimento a precedenti conformi – Legittimità del riferimento a precedenti decisioni del medesimo Ufficio decidente quand’anche disattese dai Giudici di merito di grado superiore (Art. 16, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) Ai sensi dell’art. 16, 5° comma, d.lgs. n. 5/2003, la motivazione della sentenza ben può avvenire – sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti sia sotto quello meramente giuridico – mediante riferimento alle precedenti decisioni del medesimo Ufficio decidente anche se questo segua un indirizzo disatteso dai Giudici di merito di grado superiore. Società quotate – Dovere di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto totalitaria – Natura contrattuale della responsabilità da omissione dell’offerta pubblica di acquisto – Irrilevanza della diversa qualificazione data dall’attore nel proporre la domanda (Art. 106, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) L’omissione dell’offerta pubblica di acquisto da parte dei soggetti tenuti a promuoverla, ai sensi dell’art. 106, d.lgs. n. 58/1998, integra un inadempimento nell’ambito del rapporto obbligatorio che lega tali soggetti agli azionisti della società i cui titoli dovrebbero essere oggetto di offerta e determina, pertanto, il sorgere della responsabilità contrattuale degli inadempienti nei confronti di questi ultimi; [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 11 dicembre 2008 – Ciampi Presidente – Relatore Dal Moro

Società a responsabilità limitata – Delibera di aumento di capitale – Cancellazione dal Registro Imprese – Irrilevanza ai fini della determinazioni della qualità di socio (Art. 2481-bis c.c.) L’iscrizione della delibera di aumento di capitale nel Registro delle Imprese ha valore dichiarativo nei confronti dei terzi, ma non incide sull’assetto reale della compagine societaria; sicché non viene meno la qualità di socio del soggetto, che ha sottoscritto l’aumento di capitale a lui riservato, per il fatto della cancellazione nel Registro, su richiesta dell’organo amministrativo, della relativa delibera di aumento e della dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del capitale. Società a responsabilità limitata – Mancata convocazione dei soci – Assenza del socio di maggioranza – Nullità della delibera (Art. 2479-ter c.c.)  È nulla (e non inesistente) una delibera di s.r.l. assunta in mancanza di convocazione e in assenza del socio titolare dell’85% del capitale. Nella controversia sottoposta all’esame del Tribunale l’attore, che era divenuto socio con la sottoscrizione di un aumento di capitale a lui riservato, impugnava la delibera assembleare di revoca del predetto aumento, assunta dagli altri soci in sua totale assenza di informazione. Come emerge dalle massime testé riportate, la domanda viene accolta, a nulla [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 12 dicembre 2008 – Perozziello Presidente – Mambriani Relatore

Società di capitali – Invalidità della deliberazione di aumento del capitale per difetto di convocazione – Conseguente violazione del diritto di opzione del socio – Configurabilità di un diritto di riscatto – Negazione – Necessità dell’impugnazione della delibera nei termini di cui all’art. 2379-ter (Artt. 2379-ter, 2441 c.c.) Non è possibile costruire il diritto di opzione del socio ex art. 2441 c.c. come diritto di natura reale in analogia al diritto di prelazione del coerede, giacché, diversamente da quanto previsto nel­l’art. 732, al socio illegittimamente escluso dall’esercizio del diritto e neppure informato dell’assemblea in cui è stato deliberato l’aumento di capitale, non è normativamente riconosciuto un diritto di riscatto, ma la possibilità di esercitare il suo diritto di opzione è appunto subordinato alla vittoriosa impugnazione della delibera assembleare nei termini di cui all’art. 2379-ter. (av)  

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TRIBUNALE DI MILANO, 18 dicembre 2008 – Ciampi Presidente – Mambriani Relatore

Società di capitali – Liquidazione – Responsabilità dei liquidatori ai sensi dell’art. 2495, 2° comma, c.c. – Presupposti (Art. 2495 c.c.) Perché, ai sensi dell’art. 2495, 2° comma, c.c. un creditore sociale insoddisfatto possa far valere le proprie pretese nei confronti dei liquidatori per l’omissione del pagamento prima della cancellazione della società, è necessario che la mancata considerazione del debito nel bilancio della società in liquidazione sia imputabile a colpa dei liquidatori e che sussista un nesso di causalità tra tale comportamento colposo e l’omesso pagamento del debito.(av)  

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TRIBUNALE DI MILANO, 18 dicembre 2008 – Perozziello Presidente relatore

Rito societario – Applicazione dell’art. 300 c.p.c. – Decorrenza del termine per la riassunzione dalla data di notificazione dell’evento interruttivo e non da quella della dichiarazione di interruzione del processo resa dal giudice con successiva ordinanza (Art. 12, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; art. 300, 305 c.p.c.) L’art. 300, 2° comma, c.p.c. prevede espressamente che il processo «è interrotto» dal momento della comunicazione o notificazione dell’evento interruttivo, per cui, in tale fattispecie, il provvedimento del giudice assume valenza meramente dichiarativa. Deve reputarsi, pertanto, che in siffatta fattispecie il termine perentorio per la rituale riassunzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. decorre proprio dalla data della notifica dell’evento interruttivo intervenuto nella fase di scambio delle memorie difensive tra le parti e non da quella successiva del provvedimento meramente dichiarativo reso in udienza dal giudice relatore. Rito societario – Interruzione del processo – Riassunzione tardiva – Estinzione – Contestazione – Applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Art. 12, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; artt. 91, 92, 310 c.p.c.) In materia di estinzione del processo, la disciplina delle spese è regolata, in via generale, dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 18 dicembre 2008 – Ferraris Presidente – Fiecconi Relatore

Società a responsabilità limitata – Azione di accertamento negativo della responsabilità dell’amministratore nei confronti della società – Legittimazione passiva della società (Art. 2476 c.c.) La legittimazione passiva in relazione ad un’azione di accertamento negativo di responsabilità dell’amministratore verso la società spetta alla società, a nulla rilevando la legittimazione individuale dei soci ex art. 2476, 3° comma, c.c., che è prevista unicamente per l’ipotesi in cui il legittimato passivo sia l’amministratore e il socio eserciti l’azione sociale, in qualità di sostituto processuale della società. Società a responsabilità limitata – Azione di accertamento negativo della responsabilità del­l’amministratore nei confronti della società – Onere probatorio in capo all’ammi­nistratore (Art. 2476 c.c.) Nel chiedere un accertamento negativo in merito alla sussistenza dei presupposti per una sua responsabilità verso la società ex art. 2476 c.c. (in relazione all’esperimento, in nome della società, di azioni legali costose ed inutili, rigettate per totale infondatezza delle domande proposte), l’amministratore non può limitarsi a sostenere che l’esperimento di tali azioni legali rientrava nel corretto esercizio dei [continua ..]

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TRIBUNALE DI MILANO, 8 gennaio 2009 – Perozziello Presidente relatore

Società di capitali – Organizzazione e funzionamento del consiglio di amministrazione – Attribuzione di deleghe di gestione a singoli consiglieri – Sindacabilità nel merito – Esclusione (Artt. 2381, 2388 c.c.) Le determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione in ordine alla distribuzione delle deleghe gestionali all’interno dell’organo amministrativo vanno propriamente intese come scelte inerenti il merito della gestione operativa della società, non sindacabili nel merito dal giudice.(av)  

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TRIBUNALE DI MILANO, 15 gennaio 2009 – Perozziello Presidente – Fiecconi Relatore

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