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Un esempio di Contratto di finanziamento contenente covenants
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Contratto di Finanziamento per Scrittura Privata Autenticata |
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TRA
Come Banca Finanziatrice [Banca] Come Banca Finanziatrice [Banca] Come Banca Finanziatrice [Banca] Come Banca Finanziatrice [Banca] Come Banca Finanziatric |
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
(Soggetto ad IVA ed esente ai sensi degli art. 3 e 10 del D.P.R. 633/1972)
In data, [¡] in, tra:
[“BANCA”]
[“BANCA”]
[“BANCA”]
Holding S.p.A.”,
PREMESSO CHE:
(A) il Mutuatario ha richiesto la disponibilità ad organizzare un intervento finanziario dell’importo massimo complessivo fino ad € [¡] (di seguito il “Finanziamento”), destinato al finanziamento dell’acquisizione di aree agricole e di investimenti in impianti.
(B) Alla Data di Stipulazione (i) la struttura societaria del gruppo facente capo a Holding S.p.A. (di seguito il “Gruppo”) è descritta puntualmente nello schema di cui all’allegato [¡], e (ii) il capitale sociale di Holding S.p.A. interamente sottoscritto e versato ammonta ad € 00) ed è così ripartito e detenuto:
(C) Banca ha organizzato il Finanziamento e le Banche Finanziatrici hanno accettato di sottoscriverlo facendo affidamento sulla veridicità, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, finanziarie e giuridiche fornite dal Mutuatario e dai Soci nonché sulla concessione delle garanzie e l’assunzione degli impegni previsti nel presente Contratto e/o negli altri Documenti Finanziari (come di seguito definiti).
Tutto ciò premesso, che costituisce, insieme agli allegati, parte integrante del presente contratto, i comparenti, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.
Sommario:
1. Interpretazione - 2. Finanziamento - 3. Condizioni sospensive all'Erogazione - 4. Condizioni Risolutive - 5. Obblighi del Mutuatario - 6. Eventi rilevanti - 7. Rimedi in caso di Evento Rilevante - DOCUMENTO DI SINTESI - ALLEGATO [¡]
1. Interpretazione
1.1. Termini Oltre ai termini definiti in altre parti del presente contratto, i termini con l’iniziale maiuscola hanno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi: “Apporto di Mezzi Propri” Significa l’apporto di danaro da parte dei Soci, sotto forma di aumento di Equity (come di seguito definito) per un importo non inferiore ad almeno, che dovrà affluire nella casse di [¡] entro la Data di Erogazione del primo Utilizzo “Banca Agente” Significa ed indica Banca d’Impresa S.p.A., come meglio individuata tra le parti del Contratto, e, in caso di modifica dell’Agente, ogni successiva altra istituzione finanziaria che subentri nel ruolo di Agente “Banca Finanziatrice” (e al plurale “Banche Finanziatrici”) Significa individualmente e non solidalmente Banca, [¡], [¡], [¡] e [¡], come meglio individuate tra le parti del Contratto, nonché congiuntamente ma non solidalmente tutte queste banche e/o, successivamente alla cessione del Finanziamento, anche ciascuna delle banche cessionarie; “Banche di Riferimento” Significa e dovrà intendersi Banca d’Impresa S.p.A., [¡], [¡], [¡] ed ove ne ricorrano i presupposti ogni loro successore “Business Plan per Semestre” Significa [continua ..]
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2. Finanziamento
2.1. La facilitazione di creditoAlle condizioni previste dal presente Contratto, la Banca Finanziatrice concede al Mutuatario, che accetta, il Finanziamento per un ammontare complessivo non superiore all’Importo Massimo, da erogarsi secondo i termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.2.2. Valuta dell’erogazioneIl Finanziamento sarà erogato in Euro.2.3. Scopo del FinanziamentoLe somme che la Banca Finanziatrice erogherà al Mutuatario ai sensi del presente Contratto dovranno essere utilizzate dal Mutuatario esclusivamente con la destinazione del finanziamento della acquisizione da parte del Mutuatario di aree agricole e/o di investimenti in impianti.
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3. Condizioni sospensive all'Erogazione
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4. Condizioni Risolutive
Le obbligazioni delle Banche Finanziatrici derivante dal presente Contratto si intenderanno in ogni caso risolte al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni, senza pregiudizio peraltro della loro facoltà di rinunciare a, o dilazionare, eventualmente e discrezionalmente tali condizioni e senza pregiudizio al loro diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’Art. 7 che segue, nel caso in cui uno o più degli eventi dedotti ai sensi della presente clausola siano qualificabili anche come Evento Rilevante: 4.1. il Mutuatario sia inadempiente al presente Contratto; 4.2. le Garanzie non siano state perfezionate ai sensi di quanto previsto dai relativi Documenti Finanziari; 4.3. In generale, si verifichino circostanze che, nel ragionevole giudizio della Banca Agente, possano pregiudicare in modo rilevante le Garanzie. (A) Erogazione 4.4. Waiver fee e spese In caso di concessione di modifiche o deroghe sostanziali attinenti i Documenti Finanziari, inclusa in via meramente esemplificativa la modifiche o deroga ai Covenant Finanziari ed agli obblighi previsti nei Documenti Finanziarti, sarà dovuta alle Banche Finanziatrici una commissione una tantum (cioè una volta sola per ciascuna modifica o deroga) il cui ammontare sarà pari al [¡] % dell’importo residuo (non ancora utilizzato fino alla scadenza del periodo di Utilizzo e, successivamente, non ancora [continua ..]
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5. Obblighi del Mutuatario
Il Mutuatario si obbliga, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, ogni qualvolta è menzionato un atto che deve essere compiuto da un terzo, fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito delle Banche Finanziatrici derivanti dai Documenti Finanziari, a quanto di seguito previsto. 5.1. Documenti e adempimenti societari, altri obblighi di consegna (A) Invio alla Banca Agente di: (1) bilanci d’esercizio annuale e i bilanci annuali a livello consolidato di…, certificati da primaria società di revisione (per il consolidato a partire dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 salvo diversa disposizione anticipatori da parte delle autorità di borsa), nonché bilanci delle altre società del Gruppo …, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, entro 30 (trenta) giorni dalle relative approvazioni assembleari, ed unitamente alla certificazione della società di revisione non appena disponibile. Il tutto, comunque, dovrà essere consegnato entro e non oltre 195 (centonovantacinque) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nell’eventuale minor termine previsto per la comunicazione al mercato dalla normativa sugli emittenti quotati, e dovrà essere redatto in applicazione dei Principi Contabili; (2) relazioni semestrali d’esercizio [continua ..]
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6. Eventi rilevanti
Il verificarsi di anche uno solo degli eventi, fatti o circostanze di cui al presente articolo 6 costituisce un Evento Rilevante.6.1. Casi di decadenzaIl verificarsi di una qualsiasi ipotesi prevista all’articolo 1186 del Codice Civile, cui viene altresì convenzionalmente parificato il verificarsi di una qualsiasi delle situazioni altrimenti indicate nel presente articolo 6.6.2. Sospensione, interruzione o modifiche dell’attività o insolvenza(A) Il caso in cui il Mutuatario o altre società del Gruppo abbiano: (i) sospeso per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni o per più di una volta, qualunque sia la durata della sospensione, oppure (ii) interrotto, o (iii) modificato sostanzialmente la propria attività e/o il proprio oggetto sociale.(B) La sussistenza di una molteplicità di elementi che indichino lo stato di insolvenza o la vigenza di uno stato inequivocabilmente prodromico all’insolvenza del Mutuatario o altre società del Gruppo tale da pregiudicare la capacità del Mutuatario di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento e/o pregiudicare il valore delle Garanzie.(C) L’insolvenza del Mutuatario o di altre società del Gruppo, salvo in ogni caso che i soggetti interessati o un terzo provveda, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi, al pagamento del debito che ha dato luogo all’insolvenza, e sempre che a insindacabile giudizio della Banca Finanziatrice [continua ..]
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7. Rimedi in caso di Evento Rilevante
7.1. Recesso, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione Si conviene che il verificarsi anche di un solo Evento Rilevante attribuirà alla Banca Agente la facoltà, da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Mutuatario, da parte della Banca Agente, secondo le modalità di cui all’art. [¡]: (A) di assegnare al Mutuatario, in quanto sia compatibile con l’Evento Rilevante occorso e limitatamente agli Eventi Rilevanti di minore entità, ad insindacabile giudizio della Banca Agente, un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per rimuovere completamente l’Evento Rilevante e gli effetti pregiudizievoli per la capacità del Mutuatario di rimborsare il Finanziamento derivanti dall’Evento Rilevante; dopodiché, in mancanza di avvenuta integrale sanatoria, la Banca Agente avrà facoltà di fare ricorso all’applicazione di quanto previsto ai punti che seguono di questo articolo; (B) di recedere dal presente Contratto; e/o (C) di dichiarare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine, senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale; e/o (D) di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nel momento in cui il Mutuatario riceva comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. da parte della Banca Agente, con la quale quest’ultima dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva [continua ..]
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DOCUMENTO DI SINTESI
“Mutuatario”: il cliente “Banca Finanziatrice”: Il presente documento di sintesi si riferisce ad una operazione di finanziamento a medio/lungo termine concesso dalle Banche Finanziatrici al Mutuatario. Tale operazione non rappresenta un’operazione bancaria “di massa” ed il contenuto del contratto e dei documenti da esso richiamati o ad esso connessi è adattato alle specifiche esigenze del caso concreto ed oggetto di specifica negoziazione con il Mutuatario. La conclusione del contratto di finanziamento e l’erogazione del finanziamento comportano l’obbligo del Mutuatario di pagare gli interessi e le commissioni sugli importi erogati e di restituire il capitale secondo il piano di rimborso. Condizioni economiche – Tasso di interesse: variabile, parametrato all’Euribor a 6 mesi con una maggiorazione di 150 punti percentuali per anno. – Interessi di mora: tasso d’interesse contrattuale, maggiorato di 200 basis points. – Spese: tutti gli oneri, commissioni e spese per le comunicazioni da effettuare in dipendenza del presente Contratto saranno applicati sulla base delle tariffe tempo per tempo vigenti presso la Banca Agente. Tali oneri, commissioni e spese possono variare in senso sfavorevole al Mutuatario. Le eventuali variazioni saranno comunicate dalla Banca [continua ..]
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ALLEGATO [¡]