Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Note in tema di persona giuridica amministratore di società (di Alessandro Nigro)


SOMMARIO:

1. - 2. - 3. - NOTE


1.

Può una società di capitali – o, più in generale, una persona giuridica – essere nominata amministratore di un’altra società di capitali? Nel nostro ordinamento, a differenza di altri, è sempre mancata una norma che positivamente lo consenta [[1]] o che altrettanto positivamente lo escluda [[2]]: mancava nella disciplina originaria del codice del 1942; manca nella nuova disciplina scaturita dalla riforma del diritto societario. La risposta al quesito, quindi, è rimasta e tuttora rimane affidata agli interpreti: e la maggioranza degli interpreti si era da tempo orientata in senso negativo [[3]] e tuttora sembrerebbe restare largamente orientata in tal senso [[4]]. Due, essenzialmente, sono gli argomenti comunemente utilizzati a sostegno della tesi negativa. Da un lato, si rileva che, accogliendo la tesi affermativa, ne risulterebbe violato il principio della competenza assembleare nella nomina e revoca degli amministratori, perché in punto di fatto le funzioni gestorie nella società «amministrata» verrebbero svolte da persone fisiche scelte ed eventualmente revocate ad libitum dalla persona giuridica «amministrante» [[5]]. Dall’altro, si richiama il precetto dettato in materia di società cooperative secondo il quale (nella formulazione attuale) «la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche» (art. 2542, 2° comma, c.c.; il previgente art. 2535, 1° comma, stabiliva che «Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie»); precetto il quale attesterebbe appunto l’esclu­sione della possibilità di nominare quali amministratori soggetti diversi dalle persone fisiche [[6]]. I due ordini di argomenti, a ben riflettere, appaiono, in sé considerati, tutt’altro che decisivi. Al primo ordine di argomenti, infatti, si può obiettare – come è stato in effetti obiettato – che esso finisce con il cadere in una sorta di petizione di principio: «se si ammettesse infatti che i soci possano accordare la loro fiducia ad una persona giuridica – considerata in tutti i suoi elementi identificanti, ivi comprese le sue regole di decisione e di azione – dovrebbe anche convenirsi che, [continua ..]


2.

Oggi comunque, dopo le recenti e numerose novità intervenute sul piano normativo, la risposta affermativa al quesito posto all’inizio sembra ormai inevitabile [[12]]. Vengono in considerazione qui, innanzi e sopra tutto, i nuovi artt. 2361, 2° comma, c.c. e 111-duodecies disp. att., scaturiti dalla riforma del diritto societario. La prima disposizione consente alle società di capitali di essere socie illimitatamente responsabili di società, appunto, con soci illimitatamente responsabili: consente quindi – troncando un annoso dibattito che aveva visto accese contrapposizioni fra la giurisprudenza e la dottrina [[13]] – di essere socie di società in nome collettivo e accomandatarie di società in accomandita semplice e per azioni; la seconda contempla espressamente l’ipotesi che tutti i soci di una società in nome collettivo o in accomandita semplice siano società di capitali [[14]]. È sicuro dunque, con riferimento a quest’ultima disposizione, che, nell’ambito delle società di persone, gli amministratori ormai possono tranquillamente essere persone giuridiche [[15]]: si pensi, in particolare, al caso che tutti gli accomandatari di un’accomandita semplice siano società di capitali, in relazione a quanto dispone l’art. 2318, 2° comma, c.c. Non si vede allora perché quello che è ormai possibile per le società di persone non dovrebbe ritenersi possibile – in assenza di un’espressa disposizione in contrario – per le società di capitali: l’essenza della funzione amministrativa resta identica in tutti i tipi di società; e, d’altra parte, anche rispetto alle società di persone dovrebbe valere l’ostacolo costituito dall’«esautoramento» dei soci che inevitabilmente conseguirebbe alla nomina di una persona giuridica come amministratore. Peraltro, l’art. 2361 – a differenza dell’art. 111-duodecies – non ha portata circoscritta alle sole società di persone, parlando invece genericamente di «assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime». Esso, quindi, consente anche la partecipazione in una società in accomandita per azioni come accomandatario [[16]]. E in questo tipo [continua ..]


3.

Si deve dunque a mio avviso arrivare alla conclusione che nel nostro attuale sistema una persona giuridica può essere nominata amministratore di una società di capitali e può esserlo, aggiungo, indipendentemente da una specifica previsione statutaria che espressamente lo contempli [[20]]. Si pone però, a questo punto, un’ulteriore questione: è necessario che la persona giuridica nominata amministratore provveda, a sua volta, a designare ab initio una persona fisica («mandatario», «rappresentante») destinata effettivamente a ricoprire l’incarico nella società amministrata? Una parte della dottrina si è espressa, sul punto, in senso affermativo [[21]], richiamandosi specificamente al già ricordato disposto dell’art. 5, d.lgs. n. 240/1991, in materia di Geie [[22]]. Ed a conforto di tale soluzione si potrebbero ulteriormente invocare la disposizione in materia di società europea e, sul piano comparatistico, la normativa francese o quella spagnola [[23]]. Ho molti dubbi, però, sulla correttezza di questa linea. Mi sembra, infatti, che essa finisca con il costituire una sorta di compromesso fra le due opposte tesi – quella che consente e rispettivamente quella che nega la possibilità di nominare amministratore una persona giuridica – che, da un lato, non è soddisfacente e, dall’altro, non è indispensabile. Non è soddisfacente, perché, se agevola la imputazione (almeno in «prima battuta») degli obblighi, dei doveri e delle responsabilità inerenti alla carica di amministratore riferendoli ad una persona fisica determinata e favorisce d’altra parte la certezza delle situazioni giuridiche nei rapporti con i terzi, lascia in un pesante cono d’ombra, denso di incognite, sia i rapporti fra società «amministrata» ed ente «amministrante» (sul piano, per esempio, della responsabilità di quest’ultimo) sia, anche, il rapporto fra ente amministrante e persona fisica da questo designata (in termini, per esempio, di individuazione dell’organo competente alla designazione o di facoltà di revoca della designazione, ecc.) [[24]]. Non è indispensabile, perché, una volta ammesso che, in principio, una persona giuridica possa essere nominata amministratore di una società, non [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2007