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Note in tema di persona giuridica amministratore di società
Alessandro Nigro
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Sommario:
1.
Può una società di capitali – o, più in generale, una persona giuridica – essere nominata amministratore di un’altra società di capitali? Nel nostro ordinamento, a differenza di altri, è sempre mancata una norma che positivamente lo consenta [[1]] o che altrettanto positivamente lo escluda [[2]]: mancava nella disciplina originaria del codice del 1942; manca nella nuova disciplina scaturita dalla riforma del diritto societario. La risposta al quesito, quindi, è rimasta e tuttora rimane affidata agli interpreti: e la maggioranza degli interpreti si era da tempo orientata in senso negativo [[3]] e tuttora sembrerebbe restare largamente orientata in tal senso [[4]]. Due, essenzialmente, sono gli argomenti comunemente utilizzati a sostegno della tesi negativa. Da un lato, si rileva che, accogliendo la tesi affermativa, ne risulterebbe violato il principio della competenza assembleare nella nomina e revoca degli amministratori, perché in punto di fatto le funzioni gestorie nella società «amministrata» verrebbero svolte da persone fisiche scelte ed eventualmente revocate ad libitum dalla persona giuridica «amministrante» [[5]]. Dall’altro, si richiama il precetto dettato in materia di società cooperative secondo il quale (nella formulazione attuale) «la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci [continua ..]
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2.
Oggi comunque, dopo le recenti e numerose novità intervenute sul piano normativo, la risposta affermativa al quesito posto all’inizio sembra ormai inevitabile [[12]]. Vengono in considerazione qui, innanzi e sopra tutto, i nuovi artt. 2361, 2° comma, c.c. e 111-duodecies disp. att., scaturiti dalla riforma del diritto societario. La prima disposizione consente alle società di capitali di essere socie illimitatamente responsabili di società, appunto, con soci illimitatamente responsabili: consente quindi – troncando un annoso dibattito che aveva visto accese contrapposizioni fra la giurisprudenza e la dottrina [[13]] – di essere socie di società in nome collettivo e accomandatarie di società in accomandita semplice e per azioni; la seconda contempla espressamente l’ipotesi che tutti i soci di una società in nome collettivo o in accomandita semplice siano società di capitali [[14]]. È sicuro dunque, con riferimento a quest’ultima disposizione, che, nell’ambito delle società di persone, gli amministratori ormai possono tranquillamente essere persone giuridiche [[15]]: si pensi, in particolare, al caso che tutti gli accomandatari di un’accomandita semplice siano società di capitali, in relazione a quanto dispone l’art. 2318, 2° comma, c.c. Non si vede allora perché quello che è ormai possibile per le [continua ..]
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3.
Si deve dunque a mio avviso arrivare alla conclusione che nel nostro attuale sistema una persona giuridica può essere nominata amministratore di una società di capitali e può esserlo, aggiungo, indipendentemente da una specifica previsione statutaria che espressamente lo contempli [[20]]. Si pone però, a questo punto, un’ulteriore questione: è necessario che la persona giuridica nominata amministratore provveda, a sua volta, a designare ab initio una persona fisica («mandatario», «rappresentante») destinata effettivamente a ricoprire l’incarico nella società amministrata? Una parte della dottrina si è espressa, sul punto, in senso affermativo [[21]], richiamandosi specificamente al già ricordato disposto dell’art. 5, d.lgs. n. 240/1991, in materia di Geie [[22]]. Ed a conforto di tale soluzione si potrebbero ulteriormente invocare la disposizione in materia di società europea e, sul piano comparatistico, la normativa francese o quella spagnola [[23]]. Ho molti dubbi, però, sulla correttezza di questa linea. Mi sembra, infatti, che essa finisca con il costituire una sorta di compromesso fra le due opposte tesi – quella che consente e rispettivamente quella che nega la possibilità di nominare amministratore una persona giuridica – che, da un lato, non è soddisfacente e, dall’altro, non è [continua ..]
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