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La revisione contabile nella tutela del risparmio

Sabino Fortunato

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Sommario:

1. Crisi finanziarie e crisi di sistema: il ruolo dell’informazione societaria e della revisione contabile - 2. Il movimento di riforma: dalle regole legislative ai codici di condotta - 3. La revisione contabile come funzione di interesse pubblico - 4. Le regole di struttura nella disciplina italiana della revisione contabile. Il ruolo del­la Consob a tutela della indipendenza del revisore (nella nomina e revoca, nel monitoraggio sull'attività e sui compensi del revisore) - 5. Le regole di prevenzione e di procedimento: indipendenza mentale e indipendenza formale. I servizi «non-audit» - 6. Durata e rotazione degli incarichi - 7. Il controllo contabile delle società di gruppo e la tutela penale - 8. I residui problemi e in particolare la questione della concentrazione del mercato della revisione - NOTE


1. Crisi finanziarie e crisi di sistema: il ruolo dell’informazione societaria e della revisione contabile

È stato recentemente osservato che «il rigore dell’esperto contabile e l’esercizio delle dovute responsabilità da parte di “guardiens” (o “gatekeepers”, diremmo con gli americani) costituiscono i tradizionali due pilastri del sistema contabile»; ma che allo stesso tempo «la contabilità è … inevitabilmente al centro di conflitti di interessi», avendo a che fare con la circolazione dei capitali e con l’esercizio del potere economico, e che allora «la tentazione delle manipolazioni è sempre esistita» [[1]]. Ma cosa ha reso particolarmente acuto nell’ul­timo decennio il fallimento dei tradizionali sistemi contabili nazionali e regionali? L’ambiente economico-istituzionale in cui quei sistemi sono maturati ed hanno per lungo tempo operato si è rapidamente trasformato, senza che di pari passo, e anzi con il dovuto anticipo, riuscissero a definirsi a livello globale e in termini più omogenei regole congrue sia sul piano della rappresentazione sia sul piano del monitoraggio. In queste crepe si sono agevolmente insinuate pratiche discutibili e spesso fraudolentemente elusive che hanno condotto ad artificiosi incrementi di utili, a sopravvalutazioni di attivi, a mascheramento di debiti, travolgendo nella débacle il pubblico risparmio e pregiudicando profondamente la fiducia dei mercati. Si sono [continua ..]

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2. Il movimento di riforma: dalle regole legislative ai codici di condotta

I primi e più tempestivi interventi – com’è noto – sono stati compiuti proprio in America con il Sarbanes-Oxley Act del 2002 (più correttamente il «Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002»), che secondo Coffee ha avuto ad oggetto principalmente la regolamentazione di alcuni «gatekeepers» e in particolare del conflitto di interessi che tocca gli «auditors», pur a suo avviso in maniera incompleta. Generalmente – osserva Coffee – ai periodi di grandi crisi finanziarie fanno seguito interventi normativi che utilizzano perlopiù quattro tipologie di strumenti: regole di riforma strutturale, regole di prevenzione, regole procedimentali e regole di responsabilità [[6]]. L’in­tero armamentario è stato utilizzato anche dopo la crisi del 2001-2002, anche se le regole di responsabilità sono state riviste solo sotto il profilo penalistico e di un accresciuto potere di indagine della SEC, ma non anche sotto il profilo civilistico che resta uno dei punti più delicati da disciplinare soprattutto per quanto concerne i «gatekeepers» e i revisori in particolare. Nuove regole di struttura hanno, per esempio, profondamente modificato il sistema di regolamentazione, controllo e vigilanza della attività di revisione, mediante il passaggio di tali funzioni dal­l’auto­disciplina della corporazione [continua ..]

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3. La revisione contabile come funzione di interesse pubblico

Quali linee fondamentali emergono da questo vasto e articolato quadro sul ruolo, sulla organizzazione, sulla responsabilità dell’attività dei revisori contabili? Il primo fondamentale principio che sembra affermarsi a livello legislativo e regolamentare riguarda la funzione della revisione contabile e il ruolo assolto dai revisori legali dei conti: quella funzione e quel ruolo sono strettamente legati alla funzione dell’informazione societaria (e in specie: informazione finanziaria) intesa come «bene pubblico» [[8]]. Secondo la stessa FEE «la disponibilità di una informazione finanziaria affidabile e credibile è vitale per assicurare il progresso economico e la capacità dei singoli di assumere razionali decisioni commerciali». Questo pubblico o generale interesse alla affidabilità delle informazioni finanziarie rese dalle società al mercato emerge ripetutamente nei documenti dell’Unione Europea e nel nono «considerando» della nuova Ottava Direttiva si parla espressamente di «funzione di interesse pubblico» dei revisori (ma esso sembra costituire anche il fondamento del SAO statunitense). Più dettagliatamente la direttiva precisa che «per funzione di interesse pubblico dei revisori legali dei conti si intende il fatto che una vasta comunità di persone ed istituzioni fa affidamento sulla qualità del loro [continua ..]

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4. Le regole di struttura nella disciplina italiana della revisione contabile. Il ruolo del­la Consob a tutela della indipendenza del revisore (nella nomina e revoca, nel monitoraggio sull'attività e sui compensi del revisore)

L’incertezza delle soluzioni giurisprudenziali in termini risarcitori e compensativi, spinge all’in­cremento delle regole di struttura e di prevenzione. È quanto è accaduto in generale nelle recenti riforme, ma anche e soprattutto nella nostra legge di tutela del risparmio. V’è da sottolineare innanzitutto che, proprio a tutela dell’interesse pubblico, abbiamo assistito ad una sorta di ritorno al passato. Il t.u.f. del 1998 aveva tentato di parzialmente privatizzare il ruolo del revisore, eliminando qualsiasi ingerenza della Consob nella fase di instaurazione del singolo rapporto di revisione e in varie altre fasi. Assistiamo ora ad una «ripubblicizzazione» della attività di revisione sul piano delle regole di struttura, poiché la Consob ritorna a svolgere, e talora in termini anche più penetranti rispetto al passato, un ruolo di piena vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare nei confronti delle società di revisione iscritte nell’albo speciale ed anche delle società di revisione iscritte nel registro del Ministero di Giustizia limitatamente agli incarichi di revisione contabile nei confronti di società che abbiano emesso azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 2409-bis). E tutto ciò a garanzia della «indipendenza» e della «professionalità» del revisore contabile (sembrandomi anche [continua ..]

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5. Le regole di prevenzione e di procedimento: indipendenza mentale e indipendenza formale. I servizi «non-audit»

Le regole di prevenzione (e in parte di procedimento, come quelle su molteplici obblighi di trasparenza) si affiancano a quelle di struttura nel perseguimento dell’interesse generale e prendendo a riferimento soprattutto uno specifico aspetto dell’at­tività di revisione: l’indipendenza, che è indipendenza di giudizio e quindi psicologica ma anche indipendenza di apparenza, da relazioni e rapporti che nella percezione dei terzi possano risultare tali da pregiudicare significativamente l’indipendenza di giudizio. Su questa concezione dell’indipendenza sembrano ormai convergere soluzioni legislativo-regola­men­­tari e soluzioni etico-professionali. Per lungo tempo le organizzazioni professionali hanno insistito sulla indipendenza come requisito «mentale» del revisore, rispetto al quale troppo limitanti e comunque inefficienti possono apparire vincoli formali, giocati soprattutto sul piano dei divieti di attività e servizi «non-audit». Ma ora – tanto nei documenti internazionali quanto in quelli nazionali – la professione contabile ha accettato di sancire i due profili. Si riconosce nei «principi sull’indipen­denza del revisore» del CNDC e del CNR che principi fondamentali sono l’obiettività, l’integrità professionale e l’indipendenza e che, se è vero che «l’obiettività, co­me [continua ..]

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6. Durata e rotazione degli incarichi

Altro meccanismo volto a rafforzare l’indi­pen­denza del revisore è quello della «rotazione» degli incarichi, che nella direttiva comunitaria impegna solo il responsabile o i responsabili della revisione ma non anche necessariamente il revisore, pur potendo gli Stati membri in alternativa prevedere la rotazione delle «imprese di revisione» (considerando 26 e art. 42, parr. 2 e 4). A quest’ultima più rigorosa impostazione si richiama tradizionalmente il nostro ordinamento e meritevoli di approvazione (perlomeno nella sostanza più che nella formulazione) appaiono le norme novellate, relative alla durata dell’incarico della società di revisione e del responsabile della revisione nonché al c.d. periodo di raffreddamento, norme che mirano ad evitare il fenomeno della eccessiva «familiarità» con il proprio cliente e a favorire il riesame da parte di un nuovo revisore o di nuovi responsabili; norme tuttavia che devono essere concepite in funzione di un accettabile punto di equilibrio con l’esigenza di impostazione di un lavoro di medio termine e nel contempo di indipendenza del revisore a fronte del «ricatto» di scadenze troppo ravvicinate. Quanto alla durata dell’incarico, al rigido criterio dell’incarico triennale rinnovabile di triennio in triennio sino ad una massimo di nove anni viene sostituito il criterio della durata secca di [continua ..]

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7. Il controllo contabile delle società di gruppo e la tutela penale

Un ulteriore aspetto viene utilmente regolato dalla legge sulla tutela del risparmio: il controllo contabile delle società di gruppo, nel cui ambito sia presente sia come capogruppo sia come controllata – anche soggetta a controllo comune – una società con azioni quotate. Il principio che vi si afferma è quello secondo cui il revisore della società capogruppo (sia essa quotata sia essa controllante una società quotata: artt. 165, comma 1°-bis e 165-bis, comma 2°) «è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo». Ma a tal fine al revisore di gruppo vengono attribuiti idonei poteri, poiché diversamente ci si potrebbe trovare di fronte ad una sorta di «responsabilità oggettiva»: e infatti il revisore della capogruppo è abilitato a ricevere i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società del gruppo; può chiedere tanto agli altri revisori quanto agli amministratori delle società del gruppo ulteriori notizie e documenti utili alla revisione; può soprattutto procedere direttamente ad accertamenti ispezioni e controlli presso le stesse società; e deve, infine, informare la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata dei «fatti censurabili» che ravvisi nel­l’espletamento [continua ..]

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8. I residui problemi e in particolare la questione della concentrazione del mercato della revisione

Sino a questo punto la riforma di recente approvata. Ma come s’è visto il Governo ha già varato uno schema di legge delegata per introdurre alcuni correttivi (definitivamente approvati, peraltro, nel consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006) ed un riordino più ampio nel settore della revisione contabile si attende in fase di attuazione della nuova ottava direttiva comunitaria. Segnalo rapidamente almeno altri tre aspetti, che non sono stati adeguatamente affrontati: l’effetti­vo grado di professionalità delle società di revisione, sotto il profilo dell’idonea formazione del personale adibito all’attività di revisione contabile sul campo; il contenuto standardizzato dell’opinione del revisore, tutto concentrato sulla verifica dell’infor­ma­zio­ne di bilancio; l’elevata concentrazione del mercato dei servizi di revisione contabile. Il primo e il terzo punto sono momenti importanti a garanzia della qualità del servizio di revisione. Troppo spesso le squadre di revisori utilizzano giovani alle prime esperienze, appena laureati, senza adeguata preparazione professionale; e per quanto possano essere adeguatamente guidati, l’inespe­rien­za e l’impre­parazione in sede di selezione dei dati da revisionare può pregiudicare il buon esito della verifica in tutte le fasi successive. Occorre studiare forme di qualificazione per l’accesso [continua ..]

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NOTE

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