Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
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Forum shopping e perpetuatio jurisdictionis nel regolamento comunitario sull'insolvenza (di Federico M. Mucciarelli)


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SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

 

17 gennaio 2006

 

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure d’insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Applicazione nel tempo – Giudice competente»

 

Nel procedimento C-1/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 27 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2004, nella causa

 

Susanne Staubitz-Schreiber,

 

LA CORTE (Grande Sezione),

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’inter­preta­zione dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2. Tale domanda è stata presentata nel­l’ambito di un procedimento di ricorso interposto dinanzi al Bundesgerichtshof dalla sig.ra Staubitz-Schreiber (in prosieguo: la «ricorrente nella causa principale»), dopo che la sua domanda di apertura di una procedura di insolvenza («Insolvenzverfahren») era stata respinta dal­l’Amtsgericht – Insolvenzgericht – Wuppertal e successivamente, su ricorso, dal Landgericht Wuppertal.

 

Contesto normativo

3. Secondo il suo quarto e sesto ‘considerando’, il regolamento stabilisce norme sulla competenza per l’apertura delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, nonché per le decisioni che ne scaturiscono direttamente e sono ad esse strettamente connesse. Esso contiene altresì disposizioni in materia di riconoscimento di tali decisioni e in materia di legge applicabile, e, in particolare, ha lo scopo di dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica.

4. Emerge dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento che questo prevede l’apertura della procedura principale d’in­solvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende in via di principio a comprendere tutti i beni del debitore, salvo, in particolare, l’apertura di procedure secondarie parallele, nello Stato o negli Stati membri in cui il debitore ha una dipendenza e i cui effetti sono limitati ai beni situati in tale Stato o tali Stati.

5. Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento, esso si applica, salvo i casi particolari elencati nel suo n. 2, «alle procedure concorsuali fondate sull’in­solvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

6. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, si deve intendere per:

«a) “procedura di insolvenza”, le pro­cedure concorsuali di cui all’arti­colo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nel­l’al­legato A;

(…)

d) “giudice”, l’organo giudiziario o qualsiasi altro competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;

e) “decisione”, in relazione al­l’aper­­tura di una procedura d’insol­venza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale pro­cedura o a nominare un curatore;

f) “momento in cui è aperta la procedura di insolvenza”, il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

(…)».

7. L’art. 3 del regolamento prevede le norme seguenti in materia di competenza internazionale:

«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

4. Una procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura prin­cipale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1,

ovvero

b) allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolven­za è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dal­l’eser­cizio di tale dipendenza».

8. L’art. 4, n. 1, del regolamento indica come legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti «la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”». Varie eccezioni alla legge dello Stato di apertura sono tuttavia previste dagli artt. 5‑15 del regolamento.

9. A tenore dell’art. 16, n. 1, del regolamento, «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’ar­ti­colo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta. Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri».

10. Ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento, «[l]a decisione di apertura di una procedura di cui all’arti­co­l­o 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2».

11. L’art. 38 del regolamento prevede che, «[a]llorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza».

12. A titolo di disposizioni transitorie, l’art. 43 del regolamento prevede, sotto il titolo «Applicazione nel tempo»:

«Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al mo­mento del loro compimento».

13. L’art. 44 del regolamento dispone altresì, sotto il titolo «Rapporti con le convenzioni», quanto segue:

«1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri (…).

2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell’en­trata in vigore di quest’ultimo.

(…)».

14. In applicazione del proprio art. 47, il regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2002. L’allegato A menziona l’«Insol­venzverfahren» del diritto tedesco in quanto procedura d’in­sol­venza di cui all’art. 2, lett. a), dello stesso regolamento.

 

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

15. La ricorrente nella causa principale risiedeva in Germania, ove gestiva un’im­presa individuale di commercio di apparecchi e di accessori di telecomunicazione. Essa ha smesso di gestire tale impresa nel corso dell’an­no 2001 e, il 6 dicembre 2001, ha domandato l’apertura di una procedura di insolvenza sul proprio patrimonio dinanzi all’Amtsgericht – Insolvenzgericht – Wuppertal. Il 1o aprile 2002 essa ha trasferito la propria residenza in Spagna per viverci e lavorarci.

16. Con ordinanza 10 aprile 2002, tale giudice ha rifiutato di aprire la procedura di insolvenza richiesta, in ragione di una mancanza di attivi. Il ricorso presentato dalla ricorrente nella causa principale contro tale ordinanza è stato respinto dal Landgericht Wuppertal, con ordinanze 14 agosto 2002 e 15 ottobre 2003, in quanto i giudici tedeschi non erano competenti ad aprire la procedura d’insolvenza, in conformità dell’art. 3, n. 1, del regolamento, poiché il centro degli interessi principali della ricorrente nella causa principale si trovava in Spagna.

17. La ricorrente nella causa principale ha presentato un ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof, al fine di ottenere l’annul­la­mento delle ordinanze menzionate e il rinvio della causa dinanzi al Landgericht Wuppertal. Essa sostiene che la competenza internazionale dovrebbe essere esaminata in relazione alla situazione esistente al momento in cui la domanda di apertura della procedura d’insolvenza è stata depositata, ossia, nel caso di specie, prendendo in considerazione il suo domicilio in Germania nel dicembre 2001.

18. Il giudice di rinvio afferma, innanzi tutto, che la causa ad esso sottoposta nel caso di specie rientra nel campo di applicazione del regolamento, in conformità degli artt. 43 e 44, n. 2, di questo, dal momento che non è stata adottata alcuna decisione positiva di apertura di una procedura d’in­solvenza prima dell’entrata in vigore, il 31 maggio 2002, del detto regolamento.

19. Il detto giudice osserva, inoltre, che la ricorrente nella causa principale ha trasferito il centro dei propri interessi principali in Spagna dopo avere richiesto in Germania l’apertura di una procedura d’insolvenza, ma prima che una tale procedura fosse aperta e producesse i suoi effetti secondo la legislazione tedesca.

20. In queste circostanze, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il giudice dello Stato membro, al quale sia stata presentata la domanda di avvio della procedura di insolvenza, resti competente a decidere in merito all’aper­tura della detta procedura quando il debitore, successivamente alla proposizione della domanda ma anteriormente all’aper­­tura della procedura stessa, abbia trasferito il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro, ovvero se la competenza venga invece trasferita al giudice dell’altro Stato membro»

 

Sulla questione pregiudiziale

21. L’art. 43, prima frase, del regolamento enuncia il principio che regola le condizioni di applicazione nel tempo del regolamento stesso. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che esso si applica se non è stata adottata alcuna decisione di apertura di una procedura di insolvenza prima della sua entrata in vigore, il 31 maggio 2002, anche se la domanda di decisione di apertura è stata proposta anteriormente a tale data. È proprio quanto avviene nel caso di specie, poiché la domanda della ricorrente nella causa principale è stata proposta il 6 dicembre 2001 e poiché non è stata adottata alcuna decisione di apertura della procedura d’insol­venza prima del 31 maggio 2002.

22. Ne deriva che, nella causa principale, il giudice del rinvio deve valutare la propria competenza ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento.

23. Tale disposizione, che prevede che siano competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, non precisa se il giudice inizialmente adito resti competente qualora il debitore abbia trasferito il centro dei propri interessi principali dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura, ma prima dell’adozione della decisione di apertura.

24. Tuttavia, un trasferimento di competenza dal giudice inizialmente adito verso un giudice di un altro Stato membro su tale fondamento sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal regolamento.

25. Infatti, al quarto ‘considerando’ di quest’ultimo, il legislatore comunitario ricorda il suo intento di dissuadere le parti della procedura dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica. Tale obiettivo non sarebbe raggiunto se il debitore potesse trasferire il centro dei propri interessi principali in un altro Stato membro tra la presentazione della domanda di apertura e l’adozione della decisione di apertura della procedura e determinare, in questo modo, il giudice competente nonché il diritto applicabile.

26. Un tale trasferimento di competenza sarebbe altresì contrario allo scopo, ricordato al secondo e all’ot­tavo ‘considerando’ del regolamento, di un funzionamento efficace, migliorato e accelerato delle procedure transfrontaliere, in quanto esso obbligherebbe i creditori a ricercare continuamente il debitore là dove questi decidesse di stabilirsi in modo più o meno definitivo e, in pratica, rischierebbe di tradursi spesso in un allungamento della procedura.

27. Inoltre, il mantenimento della competenza del primo giudice adito assicura una maggiore certezza del diritto ai creditori che hanno valutato i rischi da assumere in caso di insolvenza del debitore rispetto al luogo in cui si trovava il centro degli interessi principali di questi al momento in cui essi stringevano rapporti giuridici con lui.

28. La portata universale della procedura d’insolvenza principale, l’aper­tura, ove opportuno, di procedure secondarie, nonché la possibilità per il curatore provvisorio designato dal giudice inizialmente adito di chiedere provvedimenti conservativi e protettivi sui beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, costituiscono peraltro garanzie importanti per i creditori, che permettono di assicurare la maggior copertura possibile del patrimonio del debitore, in particolare qualora quest’ultimo abbia trasferito il centro dei propri interessi principali successivamente alla domanda di apertura della procedura, ma prima che si apra la procedura.

29. Si deve dunque rispondere al giudice a quo che l’art. 3, n. 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertu­ra della procedura.

 

Sulle spese

30. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.

 

Firme

 

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Grande Sezione) – sentenza 17 gennaio 2006 – C-1/04 – «Staubitz-Schreiber»

 

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SOMMARIO:

1. La massima - 2. Il caso - 3. Normativa di riferimento - 4. Opinioni dottrinali - 5. Commento - NOTE


1. La massima

L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insol­ven­za resta competente ad aprire la detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.


2. Il caso

La sentenza che qui si commenta è la prima che la Corte di Giustizia emette riguardo al Regolamento sul­l’in­solvenza transfrontaliera [1]; vi si affronta l’ipotesi in cui il debitore sposta la propria sede in altro paese dopo aver presentato domanda di fallimento, ma prima della decisione sull’apertura della procedura. Il Regolamento attribuisce la giurisdizione al giudice del paese in cui è situato il “centro d’interessi principali” del debitore insolvente (art. 3, 1° comma). Per identificare il centro d’interessi principali il Regolamento fornisce solamente due criteri. Da un lato, al Considerando n. 13, si afferma che il centro d’interessi principali è «il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi»; dall’altro, se il debitore è una società, si presume sino a prova contraria che il centro d’interessi principali coincida con la sede statutaria. La sentenza della Corte di Giustizia che qui si commenta affronta l’interrogativo se il centro d’interessi prin­cipali debba essere individuato al momento della proposizione dell’istanza o in quello della decisione sul­l’apertura della procedura di insolvenza. La questione è di cruciale importanza per evitare fenomeni di forum shopping, in cui il debitore insolvente trasferisce artatamente la sede delle proprie attività in altro paese per evitare il giudice che era originariamente competente. L’insolvenza è un rischio per chi intrattiene relazioni economiche con un’impresa, rischio che i potenziali creditori devono potere calcolare in anticipo anche questi. Questo rischio riguarda anche il diritto applicabile e la giurisdizione, sicché anch’essi devono essere ragionevolmente prevedibili dai potenziali creditori. Ogni incertezza, tra l’altro, sarebbe scontata dai tassi richiesti per concedere credito all’impresa o dai prezzi delle relazioni negoziali [2]. Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia era abbastanza semplice, anche perché riguardava un’impresa individuale e non una società, cosicché non si poneva la questione della prova contraria per superare la presunzione che centro d’interessi principali e sede statutaria coincidono. La sig.ra Staubitz-Schreiber (di [continua ..]


3. Normativa di riferimento

Dal punto di vista processuale, la sentenza non fa altro che sancire un principio già presente nel­l’or­di­na­­mento italiano, ossia la perpetuatio jurisdictionis. Questa regola, riscontrabile in molti altri ordinamenti, non viene riprodotta espressamente né nel Regolamento sull’insol­venza, né in quello sulla giurisdizione in materia civile [4]. Con riguardo a quest’ultimo, si ritiene però che la perpetuatio jurisdictionis sia una regola implicita nel Regolamento, finalizzata al buon funzionamento del processo e del meccanismo d’attri­bu­zione della competenza [5]. Se lo spostamento di sede intervenuto dopo la domanda d’apertura della procedura concorsuale, ma prima della decisione in merito, spostasse la giurisdizione a favore del giudice del paese della nuova sede, i criteri di giurisdizione sarebbero nella piena disponibilità dell’impren­ditore insolvente che potrebbe in tale maniera «scegliere» il giudice ritenuto più favorevole [6]. La causa in esame è singolare, da questo punto di vista, poiché il giudice adito si era dichiarato incompetente, mentre il debitore voleva essere giudicato da lui, dimostrando così di non avere alcun intento di forum shopping. La decisione della Corte, però, è applicabile anche a situazioni opposte, in cui il debitore tenta di evitare il giudice naturalmente provvisto di giurisdizione spostando la propria sede in altro paese. La sentenza, quindi, elimina il pericolo di forum shopping riguardo agli spostamenti compiuti tra la domanda e la decisione di apertura della procedura concorsuale.


4. Opinioni dottrinali

La medesima regola è applicabile anche alle società, cosicché lo spostamento della sede statutaria compiuto dopo l’istanza di fallimento, ma prima della decisione, non rileverà ai fini della giurisdizione. La sede statutaria peraltro, come ricordato, è solamente un criterio presuntivo per individuare il centro d’interessi principali; le parti, quindi, potrebbero dimostrare che quest’ultimo è situato altrove. Sulla prova per superare la presunzione dell’articolo 3 del regolamento, le opinioni nella dottrina e nella giurisprudenza non sono unanimi. I criteri per stabilire la giurisdizione previsti dal Regolamento, infatti, sono solo apparentemente chiari, in realtà hanno fornito il destro a numerosi conflitti positivi di giurisdizione tra giudici nazionali di Paesi Membri della UE. Per evitare conflitti positivi di giurisdizione, il Regolamento sembra predisporre un meccanismo semplice, ma per certi versi piuttosto grossolano, ossia il cosiddetto «principio di priorità», in base al quale qualsiasi decisione di iniziare una procedura d’insolvenza «principale» deve essere riconosciuta in tutti gli altri Paesi Membri [7]. In definitiva, applicando questa regola con coerenza, «vince» il giudice che assume per primo la decisione, anche se provvisoria o persino se illegittima o viziata, di iniziare una procedura principale [8]. Mancando, però, un’auto­rità centrale deputata a decidere sui conflitti di competenza, il principio di priorità sembra essere l’unico meccanismo efficace [9]. Riguardo all’insolvenza delle società, e provando a semplificare una giurisprudenza magmatica, mi sembra che la maggior parte delle corti dei Paesi Membri, sia pure in base ad argomenti disparati, faccia coincidere il centro d’interes­si principali con la sede amministrativa effettiva; quest’ulti­ma può essere collocata in un luogo diverso dalla sede sociale, ad esempio presso la società capogruppo nei gruppi multinazionali [10]. Più incerto mi pare essere il rilievo attribuito alla riconoscibilità da parte dei terzi e alla nozione di «interessi» principali: non tutte le sentenze attribuiscono il medesimo rilievo alla «riconoscibilità» da parte dei terzi creditori del luogo in cui l’im­presa viene gestita [continua ..]


5. Commento

Non è chiaro come si debba valutare l’ipotesi in cui il centro d’interessi principali viene spostato prima della domanda di apertura della procedura, ma in un momento in cui l’impresa era già economicamente in crisi o insolvente. Una proposta interessante formulata di recente è quella di individuare la giurisdizione non al momento della domanda d’insolvenza, ma in un momento ancora precedente, ossia quello in cui l’impresa entra in crisi o diviene insolvente [13]. La tesi è in grado di evitare ogni rischio di forum shopping, presumendo che il trasferimento di sede compiuto dopo il momento in cui l’impresa entra in una crisi irreversibile, ma prima dell’istanza di apertura della procedura, sia fraudolento e meramente fittizio. Il limite di questa tesi risiede nell’alto prezzo pagato dalla certezza del diritto, col probabile effetto di moltiplicare i conflitti positivi di giurisdizione. Nell’incertezza, non resta che attenersi ai pochi dati certi fissati dalla Corte: il trasferimento del centro d’in­teressi principali avvenuto dopo l’istanza di apertura della procedura è irrilevante per la giurisdizione, al contrario di quello avvenuto precedentemente, che sposta la giurisdizione a favore del giudice del paese della nuova sede. Al limite, si potrà sindacare il trasferimento della sede in quanto fraudolento, dimostrando che, nonostante la sede formale dell’impresa sia stata spostata, il centro d’interessi principali è rimasto nel paese d’origine [14]. Per spostare il centro d’in­te­res­si principali, infatti, non basta spostare la sede sociale, ma occorre trasferire nel paese d’arrivo le attività e gli interessi del­l’im­pren­­ditore in maniera riconoscibile ai terzi creditori. Quel che va trasferito, non sono tanto i macchinari o il luogo delle sedute del cda, ma «gli interessi principali» del­l’im­presa, la quale dovrà avere spostato clientela e attività nel nuovo paese. Si tratta, quindi, di una scelta non automatica, sicché in molti casi, applicando il Regolamento in maniera corretta, se il trasferimento della sede statutaria di una società era solo fittizio non dovrebbe essere difficile ribaltare la presunzione dell’art. 3.


NOTE
Fascicolo 1 - 2007