Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Gli strumenti di controllo: i patti di sindacato (di Giuseppe Alberto Rescio)


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SOMMARIO:

Premessa - 1. I patti di sindacato nel 'Report ISS' sul principio di proporzionalità tra proprietà e controllo: risultati e commenti - 2. Lo scenario italiano - 3. Proposte per un miglioramento dell'assetto normativo - NOTE


Premessa

La diffusione dei patti di sindacato, quali strumenti di alterazione del rapporto di proporzionalità tra proprietà (o rischio del socio) e controllo nell’ambito delle società quotate europee, emerge dal “Report on the proportionality principle in the European Union” del 18 maggio 2007 realizzato da Institutional Shareholder Services (ISS), in collaborazione con Sherman & Sterling LLP e European Corporate Governance Institute (ECGI), su incarico della Commissione Europea [[1]]. Nella prima parte della relazione i dati più significativi forniti dal “Report” vengono messi in risalto con qualche osservazione a loro commento. Nella seconda parte della relazione si propongono alcune riflessioni sugli sviluppi e le problematiche che possono interessare i patti di sindacato in ambito italiano in conseguenza della istituzionalizzazione del voto di lista nella nomina alle cariche sociali e della diffusione del modello dualistico tra le società quotate italiane. Quindi, nella terza parte della relazione, alla luce degli spunti offerti dai dati europei e dalla presumibile evoluzione dello scenario italiano si procede alla individuazione di alcuni obiettivi e modalità di intervento per il miglioramento del quadro normativo e delle soluzioni giuridiche dei problemi connessi con l’utilizzo dello strumento parasociale.


1. I patti di sindacato nel 'Report ISS' sul principio di proporzionalità tra proprietà e controllo: risultati e commenti

Dal “Report ISS” risultano alcuni dati di rilievo, di cui qui si offre una sintetica selezione con qualche osservazione a commento. i) In primo luogo si rileva che nessun ordinamento, europeo o extraeuropeo, vieta o ostacola i patti di sindacato. Benché in molti sistemi non manchi la posizione di limiti generali, quali la non contrarietà all’interesse sociale, alle norme imperative, al principio di indipendenza degli amministratori, ecc., principi variabili da sistema a sistema, ma non al punto da determinarne radicali divergenze di impostazione, di questi principi va indubbiamente tenuto conto, avendo tuttavia chiaro che la loro presenza o assenza in nessun modo incide sul grado di diffusione dei patti. ii) I patti sono assai diffusi nelle società quotate italiane: il “Report” ne indica la presenza nel 40% di un significativo campione di casi esaminati; e, anzi, proprio in Italia il parasociale risulta essere, unitamente alle piramidi societarie, la più utilizzata struttura di alterazione del principio di proporzionalità tra partecipazione al capitale ed influenza nella società partecipata. I patti peraltro risultano piuttosto diffusi in tutta Europa (8% delle quotate europee; con un 7% delle grandi società ed un 13% nelle nuove quotazioni: donde si nota che la tendenza è al­l’au­mento[[2]]), con punte di maggiore intensità in Belgio (25% delle grandi società, percentuale che sale al 50% nelle nuove quotazioni) e in Francia (15%), ma in tutti i Paesi è segnalato almeno un caso di notevole rilevanza (Regno Unito incluso). iii) Questi dati dovrebbero descrivere la realtà in modo sufficientemente fedele, ma la loro completa affidabilità dipende dalla capacità di ogni singolo ordinamento di far emergere il reale numero e contenuto dei patti ivi esistenti, e quindi dall’esistenza di una efficiente normativa che ne assicuri l’integrale trasparenza. Ognuno vede che, se i meccanismi di alterazione del rapporto di proporzionalità contenuti negli statuti societari (voto plurimo, tetti di voto, azioni privilegiate sul piano amministrativo, ecc.) non possono sfuggire alla pubblicità imposta agli statuti delle società azionarie, e se – pur con qualche maggiore difficoltà – i vertici delle piramidi societari sono quasi sempre ricostruibili, l’informazione adeguata sui [continua ..]


2. Lo scenario italiano

Passando dal panorama europeo allo scenario italiano, il tema dei patti parasociali in società quotate si arricchisce di nuovi spunti problematici in relazione (A) alla istituzionalizzazione del voto di lista per la nomina delle cariche sociali e (B) alla diffusione del modello dualistico nell’organizzazione della società per azioni facente ricorso al mercato del capitale di rischio. 2.A.1. La istituzionalizzazione del voto di lista e gli accordi preparatori. – L’istituto del voto di lista nella nomina delle cariche sociali [[11]] implica una concertazione tra azionisti sia di maggioranza sia di minoranza, tutte le volte che non sussista un singolo azionista in possesso di una quota di controllo o di minoranza in grado, con la sola propria forza di voto, di assicurare alla propria lista il miglior risultato possibile (per una lista di maggioranza o di minoranza) in base alle applicabili regole di origine normativa e statutaria: dunque, il voto di lista oggettivamente incentiva gli accordi tra azionisti. Gli accordi in questione avranno fisiologicamente ad oggetto la presentazione di una lista comune, la determinazione e l’ordine di presentazione dei candidati e la dichiarazione assembleare di voto in favore della lista presentata. Essi potranno, ad esempio, procedimentalizzare la formazione delle liste, attribuire incarichi per la segnalazione/designazione dei candidati, stabilire diritti di preferenza in capo a singoli soci o terzi circa la fissazione di tutti o parte dei candidati e dell’ordine degli stessi, costituire l’obbligo di attivarsi e consultarsi per la formazione di liste comuni ovvero l’obbligo di aderire a liste interamente formate da un socio o da un terzo, precisare il peso azionario che dovrà essere acquisito e/o mantenuto ai fini della presentazione/votazione della lista; e tutto ciò con efficacia protratta per un numero illimitato o prestabilito di tornate elettorali ovvero per tutte le nomine che potranno succedersi in un dato periodo di tempo o ancora per una singola tornata di nomine. 2.A.2. (Segue). Validità, limiti e conseguenze della illiceità degli accordi preparatori del voto di lista. – Accordi di tal fatta normalmente non presentano problemi di conformità all’ordinamento (che al contrario pare incoraggiarli), salvo che – ed è quello dei patti tendenti ad eludere le norme di tutela delle minoranze il loro [continua ..]


3. Proposte per un miglioramento dell'assetto normativo

La comprensione dei dati emergenti in ambito europeo sull’uso del nostro più diffuso strumento di alterazione del principio di proporzionalità e l’esame dei suoi possibili sviluppi in ambito italiano inducono a qualche suggerimento per una più appropriata regolamentazione dei patti di sindacato in società quotate. Preliminarmente va sottolineato che è di tutta evidenza la diversità della situazione italiana da quella nord-americana e dagli altri sistemi nei quali i patti parasociali sono per nulla o scarsamente diffusi. Né pare possibile realizzare quei modelli – caratterizzati da assetti proprietari e prassi operative profondamente diverse – mediante norme coercitive disponenti la nullità e/o altre sanzioni per i patti e le relative parti. Piuttosto va riconosciuto che i patti tra azionisti, in quanto forme di composizione degli interessi di costoro, non costituiscono un male in sé, bensì appunto strumenti suscettibili di utilizzazione virtuosa o viziosa a seconda delle intenzioni di chi li usa e di quanto consentito dall’ambiente giuridico di riferimento. Vero è che in questo contesto – nella inopportuna assenza di (o insufficienza della) regolamentazione comunitaria – la normativa italiana deve essere la più incisiva sia sul piano della durata dei patti e della loro rilevanza in relazione alle offerte pubbliche di acquisto, quali temi connessi alla contendibilità del controllo societario, sia sul piano della adeguatezza dell’informazione al mercato. Proprio per questo nel quadro normativo italiano – pur correttamente indirizzato – sono auspicabili dei miglioramenti nelle direzioni che si illustrano di seguito. 3.1. (Segue). Miglioramento della contendibilità. – Un primo obiettivo va individuato nell’aumento del tasso di contendibilità delle società quotate, che i patti di sindacato oggettivamente riducono. Il che, per la verità, almeno in parte potrebbe già avvenire con le attuali norme mediante la condivisione di alcune opportune soluzioni interpretative che sino ad oggi non tutti hanno ritenuto di promuovere o di manifestare apertamente. Mi riferisco alla valutazione di non conformità all’ordinamento delle ricorrenti clausole di proroga tacita dei patti per loro mancata disdetta nel termine di preavviso ivi stabilito [[30]], [continua ..]


NOTE