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L'accesso alle informazioni delle società controllate da parte del socio di s.r.l.

Carlo Limatola

Lo scritto approfondisce la tematica riguardante il diritto dei soci non amministratori di società a responsabilità limitata di accedere alle informazioni riguardanti le società controllate, che in alcuni casi risulta indispensabile per fornire loro un quadro completo sull’andamento dell’amministrazione della società, ma deve essere coordinato con la tutela dei soci delle controllate e con la corretta definizione del contenuto dell’art. 2476, 2° comma, c.c.

Access to information on subsidiaries by the l.l.c. member

The essay deals with the right to access to information on subsidiary companies by the l.l.c. not administrator members, sometimes essential to give them a complete overview on company administration, but it needs to be coordinated with the protection of subsidiaries shareholders and content of art. 2476, 2nd par., c.c.

TRIBUNALE DI TORINO, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 febbraio 2019 (ord.) – Ratti – V.M. c. F.M.G. s.r.l. a socio unico, F. s.r.l. a socio unico e P. s.r.l. (art. 2476, 2° comma, c.c.) Il socio non amministratore di società a responsabilità limitata non ha diritto di accedere direttamente alla documentazione delle società controllate, se non per il tramite degli amministratori. In tale ipotesi, il controllo del socio è limitato alla conoscenza dei fatti attinenti alle scelte gestionali rilevanti, senza estendersi alle specifiche operazioni correnti, quando non sia necessario alla luce dei dati ottenuti (1).   (omissis) 1) V.M. – socio non amministratore di P. srl di cui ha una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale (il restante capitale di P. è di proprietà in misura paritetica dei di lei fratelli, Federico e Raffaella coinvolti – quest’ultima anche tramite in marito P.G. – nell’amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate da Partecipazioni) – ha introdotto il presente procedimento cautelare ai sensi degli artt. 700 cpc e 2476 comma 2 c.c., chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: – srl e F.M.G. srl a socio unico (i) di fornire immediatamente alla ricorrente complete informazioni sull’andamento degli affari sociali propri e della [continua ..]

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COMMENTO

Sommario:

1. Il caso e la normativa di riferimento - 2. Lo stato della questione - 3. Il commento. Controllo del socio ed accesso ai dati delle società controllate - 4. Segue. Il perimetro del diritto di acceso del socio alle informazioni delle partecipate - 5. Segue. La tutela dei soci della controllata ed il ruolo del collegio sindacale - NOTE


1. Il caso e la normativa di riferimento

Una s.r.l. a costituzione familiare – in cui vi è la partecipazione paritetica di tre fratelli, due dei quali coinvolti nell’amministrazione – esercita attività di impresa per il tramite di due ulteriori società controllate a cascata (la prima direttamente, la seconda in via mediata [[1]]), entrambe a partecipazione totalitaria. Il socio non amministratore esercita il diritto di informazione, ai sensi dell’art. 2476, 2° comma, c.c., al fine di ottenere delucidazioni sull’andamento delle due società controllate, le quali si oppongono a tali richieste, affermando che la norma non le­git­tima l’accesso a dati e notizie riguardanti enti formalmente estranei ed asserendo che in caso contrario si dovrebbe giungere alla conclusione che nei gruppi a cascata il socio di s.r.l. abbia un illimitato diritto di informazione sulle partecipate. Per contro, il richiedente lamenta una grave carenza informativa, in considerazione della circostanza che la società cui partecipa è una holding non operativa, la cui attività consiste nell’esercizio in forma indiretta delle imprese imputate alle altre società del gruppo. L’accesso a tali dati è, pertanto, l’unico modo per ottenere un quadro esauriente sull’andamento degli affari. Il tribunale afferma che il socio non ha diritto di accedere direttamente alle informazioni delle società [continua ..]

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2. Lo stato della questione

Il tema del diritto di informazione del socio di s.r.l. nei confronti delle società controllate è stato oggetto di alcuni provvedimenti giurisprudenziali ed affrontato, in parte, anche dalla dottrina. In termini generali, si esclude la possibilità di un accesso diretto ai dati da parte del singolo, trattandosi di enti formalmente distinti rispetto alla società cui costui partecipa [[7]], ma si è registrata una progressiva evoluzione della giurisprudenza in relazione alla possibilità di richiedere agli amministratori notizie riguardanti il compimento degli affari delle società figlie. In una prima fase è stata sostenuta dal tribunale milanese una tesi restrittiva, che ha escluso non solo l’accesso diretto ai documenti delle società controllate, ma altresì che tali dati potessero costituire oggetto di specifica richiesta di informazioni agli amministratori della capogruppo, sul presupposto che l’art. 2476, 2° comma, c.c. autorizza il socio ad ottenere esclusivamente le informazioni pertinenti alla società cui partecipa [[8]]. Pertanto, si è negata sia l’ammissibilità della consultazione diretta dei documenti, che la possibilità di richiedere ai gerenti di procurare i dati richiesti, sul presupposto che il socio non ha un apprezzabile interesse economico ad esercitare il diritto di informazione sulle controllate, in quanto la loro [continua ..]

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3. Il commento. Controllo del socio ed accesso ai dati delle società controllate

Sebbene abbia tracciato almeno in parte i confini del diritto del socio di accedere alle notizie delle società controllate, il provvedimento in esame suscita alcune riflessioni, poiché non chiarisce quali sono le scelte gestionali di maggiore rilevanza rispetto alle quali sussiste il potere di accedere alle informazioni delle società figlie. La vigilanza del socio ha, invero, un’intensità variabile in ba­se al grado di integrazione del grup­po [[18]]. Pertanto, quando la società e­sercita un mero controllo sulle partecipate, in assenza di direzione unitaria [[19]], non si giustifica l’estensione del diritto di informazione sugli affari delle controllate, potendo il singolo chiedere conto agli amministratori esclusivamente della gestione del proprio investimento [[20]]. L’interesse a verificare il corretto andamento dell’amministrazione deve essere bilanciato, infatti, con il dovere dei gerenti di non divulgare notizie riservate di soggetti formalmente terzi, non potendo costoro liberamente trasmettere ai soci i dati ottenuti, quanto meno in assenza di una specifica motivazione [[21]]. Diverso discorso vale nell’ipotesi di partecipazione totalitaria, là dove non si riscontra la presenza di soci esterni al gruppo di comando e che sovente costituisce una peculiare modalità di articolazione dell’attività di impresa, sicché il diritto [continua ..]

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4. Segue. Il perimetro del diritto di acceso del socio alle informazioni delle partecipate

Definiti i rapporti tra le varie forme di controllo societario ed il contenuto dell’art. 2476, 2° comma, c.c., occorre impostare i termini della questione in relazione alle istanze di riservatezza che vengono in rilievo nella fattispecie in esame. In questa prospettiva, è degno di nota che il provvedimento abbia ricondotto il diritto di informazione sulle partecipate al controllo del socio sulla gestione della società, operando un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela [[26]]. In questo solco, è opportuno valorizzare la differenza tra due diverse tipologie di accesso alle informazioni cui fa riferimento l’art. 2476, 2° comma, c.c., ossia la richiesta di notizie agli amministratori e la consultazione diretta dei documenti. Questa distinzione assume un peculiare rilievo in tutte le ipotesi in cui il socio intenda ottenere dati facenti capo a soggetti terzi, cui gli amministratori accedano in funzione del loro ufficio. Per questa via, i gerenti possono svolgere un ruolo di filtro, mediando tra l’esigenza dei singoli di esercitare una vigilanza effettiva sull’andamento della gestione e la tutela di soggetti estranei, i quali hanno interesse ad impedire la diffusione dei dati che li riguardano; senza trascurare che per questa via si instaura un equilibrio delicato fra le contrapposte esigenze di tutela, soprattutto in considerazione della necessità di evitare che costoro possano abusare del loro ruolo [continua ..]

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5. Segue. La tutela dei soci della controllata ed il ruolo del collegio sindacale

Il principio secondo cui il socio di s.r.l. ha un limitato diritto di accedere alle informazioni delle partecipate deve essere coordinato, oltre che con la posizione assunta dagli amministratori, con la tutela dei soggetti esterni al gruppo di comando nelle società dominate, a prescindere dal tipo sociale adottato. Invero, nell’ipotesi in cui la società controlli una s.p.a., si ravvisa l’esigenza di conciliare discipline diverse, dato che la società per azioni non contempla il diritto di informazione del singolo socio [[38]]. Per converso, anche se l’ente dominato fosse una s.r.l., risulterebbe problematico permettere ad estranei l’accesso alle informazioni sociali, dato il maggior grado di personalizzazione del tipo, che osta alla trasmissione di notizie a soggetti che risultino formalmente estranei alla compagine sociale. In questa prospettiva, non può trovare in questa sede adeguato spazio il problema della tutela dei soci della società partecipata, soprattutto quando la controllante si trasformi da s.p.a. in s.r.l., determinando, così, un mutamento della posizione dei soci non amministratori, cui spetta il diritto di informazione ai sensi dell’art. 2476, 2° comma, c.c. [[39]]. L’esigenza di individuare un equilibrio tra l’interesse del singolo alla corretta gestione dell’impresa e quella dei soci della partecipata di impedire [continua ..]

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NOTE

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