Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di Rocco Antonini, Edoardo d’Ippolito e Marco Ferrari)


TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa)21 luglio 2020 – Marconi – R.G. n. 21154-2020 – ordinanza (artt. 2372, 2377 e 2479-ter c.c.) L’espressione del voto in assemblea da parte di una società-socia effettuata da un soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, ma in assenza di una corretta formazione della volontà della stessa società-socia, è inefficace fino all’eventuale ratifica. Il voto espresso in assemblea in nome e per conto della società-socia dal presidente del c.d.a. della medesima è infatti inefficace in quanto proveniente da un soggetto privo del potere gestorio, in assenza di un’apposita delibera dello stesso c.d.a. La deliberazione assunta con l’apporto determinante del voto espresso in violazione della disciplina della rappresentanza comporta, pertanto, l’annullabilità della medesima. (ra) *** TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa)23 luglio 2020 – Riva Crugnola Pres., Vannicelli Rel. – R.G. n. 14072/2018 (art. 2265 c.c.) L’opzione di vendita di una partecipazione sociale con previsione di un corrispettivo predeterminato, comprensivo anche degli esborsi eseguiti dal socio in favore della società nel periodo compreso fra la stipulazione del contratto d’opzione e la data di esercizio della stessa, realizza in via indiretta l’esclusione del socio dalle perdite sociali ed è pertanto nulla per violazione del divieto di cui all’art. 2265 c.c. (ed) *** TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa)23 luglio 2020 – Riva Crugnola Pres. e Rel. – R.G. n. 22824-2020 (artt. 2377 c.c. e 669-septies c.p.c.) Qualora sussista una delibera successiva che sostituisca ad ogni effetto una delibera precedente (a sua volta oggetto di istanza di sospensione in un diverso giudizio), il socio di minoranza non è titolare di un interesse attuale alla sospensione degli effetti di quest’ultima. Inoltre, ove il reclamo contro il rigetto dell’istanza di sospensione della delibera successiva conducesse alla sospensione della medesima e il ricorrente dimostrasse di avere il concreto interesse e il buon diritto alla sospensione della delibera precedente, si sarebbe in presenza di un mutamento della res disputata e di nuove ragioni di diritto tali da giustificare una nuova istanza cautelare. (ra) *** TRIBUNALE DI MILANO (sezione specializzata in materia di impresa)21 settembre 2020 – Riva Crugnola – R.G. n. 20283-1/2020 – ordinanza (art. 2506 c.c.) L’operazione di scissione che si realizza mediante estinzione della società scissa e costituzione di beneficiarie le cui partecipazioni sono assegnate in via esclusiva e totalitaria rispettivamente a ciascuno dei soci della società scissa non configura un’ipotesi di scissione asimmetrica [continua..]