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L'ammissibilità della clausola “russian roulette” ed il suo perimetro negoziale nuovamente al vaglio della giurisprudenza
Enrico Doria
L’ammissibilità nel nostro ordinamento della clausola di “russian roulette” ed il suo ambito applicativo sono stati al centro del dibattito della giurisprudenza e della dottrina più recenti. La Corte d’Appello di Roma, con la Sentenza in commento, conferma la posizione già espressa nel giudizio di primo grado e ribadisce non solo la validità della clausola antistallo detta di “russian roulette” inclusa in un patto parasociale, ma anche come non sia necessario includere alcun meccanismo di equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente a seguito dell’attivazione della procedura prevista dalla clausola. Analizzando la suddetta sentenza, anche alla luce del dibattito dottrinale in corso, si tenta di indagare i limiti riservati all’autonomia contrattuale nella stesura di tali clausole nonché la rispondenza delle stesse ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.
The Russian roulette clause’s enforceability and legal framework were recently at issue in the Italian legal and judicial debate. In a recent decision, the Court of Appeal of Rome, confirmed the position already expressed by the first instance judgment, reaffirming not only the validity of the Russian roulette clause included in a shareholder’s agreement, but also that the exiting partner is not entitled to any minimum amount of consideration as the existing provision shall lead by itself to a fair and equitable outcome. Analyzing this decision and building on the existing literature and court decisions, this contribution will investigate the boundaries of contractual freedom in designing these provisions, and their enforceability according to art.1322, paragraph 2, of the Italian Civil Code.
Keywords: Russian roulette provision – Leonine convention – Shareholders' agreement
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Sommario:
1. Il caso - 2. Le questioni sollevate dalla Corte e normativa di riferimento - 3. Precedenti giurisprudenziali e orientamenti dottrinali - 4. Il commento - NOTE
1. Il caso
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in commento, conferma la posizione già espressa nel primo grado di giudizio [1] e ribadisce così non solo la validità della clausola antistallo detta di “russian roulette” o “shotgun” inclusa in un patto parasociale, ma anche come non sia necessaria la previsione di alcun meccanismo di equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente a seguito dell’attivazione della procedura prevista dalla clausola [2]. La vicenda, sottoposta al vaglio dei giudici, riguarda due soci aderenti ad un patto parasociale di durata quinquennale stipulato al fine di regolare la governance di una società della quale entrambi avevano una partecipazione paritetica al capitale sociale. Nel patto era riportata una clausola dove si prevedeva che al verificarsi di una situazione di stallo [3], quale ad esempio l’inattività degli organi sociali o il mancato rinnovo del patto parasociale alla scadenza, uno dei soci avrebbe potuto determinare il prezzo della partecipazione, pari al 50% del capitale sociale, presentando un’offerta per tale importo, mentre l’altro socio oblato avrebbe avuto la scelta tra acquistare al medesimo prezzo la partecipazione del socio offerente oppure alienarla a quest’ultimo [4]. Allo scadere del primo quinquennio, non essendo pervenuta manifestazione esplicita di rinnovo dei patti parasociali da parte di [continua ..]
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2. Le questioni sollevate dalla Corte e normativa di riferimento
La Corte d’Appello, nell’affermare la validità della clausola di russian roulette contenuta nel patto parasociale in discussione, approfondisce le principali criticità e le questioni giuridiche che possono emergere a seguito dell’inserimento di siffatte previsioni contrattuali. Si sofferma in particolare: i) sulla compatibilità di questa tipologia di clausole con il giudizio di meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c.; ii) sulla eventuale invalidità delle stesse per vizio dell’oggetto rimesso al mero arbitrio di una delle parti; iii) sulla presenza o meno di un generale principio di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali applicabile a questa tipologia di clausole e desumibile dalle norme in tema di recesso legale di cui agli artt. 2437-ter e 2473 c.c., riscatto convenzionale di cui all’art. 2437-sexies c.c. ed esclusione di cui all’art. 2473-bis c.c.; iv) ed infine sulla compatibilità della clausola con il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. I giudici si interrogano anche sulla possibilità che il mancato rinnovo del patto parasociale possa essere legittimamente assunto quale ipotesi di stallo stante i limiti temporali di durata del patto previsti dal disposto di cui all’art. 2341-bis c.c.
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3. Precedenti giurisprudenziali e orientamenti dottrinali
In prima analisi, risulta opportuno precisare come la clausola di russian roulette sia ricompresa tra quella tipologia di clausole antistallo dette “buy-sell provisions”, le quali mirano a risolvere la situazione di impasse societario andando a modificare gli assetti proprietari e che si risolvono spesso nell’uscita di uno o più soci dalla compagine sociale all’esito dell’attivazione del meccanismo contenuto nella clausola [5]. Questa tipologia di patti, che conosce una diffusione applicativa piuttosto recente nel contesto del diritto continentale mentre è largamente utilizzata nella prassi statutaria dei paesi di common law [6], si presta ad essere un strumento particolarmente utile in quelle società in cui vi siano due soci con la stessa partecipazione al capitale sociale o in cui la suddivisione del capitale detenuto da vari soci vada a determinare due o più schieramenti contrapposti o paritetici, nessuno in grado di imporsi in una o più scelte gestionali della società e dove pertanto possano generarsi di frequente situazioni di “stallo” o “deadlock”. In particolare, la clausola detta di russian roulette, si risolve in una procedura per la quale dinnanzi ad una situazione di stallo convenzionalmente individuata dalle parti, ad uno dei soci, ovvero simmetricamente ad entrambi, è conferita la facoltà di avanzare un’offerta di acquisto [continua ..]
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4. Il commento
La pronuncia della Corte d’Appello in commento non solo ribadisce nuovamente la compatibilità di queste clausole con il nostro ordinamento e consente di definirne meglio i confini riservati all’autonomia negoziale, ma merita l’attenzione degli interpreti, in quanto, sulla linea dei giudici di primo grado, si esprime in senso negativo sulla necessità di un’equa valorizzazione della partecipazione sociale del socio uscente [12]. a) giudizio di meritevolezza degli interessi e nullità della clausola per vizio dell’oggetto Al vaglio dei Giudici è stata innanzitutto sottoposta la questione dell’ammissibilità della clausola di russian roulette contenuta in un patto parasociale e quindi la rispondenza della stessa ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento ai sensi dell’art. 1322 c.c. A differenza della pronuncia di primo grado che indaga e si sofferma sugli interessi perseguiti dalla clausola, è da evidenziare come la Corte d’Appello affronti la questione in termini diversi. Infatti, nella sentenza in esame si sottolinea come la clausola statutaria atipica sia sottratta al giudizio di meritevolezza degli interessi e sindacabile sulla sola base della contrarietà a norme imperative; quindi estende il ragionamento ai patti parasociali, laddove contenenti disposizioni dirette a caratterizzare organizzativamente la società che ne è [continua ..]
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NOTE