Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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L'ammissibilità della clausola “russian roulette” ed il suo perimetro negoziale nuovamente al vaglio della giurisprudenza (di Enrico Doria)


L’ammissibilità nel nostro ordinamento della clausola di “russian roulette” ed il suo ambito applicativo sono stati al centro del dibattito della giurisprudenza e della dottrina più recenti. La Corte d’Appello di Roma, con la Sentenza in commento, conferma la posizione già espressa nel giudizio di primo grado e ribadisce non solo la validità della clausola antistallo detta di “russian roulette” inclusa in un patto parasociale, ma anche come non sia necessario includere alcun meccanismo di equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente a seguito dell’attivazione della procedura prevista dalla clausola. Analizzando la suddetta sentenza, anche alla luce del dibattito dottrinale in corso, si tenta di indagare i limiti riservati all’autonomia contrattuale nella stesura di tali clausole nonché la rispondenza delle stesse ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.

The Russian roulette provision enforceability and its legal framework. A new evaluation, according to a recent judicial decision

The Russian roulette clause’s enforceability and legal framework were recently at issue in the Italian legal and judicial debate. In a recent decision, the Court of Appeal of Rome, confirmed the position already expressed by the first instance judgment, reaffirming not only the validity of the Russian roulette clause included in a shareholder’s agreement, but also that the exiting partner is not entitled to any minimum amount of consideration as the existing provision shall lead by itself to a fair and equitable outcome. Analyzing this decision and building on the existing literature and court decisions, this contribution will investigate the boundaries of contractual freedom in designing these provisions, and their enforceability according to art.1322, paragraph 2, of the Italian Civil Code.

Keywords: Russian roulette provision – Leonine convention – Shareholders' agreement

Deve escludersi che possa ritenersi rimesso l’oggetto del contratto al mero arbitrio della parte poiché il meccanismo della clausola di russian roulette (facoltà della parte oblata di scegliere se vendere o comprare) esclude in radice e con tutta evidenza la determinazione di prezzo arbitrario. (1) (Art. 1349 c.c.) È da escludere l’applicazione analogica della norma sulla liquidazione in caso di recesso 2437-ter c.c., richiamata pure in ipotesi di riscatto. Inoltre occorre poi rilevare, [...] che la non necessità di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, vale vieppiù nel caso, [...] di inserimento della clausola di russian roulette in un patto parasociale, non potendosi in alcun modo in questo caso porre limiti normativi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola le parti stesse. (2) (Art. 2437-ter, 2437-sexies c.c.) Si deve convenire che nella clausola in questione non è dato ravvisare alcuna previsione di esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite sia per la sua funzione che per la sua struttura. [...] pattuizioni parasociali che prevedano la russian roulette clause che impegna i paciscenti alla risoluzione dello stallo con il sopra illustrato meccanismo di dismissione, paiono inidonee ad incidere sulla causa societatis. [...] (3) (Art. 2265 c.c.) La circostanza che si preveda quale trigger event per l’avvio del meccanismo della russian roulette il mancato rinnovo dei patti non equivale a dire che il mancato rinnovo dei patti è sanzionato con la espulsione [...]. La funzione di tale previsione è di rendere effettiva e piena la tutela della operatività della società [...] (4) (Art. 2341-bis c.c.) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Motivi della decisione L.A. s.p.a. e C. s.p.a. hanno convenuto in giudizio F. s.p.a. e S.C.E. s.r.l. (S. s.r.l.), chiedendo la declaratoria di nullità e di inefficacia delle clausole 6.2.e 7 del patto parasociale stipulato in data 27.6.2006 tra S. s.r.l. (partecipata dalle due società attrici) e F. s.p.a., nonché del patto parasociale nel suo complesso e della compravendita ad esso causalmente collegata stipulata in data 27.6.2006 con cui S. s.r.l. acquistava da F. il 50% delle azioni di Q. s.p.a. e del successivo atto di cessione di azioni, intervenuto il 1.8.2012, con il quale S. cedeva a F. la propria partecipazione azionaria in Q.; hanno chiesto, altresì, che fosse accertata la violazione da parte di F. degli obblighi di correttezza e buona fede con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle som­me corrisposte da L.A. s.p.a. e C. s.p.a. in proprio e quali socie di S., nonché dalla stessa S., in forza degli atti negoziali nulli ed altresì al risarcimento del danno . In via subordinata L.A. s.p.a. e C. s.p.a. hanno chiesto che, [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Le questioni sollevate dalla Corte e normativa di riferimento - 3. Precedenti giurisprudenziali e orien­tamenti dottrinali - 4. Il commento - NOTE


1. Il caso

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in commento, conferma la posizione già espressa nel primo grado di giudizio [1] e ribadisce così non solo la validità della clausola antistallo detta di “russian roulette” o “shotgun” inclusa in un patto parasociale, ma anche come non sia necessaria la previsione di alcun meccanismo di equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente a seguito dell’attivazione della procedura prevista dalla clausola [2]. La vicenda, sottoposta al vaglio dei giudici, riguarda due soci aderenti ad un patto parasociale di durata quinquennale stipulato al fine di regolare la governance di una società della quale entrambi avevano una partecipazione paritetica al capitale sociale. Nel patto era riportata una clausola dove si prevedeva che al verificarsi di una situazione di stallo [3], quale ad esempio l’inat­tività degli organi sociali o il mancato rinnovo del patto parasociale alla scadenza, uno dei soci avrebbe potuto determinare il prezzo della partecipazione, pari al 50% del capitale sociale, presentando un’offerta per tale importo, mentre l’altro socio oblato avrebbe avuto la scelta tra acquistare al medesimo prezzo la partecipazione del socio offerente oppure alienarla a quest’ul­timo [4]. Allo scadere del primo quinquennio, non essendo pervenuta manifestazione esplicita di rinnovo dei patti parasociali da parte di uno dei soci, nonostante le sollecitazioni in tal senso da parte dell’altro, si attiva il meccanismo previsto dalla clausola antistallo ed uno dei soci diventa titolare dell’intero capitale sociale della società partecipata. Il socio uscente, pur avendo dato esecuzione alla clausola di russian roulette, successivamente conveniva l’al­tro in giudizio al fine di accertare e dichiarare la nullità di detta clausola. Il Tribunale di Roma, al quale spettava per primo pronunciarsi sulla vicenda, a seguito di un’articolata analisi, è giunto ad affermare la validità della clausola rigettando le domande dell’attore. È stata poi investita della stessa questione la Corte d’Appello di Roma che, nel confermare le conclusioni della sentenza di primo grado, argomentava ulteriormente sul perimetro applicativo di dette clausole e sulla loro compatibilità con i principi del diritto civile e del diritto societario.


2. Le questioni sollevate dalla Corte e normativa di riferimento

La Corte d’Appello, nell’affermare la validità della clausola di russian roulette contenuta nel patto parasociale in discussione, approfondisce le principali criticità e le questioni giuridiche che possono emergere a seguito dell’inserimento di siffatte previsioni contrattuali. Si sofferma in particolare: i) sulla compatibilità di questa tipologia di clausole con il giudizio di meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c.; ii) sulla eventuale invalidità delle stesse per vizio dell’oggetto rimesso al mero arbitrio di una delle parti; iii) sulla presenza o meno di un generale principio di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali applicabile a questa tipologia di clausole e desumibile dalle norme in tema di recesso legale di cui agli artt. 2437-ter e 2473 c.c., riscatto convenzionale di cui all’art. 2437-sexies c.c. ed esclusione di cui all’art. 2473-bis c.c.; iv) ed infine sulla compatibilità della clausola con il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. I giudici si interrogano anche sulla possibilità che il mancato rinnovo del patto parasociale possa essere legittimamente assunto quale ipotesi di stallo stante i limiti temporali di durata del patto previsti dal disposto di cui all’art. 2341-bis c.c.


3. Precedenti giurisprudenziali e orien­tamenti dottrinali

In prima analisi, risulta opportuno precisare come la clausola di russian roulette sia ricompresa tra quella tipologia di clausole antistallo dette “buy-sell provisions”, le quali mirano a risolvere la situazione di impasse societario andando a modificare gli assetti proprietari e che si risolvono spesso nell’uscita di uno o più soci dalla compagine sociale all’esito dell’attivazio­ne del meccanismo contenuto nella clausola [5]. Questa tipologia di patti, che conosce una diffusione applicativa piuttosto recente nel contesto del diritto continentale mentre è largamente utilizzata nella prassi statutaria dei paesi di common law [6], si presta ad essere un strumento particolarmente utile in quelle società in cui vi siano due soci con la stessa partecipazione al capitale sociale o in cui la suddivisione del capitale detenuto da vari soci vada a determinare due o più schieramenti contrapposti o paritetici, nessuno in grado di imporsi in una o più scelte gestionali della società e dove pertanto possano generarsi di frequente situazioni di “stallo” o “deadlock”. In particolare, la clausola detta di russian roulette, si risolve in una procedura per la quale dinnanzi ad una situazione di stallo convenzionalmente individuata dalle parti, ad uno dei soci, ovvero simmetricamente ad entrambi, è conferita la facoltà di avanzare un’offerta di acquisto all’altro, contenente il valore riconosciuto all’intera partecipazione sociale e di conseguenza, il prezzo al quale è disposto ad acquistare la partecipazione del socio oblato. Il socio destinatario dell’offerta si trova così a dover decidere se accettare l’offerta al prezzo determinato dalla controparte ovvero acquistare la partecipazione dell’altro al medesimo prezzo [7]. Risulta così di notevole interesse la pronuncia in esame, insieme alla sentenza di primo grado, in quanto sono gli unici interventi della giurisprudenza ad aver confermato la compatibilità di questa tipologia di clausole con i principi del nostro ordinamento. Tuttavia, resta ancora da definire il perimetro riservato all’autonomia negoziale nella redazione di dette clausole, specialmente ove incluse nei patti sociali, che è oggetto di discussione. Si osserva come la questione che ha maggiormente attirato l’attenzione del dibattito scientifico [continua ..]


4. Il commento

La pronuncia della Corte d’Appello in commento non solo ribadisce nuovamente la compatibilità di queste clausole con il nostro ordinamento e consente di definirne meglio i confini riservati all’autonomia negoziale, ma merita l’attenzione degli interpreti, in quanto, sulla linea dei giudici di primo grado, si esprime in senso negativo sulla necessità di un’equa valorizzazione della partecipazione sociale del socio uscente [12]. a) giudizio di meritevolezza degli interessi e nullità della clausola per vizio dell’oggetto Al vaglio dei Giudici è stata innanzitutto sottoposta la questione dell’ammissibilità della clausola di russian roulette contenuta in un patto parasociale e quindi la rispondenza della stessa ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento ai sensi dell’art. 1322 c.c. A differenza della pronuncia di primo grado che indaga e si sofferma sugli interessi perseguiti dalla clausola, è da evi­denziare come la Corte d’Appello affronti la questione in termini diversi. Infatti, nella sentenza in esame si sottolinea co­me la clausola statutaria atipica sia sottratta al giudizio di meritevolezza degli interessi e sindacabile sulla sola base della contrarietà a norme imperative; quindi esten­de il ragionamento ai patti parasociali, lad­dove contenenti disposizioni dirette a caratterizzare organizzativamente la società che ne è dotata [13]. In un successivo passaggio argomentativo la Corte è ferma anche nell’escludere la nullità della clausola per vizio dell’oggetto del contratto rimesso all’arbitrio di una delle parti, affrontando così la compatibilità del patto con i principi del diritto civile e nello specifico la questione della violazione del disposto degli artt. 1346 e 1349 c.c., dai quali si desume la liceità della determinazione unilaterale del contenuto del contratto da parte di una delle parti solo ove operata in base ad elementi fattuali, oggettivi, verificabili e mai in base al mero arbitrio [14]. Con riferimento a tale questione, il ragionamento dei Giudici si fonda sul presupposto che il meccanismo insito nella clausola, mediante il quale si attribuisce alla parte oblata la facoltà di scegliere se vendere o comprare, sarebbe in grado di eliminare “in radice” la possibilità di determinare un prezzo [continua ..]


NOTE