Rivista di Diritto SocietarioISSN 1972-9243 / EISSN 2421-7166
G. Giappichelli Editore

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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano (di A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule, Carlo Lanfranchi, Piergiuseppe Spolaore)


*** L’art. 36 Cost. non è applicabile al rapporto tra la società e l’amministratore, in quanto detto rapporto configura un’immedesimazione organica e non un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che è lecito prevedere, statutariamente o in sede di nomina, che il rapporto di amministrazione sia a titolo gratuito e, allo stesso modo, l’amministratore può rinunciare al compenso mediante comportamento concludente (conferma Cass., Sezioni Unite, n. 1545/2017; Cass. n. 3657/2020; Cass. n. 285/2019). La regola derivante dagli artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1, c.c. – in forza del quale il rapporto di amministrazione è regolato dalle previsioni statutarie e dal contenuto della delibera di nomina, oltre che da quello di eventuali successive delibere modificative – è applicabile analogicamente alle s.r.l. (conferma Trib. Torino, 9 novembre 2018, n. 534). La presunzione di onerosità del mandato di cui all’art. 1709 c.c. non fonda un diritto dell’amministratore al compenso, sia perché il rapporto di amministrazione non è direttamente riconducibile al mandato, sia perché la presunzione può essere superata con la prova della gratuità dell’incarico. (ps) (Art. 36 Cost.; artt. 1709, 2364, 2377, 2389, 2479-bis, c.c.;) TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), 18 gennaio 2022 – Mambriani, Presidente relatore R.G. 50852/2017 *** La previsione di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., come introdotto dall’art. 378 D.Lgs. n. 14 del 2019, non è applicabile ove l’azione di responsabilità sia stata esercitata prima della sua entrata in vigore, in quanto non è retroattiva. Ai fini dell’addebito di responsabilità agli amministratori di società di capitali, l’allegazione, da parte del curatore del fallimento che agisce ex art. 146 l. fall., della mancata tenuta delle scritture contabili non è sufficiente per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno quantificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, poiché l’attore deve allegare ed individuare il compimento da parte degli amministratori di condotte illecite (ulteriori rispetto alla mancata tenuta delle scritture contabili) astrattamente idonee a cagionare un danno al patrimonio sociale (conferma Cass., Sez. Un., n. 9100 del 2015). (ps) (artt. 2476, 2486 c.c.; art. 146 l. fall.) TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa), 24 gennaio 2022 – Mambriani, Presidente relatore R.G. 24214/2018 *** La delibera assembleare che approva il compenso dell’amministratore è valida anche se approvata con il voto determinante del socio-amministratore stesso. La misura sproporzionata del compenso del compenso o il perseguimento, con esso, di fini extrasociali costituiscono abuso di [continua..]