de-nicola

home / Archivio / Fascicolo / Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano

A cura di Michelangelo Granato, Edoardo Grossule, Carlo Lanfranchi, Piergiuseppe Spolaore

***

L’art. 36 Cost. non è applicabile al rapporto tra la società e l’amministratore, in quanto detto rapporto configura un’immedesimazione organica e non un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che è lecito prevedere, statutariamente o in sede di nomina, che il rapporto di amministrazione sia a titolo gratuito e, allo stesso modo, l’amministratore può rinunciare al compenso mediante comportamento concludente (conferma Cass., Sezioni Unite, n. 1545/2017; Cass. n. 3657/2020; Cass. n. 285/2019).

La regola derivante dagli artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1, c.c. – in forza del quale il rapporto di amministrazione è regolato dalle previsioni statutarie e dal contenuto della delibera di nomina, oltre che da quello di eventuali successive delibere modificative – è applicabile analogicamente alle s.r.l. (conferma Trib. Torino, 9 novembre 2018, n. 534).

La presunzione di onerosità del mandato di cui all’art. 1709 c.c. non fonda un diritto dell’amministratore al compenso, sia perché il rapporto di amministrazione non è direttamente riconducibile al mandato, sia perché la presunzione può essere superata con la prova della gratuità dell’incarico. [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio