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Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Roma

A cura di Ignazio Cerasa, Marco Mercuri, Emanuele Stabile, Antonio Trillò

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L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia, il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno – fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società –quale soggetto titolare del diritto in favore del quale si esercita l’azione – deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari.

(Artt. 2476, comma 1, c.c., 102 c.p.c.)

L’azione di responsabilità esercitata dal socio per i danni patiti direttamente da quest’ultimo è equivalente a quella di cui all’art. 2395 c.c. dettata in materia di società per azioni che è una norma di chiusura del sistema codicistico applicabile a tutte le società sia di persone, sia di capitali sia, infine, cooperative. L’elemento di diversità dell’azione individuale di responsabilità rispetto all’azione sociale ed a quella dei creditori è rappresentato dall’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio [continua ..]

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